Incarti n.
80.2022.261

80.2022.262

Lugano

22 dicembre 2022        

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 5 novembre 2022 contro la decisione del 26 ottobre 2022 in materia di IC-IFD 2020.

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   __________ (__________), divorziato, dipendente presso __________ a __________, proprietario di immobili a __________ e __________, non presentava la dichiarazione fiscale IC/IFD 2020. Dopo aver ricevuto una diffida, veniva tassato d’ufficio il 2.6.2022.

                                         L’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) stabiliva un reddito imponibile complessivo, sia per l’IC che per l’IFD di fr. 68'600.- ed una sostanza imponibile di fr. 0.-.

 

 

                                  B.   Con reclamo 30.6.2022/1°.7.2022, __________, oltre a lamentarsi della disorganizzazione dell’amministrazione cantonale, trasmetteva anche la dichiarazione fiscale 2020, ed indicava che i dati accertati dall’UT non erano corretti. Il contribuente faceva valere un reddito imponibile complessivo di fr. 40'447.- ed una sostanza negativa. Nelle deduzioni egli faceva in particolare valere un importo di fr. 36'800.- a titolo di liberalità a enti di pubblica utilità e versamenti a partiti politici. Nel modulo 2 indicava di aver donato tale somma alla famiglia di __________, domiciliata a __________. Nel modulo 5 spiegava che __________, di professione giardiniere, dopo un infortunio non era più stato in grado di esercitare la propria professione ed era in attesa di ricevere la rendita AI. Per tale motivo, aveva deciso di “supportare finanziariamente la famiglia con una donazione in varie rate per un totale di fr. 36'800.-“.

                                         Fra le spese di manutenzione del mapp. n. __________ RFD di __________, inoltre, il contribuente faceva valere in deduzione in particolar modo l’importo di fr. 7'000.- per lavori di manutenzione e riparazione del giardino, allegando una fattura dello stesso __________. 

 

 

                                  C.   a.

                                         Con richiesta del 26.7.2022, l’autorità fiscale chiedeva, tra altre cose, al contribuente di voler presentare – entro il 16.8.2022 –, per gli immobili di __________ la fattura “__________” di fr. 7'000.-, la comprova del pagamento della stessa (girata bancaria, ecc.), il rapporto dei lavori “(…) dal quale si possa rilevare la data esecuzione lavori, ore di lavoro giornaliere, tipo di lavoro eseguito, materiale ecc”. L’UT comunicava inoltre che il valore locativo dell’abitazione secondaria di __________ era di fr. 6'460.-.

 

                                         b.

                                         Con risposta 15/17.8.2022, __________ l’importo di fr. 43'800.-: fr. 36'800.- quali donazione mentre fr. 7'000.- quali controprestazione per i lavori eseguiti da quest’ultimo presso l’immobile di __________ (falciatura, potatura, riparazione muretti, preparazione orto, semenza, attrezzi ecc.). Con l’operaio non era stato sottoscritto alcun contratto di lavoro.

 

                                         c.

                                         Con scritto 12.9.2022 l’UT si rivolgeva nuovamente al contribuente indicando che la decisione di tassazione d’ufficio impugnata avrebbe dovuto essere rivista a suo sfavore (reformatio in peius) per quanto concerneva il reddito da attività dipendente ed il valore locativo della proprietà immobiliare di __________. Al contribuente veniva impartito un lasso di tempo scadente il 3.10.2022 per presentare le proprie osservazioni in merito.

                                  D.   Con decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2020 del 26.10.2022 l’autorità fiscale stabiliva un reddito imponibile, di fr. 91'000.- per l’IC e di fr. 94'100.- per l’IFD. La sostanza, ai soli fini IC veniva accertata in fr. 0.-.

                                         A motivazione della decisione s’indicava quanto segue:             

                                         “(…). Per l’immobile di __________ la riduzione del valore locativo prevista per le abitazioni primarie non è ammessa (art. 20 cpv. 3 LT) mentre le spese per la cura del giardino in caso di valore locativo, costituiscono spese per il mantenimento del contribuente (…) (cfr. Circolare n. 7/2020 DDC) anche in considerazione del fatto che non è stato prodotto il dettaglio dei vari lavori eseguiti. La donazione a favore dei Sigg. __________ non rientra nei costi fiscalmente deducibili”.

 

 

                                  E.   Con ricorso 5/8.11.2022, __________ contesta la decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2020. Per quanto riguarda le spese di manutenzione del giardino dell’abitazione di __________, il contribuente indica che, nei precedenti periodi fiscali, le stesse erano sempre state ammesse.

                                         In merito alla donazione alla famiglia __________, argomenta che, dal momento che sono ammessi in deduzione i versamenti a partiti politici, non vede perché non sia possibile dedurre l’aiuto economico da lui fornito a persone in stato di necessità. La famiglia in questione non avrebbe ancora ottenuto la rendita invalidità spettante al padre ed inoltre, i “(…) servizi dell’assistenza sociale ostacolano ogni prestazione a cui la famiglia avrebbe diritto”. L’insorgente precisa inoltre: “Questo mio gesto umano verso una famiglia in difficoltà, per motivi di giustizia, deve essere onorato in sede di tassazione e l’intero importo deve essere dedotto”.

 

 

                                  F.   Con osservazioni 14/15.11.2022 l’UT chiede la conferma della decisione impugnata.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Nel caso che qui ci occupa, il ricorso verte su due aspetti: il primo riguarda l’ammontare delle spese di manutenzione stabilite dall’Ufficio di tassazione per l’immobile __________. Il secondo, ha quale oggetto la donazione di fr. 36'800.- alla famiglia di __________ (__________).

 

 

 

                                    I.   Deducibilità delle spese di manutenzione

 

                                   2.   2.1.

                                         Il contribuente è proprietario di un’abitazione __________. Nel Modulo 7, egli indicava un valore locativo di fr. 3'600.- e, un totale di spese di manutenzione effettiva di fr. 9'579.-. I costi chiesti in deduzioni comprendevano fr. 1'413.- di assicurazione dello stabile, fr. 1'166.- di sostituzione del frigorifero, nonché fr. 7'000.- corrisposti a __________ per l’esecuzione di lavori di “manutenzione giardino e riparazione muri”.

 

                                         2.2.

                                         Ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 LIFD e dell’art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese di amministrazione da parte di terzi. Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Per il periodo fiscale 2020, il Consiglio federale risp. il Consiglio di Stato hanno stabilito questa deduzione complessiva (art. 32 cpv. 4 LIFD risp. art. 31 cpv. 4 LT) in:

a)    10 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;

b)    20 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’edificio ha più di 10 anni

                                         (art. 5 Ordinanza sui costi di immobili del 24 agosto 1992 [RS 642.116] risp. art. 2 Regolamento della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RL 10.2.1.1.1]).

                                         Per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva (art. 2 cpv. 2 RLT; art. 5 cpv. 4 dell’Ordinanza).

 

                                         2.3.

                                         Per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 219 s., n. 5 ad art. 32 LIFD; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ed., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66).

                                         2.4.

                                         2.4.1.                                                                      

                                         Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine; sentenza CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).

 

                                         2.4.2.

                                         In merito alle prestazioni svolte da __________ presso l’immobile di __________, l’autorità fiscale ha espressamente chiesto al contribuente, con scritto 26.7.2022, la comprova del pagamento (girata bancaria, ecc.) come pure un “rapporto lavori dal quale si possa rilevare la data esecuzioni lavori, ore di lavoro giornaliere, tipo di lavoro eseguito, materiale, ecc.”.

                                         In risposta a tale richiesta, il contribuente ha affermato quanto segue nello scritto 15/17.8.2022:

                                         “Rapporti di lavoro non esistono. Il __________ mantiene, rispettivamente si occupa della manutenzione del mio giardino da più di 10 anni ed è diventato un rapporto di fiducia nel senso che egli mi indica il suo dispendio ed io gli verso quanto concordato sul posto. I lavori concernono falciatura, potatura, riparazione muretti, preparazione orto, semenza, attrezzi, ecc. ecc.. Come ben sapete, i contratti, secondo il codice delle obbligazioni, possono essere stipulati anche solo a voce. Come prova di pagamento è giuridicamente sufficiente la ricevuta firmata dal signor __________ ed i giustificativi di prelevamento in contanti. È incredibile come siete diffidenti verso i vostri cittadini che invece meriterebbero di essere trattati con i guanti di seta: siamo noi contribuenti a finanziare voi come funzionari statali la vostra vita!”.

 

 

                                         2.4.3.

                                         Ora, in primo luogo, secondo l’allegato alla Circolare n. 7 “Deduzione sui proventi della sostanza immobiliare privata” dell’aprile 2020 (p. 18 ss.) in relazione agli interventi operati al giardino si specifica che “lavori di manutenzione ricorrente, falciatura dell'erba, potatura annua delle piante, concimazione, sostituzione dei fiori” vengono considerati come spese di gestione, che, come tali, non sono deducibili poiché costituiscono spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia (Circolare nr. 7, pag. 5 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati).

                                         In ogni caso, il contribuente non ha comprovato né la natura delle opere svolte presso l’abitazione di __________ né il pagamento delle stesse. La sola copia dei prelevamenti effettuati presso gli sportelli bancari non è certo sufficiente per dimostrare l’effettivo esborso per costi di manutenzione legati all’immobile e neppure che il beneficiario del pagamento sia __________.

                                         Si rileva a tal proposito che, dalla semplice disamina del registro di commercio, si evince che __________, cittadino __________ domiciliato a __________, è l’unico socio della __________, società attiva nel settore della rinnovazione di rustici, lavori in muratura di pietra (lavori di giardinaggio e di costruzione).

                                         Appare quantomeno insolito che __________ (peraltro, a detta del contribuente, reduce da diversi infortuni e in attesa di ricevere una rendita d’invalidità e prestazioni dall’assistenza sociale) non abbia prestato i suoi servizi per il tramite della __________, proprio attiva nello stesso ambito dei pretesi lavori di manutenzione operati presso l’immobile di __________.

                                         Stride poi il fatto che, come si vedrà in seguito, il contribuente avrebbe inoltre donato alla famiglia di __________ l’importo di fr. 36'800.- a titolo di liberalità: nella lettera di conferma di ricezione del denaro del 2.2.2022, la moglie scrive che il marito è da tempo inabile a svolgere la professione di muratore e giardiniere. Ci si chiede quindi, vista la situazione di salute di __________, come egli abbia potuto svolgere i pretesi lavori di manutenzione.

                                         Per tutti i motivi sopra esposti, e meglio il fatto che il contribuente non ha comprovato né la natura né il pagamento dei lavori presso l’abitazione di __________, unitamente al fatto che, dal descrittivo, gli stessi possono essere ritenuti quali spese di gestione, e come tanto non deducibili, su questo punto la decisione dell’autorità fiscale merita piena tutela.

 

 

                                   II.   Deducibilità della liberalità effettuata a favore della famiglia di __________

 

                                   3.   Il ricorrente chiede poi che venga riconosciuta in deduzione la liberalità effettuata a favore della famiglia di __________ durante il 2020. Come visto, l’UT si è limitato ad indicare che, la donazione in questione non rientra tra i costi “deducibili”.

                                         In sede di reclamo, egli, su richiesta dell’UT ha presentato una dichiarazione scritta, del 2.2.2022, rilasciata da __________ moglie di __________:

                                         Conferma pagamenti ricevuti a titolo di donazione         

                                         Egregio signor __________,

                                         con la presente confermo di aver ricevuto da lei durante l’anno 2020 l’importo totale di CHF 36'800. Il pagamento è avvenuto in contanti ed a titolo di donazione senza alcun obbligo legale. Mio marito da tempo è inabile ad effettuare la sua attività indipendente come muratore e giardiniere a causa di un infortunio ed è da molto tempo in attesa di ricevere una decisione da parte dell’assicurazione invalidità.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Secondo l’art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT dai proventi sono dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD e art. 65 lett. f LT), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33 LIFD, per l’imposta federale diretta, e da 25 a 32b LT, per l’imposta cantonale. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a-c LIFD e art. 65 lett. a-c LT) sono deducibili nella medesima misura.

 

                                         4.2

                                         Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, per potere beneficiare della deduzione in discussione, occorre, in primo luogo, che l’ente interessato goda dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che tale esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 3 e 7 ad art. 33a LIFD, p. 783-784; v. anche Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, par. IV). A tal fine, ogni cantone ha allestito un’apposita lista degli enti esenti ex art. 56 lett. g LIFD (e art. 65 lett. f LT), la quale non ha tuttavia carattere esaustivo, in quanto l’iscrizione è subordinata - ad esempio - al consenso dell’ente stesso. Di conseguenza, vi sono degli enti che, pur non appartenendo ad alcun elenco di istituzioni esenti, beneficiano dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità. Prestazioni volontarie - in denaro o in altri beni - a tali istituzioni vanno conseguentemente ammesse in deduzione ai sensi degli art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 10 ad art. 33a LIFD, p. 685).

 

                                         4.3.

                                         È immediatamente evidente che nella fattispecie i requisiti per la deduzione della pretesa liberalità non sono adempiuti. Il beneficiario della donazione non rientra infatti né fra le persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica. Meno che mai si tratta della Confederazione, del Cantone, del Comune o di uno dei loro stabilimenti.

 

                                         4.4.

                                         Secondo gli articoli 33 cpv. 1 lett. i LIFD e 32 cpv. 1 lett. m LT sono dedotti dai proventi, fino a concorrenza in un importo di 10’100 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:

1.    iscritti nel registro dei partiti conformemente all’articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici,

2.    rappresentati in un parlamento cantonale, o

3.    che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell’ultima elezione di un parlamento cantonale.

                                         Anche in questo caso, è escluso che il ricorrente adempia le condizioni per poter beneficiare della deduzione menzionata.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Ritenuto che il contribuente sostiene di aver versato gli importi litigiosi ad una famiglia, in considerazione della difficile situazione finanziaria in cui si trovava il marito e padre, l’unica deduzione che potrebbe – perlomeno in linea teorica – entrare in linea di conto è quella prevista dagli art. 34 lit. b LT e 35 cpv. 1 lit. b LIFD e meglio la deduzione per persona bisognosa a carico, per gli importi previsti dalla legge. Si tratta tuttavia di verificare se le condizioni esatte dalla norma sono adempiute nel caso di specie.

 

                                         5.2.

                                         Per l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede la deduzione di un importo da 5'700.-- a 11'100.-- franchi al massimo (per il periodo fiscale 2020), dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5’700.- franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT) o dell’assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT).

                                         Analogamente, per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6’500.- franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).

 

                                         5.3.

                                         Secondo la lettera sia della norma cantonale sia di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person”), nozione che fa riferimento all’art. 6 LPGA, per cui costituisce un’incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica (che sia riconducibile ad aspetti congeniti, a malattia o infortunio), di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale, rispettivamente ‑ se di lunga durata ‑ anche in mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività. La nozione è ripresa nel diritto delle assicurazioni sociali e prevista in diverse leggi (LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP). Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita, malattia, infortunio o comunque, più in generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico.

 

                                         5.4.

                                         La dottrina e la giurisprudenza più recente sono invero più generose al riguardo. Una capacità di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i propri figli in tenera età (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 195; sentenza CDT no. 80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure di una persona adulta che si trova ancora in formazione. Per contro, l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. Essa deve essere dovuta all’età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per altri motivi oggettivi e duraturi (cfr. p. es. sentenza CDT no. 80.97.8 del 20 febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 8t).

                                         Tanto la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe citate da Bosshard/ Bosshard/ Lüdin, op. cit., n. 439, p. 191) ammettono che sia adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo sufficiente. Poiché però non è determinante la disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel momento in cui non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto, perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/ Lüdin, op. cit., p. 192).

 

                                         5.5.

                                         Oltre al requisito della totale o parziale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre, sentenza della CDT no. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t).

                                         Per stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia in grado di mantenersi, occorre riferirsi, secondo la giurisprudenza di questa Camera, alla tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello (sentenza CDT no. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t; inoltre, RF 1983 p. 491).

                                         In altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri obiettivi e non da un punto di vista soggettivo.

                                         A tal proposito, la dottrina più recente si domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere negato (Locher, Kommentar zum DBG, I. parte, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 47 ad art. 35 LIFD, p. 1060 e riferimenti giurisprudenziali).

 

                                         5.6.

                                         Secondo la Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta, un contribuente può dedurre i contributi di sostentamento ad una persona totalmente o parzialmente incapace al guadagno se le prestazioni uguagliano almeno l'importo delle deduzioni (art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD). Il sostegno non deve necessariamente basarsi su un obbligo legale come l'obbligo di assistenza tra i parenti di cui all’articolo 328 CC, bensì può essere prestato anche in virtù di un obbligo contrattuale o volontariamente. Ai fini della concessione della deduzione, è inoltre irrilevante che il contribuente e la persona assistita siano imparentati tra loro. Pure irrilevante il fatto che le prestazioni siano fornite in base ad un obbligo di legge. La deduzione per persona bisognosa a carico può essere richiesta per bambini, e parenti, nonché per figli adottivi, amici ed ex impiegati. La deduzione per persona bisognosa a carico deve essere concessa a tutti i contribuenti che sostengono una persona che soddisfa i requisiti posti dalla legge (Baumgartner/Eichenberger, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 30 ad art. 35 LIFD, p. 859 s.).

                                         La deduzione può essere richiesta per ogni persona bisognosa a carico.

                                         Nel caso in cui, in un anno fiscale, venga versato meno della deduzione stabilita, questa deduzione sociale decade.

                                         La deduzione è concessa a condizione che la persona aiutata non possa oggettivamente provvisoriamente o definitivamente provvedere essa stessa al proprio sostentamento. Ciò è il caso qualora una persona - indipendentemente dalla propria volontà - sia parzialmente o completamente impossibilitata ad esercitare un'attività lucrativa. La deduzione può essere accordata anche a persone di per sé in grado di esercitare un'attività lucrativa, ma che non conseguono un reddito da attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o nuclei monoparentali con figli in età prescolastica, pertanto bisognose di sostentamento. Non vi è invece esigenza di sostentamento quando la persona bisognosa rinuncia volontariamente e senza motivo imperativo al conseguimento di un reddito sufficiente. I contributi di sostentamento devono inoltre essere gratuiti o effettuati senza controprestazione. I contributi di sostentamento compensati con prestazioni economicamente misurabili del beneficiario dei contributi, come ad esempio il disbrigo dei lavori casalinghi, non costituiscono contributi di sostentamento ai sensi dell'articolo 35 cpv. 1 lit. b LIFD.

                                         L'esigenza di sostentamento deve tuttavia essere sempre determinata secondo criteri oggettivi, che non possono però essere unificati a livello svizzero, in quanto il costo della vita varia a seconda delle regioni.

                                         Così come per tutte le deduzioni sociali, ai fini della concessione della deduzione per il sostentamento è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (principio della data di riferimento; cfr. Circolare AFC n. 30, n. 11).

 

                                         5.7.

                                         Per quanto concerne l’onere della prova, spetta al contribuente dimostrare che la persona bisognosa a carico non è in grado di lavorare o ha una capacità di guadagno limitata e che ha bisogno di sostegno. Di norma, sono necessarie prove documentali. Il contribuente deve ottenere le prove relative alla persona sostenuta. Non è possibile delegare questo compito all'autorità di tassazione. L'autorità di tassazione si limiterà a verificare le prove presentate (Baumgartner/Eichenberger, op. cit., n. 31a ad art. 35 LIFD, p. 860).

 

                                         5.8.

                                         Ritornando al caso sub judice, __________ non ha allegato alcuna prova documentale inerente la situazione finanziaria della famiglia __________. Già solo per tale motivo la deduzione non potrebbe essere concessa.

                                         Del resto, devono essere ribadite le perplessità già rilevate in relazione alla questione della deduzione delle spese di manutenzione dell’immobile. Non si comprende infatti come il beneficiario dei pretesi contributi di sostentamento possa essere socio di una società di capitali e aver svolto personalmente lavori per conto del ricorrente, pur essendo perlomeno parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, come sostenuto dall’insorgente.

 

 

                                   6.   Per tutti i motivi sopra esposti, anche su questo punto, il ricorso non merita tutela.

 

 

                                   7.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                     

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    700.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il prese              Copia per conoscenza:

                                         - municipio di Lugano.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: