Incarti n.
80.2022.3

80.2022.4

Lugano

16 marzo 2022     

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Sabina Ghidossi, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 6 gennaio 2022 contro le decisioni dell’8 dicembre 2021 in materia di IC-IFD 2020.

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   RI 1 presentava la propria dichiarazione di imposta per il periodo fiscale 2020 il 25 settembre 2021, indicando un reddito imponibile complessivo pari a fr. 20'844.- ed una sostanza imponibile complessiva pari a fr. 0.- (“- fr. 31'688.-“). In particolare, il signor RI 1 faceva valere una deduzione dal reddito per “alimenti per i figli minorenni” di fr. 20'360.- ed una per “persona bisognosa a carico” di fr. 11'100.-.

 

 

                                  B.   Il 27 ottobre 2021, l’RS 1 (in seguito: UT) emetteva le decisioni di tassazione IC/IFD 2020. L’autorità fiscale accertava un reddito imponibile complessivo, per l’IC, di fr. 53'000.- e per l’IFD di fr. 60'700.-. La sostanza imponibile complessiva veniva stabilita in fr. 0.-. In particolare, l’UT non ammetteva la deduzione per “alimenti figli minorenni” pari a fr. 20'360.- e quella “per ogni persona bisognosa a carico” di fr. 11'100.-, con la seguente motivazione:

                                         “14.2 Deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge

                                         25.3 Deduzione non concessa; la persona a carico vive nell’economia domestica del contribuente, vi lavora o è tenuta a prestarvi regolarmente dei servizi”.

 

 

                                  C.   Il 20/25 novembre 2021, il contribuente presentava tempestivo reclamo avverso le decisioni di tassazione IC/IFD 2020. Per quanto qui di interesse, chiedeva il riconoscimento di una deduzione per “alimenti per i figli minorenni” di fr. 20'360.-. Fino al 9 agosto 2020, infatti, sua figlia si sarebbe trovata in ______ e l’autorità parentale sarebbe stata esercitata unicamente dalla madre. Per tale motivo, egli avrebbe versato degli alimenti per la figlia.

 

 

                                  D.   Con decisioni di tassazione dopo reclamo dell’8 dicembre 2021, l’UT non ammetteva la deduzione per “alimenti per figli minorenni”. A sostegno della propria decisione, l’UT adduceva la seguente motivazione:

                                         “Le spese di mantenimento del contribuente e della propria famiglia non rientrano fra quelle deducibili dal reddito giusta gli articoli 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD. Le spese assunte dal contribuente per il mantenimento della figlia durante la prima parte dell’anno e quelle della madre non sono pertanto da dedurre.

                                         Per la figlia è da ammettere – come giustamente stabilito nelle tassazioni base – la deduzione per figlio a carico di cui agli articoli 34 cpv. 1 lett. a LT e 35 lett. a LIFD.

                                         Per l’imposta cantonale è pertanto da applicare la tariffa per coniugati, per contribuenti tassati individualmente, che vivono in economia domestica con i figli al cui sostentamento provvedono, di cui all’art. 35 cpv. 2 LT.

                                         Per l’imposta federale diretta è invece da applicare la tariffa per genitori, di cui all’articolo 36 cpv. 2bis LT.

                                         Nelle tassazioni base le tariffe in question[o]e sono state giustamente applicate.

                                         […]”.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2020 dell’8 dicembre 2021, esponendo le medesime motivazioni contenute nel reclamo. In particolare, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la deduzione per “alimenti per minorenni” di fr. 20'360.-, composti da fr. 15'800.- quali “bonifici fino all’arrivo della […] figlia in Svizzera” e da fr. 4'560.- quali “fatture rimaste non pagate prima del trasferimento in Svizzera”.

                                         Al ricorso, il ricorrente allega anche un calcolo relativo ai “costi annuali per gli alimenti”, secondo cui il totale annuo degli alimenti versati alla figlia corrisponderebbe a fr. 34'090.-.

 

 

                                  F.   L’11 gennaio 2022, l’UT trasmette alla Camera di diritto tributario l’intero incarto relativo al contribuente RI 1 e, per le osservazioni, rimanda a quelle contenute nelle decisioni di tassazione dopo reclamo dell’8 dicembre 2021.

 

 

                                  G.   Con scritto datato 13 gennaio 2022, il contribuente produce la “traduzione del[l’]allegato 7, l’iscrizione alla scuola bilingue LBS”.

 

 

Diritto

 

 

 

                                   1.   La censura mossa dal ricorrente si riferisce, come detto, alla mancata deduzione dal reddito imponibile degli “alimenti per figli minorenni”.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Per tutto il tempo che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ediz., Basilea 2019, n. 34 ad art. 33 LIFD) e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (artt. 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT). Invece, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso o per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (artt. 23 lett. f LIFD e 22 lett. f LT), per contro sono deducibili per il contribuente che li versa (artt. 33 cpv. 1 lett. c LIFD e 32 cpv. 1 lett. c LT).

 

                                         2.2.

                                         I contributi di mantenimento sono deducibili unicamente quando i figli sottostanno all’autorità parentale del genitore che riceve gli alimenti (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 18a ad art. 33 LIFD), a tal proposito è irrilevante che i genitori esercitino l’autorità parentale congiunta (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 21f ad art. 33 LIFD).

 

                                         2.3.

                                         Gli alimenti comprendono tutte le spese che il figlio necessita per la sua quotidianità rispettivamente per il suo sviluppo fisico, mentale e morale. Accanto alle spese per i bisogni primari (vitto, alloggio, vestiti, etc.), gli alimenti vengono corrisposti anche per far fronte a dei costi particolari, quali quelli scolastici o per le attività extra scolastiche (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 21d ad art. 33 LIFD).

                                         Gli alimenti possono rivestire la forma di pagamenti (“Geldleistungen”) diretti e ricorrenti, ma anche di prestazioni in natura (“Natural- und Barunterhalt”) o di costi indiretti (“Betreuungsunterhalt”), come ad esempio la presa a carico degli interessi su debiti oppure dei premi della cassa malati (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 18a e 18b ad art. 33 LIFD).

                                         Gli alimenti sono di regola stabiliti d’ufficio o dal giudice, ma possono essere anche convenuti per contratto (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 21c ad art. 33 LIFD).

                                         Non rientrano tra le spese deducibili invece i versamenti effettuati volontariamente, ad esempio le donazioni (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 21d e 21e ad art. 33 LIFD).

 

                                         2.4.

                                         Secondo il principio di corrispondenza o congruenza (“Korrespondenzprinzip”; “principe de concordance”), gli alimenti versati devono essere imposti al genitore che li riceve per i figli sotto la sua autorità parentale. Tale imposizione trova tuttavia il suo limite nei rapporti internazionali (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 18 ad art. 33 LIFD), come nel caso in questione.

 

                                         2.5.

                                         Di regola, sono deducibili gli alimenti effettivamente pagati nel periodo di computo (secondo il principio di periodicità) e non quelli che sono esigibili nell’anno fiscale in questione, eccetto nel caso in cui il contribuente posticipi volontariamente il pagamento al periodo successivo (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 21h ad art. 33 LIFD con riferimenti ivi citati).

 

                                         2.6.

                                         Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_112/2014 del 15 settembre 2014 consid. 4.1 in fine).

                                         Come ha ripetutamente avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali le autorità fiscali possono sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la prova dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere. Ciò vale in particolar modo per il versamento degli importi che servono a tale fine, per i quali deve essere provato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all’estero e che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria del sostegno (cfr. sentenze del TF del 19 agosto 1996, in StE 1997 B 92.51 n. 4; del 27 ottobre 2004, in StE 2005 A 23.2. n. 2; del 28 luglio 2008 n. 2C_390/2008; inoltre la sentenza del TF n. 2C_582/2017 del 23 febbraio 2018 consid. 4.2).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         La figlia del ricorrente si è trasferita dalla __________, dove era nata il 10.12.2009, a __________, il 10 agosto 2020, insieme alla madre (cfr. in merito la banca dati del Movimento della popolazione, Movpop, consultata il 3 marzo 2022). Pertanto, il contribuente non viveva in comunione domestica con la figlia né con la madre di quest’ultima, prima del 10 agosto 2020. Dagli atti prodotti dall’insorgente risulta che, il 15 gennaio 2020, quest’ultimo ha sottoscritto con la madre di sua figlia un accordo, con cui si è impegnato a versare 660'000 Bath annui per i bisogni quotidiani della figlia, in cui erano compresi anche 180'000 Bath per il canone di locazione dell’appartamento occupato dalla minore, ma non le spese per la frequentazione della scuola, di malattia e per il dentista (cfr. documento 1/3-2, cifra 1 dell’accordo tradotto dal tailandese al tedesco).

                                         Sempre secondo l’appena citato accordo tra il contribuente e la madre (cfr. documento 1/3-2, cifra 2 della convenzione), il con-tribuente avrebbe dovuto versare alla madre della figlia – in ag-giunta agli alimenti corrisposti per la minore – 210'000 Bath an-nui, che avrebbero dovuto coprire i suoi fabbisogni personali.

                                         Secondo gli estratti conto allegati al ricorso (cfr. documento 1/3-20), il beneficiario dei versamenti effettuati dal ricorrente era la signora __________, ovvero la mamma della figlia del contribuente.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, è quindi da verificare se è a giusto titolo che l’UT ha negato la deduzione dal reddito imponibile di fr. 20'360.- quali “alimenti”.

                                         A tal proposito, non si comprende come mai l’UT nella decisione di tassazione dopo reclamo dell’8 dicembre 2021 sostenga che “le spese di mantenimento del contribuente e della propria famiglia non rientrano fra quelle deducibili dal reddito”, senza spendere alcuna parola sulla possibile qualificazione delle spese chieste in deduzione quali “alimenti”.

 

                                         3.2.

                                         Gli alimenti sono di regola stabiliti d’ufficio o dal giudice, ma possono essere anche convenuti per contratto (Circ. AFC n. 30 del 21 dicembre 2010 sull’“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta”, n. 14.2.2., p. 32).

                                         Il Tribunale federale ha finora lasciato aperta la questione se la deduzione dei contributi di mantenimento per figli sia ammessa solo se il loro versamento si fonda su una convenzione omologata da un giudice o almeno da un’autorità regionale di protezione (in particolare, sentenza del TF n. 2A.37/2006 del 1° settembre 2007 consid. 3.3). In una sentenza del 30 giugno 2010 (n. 2C_242/2010), la Suprema Corte si è confrontata con il caso di un padre, che aveva riconosciuto la figlia, prima della sua nascita, e si era poco dopo assunto, nei confronti della madre che aveva l’autorità parentale, l’obbligo di provvedere integralmente al suo mantenimento, mediante convenzione omologata dall’autorità di protezione. Alcuni anni dopo, i genitori si erano separati e avevano sottoscritto una nuova convenzione, stavolta omologata dal giudice, con la quale il padre si era obbligato a versare alimenti nella misura di 2'000 franchi al mese. Il Tribunale federale ha ritenuto legittima la decisione dell’autorità giudiziaria cantonale, che aveva negato la deduzione degli alimenti, per un periodo fiscale precedente all’intervenuta separazione dei genitori. La precedente convenzione, ancora in vigore in quel periodo fiscale, non prevedeva l’obbligo di versare un contributo di mantenimento di un determinato importo mensile, bensì l’obbligo di provvedere integralmente al mantenimento della famiglia. L.lta Corte ha respinto in particolar modo la tesi del ricorrente, secondo cui la seconda convenzione avrebbe semplicemente ripreso la prima e il contributo di mantenimento fissato con la seconda sarebbe corrisposto agli importi già versati in base alla prima. In tal modo, nessuna delle due convenzioni permetteva di ritenere provato il versamento di alimenti, nella misura pretesa dall’insorgente. La lista delle spese mensili, sostenute da quest’ultimo per il mantenimento della figlia, non poteva essere considerata il fondamento dell’obbligo di versare il contributo di mantenimento.

                                         Nella stessa sentenza, la Corte losannese ha ritenuto che, anche volendo ammettere che gli alimenti possano essere pattuiti mediante una convenzione non omologata dal giudice o dall’autorità di protezione, nondimeno nel caso concreto la loro deduzione non poteva essere ammessa. In primo luogo, perché il contribuente non aveva adempiuto l’onere della prova di un elemento che andava a ridurre l’onere fiscale. In secondo luogo, in nome della parità di trattamento fra coniugi e concubini. Questi ultimi sarebbero già avvantaggiati per il fatto che un contributo di mantenimento versato dall’uno all’altro è deducibile dal reddito, durante la loro convivenza. Infatti, il debitore del contributo beneficia in tal caso di una riduzione dell’imposta sul reddito, mentre il creditore, se non ha altri redditi di rilievo, paga imposte irrisorie. Non sarebbe pertanto giusto far approfittare di questo vantaggio il concubino, che contribuisce al mantenimento di un figlio, senza che la fattispecie sia stata provata in modo ineccepibile (cfr. sentenza del TF n. 2C_242/2010 del 30 giugno 2010 consid. 2.3.1).

 

                                         3.3.

                                         Tornando alla fattispecie in esame, si deve anzitutto rilevare che l’accordo sottoscritto dal ricorrente con la madre di sua figlia non è stato adottato nell’ambito di una procedura giudiziaria né è stato omologato da un tribunale o da un’autorità preposta alla protezione dei minori. In ogni caso, dal tenore dell’accordo non è possibile determinare chi – se la signora __________ o la figlia dell’insorgente – abbia beneficiato dei pagamenti effettuati dal contribuente, né tantomeno in che misura. Del resto, nemmeno i motivi dei versamenti (“Lebenshaltung”, “Present”, “Donation” e “Remittance”) aiutano in quest’ultimo senso. Solleva poi qualche domanda la circostanza che i versamenti documentati dal ricorrente siano proseguiti mensilmente fino al 30 dicembre 2020, cioè anche nei mesi successivi al trasferimento in Svizzera della figlia e della di lei madre.

                                         Di conseguenza, già solo per tale motivo, avendo il ricorrente disatteso il proprio dovere di comprovare l’ammontare degli alimenti versati alla figlia, la decisione dell’UT merita di essere tutelata.

 

                                         3.4.

                                         In aggiunta, si evidenzia che l’insorgente sostiene di aver pagato fr. 6'600.- annui per le spese scolastiche della figlia (cfr. il calcolo degli alimenti allestito dal ricorrente ed allegato al ricorso). A tal proposito, ha allegato diverse fatture rispettivamente bollettini di pagamento, che tuttavia portano quale data l’anno 2019 e non il 2020 (periodo oggetto del gravame). Pertanto, tali documenti non sono atti a dimostrare che anche nel corso del 2020 la figlia abbia dovuto sostenere le medesime spese né, di conseguenza, che il ricorrente abbia versato alimenti con il fine di coprire dei costi scolastici.

 

                                         3.5.

                                         Inoltre, come detto, gli estratti conto allegati dal ricorrente al proprio memoriale indicano quale motivo del versamento: “Present” e “Remittance and Donation” (cfr. estratti conto del 29.6.2020; 14.7.2020; 29.7.2020; 27.8.2020; 28.9.2020; 26.10.2020; 25.11.2020 e 30 12.2020). Pertanto, ritenuto che le donazioni di un genitore al proprio figlio non sono deducibili dal reddito imponibile quali “alimenti”, fr. 7'760.- (fr. 1'000.- + fr. 1'100.- + fr. 1'100.- + fr. 1'200.- + fr. 1'030.- + fr. 630.- + fr. 650.- + fr. 1'050.-) – anche volendo far astrazione dalle considerazioni appena esposte – non potrebbero essere posti in deduzione dal reddito, non rappresentando alcuna spesa deducibile ai sensi della legislazione tributaria.

 

                                         3.5.

                                         Ad abundantiam, si evidenzia che nel proprio ricorso il ricorrente chiede dapprima di riconoscere in deduzione fr. 20'360.-, mentre nel calcolo allegato al memoriale il totale dell’importo versato a titolo di “alimenti” corrisponderebbe a fr. 34'090.-. Ciò getta nuovamente dei dubbi sulla reale destinazione dei versamenti effettuati dal signor RI 1.

 

 

                                   4.   Alla luce di ciò che precede, si deve concludere che il contribuente non ha comprovato di aver versato degli alimenti per la propria figlia, contravvenendo così all’onere probatorio che gli incombeva. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      50.–

                                         per un totale di                                                      fr.    650.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: