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Incarti n. 80.2022.270 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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cancelliera |
Cristiana Balestra Gamboni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 15 novembre 2022 contro la decisione del 2 novembre 2022 in materia di IC e IFD 2019. |
Fatti
A. a.
RI 1, divorziata, è impiegata di vendita a tempo parziale presso la __________ e, fino al 30 aprile 2019, accessoriamente, ha esercitato l’attività di estetista indipendente.
Il 27 ottobre 2016, la contribuente e __________ hanno acquistato, nella misura rispettivamente del 25% la prima e del 75% la seconda, le azioni della __________, __________, proprietaria del mapp. __________ RFD __________. Il prezzo di vendita delle azioni ammontava a fr. 744'000.‑.
b.
Il 1° marzo 2021, RI 1 presentava la Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2019.
Per quanto qui d’interesse, la contribuente dichiarava nella sostanza privata la partecipazione qualificata in __________ (valore fiscale dichiarato al 31.12.2019: fr. 186'000.‑; v. Modulo 8), senza esporre alcun reddito lordo.
Nel Modulo 5 (Elenco debiti), tra gli altri, dichiarava un debito nei confronti di __________ pari a fr. 79'850.‑. Per questo prestito, nel corso del periodo fiscale 2019, non aveva corrisposto alcun interesse.
B. Il 5 agosto 2022, l’Ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni redigeva il rapporto conclusivo relativo alla verifica fiscale della __________, avvenuta tra il 31 agosto e il 2 settembre 2021, su esplicita richiesta dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (Rapporto Ispettorato nr. __________).
Dal suddetto Rapporto emerge che per il periodo fiscale 2019, RI 1 aveva beneficiato di una prestazione valutabile in denaro da parte di __________ in ragione di fr. 93'300.‑, sotto forma di prestito simulato. Secondo l’Ispettorato, le due azioniste della società avevano “aumentato l’ipoteca sull’immobile societario utilizzandolo per pagare l’acquisto della __________ a titolo di prestito attivo sulla stessa società, per un importo totale di CHF 477'500 (di cui […] 106'000 a RI 1)”. Con l’utile della successiva vendita dell’immobile, non sarebbero stati rimborsati i debiti nei confronti della società.
Una copia del rapporto finale veniva inviata anche all’RS 1 (di seguito: UT) con particolare riferimento a RI 1, “azionista 2016-2019, prestito simulato”.
C. Con decisione del 14 settembre 2022, l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2019, commisurando il reddito imponibile in fr. 154'900.‑ per l’IC (determinante per l’aliquota: fr. 161'600.‑) e in fr. 155'200.‑ per l’IFD (determinante per l’aliquota: fr. 161'900.‑) e la sostanza imponibile in fr. 0.‑.
Ai proventi dichiarati l’autorità di tassazione aveva aggiunto “altri redditi della sostanza mobiliare” in ragione di fr. 93'300.‑ con la motivazione “imposizione del prestito simulato in relazione al verbale del 05.08.2022 della società __________– __________”.
L’UT riduceva altresì l’importo dei “titoli e capitali” dichiarati in quanto le azioni “__________ [erano state] cedute in data 07.07.2019 come da verbale del 05.08.2022”.
D. Il 4 ottobre 2022, RI 1 presentava reclamo chiedendo che “in merito all’imposizione del prestito simulato della società __________ [le fosse] fornita la documentazione in […] possesso [dell’UT] alfine di questa ripresa, in quanto personalmente ho versato quell’importo e lo stesso non mi è mai stato rimborsato in alcun modo”. Aggiungeva che era stata “aperta una causa nei confronti dell’amministratrice di __________”.
E. Con decisione del 2 novembre 2022, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo gli “altri redditi della sostanza mobiliare” a fr. 65'310.‑, “conto tenuto che i diritti di partecipazione alla spettabile __________ rappresentavano più del 10% del capitale azionario [e di conseguenza] si procede ad applicare uno sgravio del 30% (40% solo per l’IFD) a quanto imposto in prima istanza”.
L’UT confermava per contro l’imposizione quali “altri redditi della sostanza mobiliare” corrispondente alla “distribuzione anticipata di utile effettuata dalla spettabile __________ a favore dell[a] contribuente sotto forma di prestito simulato”, con la seguente motivazione:
In data 28 ottobre 2016 la contribuente entra in possesso del 25% del pacchetto azionario della società […] per procedere a tale acquisto è stata aumentata l’ipoteca sull’immobile societario, ascrivendo poi un prestito attivo sulla società stessa (quota di spettanza della contribuente CHF 106'000.‑).
L’utile derivante dall’alienazione della palazzina in questione non è però stato utilizzato per rimborsare tale prestito che la società ha concesso alla contribuente.
Dall’analisi della situazione personale della contribuente emerge che la stessa, nel periodo fiscale oggetto di reclamo, disponeva di una liquidità limitata e/o pressoché assente e che la sostanza netta risultava negativa e avrebbe potuto essere coperta unicamente attraverso alienazioni immobiliari; conto tenuto del fatto che la società è stata poi economicamente liquidata con modifica di ragione sociale e contestuale cambiamento degli azionisti, si ritiene che l’importo del prestito, considerato simulato e pertanto corrispondente a una distribuzione anticipata di utile, sia stato correttamente imposto.
F. Con tempestivo ricorso davanti alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava contro l’imposizione di “altri redditi della sostanza mobiliare” in ragione di fr. 65'310.‑.
Riprendendo le motivazioni già addotte in sede di reclamo, oltre a richiedere la documentazione in possesso dell’autorità di tassazione concernente il prestito simulato, la ricorrente ribadisce di aver “personalmente […] versato quell’importo” e di non aver “mai percepito un rimborso o un prestito da __________”. A comprova, allega l’estratto bancario del suo conto privato __________ per gli anni 2016 e 2017, la documentazione relativa all’acquisto della partecipazione minoritaria in __________ e la documentazione contabile 2019 di __________.
Invitata dalla Camera di diritto tributario a voler motivare e documentare il succitato ricorso, con lettera del 23 novembre 2022, oltre ad affermare che “dalla documentazione già in vostro possesso, il […] ricorso è più che motivato”, l’insorgente sostiene di aver ricevuto “un utile per la vendita di una palazzina per la quale […] non ha mai percepito nulla se non quanto dichiarato in tutte le dichiarazioni fiscali e provato tramite copia degli estratti conti bancari”.
L’insorgente aggiunge altresì che “la società __________ ha ancora un debito nei miei confronti, debito per il quale sono in causa tramite l’avvocato __________”.
G. Il 29 novembre 2022, l’UT ha presentato le proprie osservazioni, proponendo la reiezione del ricorso. A sostegno del proprio operato, l’autorità di tassazione riprende nuovamente le considerazioni espresse dall’Ispettorato fiscale nel suo Rapporto di verifica.
H. Per garantire il diritto di essere sentita della ricorrente, la Camera di diritto tributario ha invitato l’autorità di tassazione a trasmetterle copia del Rapporto dell’Ispettorato fiscale, sulla cui base è stata decisa la ripresa contestata.
Ricevuto il rapporto, la contribuente ha preso posizione il 26 luglio 2023, affermando di aver versato “negli anni 2016 e 2017 […] per __________ un totale di CHF 110'000 come da bonifici allegati, di conseguenza non si tratta di un prestito simulato ma bensì di un prestito effettivo”. Al momento della cessione, sarebbero “stati effettuati dei conteggi da parte di __________ a favore della Signora RI 1 dalla quale si evince che la stessa è ancora a credito di CHF 79'850.‑ […]”. Per incassare questo credito vi sarebbe “una causa aperta” e su questa base la ricorrente avrebbe inserito il credito nella dichiarazione personale.
L’Ispettorato fiscale ha replicato il 29 aprile 2024 e ha confermato di aver rilevato, contabilmente, nel 2017 “un versamento ad __________ da parte della Signora RI 1 per CHF 30'000” e poi “dal conto corrente della __________ verso la ricorrente, ed è questo probabilmente l’elemento determinante, che pochi giorni dopo il citato versamento, veniva addebitato alla Signora RI 1 l’importo di CHF 106'000 dall’avvocato __________, addebito necessario (come da descrizione) per l’acquisto delle azioni della __________”. Il saldo finale al 31.12.2017 del conto “__________ Prestito RI 1” corrispondeva a fr. 90'252.‑. Tale saldo sarebbe aumentato nei due periodi seguenti “in ragione degli interessi attivi annuali computati, per un saldo di CHF 92'057 al 31.12.2018 e di CHF 93'300 al 31.12.2019”. Quest’ultimo importo non sarebbe contestato neppure dalla ricorrente, avendolo la stessa considerato nel proprio calcolo degli interessi e “in base alla situazione di solvibilità della ricorrente è stato qualificato come avente il carattere di essere fiscalmente simulato […] (prelevamento dell’aumento dell’ipoteca dell’immobile societario per finanziare l’acquisto della __________ e mancato rimborso dei correntisti una volta venduta la palazzina di __________)”.
La menzionata presa di posizione è stata trasmessa alla Fiduciaria __________ che non si è più espressa.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente sostiene di non aver beneficiato di alcun prestito dalla __________, ma, anzi, di vantare un credito nei confronti della società.
Di diverso avviso l’UT che, sulla scorta del Rapporto di verifica dell’Ispettorato fiscale, ritiene che la ricorrente abbia beneficiato di una prestazione valutabile in denaro dalla società di cui è stata azionista al 25 per cento. Da qui, l’imposizione di altri redditi della sostanza mobiliare in ragione di fr. 93'300.‑ al 60% per l’IFD (fr. 55'980.‑) e al 70% per l’IC (fr. 65'310.‑; cfr. decisione IC/IFD 2019 impugnata).
1.2.
Secondo gli articoli 20 cpv. 1 lett. c prima frase LIFD e 19 cpv. 1 lett. c prima frase LT, sono imponibili quali redditi della sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).
Per gli articoli 20 cpv. 1bis LIFD e 19 cpv. 1bis LT, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
Dal periodo fiscale 2018 per l’IC e dal 2020 per l’IFD, i suddetti redditi sono imponibili in ragione del 70%.
1.3.
Secondo la giurisprudenza, vi è un vantaggio valutabile in denaro secondo gli articoli 20 cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT, quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
1) la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano
(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018 consid. 7.2; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).
1.4.
Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo, ad esempio la vendita di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La differenza fra il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il valore pattuito con l’azionista rappresenta una distribuzione mascherata di utile (Bernardoni/ Bortolotto, op. cit., p. 423; sentenze TF 2A.204/2006 del 22.06.2007 consid. 6; 2A.263/2003 del 19.11.2003, in: ASA 74 p. 660 consid. 2.2; 2A.602/2002 del 23.07.2003 consid. 2, con riferimenti).
1.5.
Spetta all’autorità fiscale dimostrare l’esistenza di elementi che creano oppure aumentano il carico fiscale, mentre al contribuente incombe l’onere della prova degli elementi che riducono oppure sopprimono il suo obbligo fiscale (DTF 133 II 153 consid. 4.3; sentenze TF 2C_445/2015 del 26.8.2016 consid. 7.1; 2C_177/2016 del 30.1.2017 consid. 4.1). Per quanto concerne le prestazioni valutabili in denaro, le autorità fiscali devono portare la prova che la società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una controprestazione, oppure una controprestazione insufficiente. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale forniscono indizi a sufficienza per determinare una tale sproporzione, spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni contrarie (DTF 138 II 57 consid. 7.1; DTF 133 II 153 consid. 4.3; sentenze TF 2C_927/2013 del 21.5.2014 consid. 5.4; 2C_177/2016 del 30.01.2017 consid. 5.5).
2. 2.1.
Se ed in quale misura un prestito all’azionista debba essere considerato una prestazione valutabile in denaro è una questione che deve essere determinata in base ad un confronto con terzi indipendenti (cd. Drittvergleich), attraverso l’applicazione del cosiddetto principio di piena concorrenza in una situazione di libero mercato (“dealing at arm’s lenght principle”). Vi è una prestazione valutabile in denaro nella misura in cui il mutuo in discussione non sarebbe stato concesso ad un terzo indipendente. Nel confronto con terzi, in ogni singolo caso, devono essere prese in considerazione tutte le circostanze concrete, a partire dal contratto concluso fra la società e l’azionista.
A tale riguardo, il Tribunale federale ha sviluppato una serie di criteri, in presenza dei quali un mutuo all’azionista deve essere qualificato di prestazione valutabile in denaro, ovvero:
· l’ammontare del prestito assume dimensioni rilevanti, sia in termini assoluti sia per rapporto al bilancio della società creditrice;
· non sono fornite adeguate garanzie rispetto a quanto sarebbe stato richiesto ad una terza persona secondo i criteri applicati dalle banche in materia di concessione di crediti;
· la situazione finanziaria personale del debitore non offre ulteriori garanzie sulle possibilità di ricupero del credito e dei relativi interessi (credito > sostanza netta del debitore);
· non ci sono operazioni di rimborso né viene espressa la volontà di procedere allo stesso da parte del debitore (prestito concesso senza un contratto scritto che indichi la scadenza e le condizioni del rimborso);
· gli interessi sono capitalizzati sul prestito.
(cfr. ASA 53 p. 54 consid. 5; ASA 66 p. 554 consid. 3c; inoltre: Yersin, De quelques problèmes relatifs à la déduction des intérêts passifs et à la réalité de certaines dettes, in: ASA 47 p. 586 ss; Rivier, Réflexions sur le prêt d’une société anonyme à son actionnaire, in: ASA 54 p. 20; Bochud, Darlehen an Aktionäre aus wirtschaftlicher, zivil- und steuerrechtlicher Sicht, Berna 1991, p. 293 ss; Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 471; Heuberger, Die verdeckte Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts, Berna 2001, p. 285 ss; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Kommentar zum DBG, 4a ediz., Berna 2023, n. 163 ss ad art. 20 LIFD, p. 399 ss; v. anche sentenza CDT n. 80.2010.99 del 14.01.2013; DDC, Prassi cantonale, “Trattamento fiscale dei prestiti concessi agli azionisti, dal profilo delle imposte dirette federali e cantonali sul reddito e sulla sostanza”, p. 4; sentenze TF 2C_400/2020 del 22.04.2021 consid. 6.3 = RF 76/2021 p. 637; 2C_872/2020 del 2.03.2021 consid. 3.4.1; DTF 138 II 57 consid. 3.2).
2.2.
Nella sentenza 2C_481/2016 del 16.2.2017, il Tribunale federale ha in particolar modo sottolineato, nel caso di una società che aveva concesso ad un azionista un prestito di fr. 1'000'000.‑, che l’esame del bilancio della società di quel periodo fiscale aveva dimostrato come quest’ultima non avesse i fondi propri per poter accordare all’azionista un simile finanziamento. Il prestito era stato finanziato a sua volta tramite un mutuo presso terzi ad un interesse del 6%. Secondo l’Alta Corte, appariva perlomeno insolito indebitarsi per poter concedere un prestito. Inoltre, il finanziamento concesso, per rapporto agli attivi della società, rappresentava il 64% degli attivi totali, cioè costituiva l’attivo più importante della società. Il TF ha rilevato altresì che il debitore non aveva prestato alcuna garanzia. L’Alta Corte svizzera si è poi soffermata sulla capacità dell’azionista di rimborsare il prestito in questione e di far fronte al pagamento degli interessi, che ammontavano a fr. 60'000.‑ all’anno. L’azionista, che era pure amministratore della società, avrebbe percepito dalla società degli onorari “gonfiati”, proprio per permettergli di pagare gli interessi, cosa che faceva apparire dubbia la capacità di quest’ultimo di poter far fronte al reale pagamento degli interessi. In sostanza il TF ha stabilito che pure la situazione finanziaria del beneficiario del prestito era delicata e che, al momento dell’erogazione del medesimo, vi erano molteplici indizi per ritenere che il beneficiario non sarebbe stato in misura di rimborsarlo.
2.3.
Infine, si ricorda che ai fini delle imposte cantonali e comunali, nella definizione della sostanza netta imponibile, un eventuale prestito simulato non potrà essere fatto valere come debito fiscalmente deducibile ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 LT.
3. 3.1.
Venendo al caso in disamina, sono diversi gli indizi a sostegno della tesi del prestito simulato: l’assenza di un contratto di prestito scritto; l’assenza di garanzie e di accordi sul rimborso del prestito; l’ammontare della somma prestata rispetto alla situazione finanziaria della debitrice; la mancanza di liquidità della debitrice; il mancato rimborso di parte del prestito; il mancato pagamento degli interessi passivi, che sono stati aggiunti al capitale prestato e l’estraneità del prestito agli scopi statutari della società creditrice.
3.2.
Non si vede anzitutto come l’insorgente possa mettere in dubbio la stessa esistenza del suo debito nei confronti della __________. Lo stesso risulta dal bilancio della società e dalla dichiarazione d’imposta della contribuente, sebbene gli importi non corrispondano.
Alla fine del 2017 la società ha registrato un credito di fr. 90'252.‑ nei confronti della ricorrente. Dalla contabilità della __________ si evince che la contribuente vantava un credito di fr. 31'800.‑ (“finanziamento __________”) e che poi sono intervenuti un prelevamento di fr. 16'052.‑ e soprattutto il prelevamento “Avv. __________ x acq. Azioni” di fr. 106'000.‑. Il saldo del conto alla fine del 2017 è conseguentemente di fr. 90'252.‑. Importo cresciuto a fr. 92'057.‑ alla fine del 2018 e a fr. 93'300.‑ alla fine del 2019, per effetto dell’aggiunta degli interessi attivi.
Per quanto attiene alla dichiarazione d’imposta della stessa ricorrente, alla fine del 2019 ha indicato di avere un debito di fr. 79’850.‑ nei confronti della __________ e di non avere pagato interessi passivi.
La differenza fra le risultanze del bilancio della società e la dichiarazione della ricorrente consiste dunque unicamente nel fatto che il debito di quest’ultima nei confronti della prima ammonta a fr. 93'300.‑ secondo la società e a fr. 79'850.‑ secondo la contribuente.
3.3.
È altresì innegabile che il finanziamento di cui ha beneficiato la ricorrente sia legato all’acquisto delle azioni della medesima __________ da parte della contribuente e di __________.
Al punto 4 del contratto di cessione delle azioni della __________ del 28 ottobre 2016 si legge quanto segue:
Il prezzo di vendita/acquisto viene fissato in CHF 744'000.‑ […] che vengono soluti come segue:
-) CHF 100'000.‑ (centomila) sono stati versati sul conto dell’Avv. __________, quale caparra;
-) CHF 100'000.‑ (centomila) verranno versati sul conto dell’avv. __________ entro lunedì 7 (sette) novembre 2016, sotto pena di nullità dell’atto in caso di mancato versamento.
-) CHF 544'000 (cinquecentoquarantaquattromila) saranno versati sul conto dell’avv. __________ a conferma del perfezionamento della transazione entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della conferma dell’autorizzazione LAFE all’acquisto.
Al fine di finanziare il prestito concesso alla ricorrente e all’altra acquirente, per far fronte al pagamento dei restanti fr. 544'000.‑, la __________ ha aumentato il mutuo ipotecario fisso, che gravava il proprio immobile, “da CHF 500'000 a CHF 977'500, dietro ammortamento di CHF 1’000” (v. Rapporto, n. 2.2.1, p. 9; n. 2.1.2, p. 5 s.).
Di questi fr. 136'000.‑, la ricorrente risulta averne restituiti fr. 30'000.‑ con valuta 8 novembre 2017 (v. estratto bancario, allegato al ricorso). Alla fine del 2017 rimaneva un debito di fr. 106'000.‑, corrispondente all’importo registrato nei conti della società.
3.4.
Agli atti non figura alcun contratto di mutuo tra la società e la ricorrente, non viene fatto riferimento all’esistenza di garanzie né è stabilito un piano di rimborso del mutuo.
Nel frattempo, tuttavia, l’insorgente non è più azionista della società, avendone ceduto le azioni all’altra socia nel corso del 2019.
D’altra parte, la __________ aveva venduto l’immobile di sua proprietà il 6 agosto 2019 per fr. 1'635'000.‑ (iscritto a bilancio al 31.12.2018 per fr. 894'000). Trattandosi dell’unico attivo della società, quest’ultima è stata economicamente liquidata.
Come sottolineato dall’Ispettorato fiscale, l’utile realizzato con la vendita della palazzina di __________ era già stato distribuito anticipatamente sotto forma di prestito (cfr. Rapporto, n. 2.1.2, p. 7).
3.5.
Per quanto riguarda invece la situazione personale di RI 1, dalla decisione impugnata risulta che a fronte di una sostanza di fr. 652'847.‑, ella aveva debiti per fr. 928'870.‑ e i suoi redditi, eccezione fatta per quelli di natura immobiliare, erano costituiti principalmente da un reddito da attività dipendente pari a fr. 36'813.‑ e alimenti per fr. 10'200.‑. Gli interessi passivi sul credito vantato da __________ nei suoi confronti non erano corrisposti, ma venivano capitalizzati.
Solo vendendo la propria abitazione verosimilmente la ricorrente avrebbe potuto far fronte al debito contratto con __________, perché, come sottolineato dall’Ispettorato fiscale, nel periodo fiscale 2019, era priva di liquidità e la sua sostanza netta era negativa (cfr. Rapporto, n. 2.1.2., p. 7).
3.6.
La documentazione prodotta dalla ricorrente nel corso della procedura di ricorso non porta alcun elemento a favore della sua tesi. In particolare, non comprova in alcun modo l’inesistenza del suo debito nei confronti della società.
Il versamento di fr. 50'000.‑ a “Studio Legale e notarile” il 1° giugno 2016 con la causale “cessione azioni __________, con stabile Via __________ in Bilancio” non ha alcun riflesso sul finanziamento concesso dalla società alle socie, in quanto è avvenuto prima sia dell’acquisto delle azioni sia, soprattutto, dell’aumento del mutuo ipotecario e della registrazione del prestito da parte della società a favore delle azioniste.
3.7
Circa il momento della realizzazione del reddito in discussione, vi sono elementi che lasciavano supporre l’esistenza di un prestito simulato fin dal 2017: ciò in considerazione della situazione finanziaria sia della società sia della ricorrente, che come riconosciuto anche dall’autorità fiscale non aveva la disponibilità finanziaria per poter risanare la situazione debitoria.
Il fatto che il prestito simulato non sia stato qualificato come prestazione valutabile in denaro nel momento in cui è stato concesso alla ricorrente, non impedisce che tale qualifica intervenga in un momento successivo, a dipendenza dello svolgimento dei fatti. Se l’autorità di tassazione non ritiene adempiuti i presupposti per considerare simulato un mutuo nel momento della sua accensione, secondo la giurisprudenza, la prestazione valutabile in denaro a favore dell’azionista può essere assoggettata all’imposta nel momento in cui la società rinuncia al credito o ammortizza l’attivo. Per il Tribunale federale, infatti, il momento in cui viene realizzata una prestazione valutabile in denaro è quello in cui il socio manifesta la volontà inequivocabile di prelevare i mezzi dalla società (cfr. sentenza TF 2A.177/1994 del 13.12.1996 consid. 5d, in: ASA 66 p. 554 = RF 52/1997 p. 268; inoltre, Liégeois, La disponibilité du revenu ‑ Le moment de l’acquisition en droit fiscal suisse, Ginevra 2018, n. 1319 ss, p. 413 s.).
Nella fattispecie, la società non ha semplicemente rinunciato alla parte restante del credito vantato nei confronti di RI 1, ma è stata economicamente liquidata tramite la vendita dell’immobile, il cui utile era già stato distribuito anticipatamente (cfr. Rapporto, n. 2.1.2., p. 7). È solo nel 2019 che si è manifestata la volontà inequivocabile della ricorrente di non rimborsare alla società la parte restante del debito. Ciò configura un impoverimento della società e, di riflesso, una prestazione valutabile in denaro per l’azionista.
Pertanto, l’operato dell’autorità tassazione che ha imposto una prestazione valutabile in denaro pari a fr. 93'300.‑ (con relativo sgravio per partecipazione qualificata) in capo alla ricorrente merita di essere tutelato. La decisione impugnata deve essere confermata.
4. Di conseguenza, il ricorso è respinto.
Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’300.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 300.-
per un totale di fr. 2'600.-
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera: