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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 24 febbraio 2022 contro la decisione del 1° febbraio 2022 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura. |
Fatti
A. RI 1 ha trasferito il domicilio da __________ a __________ (GR) il 31 dicembre 2018. È rimasto comunque proprietario del mapp. n. __________ RFD di __________.
Nonostante un richiamo, il contribuente non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020. L’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e Valli (nel seguito: UT) lo ha pertanto diffidato in data 14 dicembre 2021. Con decisione del 18 gennaio 2022, gli ha poi inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali di fr. 100.- e gli ha attribuito un termine di 20 giorni per adempiere ai propri obblighi procedurali, avvertendolo che in caso contrario avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
B. Con reclamo del 26 gennaio 2022, il contribuente ha contestato la decisione di multa e la diffida, rimproverando all’autorità di tassazione di non aver risposto a una sua lettera del 29 ottobre 2021, con la quale aveva chiesto lumi sulla base legale in forza della quale, essendo residente nel Canton Grigioni, era obbligato a inviare copia della dichiarazione d’imposta al fisco ticinese. Ha inoltre censurato la forma con cui gli erano state notificate le decisioni (diffida e multa), che a suo avviso avrebbero dovuto essere inviate per raccomandata con avviso di ricevimento e non per posta A Plus. Non essendo stata richiesta la firma del destinatario, la lettera contenente la diffida era sfuggita alla sua attenzione.
C. Con decisione del 1° febbraio 2022, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, ricordando che, scaduto il termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2020 (30.09.2021), il 11.10.2021 gli era stato inviato un richiamo e il 14.12.2021 gli era stata intimata la diffida. Nel termine assegnato con quest’ultima non aveva tuttavia presentato la dichiarazione d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere una proroga.
D. Con ricorso del 24 febbraio 2022, RI 1 contesta le decisioni dell’UT e chiede l’annullamento della multa disciplinare e della diffida. Ribadito il proprio disappunto per la mancata risposta alla lettera inviata all’UT il 26 ottobre 2021, il ricorrente contesta che possa essergli rimproverata negligenza, alla luce delle richieste di chiarimenti da lui rivolte al fisco cantonale. Nega poi di essere venuto a conoscenza della diffida, siccome non gli è stata fatta firmare una ricevuta al momento della sua notificazione. Anche per quanto attiene alla commisurazione della multa, ritiene che l’Ufficio di tassazione abbia tenuto conto di un debito fiscale da lui contestato, con un reclamo tuttora pendente.
E. Con osservazioni dell’8 marzo 2022, l’autorità fiscale propone di respingere il reclamo, sottolineando come il contribuente risulti limitatamente imponibile nel Cantone Ticino in qualità di proprietario di sostanza immobiliare nel Comune di __________ e sia pertanto tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino.
Diritto
1. Si rileva dapprima che, nella misura in cui contesta la diffida del 14 dicembre 2021, il ricorso è irricevibile.
Secondo l’art. 198 cpv. 4 e 5 LT, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni.
Con il suo reclamo del 26 gennaio 2021, il ricorrente aveva impugnato sia la diffida sia la multa per violazione degli obblighi procedurali. Con la decisione impugnata, tuttavia, l’UT si è pronunciato sul reclamo limitatamente alla multa. Ne consegue che, fintantoché l’autorità di tassazione non avrà adottato una decisione in merito al reclamo contro la diffida, il contribuente non potrà interporre ricorso alla Camera di diritto tributario.
2. 2.1.
La multa disciplinare è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
2.2.
Secondo l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.
Di tenore sostanzialmente uguale è l’art. 174 LIFD.
2.3.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni distinte:
· la prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per semplice negligenza;
· e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT 80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione, bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo 2017, consid. 1.3).
3. Nel caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato entro il termine impartitogli, e nonostante la diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.
Il contribuente contesta la sanzione sostanzialmente per tre ragioni. In primo luogo, ritiene di non essere tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino, dopo aver trasferito il domicilio nel Canton Grigioni. A questo proposito, rimprovera all’autorità di tassazione di non aver mai risposto ad una lettera, con la quale chiedeva spiegazioni in merito alla legalità di quest’obbligo. In secondo luogo, sostiene di non essere stato regolarmente diffidato, prima della multa, per il fatto che l’UT gli ha inviato la diffida per posta A Plus anziché per raccomandata. Infine, contesta la commisurazione della multa, che a suo avviso si sarebbe fondata su una decisione di tassazione contro cui è stato interposto reclamo.
4. 4.1.
È innegabile dapprima che il ricorrente sia tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino.
4.2.
L’art. 195 LT prevede che i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti (cpv. 2).
Inoltre, per l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.
Analogamente, la legge federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).
4.3.
Nel registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti, ai quali l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD).
Secondo la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull’assoggettamento (cfr. la sentenza del TF 2C_533/2010 e 2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).
4.4.
L'assoggettamento nel Cantone Ticino avviene per appartenenza personale (art. 2 LT) o per appartenenza economica (art. 3 LT).
Nel primo caso, le persone fisiche sono assoggettate all'imposta quando hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
4.5.
Per il periodo fiscale 2020, pur avendo trasferito il domicilio nel Canton Grigioni a far tempo dal 2019, l’insorgente è stato considerato dall’autorità di tassazione assoggettato nel Canton Ticino alle imposte cantonali per appartenenza economica. Infatti, è rimasto proprietario del mapp.__________ RFD di __________ ed è pertanto, limitatamente alla sostanza di sua proprietà, imponibile nel Canton Ticino. Anche per il periodo fiscale 2020 era pertanto iscritto nel registro dei contribuenti e come tale tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta.
Non è noto per quale ragione l’UT non abbia risposto alla lettera inviatagli dal contribuente il 26 ottobre 2021. Si può ipotizzare che, facendo riferimento la lettera in questione a un richiamo ricevuto dal ricorrente per non aver presentato la dichiarazione, l’autorità di tassazione abbia ritenuto di non dover prendere posizione, non essendo il richiamo una decisione impugnabile. D’altronde, come del resto gli altri scritti del contribuente, anche la lettera in questione era formulata in modo inutilmente polemico. La questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita.
5. 5.1.
Per quanto attiene alla questione della diffida, come già ricordato essa rappresenta una condizione oggettiva per poter infliggere al contribuente una multa per violazione degli obblighi procedurali.
5.2.
5.2.1.
La regola universale dell’art. 8 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), che si applica sia in diritto privato sia in diritto pubblico, stabilisce infatti che ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Spetta pertanto all’autorità di tassazione dimostrare la regolare notificazione della diffida, che per legge deve precedere la multa disciplinare (art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD).
Nel caso in esame, l’autorità di tassazione ha notificato la diffida e la multa mediante invio postale A Plus.
5.2.2.
Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente, il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera, è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF 8C_559/2018 del 26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.).
5.2.3.
Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus e ha stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (sentenze 8C_559/2018 del 26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.; 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii).
5.3.
Dal tracciamento postale dell’invio in questione risulta che la diffida del 14 dicembre 2021 è stata recapitata al destinatario il 16 dicembre 2021. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, tale data deve essere considerata determinante ai fini del computo del termine attribuito al contribuente per provvedere all’inoltro della dichiarazione, prima di essere sanzionato con una multa per violazione degli obblighi procedurali. Il termine era pertanto giunto a scadenza il 5 gennaio 2021.
In effetti, il ricorrente riconosce che la diffida è stata “recapitata genericamente nella buchetta assieme alla corrispondenza ordinaria senza la richiesta della firma del destinatario […], è stata prelevata da un [suo] collaboratore che l’ha appoggiata, sempre assieme al resto della corrispondenza ordinaria, su un mobile”. Sarebbe poi andata persa, sfuggendo alla sua attenzione, per essere ritrovata solo dopo che gli è stata inflitta la multa.
Come risulta dalla citata giurisprudenza del Tribunale federale, per far decorrere i termini di legge di una decisione notificata mediante invio postale A Plus, è determinante la data del deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. È pertanto irrilevante il fatto che, una volta entrata nella sfera di competenza del contribuente, la diffida sia andata persa. D’altronde, se è stato un suo collaboratore a smarrire l’invio, la negligenza non può certo essere imputata all’autorità fiscale.
5.4.
Diversamente da altre leggi (p. es. art. 138 CPC, art. 85 CPP), in ogni caso, la legge tributaria e la legge federale sull’imposta federale diretta non prescrivono una particolare forma per la notificazione delle decisioni. Le riserve del ricorrente in merito all’invio per posta A Plus sono pertanto prive di ogni consistenza.
6. L’insorgente censura infine la commisurazione della multa, argomentando che l’autorità di tassazione si sarebbe basata su una decisione di tassazione che non è passata in giudicato, avendo egli interposto reclamo contro la tassazione per il periodo fiscale 2018.
In effetti, nella decisione impugnata, l’UT afferma di aver calcolato la multa “in base al dovuto d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, ossia quella risalente al periodo fiscale 2018 per il quale tale importo era stato stabilito definitivamente in CHF 549.50”.
Prendendo posizione sul ricorso, l’autorità fiscale non ha confermato se la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2018 sia effettivamente stata contestata con reclamo. La questione non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita. L’ammontare della multa inflitta al ricorrente rappresenta infatti l’importo minimo previsto dalla “tabella per la determinazione delle multe”, allegata alla Circolare 12/2022 della Divisione delle contribuzioni. Ne consegue che, se anche il reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione 2018 dovesse essere accolto, in nessun caso la multa potrebbe essere inferiore a 100 franchi.
Anche su questo aspetto il ricorso è pertanto respinto.
7. Visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
3. C
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: