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Incarti n. 80.2022.247 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso dell’11 ottobre 2022 contro la decisione del 14 settembre 2022 in materia di IC e IFD 2020. |
Fatti
A. __________ (11.9.1969) è un cittadino italiano a beneficio di un permesso di domicilio (C). Nel periodo fiscale 2020, è stato dipendente, dal 1.1. al 31.5.2020, della __________, __________, e, in seguito, della __________, __________. Nello stesso anno ha anche percepito un reddito di fr. 60'000.- dalla __________, __________.
Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2020, sottoscritta l’8.11.2021, il contribuente dichiarava un reddito imponibile di fr. 185'577.- ed una sostanza imponibile di fr. 666'326.-. Per quanto concerneva i redditi, indicava esplicitamente che l’importo di fr. 60'000.-, versato alla __________, non era imponibile in Svizzera, bensì all’estero, alle __________.
B. Con decisione del 9.3.2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2020, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 185'100.- per l’IC (medesimo importo determinante per l’aliquota) e in fr. 185'300.- per l’IFD (medesimo importo determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 666'000.-. L’autorità fiscale non procedeva ad alcun riparto internazionale.
C. a.
Con reclamo del 15/16.3.2022, __________, rappresentato da __________, ha sostenuto che il reddito di fr. 60'000.-, versatogli dalla __________ Ltd, __________, dovesse essere preso in considerazione unicamente ai fini dell’aliquota. Ha chiesto pertanto che gli fosse notificata una nuova decisione fiscale, con “annesso riparto internazionale”.
b.
Con richiesta di documentazione del 22.7.2022, trasmessa con invio APlus, l’UT ha chiesto al contribuente di voler produrre, entro il 16.8.2022:
· Copia del contratto di lavoro stipulato con la spettabile __________;
· Indicazioni in merito alla permanenza a __________ durante il periodo di lavoro svolto per la società di cui sopra.
c.
Con risposta 26/27.7.2022, __________ ha trasmesso copia del contratto stipulato con la __________ (__________
In merito alla seconda richiesta, ha sostenuto di essersi occupato della clientela nel “__________”, aggiungendo che l’anno 2020, a causa della pandemia, aveva avuto uno sviluppo “anomalo”. Ha poi affermato che non “(…) necessariamente deve recarsi in queste nazioni, ma comunque per il 2020 questo sarebbe stato comunque impossibile, basti pensare alla chiusura quasi totale degli __________ ed ai problemi pandemici delle nazioni __________”. Ha anche indicato che “i clienti per i quali il __________ opera tramite __________, non hanno nulla a che vedere con la sua attività principale svolta in Svizzera, non hanno nazionalità elvetica e vengono incontrati sempre al di fuori dai nostri confini”. Per il 2021 vi sarebbe stata della documentazione a comprova dei viaggi effettuati a __________, in __________ e negli __________.
D. Con decisione del 14.9.2022, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:
“Avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta 2020 è stato presentato reclamo a motivo della rivendicata considerazione ai fini della determinazione dell’aliquota impositiva del reddito di CHF 60'000.- dichiarato come derivante da attività lucrativa dipendente accessoria. A giustificazione di tale reddito veniva allegata alla dichiarazione d’imposta un documento intitolato “Verification of Consultancy Fees” apparentemente legato a commissioni per consulenza percepite dal contribuente da parte della __________, società con sede a __________. Nell’ambito dell’accertamento veniva dunque richiesto ai rappresentanti del contribuente il contratto stipulato tra lo stesso e la società, alla base del reddito percepito, nonché eventuali indicazioni in merito alla permanenza a __________ durante il periodo di lavoro svolto per la società di __________. Con la risposta veniva trasmesso un “Contract of Employment” attraverso il quale sembrerebbe che la società __________ abbia assunto il contribuente (nel documento si parla di “Employer” e “Employee”, si fa riferimento a orari di lavoro, salario, rimborsi spese e vacanze). Benché non sia del tutto chiara la natura del reddito conseguito dal contribuente in seno alla società di __________, risulta invece evidente che tale reddito è stato conseguito esercitando l’attività all’interno dei confini elvetici; non essendo data prova di eventuale stabilimento d’impresa estero, o di esercizio dell’attività lucrativa dipendente all’estero, il reclamo non può essere ammesso e la decisione di prima istanza viene riconfermata”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato da __________, insorge contro la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2020, censurando l’imposizione in Svizzera del reddito percepito dalla __________, sulla base delle argomentazioni già esposte in sede di reclamo. Egli eserciterebbe una funzione dirigenziale presso __________, con un contratto all’80%. A tale riguardo propone le seguenti considerazioni: “La riduzione del tempo di lavoro va intesa non come una attività settimanale ridotta, ma come un mezzo per accumulare del tempo per poter poi svolgere all’estero il lavoro per __________. Inoltre, un aspetto di primaria importanza è il fatto che questa attività non può essere svolta entro i confini nazionali in quanto dettata da severe norme dettate dalla FINMA. Proprio per questo motivo la stessa è svolta all’estero, esclusivamente con clientela estera e per una entità giuridica estera”. Allega due attestazioni della __________, l’una in merito alla sua attività e l’altra a conferma dei più importanti viaggi svolti nel corso del 2021, precisando che un’analoga attestazione per il 2020 non potrebbe essere prodotta, a causa della particolare situazione legata alla pandemia. Inoltre, in relazione al chiaro “rapporto di dipendenza”, allega la scheda salari della __________ “(…) dalla quale si rileva il regolare versamento mensile dello stipendio”. A disposizione vi sarebbero documentazione di viaggio ed alberghiera relative al 2021, indicative di come si sviluppa l’attività del contribuente.
F. Con osservazioni 14/17.10.2022, l’autorità fiscale si riconferma nella decisione impugnata e precisa che “(…) non essendoci una convenzione per regolamentare le doppie imposizioni (CDI) con lo Stato delle __________ ed essendo il contribuente domiciliato in Svizzera, riteniamo pacifico il diritto di tassare nel caso in questione”.
G. Con replica del 26/27.10.2022, __________, sempre per il tramite della sua rappresentante, contesta le argomentazioni dell’autorità fiscale. Non sarebbe infatti corretto affermare che, se uno Stato terzo non impone una prestazione, la stessa debba essere “pacificamente” sottoposta a tassazione in Svizzera.
Le realtà tributarie differiscono da ogni Paese e non con tutti sarebbe possibile regolamentare le imposizioni con una convenzione di doppia imposizione. Non per questo la prestazione diventerebbe imponibile nell’altro Paese, a maggior ragione se l’attività in questione, per rispettare le regole FINMA, deve essere esercitata al di fuori della Svizzera.
Diritto
1. Nel caso di specie contestato è l’assoggettamento del reddito conseguito dal contribuente per il lavoro svolto per la __________, __________.
Secondo l’autorità fiscale, i redditi percepiti da __________ dalla società con sede alle __________ devono essere imposti interamente in Svizzera. Di diversa opinione il contribuente, che ritiene, proprio per la tipologia di attività da lui svolta – sottoposta ad autorizzazione della FINMA – che la stessa non può essere esercitata in Svizzera. Chiede pertanto che il reddito conseguito per il lavoro svolto presso la società delle __________, venga preso in considerazione unicamente per l’aliquota.
2. 2.1.
Il ricorrente è assoggettato all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino in virtù della sua appartenenza personale, in quanto vi ha il domicilio (art. 3 cpv. 1 LIFD; art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta federale diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale (art. 5 cpv. 1 LT) (sentenza 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3).
La totalità dei proventi, periodici o unici sottostà all’imposta sul reddito (art. 16 cpv. 1 LIFD). Imponibili sono in particolare tutti i redditi provenienti da attività dipendente oppure indipendente (art. 17 e segg. LIFD e art. 18 e segg. LIFD), da sostanza mobiliare (art. 20 LIFD), ecc. I medesimi principi si trovano anche nella LT, agli art. 16 e segg., 17, 19, ecc. (sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1. e 5.2.).
2.2.
La doppia imposizione viene evitata tramite l’esclusione oppure la limitazione dell’applicazione di una norma fiscale preesistente di diritto unilaterale (RDAF 2015 II p. 144 e riferimenti ivi citati). Una convenzione non può creare una nuova norma fiscale oppure allargare il campo di applicazione di una norma esistente (sentenza TF 2C_604/2011 del 9.5.2012, consid. 2).
Il principio dell’effetto negativo delle convenzioni di doppia imposizione si riferisce al fatto che tali convenzioni contengono unicamente regole che mirano a limitare i poteri impositivi degli Stati. Lo Stato indicato dalla convenzione ha pertanto il potere, ma non l’obbligo, di riscuotere un’imposta secondo il suo diritto interno. In altri termini, bisogna tenere distinta l’attribuzione della competenza di imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è disciplinata dalla convenzione di doppia imposizione, dall’esercizio di tale competenza, che dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate particolari disposizioni convenzionali. Uno Stato contraente può in tal modo, per ragioni di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di imporre un reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una convenzione, con la possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del tutto (doppia non imposizione) (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 25 gennaio 2017, n. 2C_606/2016 e 2C_607/2016, consid. 3.5; Oberson, Précis de droit fiscal international, 4a ed., Berna 2022, n. 143, p. 55).
2.3.
In applicazione dell’effetto negativo delle Convenzioni di doppia imposizione conviene, nella pratica, analizzare una fattispecie di portata internazionale applicando in un primo tempo il diritto interno. In un secondo momento le regole delle CDI permetteranno, se del caso, di restringere la portata delle norme interne che provocano un problema di doppia imposizione, proibito dalla Convenzione (Oberson, Précis de droit fiscal international, op. cit., n. 144 p. 55; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1.; De Vries Reilingh/Chillà, Droit fiscal international, Basilea 2023, p. 41).
3. 3.1.
Secondo le normative di diritto interno citate precedentemente, in Svizzera sono imponibili anche tutti i redditi derivanti dall’attività esercitata per la __________, __________. In virtù del domicilio in Svizzera, il contribuente è infatti assoggettato illimitatamente alle imposte. Le uniche eccezioni previste dal diritto interno, come poc’anzi ricordato, concernono le imprese, gli stabilimenti d’impresa e i fondi siti all’estero, per l’imposta federale diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale (art. 5 cpv. 1 LT). Lo stesso insorgente qualifica tuttavia gli importi litigiosi come redditi dell’attività lucrativa dipendente, che, come tali, sono assoggettati all’imposta in Svizzera.
Resta quindi da stabilire unicamente, in quale misura la sovranità fiscale svizzera sia limitata da una convenzione per evitare la doppia imposizione (sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2.).
3.2.
Ora, la Svizzera non ha concluso alcuna Convenzione di doppia imposizione con le __________ (v. anche Matteotti/Krenger in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, p. 40). Non vi è quindi alcun motivo per non imporre in Svizzera, Stato di residenza di __________, il reddito da attività dipendente (così qualificato dal ricorrente) percepito dalla società con sede alle __________, posto come l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato.
Anche se fosse applicabile un trattato internazionale che prevedesse l’assoggettamento del reddito del lavoro nello Stato in cui l’attività è esercitata, è dubbio che l’esito del ricorso sarebbe diverso. Secondo l’art. 15 par. 1 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE, il diritto di imporre è infatti attribuito allo Stato in cui l’attività dipendente è esercitata. Questo luogo corrisponde al posto in cui il salariato è fisicamente presente quando esercita le sue attività (Oberson, op. cit. n. 650, p. 235). Nel caso in esame, non emerge dai certificati di salario agli atti che __________ abbia esercitato la propria attività dipendente per __________ e per __________ in misura ridotta (all’80%) e neppure che si sia recato all’estero, in casu, alle __________ nel 2020. Lo stesso insorgente riconosce di non poter comprovare le proprie pretese trasferte all’estero nel corso del periodo fiscale in discussione.
3.3.
Neppure giova all’insorgente la tesi ricorsuale secondo la quale l’attività da lui svolta per conto di __________ non sarebbe “lecita” in Svizzera, in assenza di specifica autorizzazione da parte della FINMA, motivo per il quale non può venir svolta in questo Paese.
L’eventuale carattere illecito dell’attività all’origine del reddito è indifferente ai fini fiscali: anche se la fonte di acquisizione del reddito risiede in un atto vietato, ossia contrario all’ordinamento giuridico o ai buoni costumi, è assoggettato all’imposta sul reddito. Per quanto concerne l’imposizione fiscale, determinante è unicamente la capacità contributiva (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand de la LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 22 ad art. 16 LIFD e riferimenti ivi citati).
4. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del contribuente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il prese Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: