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Incarti n. 80.2022.41 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 13 febbraio 2022 contro la decisione del 28 gennaio 2022 in materia di revisione IC e IFD 2019. |
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Fatti |
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A. RI 1 (__________) è dipendente della __________. In comproprietà con la moglie __________ è proprietario del foglio di PPP n. __________ sul fondo base n. __________ RFD di __________.
Per il periodo fiscale IC/IFD 2019, il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile di fr. 72'737.-, comprensivo fra l’altro del valore locativo dell’abitazione primaria, commisurato in fr. 18'000.-.
B. Con decisione del 28 maggio 2020, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2019, nella quale ha stabilito il reddito imponibile in fr. 72’700.- per l’IC ed in fr. 81’800.- per l’IFD. In particolare, l’autorità di tassazione ha ripreso il valore locativo di fr. 18'000.- indicato dal contribuente.
C. In data 9 luglio 2021 RI 1 ha presentato un “reclamo decisione di tassazione anno 2019”, chiedendo la rettifica della suddetta tassazione, con la seguente motivazione:
Purtroppo abbiamo erroneamente chiesto, solo telefonicamente, il valore locativo del nostro appartamento situato in __________ a __________. Il valore che ci era stato dato era di CHF 18'000.00 invece di quello esatto di CHF 8'897.00 (vedi allegato).
In buona fede e per nostra ignoranza abbiamo inserito come valore locativo, nella dichiarazione per l’anno 2019 fatta da noi online, il valore che ci era stato dato in CHF 18'000.00 invece di CHF 8'897.00. Questo errore ha comportato un aumento notevole sulla decisione di tassazione per l’anno 2019.
Ci dispiace per il reclamo fuori dai termini ma questo errore ci è stato fatto notare dal commercialista a cui ci siamo rivolti quest’anno per la compilazione della dichiarazione fiscale per l’anno 2020.
D. L’autorità di tassazione ha considerato il suddetto reclamo come un’istanza di revisione, respingendola con decisione del 26 luglio 2021, così motivata:
Nella fattispecie non si verifica nessuno dei motivi legittimanti la revisione; infatti, il rimedio straordinario della revisione non può supplire all’omissione, imputabile all’avente diritto, della tempestiva impugnazione ordinaria, entro il termine utile di 30 giorni dall’intimazione della notifica fiscale.
L’istituto della revisione, poiché mezzo giuridico eccezionale, non permette all’interessato di rimediare al fatto di non aver reclamato nei tempi utili (confrontando la dichiarazione fiscale oggetto di revisione e quelle precedenti dove era già esposto il valore locativo dell’appartamento).
E. Con reclamo del 25 agosto 2021, il contribuente ha contestato la decisione dell’autorità di tassazione, chiedendo l’accoglimento dell’istanza di revisione. Ribadito di aver commesso un errore nella propria dichiarazione, faceva riferimento alle decisioni adottate dall’Ufficio di tassazione nei precedenti periodi fiscali 2017 e 2018, rilevando che indubbiamente l’autorità “era già in possesso degli elementi corretti per poter definire in maniera esatta l’ammontare del valore locativo anche per l’anno 2019, così come fatto per gli anni precedenti, tenuto inoltre conto che per il triennio 2017/2019 il tassatore era il medesimo”.
Lamentava infine la decisione dell’Ufficio di tassazione “di ribaltare unicamente la responsabilità della verifica a noi come contribuenti, tenuto conto, lo ribadiamo, che la stessa persona da voi incaricata aveva già avuto modo di emettere le decisioni per il triennio 2017/2019”.
F. Con decisione del 28 gennaio 2022, l’UT ha respinto il reclamo, proponendo in particolare le argomentazioni seguenti:
A norma di una consolidata giurisprudenza la revisione è esclusa ad esempio nel caso di “errore di dichiarazione” cioè quando per la trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli […].
Anche volendo ammettere che l’autorità fiscale non abbia effettivamente tenuto conto di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, una revisione della tassazione in discussione sarebbe in ogni caso esclusa. […] Al contribuente spetta sempre l’incombenza di controllare la decisione di tassazione al momento in cui la riceve e di sollevare le proprie censure tramite i rimedi giuridici ordinari. […]
In questo contesto va precisato come l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori […].
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione della decisione di tassazione IC e IFD 2019, ammettendo di non avere inoltrato tempestivo reclamo e di avere indicato il valore locativo sbagliato su indicazione di un dipendente a cui aveva telefonato. Aggiunge che si è “reso conto dell’errore quanto [si è] recato dai sindacati per poter fare le tassazioni 2021, e lì l’incaricato [si è accorto] dell’errore nel valore locativo troppo eccessivo per un appartamento di una palazzina”.
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Diritto |
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1. 1.1.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2. 2.1.
Nel caso in esame, il contribuente riconosce di aver inserito nella dichiarazione d’imposta 2019 il valore locativo di fr. 18'000.–, seguendo l’indicazione telefonica di un funzionario, mentre avrebbe dovuto dichiarare un valore di fr. 8'000.–. Ritiene che l’Ufficio di tassazione dovesse conoscere il valore corretto, avendolo già applicato nelle decisioni dei periodi precedenti.
2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, come già ricordato, al contribuente incombe sempre l’obbligo di controllare sia la dichiarazione di imposta da lui allestita sia la decisione di tassazione.
2.3.
Con una recente sentenza (2C_960/2021 del 10 dicembre 2021), il Tribunale federale ha respinto il ricorso di due contribuenti ticinesi, che per ben cinque periodi fiscali, avevano omesso di chiedere la deduzione degli “oneri assicurativi” (premi per l’assicurazione contro le malattie). Ricordato che la revisione è esclusa anche in caso di errore nella dichiarazione d’imposta dovuto a una negligenza del contribuente o del suo rappresentante, la Suprema Corte ha rilevato che lo stesso vale quando il vizio denunciato con istanza di revisione avrebbe potuto essere constatato con facilità al momento del ricevimento della decisione di tassazione e quindi fatto valere per mezzo della presentazione di un reclamo al fisco. La revisione non serve in effetti a correggere errori o mancanze che hanno caratterizzato la procedura di tassazione e che potevano essere denunciati già in quella sede (consid. 2.2 e giurisprudenza citata). Sottolineato come tali principio vadano applicati con rigore, per garantire la distinzione tra i rimedi ordinari di ricorso e quello sussidiario della revisione, salvaguardando la sicurezza del diritto (consid. 2.3), la Corte federale ha in particolare rimproverato ai ricorrenti di aver omesso di controllare le decisioni di tassazione loro notificate, ciò che gli avrebbe permesso di appurare che le deduzioni non erano state concesse e di contestare le tassazioni con i mezzi di impugnazione ordinari (consid. 2.3.2).
2.4.
Anche nel caso in esame, il ricorrente non ha solo commesso un errore nell’allestimento della sua dichiarazione d’imposta, ma ha anche omesso di controllare il contenuto della decisione di tassazione che gli è stata notificata. L’insorgente rimprovera all’autorità di tassazione di non aver corretto il valore indicato, procedendo al confronto con le decisioni dei periodi precedenti. Con una simile censura, tuttavia, trascura il fatto che era chiamato lui stesso a verificare il contenuto della decisione di tassazione. Se lui stesso avesse confrontato la decisione relativa al periodo fiscale 2019 con quelle dei periodi precedenti, avrebbe potuto constatare la differenza del reddito imponibile e interporre un reclamo tempestivo.
Pur comprendendo lo sconforto del contribuente, che, oltre un anno dopo che la tassazione è passata in giudicato, si accorge dell’errore da cui è viziata, non si può che condividere il giudizio dell’autorità fiscale, che ha escluso l’esistenza di un motivo di revisione.
3. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il present Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: