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Incarti n. 80.2022.250 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 16 ottobre 2022 contro le decisioni del 14 settembre 2022 in materia di IC e IFD 2010, 2013 e 2014. |
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Fatti |
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A. Nelle dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali 2010, 2013 e 2014, RI 1, coniugata con __________ e priva di attività lucrativa, ha dichiarato i seguenti elementi imponibili:
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2010 |
2013 |
2014 |
|
Reddito imponibile |
0 |
0 |
7'473 |
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Sostanza imponibile |
1'478'390 |
1'062'686 |
999’728 |
B. Nel corso di un’audizione, tenutasi il 10 settembre 2021 presso l’RS 1 (UT) in presenza sia della contribuente sia del marito, l’autorità di tassazione ha consegnato alla contribuente il calcolo delle entrate e delle uscite relativo ai periodi fiscali dal 2010 al 2014. Dai primi accertamenti era emersa una mancanza di “liquidità” pari a fr. 126'594.- nel 2010, fr. 154'158.- nel 2013 e fr. 145'235.- nel 2014. Alla contribuente veniva concesso un periodo di due settimane per presentare “documentazione esaustiva circa la mancanza di liquidità”.
RI 1, per il tramite del marito, ha in seguito prodotto, tramite e-mail, copiosa documentazione, atta a provare a suo dire di aver beneficiato di molteplici donazioni da parte dei genitori.
C. Con tre decisioni del 16 giugno 2022, l’UT ha notificato alla contribuente le tassazioni IC e IFD per i periodi fiscali 2010, 2013 e 2014, commisurando gli elementi imponibili come segue:
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2010 |
2013 |
2014 |
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Reddito imponibile IC |
63’900 |
87'900 |
64'400 |
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Reddito imponibile IFD |
78'300 |
102'900 |
80’600 |
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Sostanza imponibile |
1'399’000 |
1'153'000 |
1'167'000 |
Rispetto alle dichiarazioni presentate, l’autorità di tassazione aveva in particolar modo stralciato le rendite vitalizie dichiarate, negando altresì le “deduzioni rendite vitalizie ricevute”. Aveva inoltre aggiunto, a titolo di “altri redditi”, gli importi di fr. 90'000.- nel 2020, di fr. 115'000.- nel 2013 e di fr. 90'000.- nel 2014, ritenuta l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria. Nella motivazione delle decisioni, il fisco ha aggiunto che: “Non vengono tenuti in considerazione i prelevamenti a cassa ed i pagamenti non nominativi, non essendo comprovabile chi ne sia effettivamente il beneficiario”.
Per quanto concerne l’imposta sulla sostanza 2014, l’UT aveva anche modificato il valore imponibile delle quote sociali della __________, aggiungendo l’importo di fr. 27'000.- a titolo di “altri elementi sostanza mobiliare”.
D. Con un unico reclamo del 13 luglio 2022, la contribuente ha contestato le decisioni di tassazione IC/IFD 2010, 2013 e 2014.
Preliminarmente ha precisato di aver chiesto di propria iniziativa, il 26 agosto 2021, un incontro con l’UT per discutere, in anticipo, in merito alle tassazioni non ancora emesse.
Nel corso dell’audizione del 10 settembre 2021, il funzionario incaricato le aveva consegnato il calcolo delle entrate e delle uscite, nel quale, per tutti gli anni, figurava l’importo di fr. 120'000.- a titolo di “minimo vitale”. Nella stessa occasione, lei avrebbe spiegato che “molti aiuti finanziari venivano ricevuti da entrambi i [suoi] genitori, già molto avanti negli anni, nonché entrambi malati: [suo] padre affetto da diverse patologie che con gli anni si sono aggravate e [sua] madre affetta da diverse patologie e, in particolare, da grave patologia di Alzheimer”.
La reclamante avrebbe in seguito trasmesso copiosa documentazione, a comprova del fatto che il marito avrebbe pagato, dal 2011 al 2014, i premi della cassa malati __________ per i figli __________, __________ e __________, mentre suo padre avrebbe pagato il suo a titolo di donazione. La contribuente ha prodotto anche gli estratti conto della carta di credito e della carta __________, dai quali sarebbe emerso che “il totale delle due carte che venivano poi addebitate sul conto bancario di [suo] padre”, con la conseguenza che anche in questo caso “trattasi di donazioni da parte di [suo] padre”.
La reclamante asseriva di aver altresì trasmesso tutti gli estratti del conto postale intestato alla madre, dai quali si evincevano i prelevamenti da lei effettuati. A dimostrazione del fatto che la madre non avesse mai effettuato nessun prelievo vi era la documentazione medica attestante lo stato di quest’ultima.
L’insorgente avrebbe inoltre consegnato tutti gli estratti conto del padre, dai quali sarebbero risultati “numerosissimi” prelevamenti per cassa, la maggior parte dei quali a lei destinati. La documentazione inerente lo stato di salute del padre avrebbe dimostrato che quest’ultimo non era autonomo. Avrebbe tuttavia proceduto, regolarmente, a pagare con la sua carta di credito numerose cene e viaggi “a favore [suo] e della [sua] famiglia”. La stessa contribuente non avrebbe inoltre detenuto alcuna autovettura intestata di proprietà e, di conseguenza, non avrebbe avuto nessun costo da sostenere. Per l’utilizzo dell’autovettura aziendale, sarebbe stata giustificata la ripresa fiscale dell’importo di fr. 3'000.-, come avvenuto nel periodo fiscale 2014. Il pagamento della pigione dell’abitazione sita in via __________ non avrebbe poi comportato alcuna uscita finanziaria: per il 2010 vi era stata la diminuzione del “conto finanziamento soci unico iscritto al passivo della società”, mentre per gli anni dal 2011 al 2014 la diminuzione “del credito da [lei] vantato sul [suo] conto finanziamento socio”.
Secondo la reclamante, dalle decisioni di tassazione dovevano essere stralciati gli “altri redditi” e doveva essere invece imposta la rendita ricevuta dal marito, così come convenuto in un verbale di audizione con l’autorità fiscale. Inoltre si sarebbero dovute considerare le donazioni ricevute da parte dei genitori.
Le decisioni di tassazione 2010, 2013 e 2014 dovevano pertanto essere annullate, poiché errate ed emesse in contrasto con quanto inviato dalla contribuente.
E. Con tre separate decisioni del 14 settembre 2022, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo della contribuente.
Le considerazioni formulate e gli atti prodotti in sede di reclamo non sarebbero stati sufficienti a “modificare o sanare” le problematiche riscontrate e sottoposte, in sede di audizione, alla contribuente. La fattispecie sarebbe stata analoga a quella già trattata dalla Camera di diritto tributario nella sentenza relativa alla tassazione della contribuente relativa ai periodi fiscali dal 2006 al 2009. Non sarebbero in particolare stati presentati documenti utili a comprovare, in maniera chiara e ineccepibile, il contributo alimentare erogato dal marito __________ né i pretesi aiuti dei genitori.
Quanto al fabbisogno della famiglia, lo stesso sarebbe stato calcolato in base alla documentazione a disposizione dell’autorità fiscale. L’ammontare dell’affitto dell’abitazione principale sarebbe stato coerente con i redditi dichiarati prima della partenza per l’estero del marito e sarebbe stato “indice di una spesa vitale superiore alla media”. In merito alla postulata deduzione afferente alla rendita vitalizia, secondo il fisco cantonale “un contributo alimentare non può essere assimilato ad una rendita vitalizia, di conseguenza è negata la relativa deduzione”.
L’assenza di documentazione completa non sarebbe stata imputabile all’autorità fiscale, la quale si sarebbe premurata di chiedere spiegazioni relative all’assenza riscontrata nel calcolo delle entrate uscite.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta l’aggiunta, nelle tassazioni di tutti i periodi fiscali, di “altri redditi”, nella misura di fr. 90'000.- per il 2010, di fr. 115'000.- per il 2013 e di fr. 90'000.- per il 2014.
Secondo l’insorgente, non sarebbe pertinente il richiamo alla precedente sentenza della Camera di diritto tributario, trattandosi di una casistica non comparabile.
Nella sentenza citata, la prima parte era legata al domicilio fiscale del marito e nella seconda è stato esaminato il reddito della contribuente nonché il tenore di vita. La ricorrente sottolinea di non aver alcun personale domestico, di non possedere alcuna autovettura intestata a proprio nome e che il marito le avrebbe sempre corrisposto, mensilmente, fr. 3'600.- al mese “così come dichiarato regolarmente nelle dichiarazioni dei redditi a volte tramite bonifico bancario a volte consegnandomeli direttamente”.
In merito alle uscite, rispetto al precedente ricorso, la contribuente avrebbe giustificato i pagamenti, da parte del padre, dei premi della cassa malati per lei e per i figli nel 2010 e, per la sola ricorrente, negli anni 2013 e 2014. Avrebbe inoltre presentato degli estratti della carta di credito Mastercard (2010, 2013-2014) e della Manor Card del padre, che avrebbe pure pagato le spese relative alle vacanze della famiglia. Avrebbe inoltre comprovato quanto versato dal marito per i premi della cassa malati per i figli (per gli anni 2013-2014) e quanto ricevuto tramite prelevamenti dal conto postale della madre.
G. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2022, l’UT di Lugano chiede la conferma delle decisioni impugnate, rilevando che neppure in sede ricorsuale la contribuente avrebbe fornito documentazione aggiuntiva “utile a chiarire gli aspetti problematici”, limitandosi a contestare la valutazione operata d’ufficio.
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Diritto |
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1. La contribuente censura l’aggiunta di “altri redditi” nei periodi fiscali 2010, 2013 e 2014. Dopo aver ricevuto il calcolo del dispendio da parte dell’autorità fiscale – dal quale risultava, per tutti i periodi fiscali sub judice un ammanco – ritiene di aver correttamente documentato il fatto di aver ricevuto del sostegno finanziario da parte dei propri genitori, nonché dal marito residente all’estero per quanto concerne il pagamento di un contributo e della cassa malati per i figli. Motivo per il quale, non sussisterebbe alcun ammanco che possa giustificare l’aggiunta di altri redditi.
Per sua parte l’autorità fiscale rileva che la documentazione prodotta dalla contribuente non permette di chiarire la sua situazione reddituale. L’ammanco accertato mediante il raffronto tra le uscite e le entrate sarebbe giustificato.
2. 2.1.
Secondo gli articoli 123 cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta. La procedura di tassazione è in tal modo caratterizzata dalla collaborazione reciproca dell’autorità di tassazione e del contribuente (procedura di tassazione mista). Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve in particolare compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT) e allegare i documenti necessari (articoli 125 LIFD e 199 LT). Su domanda dell’autorità di tassazione, deve fornire informazioni orali e scritte, soprattutto quando, alla luce della dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande, per esempio a proposito dei redditi, delle spese per il loro conseguimento o dell’evoluzione patrimoniale (cfr. articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). Il contribuente è in tal modo reso responsabile per l’esattezza della propria dichiarazione.
Secondo gli articoli 130 cpv. 2 prima frase LIFD e 204 cpv. 2 prima frase LT, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Oltre alla condizione della diffida, la legge fa dipendere la procedura di tassazione d’ufficio dall’adempimento di due condizioni: 1) che il contribuente non abbia soddisfatto i suoi obblighi procedurali oppure 2) che gli elementi imponibili non possano essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Un’interpretazione letterale di questa disposizione (congiunzione “oppure”) lascia intendere che le due condizioni siano alternative. In virtù di una simile interpretazione, basterebbe la violazione degli obblighi di procedura perché l’autorità di tassazione possa procedere alla tassazione d’ufficio (dopo diffida). Secondo la giurisprudenza costante, tuttavia, il diritto di procedere ad una tassazione d’ufficio presuppone fondamentalmente che, dopo l’esame intrapreso dall’autorità di tassazione, sussista un’incertezza nei fatti, che impedisce a quest’ultima di procedere alla tassazione in modo completo e esatto (sentenza TF n. 2C_3/2019 del 4 luglio 2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).
2.2.
Al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere provato, è colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi del tenore di vita del contribuente (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).
3. 3.1.
La contribuente, senza attività lucrativa, ha dichiarato quale reddito unicamente una “rendita” pari fr. 36'000.- annui, versatale dal marito, nonché esigui redditi da titoli e capitali: fr. 8'179.- nel 2014, fr. 8'392.- nel 2013 e fr. 8'324.- nel 2010. L’UT ha intrapreso un calcolo delle entrate e delle uscite per ciascun periodo fiscale, tenendo conto del fabbisogno di una persona con tre figli minorenni a carico, ravvisando un ammanco di liquidità.
2010
|
Attivi |
|
|
|
|
Entrate |
Uscite |
|
Titoli |
01.01 |
303'800 |
31.12 |
233'699 |
|
|
|
Quote __________ |
01.01 |
20'000 |
31.12 |
20'000 |
70’101 |
|
|
Quote __________ Sagl |
01.01 |
20'000 |
31.12 |
20'000 |
|
|
|
Credito __________ |
01.01 |
1'189'029 |
31.12 |
1'189'029 |
|
|
|
Passivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.01 |
|
31.12 |
|
|
|
|
Redditi |
|
|
|
|
||
|
Titoli |
2010 |
8'321 |
8'321 |
|
||
|
Pagamenti dei genitori comprovati |
2010 |
13'200 |
13'200 |
|
||
|
Oneri |
2010 |
|
|
|
||
|
AVS |
2010 |
865 |
|
865 |
||
|
Spese titoli |
2010 |
768 |
|
768 |
||
|
Affitto |
2010 |
78'000 |
|
78'000 |
||
|
Imposte |
2010 |
3'253 |
|
3'253 |
||
|
Imposte comunali valutate |
2010 |
2'000 |
|
2'000 |
||
|
|
|
Totali |
91'622 |
84'886 |
||
|
Fabbisogno |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
100'000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Totali |
91'622 |
184'886 |
||
|
|
Eccedenza |
– 93’264 |
||||
|
|
|
|
||||
2013
|
Attivi |
|
|
|
|
Entrate |
Uscite |
|
Titoli |
01.01 |
182'714 |
31.12 |
196’291 |
|
13’577 |
|
Quote __________ |
01.01 |
20'000 |
31.12 |
20'000 |
|
|
|
Quote __________ |
01.01 |
20'000 |
31.12 |
20'000 |
|
|
|
Quote __________ |
01.01 |
1’000 |
31.12 |
1’000 |
|
|
|
Credito __________ |
01.01 |
1'029'029 |
31.12 |
979’029 |
50’000 |
|
|
Passivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.01 |
|
31.12 |
|
|
|
|
Redditi |
|
|
|
|
||
|
Titoli |
2013 |
8'392 |
8'392 |
|
||
|
Pagamenti dei genitori comprovati |
2013 |
16'287 |
16'287 |
|
||
|
Oneri |
2013 |
|
|
|
||
|
AVS |
2013 |
973 |
|
973 |
||
|
Spese titoli |
2013 |
0 |
|
|
||
|
Affitto |
2013 |
78’000 |
|
78’000 |
||
|
Imposte |
2013 |
0 |
|
|
||
|
Imposte comunali valutate |
2013 |
0 |
|
|
||
|
|
|
Totali |
74’679 |
92’550 |
||
|
Fabbisogno |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
100'000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Totali |
74’679 |
192’550 |
||
|
|
Eccedenza |
– 117’871 |
||||
2014
|
Attivi |
|
|
|
|
Entrate |
Uscite |
|
Titoli |
01.01 |
196'291 |
31.12 |
210’696 |
|
14’405 |
|
Quote __________ |
01.01 |
20'000 |
31.12 |
20'000 |
|
|
|
Quote __________ Sagl |
01.01 |
20'000 |
31.12 |
20'000 |
|
|
|
Quote __________ |
01.01 |
1’000 |
31.12 |
1’000 |
|
|
|
Credito __________ |
01.01 |
979’029 |
31.12 |
899’029 |
80’000 |
|
|
Passivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.01 |
|
31.12 |
|
|
|
|
Redditi |
|
|
|
|
||
|
Titoli |
2014 |
8’179 |
8’179 |
|
||
|
Pagamenti dei genitori comprovati |
2014 |
13'693 |
13'693 |
|
||
|
Oneri |
|
|
|
|
||
|
AVS |
2014 |
1’006 |
|
1’006 |
||
|
Spese titoli |
2014 |
0 |
|
|
||
|
Affitto |
2014 |
78’000 |
|
78’000 |
||
|
Imposte |
2014 |
0 |
|
|
||
|
Imposte comunali valutate |
2014 |
0 |
|
|
||
|
|
|
Totali |
101’872 |
93’411 |
||
|
Fabbisogno |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
100'000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Totali |
101’872 |
193’411 |
||
|
|
Eccedenza |
– 91’539 |
||||
3.2.
3.2.1.
Già nell’ambito della precedente decisione del 19 aprile 2021 (CDT n. __________), concernente la tassazione della ricorrente per i periodi fiscali dal 2006 al 2009, era stata evidenziata una sproporzione fra i suoi redditi e il suo tenore di vita.
In particolare, era stato rilevato che la contribuente risiedeva, con i figli, in un appartamento in un condominio nel centro di __________, acquistato da una società __________), appositamente costituita nel 2005, che lo aveva poi ceduto in locazione ai coniugi __________. La pigione in questione non era pagata in contanti, bensì compensata con “crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della società” (sentenza CDT n. 80.2016.84/85 consid. 9.2). Durante l’udienza tenutasi alla CDT, era stato rilevato che dai conti della __________ non emergeva alcuna compensazione legata alla pigione dell’appartamento. Il conto correntista era addirittura aumentato di valore nei periodi fiscali litigiosi. Sempre nell’ambito della stessa vertenza, la Camera di diritto tributario aveva concluso che, aldilà della questione della pigione dell’appartamento di __________, la stima dei redditi, intrapresa dall’autorità di tassazione, appariva perfino prudenziale (consid. 9.2).
3.2.2.
Sempre nella medesima decisione (sentenza CDT n. 80.2016.84/85, in particolare consid. 9.3) erano state rilevate le problematiche interazioni tra le società detenute dalla contribuente e quest’ultima:
La ricorrente e il marito hanno costituito, oltre alla già citata __________ Sagl, altre due società: la __________ Sagl, costituita nel 2003 e messa in liquidazione nel 2020, e la __________ Sagl, costituita nel 2012 e a sua volta messa in liquidazione nel 2020.
Tutte le società hanno immatricolato autoveicoli, anche di lusso, usati dai coniugi __________. La __________, come già accennato, mette a disposizione della ricorrente l’appartamento. Fra le varie società intercorrono anche rapporti di debito e credito.
Ora, è evidentemente poco trasparente la situazione fiscale di un contribuente, che giustifica il proprio, elevato, tenore di vita, adducendo di vantare dei crediti nei confronti di persone giuridiche. Il fisco dovrebbe infatti essere costantemente in grado di verificare l’evoluzione dei crediti in questione e, soprattutto, la provenienza dei fondi che il contribuente sostiene di aver immesso nelle società. La provenienza dei finanziamenti di __________ alla __________ Sagl necessita senz’altro dei chiarimenti, se solo si considera il fatto che egli ha dichiarato quali redditi della sua attività professionale, svolta all’estero, l’importo di fr. 73'000.- nel 2006, di fr. 92'000.- nel 2007, di fr. 23'000.- nel 2008 e di fr. 34'000.- nel 2009. Ritenuto che la ricorrente è casalinga e che la vita separata dei coniugi impone come minimo la gestione di due economie domestiche, il fisco cantonale non può ammettere semplicemente che il tenore di vita sia giustificato con una pretesa compensazione fra debiti e crediti nei confronti di una società, che peraltro appare costituita precipuamente per esigenze di natura fiscale.
Per la tassazione dei periodi fiscali successivi, l’autorità fiscale dovrà esigere dei giustificativi ben più convincenti, prima di ammettere l’esistenza di crediti nei confronti di una società controllata dalla ricorrente o dai suoi familiari”.
3.3.
3.3.1.
Ora, anche per i periodi qui esaminati, l’autorità fiscale ha rilevato un’incongruenza tra i redditi dichiarati dalla contribuente ed il suo tenore di vita, facendo capo ad un calcolo del dispendio che evidenzia degli ammanchi. L’Ispettorato fiscale ha peraltro condotto delle verifiche sulle società della contribuente, ravvisando, per ognuna delle stesse, il fatto che la contabilità non era attendibile. I periodi esaminati, fatta eccezione per l’anno 2014 della __________, sono comunque tutti posteriori a quelli qui sub judice.
Per quanto qui di interesse, si possono trarre le seguenti valutazioni.
Dalla disamina dei bilanci della società __________ [detenuta integralmente dalla contribuente] emerge che la società, che come visto detiene negli attivi l’appartamento nel quale vive la contribuente, ha quali entrate unicamente gli affitti delle proprietà detenute. Di fatto non è una società operativa, non registrando alcun costo per il personale.
Risultano invece esservi numerosi costi legati ad altri attivi, quali per esempio gli autoveicoli in uso alla contribuente e alla sua famiglia.
La contribuente sostiene di pagare l’affitto tramite compensazione del credito vantato nei confronti della società, del quale ancora oggi non è purtroppo nota la genesi: dalla disamina della contabilità risultano, nei passivi, un “conto finanziamento soci” e un “finanziamento __________” che hanno avuto la seguente evoluzione negli anni:
|
Conto finanziamento socio |
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2011 |
Fr. |
1'109'029.47 |
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2012 |
Fr. |
1'029'029.47 |
– 80’000 |
|
|
2013 |
Fr. |
959'029.47 |
– 70’000 |
|
|
2014 |
Fr. |
899'029.47 |
– 60'000 |
|
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|
|
|
|
|
Conto finanziamento __________ |
||||
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2011 |
Fr. |
2'345'096.75 |
|
|
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2012 |
Fr. |
2'466'788.15 |
+ 121'691.40 |
|
|
2013 |
Fr. |
2'645'181.00 |
+ 178'393 |
|
|
2014 |
Fr. |
2'776'389.00 |
+ 131’200 |
|
Come visto, non è possibile ritenere che vi sia stata una compensazione. Ma, ciò che balza con ogni evidenza agli occhi è il netto aumento da un anno all’altro del finanziamento di __________.
Come già accennato, la contabilità della società è stata ritenuta, dall’Ispettorato fiscale, che ha esperito una verifica sui conti (per i periodi fiscali 2014-2016), inattendibile e mal strutturata. L’ingente finanziamento di __________, che nei passivi societari aumenta di anno in anno, è di difficile spiegazione: non è nota la ragione per la quale la società necessiti di ulteriori finanziamenti né per quali motivi debba rivolgersi a __________, e ancor meno risulta chiaro con quali mezzi, per quali ragioni e a che titolo quest’ultimo abbia incrementato il suo finanziamento alla società della moglie. Emerge pertanto – con evidenza – la problematica del capitale proprio occulto per la società, la quale, peraltro non ha mai provveduto ad effettuare degli ammortamenti sugli immobili, che rappresentano il fulcro degli attivi (cfr. Promemoria A/1995 dell’AFC; Circolare n. 6 “Capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative”). I valori a bilancio si sono mantenuti inalterati dal 2006.
3.3.2.
Come visto, quest’ultima società, priva di personale e i cui unici ricavi provenivano dalla locazione delle proprietà immobiliari, deteneva altresì, negli attivi, degli autoveicoli (registrati ad un valore di fr. 73'962.35 nel 2010, di fr. 30'412.50 nel 2013 e nel 2014). Nei periodi sub judice si trattava di un’Audi A6. Basta visionare il conto economico della __________ per comprendere l’ampiezza degli esborsi della società per la manutenzione degli autoveicoli, che comprendono “Costo carburante”, “Assicurazione veicoli”, “Targhe auto”, “Manutenzione veicoli”, “Canone di leasing”, “Pedaggi autostradali”, “Leasing”, per complessivi fr. 8'544.30 nel 2013, fr. 8'079.10 nel 2014. Anche per l’anno 2010 si annoverano molteplici costi legati all’autovettura.
Ora, il veicolo in questione era a disposizione della contribuente, la quale ha asserito, nel ricorso, di non avere alcuna vettura immatricolata a suo nome ma che le automobili “sono intestate alla società”.
Si rileva che, di norma, l’utilizzo di un’autovettura di proprietà della società, a titolo privato, da parte di un detentore delle quote sociali, rappresenta una distribuzione anticipata di utile (in merito sentenza CDT n. 80.2022.109/110 del 3 ottobre 2022; inoltre Prassi della Divisione delle contribuzioni del 20.6.2023, “Trattamento fiscale dell’utilizzo di veicoli immatricolati a nome di persone giuridiche da parte dei loro azionisti e/o persone loro vicine (dal profilo delle imposte dirette federali e cantonali sull’utile)” (https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-PRASSI/20230620_-_Prassi_cantonale_quota_privata_veicoli.pdf.; in merito alla questione degli attivi “non valeur” dei contratti simulati e dell’elusione d’imposta anche sentenza CDT n. 80.2012.194/195 del 29 luglio 2013, in RtiD I-2014 n. 8t).
3.4.
3.4.1.
Anche il conto della __________ presenta aspetti del tutto simili. Quello relativo al periodo fiscale 2010 presenta agli attivi la voce “Veicoli” per fr. 352'520.19. La società in questione non ha costi per il personale, ma tuttavia annovera costi per “Viaggi e trasferte” (fr. 21'526.08), spese autostradali (fr. 388.80), costi autoveicoli (fr. 1'298.30), imposta di circolazione (fr. 2'299.90), assicurazione auto (fr. 1'610.85), vignetta autostradale (fr. 80.-), carburante auto (fr. 3'858.86), multe disciplinari auto (fr. 100.00), ammortamento veicoli (fr. 40'000.-). Nei ricavi si hanno “ricavi lordi dell’attività commerciale” per fr. 6'677.96, “ricavi da consulenze” per fr. 113'693.94, ricavi da locazioni per fr. 44'559.35. Non avendo a libro paga del personale, ci si domanda tuttavia chi abbia fornito le consulenze (registrati ricavi a tale titolo per fr. 113'693.94), visto che __________ ha sempre indicato di non svolgere alcuna attività lucrativa.
3.4.2.
Come è noto anche alla contribuente, la __________, la __________ e la __________ sono state oggetto di verifica da parte dell’Ispettorato fiscale. Per la prima società è stato passato in rassegna unicamente l’anno 2016, per la seconda e la terza i periodi dal 2014 al 2016. Costante, per tutte le società è il fatto che la contabilità non risulta attendibile [prima di ogni verifica, peraltro, sono stati presentati bilanci diversi rispetto a quelli presentati all’UTPG con la dichiarazione] ed inoltre è manifesto il carico, a livello dei costi, di spese private dei contribuenti (ad esempio vacanze di lusso, spese legate agli autoveicoli). Per il 2014 (unico anno, fra quelli sub judice, che è oggetto del Rapporto dell’Ispettorato fiscale, limitatamente alla __________) i veicoli sono stati considerati dei “non valeur” (nei passivi è stata inserita una riserva tassata negativa RTN – Attivo Non Valeur) e sono stati ripresi sull’utile societario anche i costi telefonici considerati di carattere privato.
Appare evidente, nella situazione sopradescritta, ritenuto che le società non avevano del personale alle proprie dipendenze, che la maggior parte, se non tutti, i costi addebitati a conto economico debbano essere considerati quali prestazioni valutabili in denaro.
3.4.3.
Ora, la situazione, come già rilevato nella precedente decisione di questa Camera, appare decisamente problematica. Con ogni evidenza, le società vengono utilizzate per finanziare il tenore di vita della contribuente e della sua famiglia. Appare inoltre singolare che l’Ispettorato fiscale non abbia potuto effettuare la verifica presso le sedi delle tre società, a causa di una pretesa “mancanza di spazio”. Ora, nei conti 2010 della __________, con sede in __________, emergevano costi di “locazione uffici” per ben fr. 30'000.-. Inoltre, la PPP __________ fondo base __________ RFD __________ (ubicata in __________ 17, __________), sino al 27 aprile 2015 era di proprietà di __________, che l’ha poi venduta alla __________ (e sarebbe attualmente affittata a società terze). In merito a tale operazione si rileva che la società aveva ripreso il prestito ipotecario esistente, mentre l’importo rimanente sarebbe andato ad incrementare “il prestito correntista passivo” di __________.
L’utilizzo delle società e le interazioni con le persone ad esse vicine costituiscono un abuso fiscale, volto ad opacizzare la situazione finanziaria della contribuente nei confronti delle autorità fiscali. Sollevano interrogativi anche i legami tra marito e moglie ed i vari finanziamenti alle società da parte di __________.
A tal proposito, agli atti si rileva l’esistenza di una “scrittura di finanziamento conclusa tra __________ e la __________ (rappresentata da __________)” datata 30 dicembre 2015. Nella premessa si legge che la __________ aveva in essere finanziamenti garantiti da cartelle ipotecarie con due Istituti di credito, __________, che, al 31.12.2015, ammontavano a fr. 3'240'000.-. Per il pagamento dei finanziamenti (interessi passivi e capitali), nonché per il funzionamento, la __________ aveva “la necessità di ricevere ulteriori finanziamenti”. In tale contesto __________, considerato il legame matrimoniale con la ricorrente, si sarebbe reso disponibile ad erogare finanziamenti, subordinati al riconoscimento di un interesse annuale a suo favore. Di fatto i finanziamenti servivano, da un lato, a pagare gli interessi sulle ipoteche e, dall’altro, a compensare, ad esempio, il pagamento dell’affitto. Orbene appare chiaro che quanto immesso dal marito nella società (peraltro, ancora una volta si ribadisce che non è chiaro con quali mezzi) rappresenta, per la contribuente, una forma di reddito, ritenuto il dichiarato utilizzo delle somme per far fronte al proprio sostentamento.
Già solo per tali ragioni, appare evidente che gli esigui redditi dichiarati da __________ appaiono del tutto contrastanti con la sua effettiva capacità contributiva.
4. 4.1.
L’insorgente contesta, da un lato, l’ammanco finanziario alla base delle decisioni del fisco cantonale. Dall’altro, sostiene di aver beneficiato di importanti donazioni da parte dei genitori, come tali non imponibili, e del versamento, da parte del marito, di una rendita vitalizia, che dovrebbe sottostare ad imposizione attenuata.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la ricorrente rimprovera al fisco di non avere intrapreso alcun accertamento in merito al suo tenore di vita e sostiene di non avere nessun personale domestico e nessuna vettura intestata. A tale riguardo, dalle considerazioni che precedono è emerso in modo incontrovertibile che la valutazione del tenore di vita della contribuente, intrapresa dall’autorità di tassazione, appare estremamente prudenziale.
Si tratta ancora di confrontarsi con la questione della pretesa donazione da parte dei genitori. Secondo la contribuente, i vari pagamenti ed i prelievi dal conto dei genitori – essendo entrambi anziani e gravemente malati – sarebbero stati da lei stessa effettuati e a lei destinati. Chiede che, queste somme (per le quali ha prodotto, a sostegno, copiosa documentazione [v. per esempio estratti delle varie carte in uso ai genitori]) vengano ritenute donazioni.
4.2.
4.2.1.
Secondo gli articoli 16 LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Le eccezioni, in un sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 del’8 giugno 2020 consid. 3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale (art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a LT)
4.2.2.
Le donazioni sono quindi esenti dall'imposta diretta sul reddito al fine di evitare la doppia imposizione con l’imposta di donazione, che viene riscossa praticamente da tutti i Cantoni e che è di loro esclusiva competenza. Nel diritto civile, si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO). La nozione fiscale di donazione non si sovrappone necessariamente del tutto a quella di diritto civile; può infatti comportare delle particolarità dovute allo scopo della legge o a motivi pratici. Tuttavia, i criteri dell’atto di attribuzione tra vivi, della gratuità e dell’animus donandi sono comuni (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020 consid. 3.3).
4.2.3.
Se in esito alle misure istruttorie rimangono delle incertezze, le regole generali sull’onere della prova (art. 8 CC), volte a stabilire chi deve sopportare le conseguenze del fallimento della prova o dell’assenza della prova di un fatto, fanno sì che i fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno allegati e provati dal fisco, mentre quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e comprovati dal contribuente. Se le prove raccolte dal fisco forniscono sufficienti indizi che rivelano l’esistenza di elementi imponibili, spetta allora al contribuente dimostrare l’esattezza delle proprie allegazioni e sopportare l’onere della prova del fatto che giustifica l’esenzione (sentenza del TF n. 2C_579/2019 del 29 marzo 2022 consid. 4.2 e riferimenti).
Un contribuente, che sostiene di aver ricevuto un pagamento che non costituisce reddito imponibile bensì donazione esente dall’imposta sul reddito, deve pertanto sopportare le conseguenze della mancata prova (cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
4.3.
4.3.1.
Questa Camera ha analizzato gli innumerevoli atti trasmessi da __________ al fisco, con le conclusioni che seguono.
4.3.2.
Sull’estratto conto 2010 di __________ [relazione nr. __________], intestato alla contribuente, emerge ad esempio che, nello stesso giorno, ossia il 22 settembre 2010, vi è un ordine di pagamento__________ di fr. 25'000.- e un bonifico di fr. 25'000.- con la causale “ordine d’un cliente”. Il 21 settembre 2010 vi sono poi delle transazioni, sempre sul conto in questione, relative all’acquisto di titoli per oltre fr. 100'000.-, come pure un rimborso di fr. 140'000.-, sempre legato alla vendita e all’acquisto di titoli. Anche il 27 settembre 2010 è registrato un addebito legato all’acquisto di titoli e il 9 dicembre 2010 un’operazione su divise per l’importo di fr. 5'000.- [Divise Spotdeal FXCS 1207 – 70288].
4.3.3.
Le operazioni su titoli peraltro sono presenti anche sul conto della __________, intestato al padre della contribuente, †__________ [cfr. estratto conto del 30 giugno 2010, 0306.5950.2120.001.01]. Tale conto, che sarebbe stato utilizzato dalla contribuente (cfr. e-mail del 15 aprile 2022 di __________), è passato da un saldo di fr. 1'609'933.10 al 16 marzo 2010 a uno di fr. 283'590.82 al 31 dicembre 2010. Negli estratti conto figurano anche pagamenti ottenuti in relazione agli investimenti effettuati [p. es. fr. 5'000.- “credito cedole” CHF 200'000.–, 2.5% EMTN __________; fr. 4'250.- “credito cedole” CHF 200'000.-, 2.125% EMNT __________; fr. 2'500.- “credito cedole” CHF 100'000.– 2.5% EMNT __________; fr. 3'000.- “credito cedole” CHF 100'000 3% EMTN __________].
Sempre in relazione a tale conto __________, è interessante osservare come al 28 novembre 2011 il saldo del conto fosse di fr. 68'879.83 e come il 28 e il 30 novembre siano stati registrati tre diversi accrediti per complessivi fr. 1'017'989.-, legati a precedenti investimenti (in particolare in relazione alla transazione di fr. 793'869.–, viene indicato “liq. contrat”). Il 13 gennaio 2012 è stato effettuato un acquisto di fr. 300'000.- [addebito di fr. 315'206.44] con la causale “4.5% __________”. Tra il 9 maggio 2012 ed il 10 maggio 2012 sono avvenuti sostanziosi acquisti e rimborsi di investimenti. Non è per contro chiaro se ed in quale misura __________ si sia servita di tale conto.
4.3.4.
Dalla disamina del conto __________ __________ intestato alla contribuente [estratto conto dal 1° al 30 settembre 2014] emerge una girata, il 17 settembre 2014, di fr. 4'000.- proveniente dal suo conto __________ aperto presso la __________ (conto non dichiarato nella dichiarazione 2014); ulteriori girate, sempre dal conto aperto presso __________ (non dichiarato neppure nella dichiarazione 2013), sono state registrate il 21 gennaio 2013, per un importo di fr. 3'000.-, il 4 febbraio 2013 per fr. 2'000.- e il 23 settembre 2013 (3 bonifici) per un importo di complessivi fr. 10'000.–.
In data 17 aprile 2012 risulta un accredito a contanti di fr. 1'500.-e il 14 ottobre 2013 uno di fr. 2'000.-.
Per quanto concerne il conto __________ intestato alla madre, si rileva che, pressoché in concomitanza con il versamento della rendita AVS della genitrice, vi era un prelievo in contanti di fr. 1'700.- (cfr. conto 20-481118-5, anni 2013 e 2014).
4.3.5.
Dall’esame degli estratti delle carte di credito [cfr. __________ collegate al conto del padre, ma con carte intestate anche alla contribuente direttamente] emerge invero un’unica costante, e meglio l’importante tenore di vita della famiglia della contribuente, caratterizzato da numerose vacanze all’estero, con ripetuti soggiorni, per esempio a __________ e negli __________, a __________, __________, __________, __________, __________, acquisti in rinomate boutiques del centro di __________, ferie in Hotel di lusso a __________ (https://__________).
Per quanto attiene in particolar modo alla carta “__________”, emerge che esistono due carte e che la fattura veniva trasmessa al padre della contribuente. Tuttavia non è noto chi abbia utilizzato la carta né se gli acquisti fossero destinati unicamente alla contribuente. D’altronde, nulla agli atti permette di attestare con sicurezza gli accordi intervenuti tra genitori e figlia ed in particolare l’animus donandi dei primi.
4.3.6.
La contribuente ha inoltre prodotto della documentazione sullo stato di salute dei genitori, allo scopo di dimostrare che è stata lei, figlia unica, ad attingere ai vari conti dei coniugi __________ per far fronte al proprio fabbisogno suo e della famiglia. Per quanto concerne il padre, è stata presentata una relazione clinica del dr. __________ (della __________), sullo stato di salute di quest’ultimo dal 2011 al decesso. Anche per la defunta madre sono stati presentati dei referti clinici.
4.4.
4.4.1.
Ora, l’unica indicazione che emerge dalla copiosa documentazione prodotta dalla contribuente è che ha beneficiato di un tenore di vita elevato e che quest’ultimo è stato finanziato mediante ricorso a fonti diverse.
È poi emersa la presenza di almeno un conto non dichiarato, quello presso la __________ e di almeno un accredito con la dicitura “ordine d’un cliente”. Dalla disamina dell’estratto conto emergono delle operazioni di vendita e di acquisto titoli. A questo proposito, non si può neppure escludere, visti gli scarni dati forniti dalla contribuente, un’attività di commercio a titolo professionale di titoli (cfr. Circolare n. 36 AFC “Commercio professionale di titoli”, cfr. punto 3 “Esame preliminare”).
In una simile situazione, l’autorità fiscale avrebbe dovuto esigere dalla contribuente la produzione di un’Attestazione di completezza, sottoscritta dalle banche presso le quali aveva i propri conti (art. 127 cpv. 1 LIFD in combinazione con l’art. 126 cpv. 2 LIFD; 201 cpv. 1 LT in combinazione con l’art. 200 cpv. 2 LT; Modulo 13b, https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale-diretta/moduli-istruzioni-ifd.html, sito visualizzato il 14.11.2024), proprio per verificare i vari flussi di denaro e la loro provenienza. Non mancano inoltre molteplici versamenti a contanti, da parte della contribuente, sui conti, senza che vi siano informazioni in merito all’origine degli stessi.
4.4.2.
Per dimostrare di aver beneficiato di molteplici donazioni da parte dei genitori, l’insorgente ha prodotto tutta una serie di documenti, da cui risultano prelievi ed acquisti sui conti dei defunti genitori.
Va d’acchito rilevato che, fra gli obblighi del contribuente, con l’invio della dichiarazione, vi è anche quello di compilare, in maniera veritiera e completa, il Modulo 2 (Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali; cfr. art. 198 LT). Nel Modulo 2 bisogna fra l’altro “segnalare eredità, donazioni, vincite o partecipazioni a comunioni ereditarie” (cfr. p. es. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2010, p. 35). L’esistenza delle pretese donazioni da parte dei genitori, mai quantificate nella loro globalità (e neppure mai esposte in precedenza, anche se esenti da imposta di donazione), è stata sostenuta unicamente a seguito della presentazione del calcolo negativo del dispendio.
In ogni caso, non è stata portata alcuna prova dell’intenzione dei genitori della ricorrente di concederle delle liberalità. Se si tiene conto dell’età avanzata e dello stato di salute precario dei genitori, sarebbe anche comprensibile che la figlia abbia provveduto a pagamenti di spese necessarie per il loro mantenimento e per la loro cura, avvalendosi della procura a lei rilasciata. La mera circostanza che ella si sia servita di carte di credito o che abbia attinto a conti bancari intestati ai genitori non basta comunque per comprovare l’esistenza di redditi esenti dall’imposta secondo gli articoli 24 lett. a LIFD, 7 cpv. 4 lett. c LAID e 23 lett. a LT.
5. 5.1.
La ricorrente sostiene poi che il marito le avrebbe sempre corrisposto fr. 3'600.- al mese, “così come dichiarato regolarmente nella dichiarazione dei redditi a volte tramite bonifico bancario a volte consegnandomeli direttamente” (ricorso, p. 2).
Nelle dichiarazioni d’imposta inoltrate, fra i redditi figura un importo di fr. 36'000.- all’anno, indicato quale “rendita vitalizia”. È stata poi chiesta, nelle dichiarazioni 2010 e 2013, la deduzione di fr. 21’600.- “sulle rendite vitalizie ricevute”.
5.2.
Secondo gli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili soltanto nella misura del 40%.
Questa limitazione dell’imposizione al 40% tiene conto della circostanza che una rendita vitalizia è costituita in parte dagli interessi maturati sul capitale da cui proviene e in parte dal rimborso del capitale stesso (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 16 ottobre 2008, in RtiD I-2009 n. 21t consid. 2.1; DTF 131 I 409 consid. 5.4.1; 130 I 205 consid. 7.6.5). L’imposizione solo parziale delle rendite percepite costituisce una soluzione schematica per assoggettare all’imposta unicamente la componente di reddito ed escludere quella di rimborso del capitale (StE 2002 B 26.12 n. 6). Questo regime legislativo si applica simmetricamente anche al debitore della rendita. In base agli articoli 33 cpv. 1 lett. b LIFD e 32 cpv. 1 lett. b LT, le rendite vitalizie versate sono infatti deducibili dai proventi solo nella misura del 40%.
5.3.
Ora, in primo luogo, non è chiaro a quanto ammonti la pretesa rendita vitalizia.
Dalla disamina della voluminosa documentazione prodotta dalla ricorrente emergono dei pagamenti, per esempio sul conto __________ (conto n. __________), da parte di __________ per fr. 5'988.- il 23 aprile 2013 con la dicitura “Mensilità luglio agosto 2012”, il 19 ottobre 2012 con l’indicazione “Annuity May/June 2012”. Inoltre, se il marito avesse corrisposto fr. 3'600.- al mese, la contribuente avrebbe dovuto, quantomeno dichiarare fr. 43'200.- annui a questo titolo (anziché fr. 36'000.-). La stessa contribuente cade in contraddizione, se si confronta quanto indicato nella dichiarazione d’imposta e quanto sostenuto nel ricorso.
5.4.
In secondo luogo, non è provato il versamento di una rendita vitalizia da parte del marito dell’insorgente.
Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).
La giurisprudenza esige una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici internazionali. Le relazioni del beneficiario estero della prestazione sono infatti sottratte al controllo delle autorità fiscali interne, ragione per cui un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da questa relazione internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo di collaborazione accresciuti (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015, in RF 70/2015 p. 811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Quanto agli atti non permette di dimostrare il versamento di contributi alimentari da parte del marito. D’altra parte, la contribuente non spiega a quale titolo__________ procederebbe a dei versamenti, peraltro irregolari e non dell’importo da lei indicato. Inoltre, per quanto concerne i versamenti a contanti, gli stessi non sono documentati e pertanto non sono giustificati fiscalmente.
5.5.
Indipendentemente dalla prova del versamento di una rendita da parte del marito dell’insorgente, è escluso che possa trattarsi di una rendita vitalizia secondo gli articoli 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT. Non è infatti ravvisabile alcuna forma di rimborso del capitale.
6. 6.1.
In conclusione, anche per quanto concerne i tre periodi fiscali sub judice, non si può che constatare come la situazione reddituale e patrimoniale della contribuente non risulti – per niente – chiara. Dall’esame della documentazione a disposizione dalla ricorrente e dei bilanci delle società da lei detenute appare indubbia l’esistenza di un’importante tenore di vita della contribuente, che, con i soli redditi da lei dichiarati, non è sostenibile.
Del resto, il continuo aumento del “finanziamento correntista” – peraltro senza che vi sia una verifica accurata dell’origine dei fondi né delle ragioni e della necessità di finanziamento della società – presuppone l’esistenza di importanti redditi da parte di chi concede il finanziamento.
A fronte di un calcolo del dispendio, che evidenziava degli ammanchi, la contribuente non ha prodotto documentazione atta a confutare l’accertamento, data la situazione eseguito per apprezzamento da parte dell’autorità fiscale.
La stima degli altri redditi, in questa situazione, appare del tutto prudenziale.
6.2.
6.2.1.
Va ricordato che, quando intraprende una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 consid. 4.2.2 e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile, l’autorità fiscale deve tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo contribuente, in particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di collaborazione previsti dagli articoli 127 ss LIFD e articoli 201 ss LT. L’autorità può, se del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127 cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono ammissibili (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 23 ad art. 130 LIFD).
6.2.2.
Non da ultimo, l’autorità fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con riferimenti giurisprudenziali).
Nella presente fattispecie appare evidente una sistematica e pianificata violazione degli obblighi procedurali della quale la contribuente non può trarre – per alcuna ragione – vantaggio fiscale.
6.3.
Come era stato rilevato nella precedente decisione, si rinnova l’invito all’autorità fiscale, per la tassazione dei periodi fiscali successivi, ad esigere dei giustificativi ben più convincenti, prima di ammettere l’esistenza di crediti nei confronti di una società controllata dalla ricorrente o dai suoi familiari. Dovranno poi essere passati meticolosamente in rassegna i conti delle società e ripresi puntualmente i costi, in particolare le operazioni che rappresentano un abuso fiscale.
7. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 5’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 6’000.–
sono a carico della ricorrente (che li ha già anticipati).
3. Contro il presente Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: