Incarti n.
80.2022.60

80.2022.61

Lugano

13 aprile 2022  

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 9 marzo 2022 contro le decisioni del 18 febbraio 2022 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi procedurali e multa per violazione degli obblighi di procedura.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   Nonostante le proroghe concesse (l’ultima fino al 31.12.2021) e un richiamo, RI 1 non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020. L’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (nel seguito: UT) gli ha pertanto notificato una diffida in data 18 gennaio 2022 e poi, con decisione del 15 febbraio 2022, gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 100.-, attribuendogli un termine di 20 giorni per adempiere ai propri obblighi procedurali e avvertendolo che in caso contrario avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

 

 

                                  B.   Con reclamo del 17 febbraio 2022, il contribuente ha contestato sia la diffida sia la multa, affermando di aver inoltrato la dichiarazione tramite posta elettronica il 14 febbraio 2021 e di voler inviare la ricevuta insieme alla documentazione cartacea lo stesso giorno. Lamentava inoltre il fatto che una ulteriore proroga del termine per presentare la dichiarazione, inviata il 9 gennaio 2022, gli fosse stata negata, pur avendo trascorso sei giorni all’ospedale durante il periodo natalizio.

 

 

                                  C.   Con due decisioni del 18 febbraio 2022, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo e confermato la diffida e la multa.

                                         In merito alla diffida, argomentava che la stessa era giustificata, in quanto il termine per la presentazione della dichiarazione, ripetutamente prorogato, era scaduto il 31.12.2021 e un’ulteriore proroga richiesta il 9 gennaio 2022 era stata rifiutata l’11 gennaio 2022.

                                         Per quanto riguarda la multa disciplinare, l’autorità di tassazione ha rilevato che neppure nel termine attribuitogli con la diffida il contribuente aveva presentato la dichiarazione, che era poi pervenuta solo il 18 febbraio 2022, quindi dopo che gli era stata inflitta la multa.

 

 

                                  D.   Con ricorso del 9/10 marzo 2022, RI 1 contesta le decisioni dell’UT e chiede di essere convocato per “esporre verbalmente le varie contingenze”. In particolare egli afferma:

                                         Mi permetto di far notare una contraddizione nel secondo punto della decisione in merito alla multa, che qui riporto:

                                         Nel termine assegnato tramite diffida non è stata presentata la dichiarazione d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere una proroga. In data 9 gennaio 2022 avevo richiesto una proroga che mi è stata negata l’11 gennaio 2022, quindi non vi era nessun motivo per un’ulteriore richiesta. Rifiuto inoltre (punto uno) le condizioni soggettive e oggettive ossia di omissione e negligenza. Si è trattato solo di contingenze.

                                         Come già indicato nei precedenti scritti il ritardo è stato dovuto al riordino delle spese per il risanamento termico dell’immobile al mappale no. __________.

                                         Martedì 12 ottobre 2021 scadeva il termine per l’inoltro della documentazione per gli incentivi. Per allestire la documentazione richiesta ho dovuto provvedere personalmente ad eseguire le misurazioni e la calcolazione delle varie superfici divise per singole facciate e altezze (PT e 1°P). Allestire il conteggio di liquidazione per ottenere la relativa fattura da parte della ditta __________ da allegare all’incarto e alla raccolta delle altre (finestre,ecc.).

                                         A fine estate 2021 ho dovuto provvedere personalmente ad acquistare attrezzatura e materiale e organizzare con un muratore-gessatore l’esecuzione dell’isolazione delle solette esterne del piano strada (lavoro ordinato alla ditta __________ già nel 2019 ma mai intrapreso).

                                         Tutta questo ha sottratto tempo da impiegare all’allestimento della dichiarazione d’imposta 2020. Se mi fosse stata concessa la proroga fino al 28 febbraio 2022 che avevo richiesto non vi sarebbe stato alcun problema. [...]

 

 

                                  E.   Con osservazioni del 16 marzo 2022 l’UT ha proposto di respingere il ricorso.

 

                                         Con scritto del 18 marzo 2022, la Camera di diritto tributario ha reso attento il ricorrente che “l’eventuale organizzazione di un’udienza per discutere di questa causa causerebbe delle spese che eccederebbero ampiamente la multa da [lui] contestata”.

                                         Con scritto del 23 marzo 2022, il ricorrente ha rinunciato all’udienza, ribadendo che l’inoltro tardivo della dichiarazione d’imposta è stato causato anche da un periodo di forte stress e diverse incombenze, tra cui il risanamento termico “dell’immobile al mappale no. __________”, il rinnovo dei contratti assicurativi per gli incendi e la RC dell’auto, le vaccinazioni per il Covid-19, questioni riguardanti i regolamenti del cimitero con il Comune di __________, la riabilitazione prescritta dal medico e altri problemi di salute.

 

 

Diritto

 

 

 

                                    I.   Diffida ad adempiere gli obblighi procedurali

 

                                   1.   1.1.

                                         I contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).

                                         Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).

                                         Secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

 

                                         1.2.

                                         Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2245).

                                         La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

                                         L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.

                                         Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo.

 

                                         1.3.

                                         Il ricorso è conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida notificata al ricorrente in base all’art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro irricevibile.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, nonostante la proroga concessa fino al 31 dicembre 2021, il contribuente non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.

 

                                         2.2.

                                         Ai sensi dell’art. 119 cpv. 1 LIFD, i termini stabiliti dalla legge sono perentori.

                                         Secondo il capoverso 2 di questa norma, un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza. Quest’ultimo requisito costituisce una condizione di validità della domanda stessa (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 11 ad art. 119 LIFD). Di analogo tenore l’art. 192 cpv. 1 LT.

 

                                         2.3.

                                         Dopo la scadenza di una prima proroga del termine per la presentazione della dichiarazione 2020, fino al 30 settembre 2021, l’11 ottobre 2021 l’Ufficio di tassazione ha inviato al ricorrente un richiamo. In seguito a una nuova domanda, il 28 ottobre 2021 gli ha poi concesso una proroga fino al 31 dicembre 2021.

                                         È vero che il 9 gennaio 2022 il contribuente ha chiesto un’ulteriore proroga, adducendo il ricovero ospedaliero dal 22 al 28 dicembre 2021. La proroga è tuttavia stata chiesta quando il termine era già scaduto, ragione per cui era tardiva.

                                         In ogni caso, quando l’autorità di tassazione riceve una domanda di proroga, in considerazione della formulazione potestativa dell’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT (“i termini… fissati dall’autorità possono essere prorogati”), essa gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.). L’insorgente non aveva pertanto un diritto ad ottenere una proroga ulteriore, neppure nel caso in cui l’avesse richiesta prima della scadenza del termine.

 

                                         2.4.

                                         La diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, inviata al ricorrente il 18 gennaio 2022, è pertanto legittima.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Ci si potrebbe ancora domandare se, nella misura in cui il ricorrente giustifica la trasmissione tardiva della dichiarazione d’imposta invocando problemi di salute e un ricovero in ospedale, non abbia richiesto una restituzione del termine.

 

                                         3.2.

                                         Nel caso d’invio tardivo della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del termine dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (artt. 124 cpv. 4 LIFD e 192 cpv. 5 LT).

                                         Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). Una malattia, in particolare, deve essere tale da rendere impossibile il compimento di qualsiasi atto idoneo al rispetto del termine. Deve pertanto essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo (cfr. sentenza del TF 2C_136/2010 del 19.7.2010 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).

                                         Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar – Bungesgerichtsgesetz, 2a ed., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF, p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).

 

                                         3.3.

                                         Nel suo reclamo all’UT, il ricorrente ha dichiarato di aver avuto un infarto e di essersi dovuto sottoporre a riabilitazione. Nello scritto del 23 marzo 2022, inviato a questa Camera, aggiunge di avere avuto problemi dermatologici dovuti allo stress. Si rileva inoltre, dagli allegati trasmessi, che il ricorrente è stato ospedalizzato dal 22 al 28 dicembre 2021 presso l’Ente Ospedaliero Cantonale (cfr. lettera d’uscita del 28 dicembre 2021).

                                         Neppure dalla lettera d’uscita del 28 dicembre 2022 risulta che l’insorgente si sia trovato in stato di incoscienza o immobilizzato, nei giorni in cui avrebbe dovuto adempiere i suoi obblighi fiscali personalmente o su mandato. Anche ammettendo che personalmente non potesse occuparsi della dichiarazione durante i giorni del ricovero, era comunque in condizione di incaricare una terza persona di provvedervi. Tutt’al più avrebbe potuto chiedere una proroga del termine, prima della sua scadenza, allegando un certificato medico.

                                         È quindi escluso che i problemi di salute addotti dal contribuente possano costituire un motivo di restituzione dei termini.

 

 

                                   II.   Multa per violazione degli obblighi procedurali

 

                                   4.   4.1.

                                         La multa disciplinare è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

 

                                         4.2.

                                         Secondo l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

                                         a)  non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

                                         b)  non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

                                         c)   viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

                                         d)  non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

                                         è punito con la multa.

 

                                         Il capoverso 2 prevede che la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.

                                         Di tenore sostanzialmente uguale è l’art. 174 LIFD.

 

                                         4.3.

                                         Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni distinte:

·         la prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per semplice negligenza;

·         e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT 80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione, bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo 2017, consid. 1.3).

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Nel caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato entro il termine impartitogli, e nonostante la diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.

 

                                         5.2.

                                         Secondo l’art. 198 LT, di analogo tenore all’art. 124 LIFD:

·      i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);

·      il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito (cpv. 2);

·      il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (cpv. 3).

 

                                         5.3.

                                         Giusta l’art. 266 cpv. 1 LT, le multe per violazione di obblighi procedurali di cui all’art. 257 LT sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.

                                         Secondo il capoverso 4 di questa norma, alle procedure per violazione degli obblighi di procedura e a quelle per sottrazione d’imposta, sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

                                         Di tenore analogo è l’art. 182 LIFD.

 

 

                                   6.   6.1.

                                         Nel caso di specie, l’insorgente ha indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità fiscale per l’anno fiscale 2020, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale entro il termine impartitogli con l’ultima decisione di proroga, scadente il 31 dicembre 2021, e neppure nel termine attribuitogli con la diffida del 18 gennaio 2022.

                                         Lo stesso ricorrente, peraltro, riconosce di non aver rispettato la scadenza del 31 dicembre 2021, stabilita con l’ultima proroga, argomentando che “il ritardo è stato dovuto al riordino delle spese per il risanamento termico dell’immobile al mappale no. __________” e che, se gli fosse stata concessa la proroga “fino al 28 febbraio 2022 che [aveva] richiesto non vi sarebbe stato alcun problema”.

 

                                         6.2.

                                         Ora, il semplice fatto che, alla fine del 2021, il ricorrente non avesse ancora terminato il “riordino delle spese per il risanamento termico” del suo immobile, sostenute nel corso del 2020, non è certo una ragione che giustifica l’inosservanza del termine per la presentazione della dichiarazione, peraltro già prorogato due volte.

                                         Neppure il fatto che l’8 aprile 2021 la Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo del Dipartimento del territorio gli abbia concesso una proroga del termine per la richiesta dell’incentivo per il risanamento energetico dell’edificio giustifica una diversa conclusione. In primo luogo, non risulta che gli interventi per i quali il ricorrente intendeva chiedere i contributi pubblici siano stati tutti sostenuti nel corso del 2020. In ogni caso, il termine in questione è stato prorogato fino al 12 ottobre 2021, cioè diverse settimane prima della scadenza dell’ultima proroga concessa dall’Ufficio di tassazione per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2020. Non si vede pertanto cosa abbia impedito all’insorgente di inviare anche al fisco cantonale la documentazione relativa al risanamento energetico della sua casa, entro il termine del 31 dicembre 2021.

 

                                         6.3.

                                         Per quanto riguarda i problemi di salute lamentati dal contribuente, si può rinviare alle considerazioni proposte in relazione al ricorso contro la diffida.

 

                                         6.4.

                                         La multa per violazione degli obblighi di procedura, inflitta al ricorrente il 15 febbraio 2022, è dunque legittima.

 

 

                                   7.   Visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.    Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    280.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: