Incarti n.
80.2022.94

80.2022.95

Lugano

7 novembre 2022     

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1  (SZ)

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

 

oggetto

ricorso dell’8 aprile 2022 contro la decisione del 10 marzo 2022 in materia di IC/IFD 2016.

 

 

Fatti

 

 

 

 

                                  A.   a.

                                         La RI 1RI 1, iscritta a Registro di commercio dal 17 novembre 2009, dal 1° dicembre 2015 ha trasferito la sua sede da __________ (TI) a __________ (ZG) e poi, dall’8 agosto 2020 a __________ (SZ). L’attuale scopo societario consiste nello “an anderen Unternehmen finanziell beteiligen, Aktien von in- und ausländischen Gesellschaften erwerben, verwalten und verkaufen, allgemeine Kommissions- und Treuhandgeschäfte übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben” (v. Registro di commercio del Cantone di __________; ultima consultazione: 17.10.2022).

 

                                         b.

                                         Il 2 agosto 2018, la RI 1RI 1 è stata tassata definitivamente dal Cantone di __________ per l’imposta federale diretta, l’imposta cantonale e l’imposta comunale relative al periodo fiscale 2016.

                                         Infatti, dopo che la ricorrente aveva reclamato contro la tassazione d’ufficio per il mancato inoltro della Dichiarazione d’imposta 2016, emessa il 21 giugno 2018, l’autorità di tassazione del Cantone di __________ ammetteva il reclamo ed accertava un utile imponibile di fr. 158'700.‑ e, per la sola imposta cantonale, un capitale imponibile pari a fr. 472'000.‑.

 

                                         c.

                                         Il 10 ottobre 2019, l’RS 1 (di seguito: RS 1) emanava la decisione di tassazione IC/IFD 2015, spiegando che “a seguito dell’accertamento della dichiarazione d’imposta 2015 e del relativo conto annuale, [aveva] appurato che l’amministrazione effettiva della società [veniva] tuttora svolta in Ticino, anche se dal 01.12.2015 la sede formale della società [era] stata trasferita nel cantone di __________”. L’autorità di tassazione aggiungeva che nella fattispecie appariva “evidente che la sede statutaria dopo il trasferimento di sede c/o __________ […] __________ [fosse] puramente formale (recapito bucalettere)”, poiché la società collaborava con altre società attive nel Cantone Ticino e la “amministrazione effettiva e [la] gestione degli affari” era attuata da __________, domiciliato a __________, membro del consiglio di amministrazione con firma individuale (in precedenza direttore), dipendente e azionista unico della società. L’RS 1 rivendicava dunque “l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale” della società, “in quanto il trasferimento di sede risulta[va] fittizio e, pertanto, non [veniva] riconosciuto”.

                                         La decisione di tassazione IC/IFD 2015 è cresciuta in giudicato poiché il reclamo presentato contro la summenzionata tassazione era stato ritirato con lettera del 12 febbraio 2020.

 

 

                                  B.   Dopo aver ricevuto dalla __________ SA di __________ la Dichiarazione d’imposta ticinese 2016 debitamente compilata e provvista degli allegati prescritti, con decisione del 5 agosto 2021, l’RS 1 notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2016, commisurando l’utile imponibile sia per IC sia per IFD in fr. 161'200.‑ e, per la sola imposta cantonale, il capitale imponibile in fr. 472'000.‑. Il debito d’imposta cantonale complessivo assommava a fr. 15'216.‑, di cui fr. 14'506.‑ sull’utile (aliquota 9%) e fr. 708.‑ sul capitale (aliquota: 1.5‰). Il debito d’imposta federale diretta ammontava a fr. 13'702.‑ (aliquota: 8.5%).

 

 

                                  C.   Contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016, la RI 1, rappresentata dalla RA 1 di __________, presentava reclamo il 9 settembre 2021.

                                         In via principale, l’insorgente chiedeva che la decisione di tassazione fosse emessa “con una base imponibile nulla, in quanto tutto il substrato fiscale, utile e capitale, [era] già stato interamente e ordinariamente tassato nel Cantone __________”, dove aveva la sede la società in quell’anno, con decisione di tassazione definitiva.

                                         In via subordinata, la reclamante postulava da un lato che “perlomeno l’Imposta federale diretta” non fosse prelevata dal Cantone Ticino in quanto già percepita dal Canton __________ e, dall’altro, invitava il Cantone Ticino a prendere contatto con il Canton __________ alfine di dirimere la questione della doppia imposizione vietata dal diritto federale. Lamentava il fatto che “il cantone Ticino rivendica[sse] l’assoggettamento fiscale della società secondo il principio dell’amministrazione effettiva. Dato che l’amministratore, sig. __________, aveva il domicilio in Ticino nel 2016, [l’RS 1 aveva ritenuto] che la società [fosse] amministrata effettivamente in Ticino”.

                                         Aggiungeva infine che “l’imposizione del Cantone Ticino, che [avveniva] ben 3 anni dopo che la decisione di tassazione del Canton __________ [era] stata emessa e cresciuta in giudicato, viola[va] il divieto costituzionale alla doppia imposizione sancito dall’art. 127 cpv. 3 della Costituzione Federale (CF)”.

 

 

                                  D.   Il 10 marzo 2022, l’RS 1 respingeva il reclamo, confermando la decisione di prima istanza ed affermando che la tassazione era stata emessa “come a decisione di assoggettamento dell’RS 1”.

                                         A motivo adduceva che:

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione sull’assoggettamento esplica i propri effetti fino alla fine del periodo fiscale che è in corso al momento della decisione […].

                                         Conformemente alla giurisprudenza in questione, la decisione notificata dall’RS 1 alla società il 10 ottobre 2019 ha dunque accertato il suo assoggettamento per appartenenza personale fino al 31 dicembre 2019.

                                         La decisione del domicilio fiscale dell’autorità di accertamento può quindi comprendere anche circostanze future già prevedibili fino al termine del periodo di valutazione.

                                         Si precisa poi che fino al 27 dicembre 2018 la società ha sempre mantenuto la sede c/o la fiduciaria __________ e che in seguito ha trasferito la sede presso un’altra fiduciaria __________. Il signor __________, fino al 1. novembre 2021 aveva il domicilio primario nel Cantone Ticino.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 impugna la decisione dopo reclamo dell’UTPG. Premesso che “non contesta l’assoggettamento fiscale oppure altri elementi di utile o capitale non tassati correttamente, ma solleva unicamente la problematica della violazione dell’art. 127 cpv. 3 Cost. che vieta a due cantoni di imporre due volte lo stesso substrato fiscale”, afferma che “unicamente il Tribunale Federale può imporre ai cantoni il rispetto dell’art. costituzionale che vieta la doppia imposizione, e pertanto la contribuente deve presentare un ricorso alla corte federale. Secondo l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF sono ammissibili solo ricorsi contro decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza”.

                                         Di conseguenza, con il “ricorso mira […] ad ottenere una decisione impugnabile presso il Tribunale federale in modo da garantire alla contribuente la possibilità di ricorrere contro la doppia imposizione intercantonale e salvaguardare i diritti costituzionali che le sono garantiti dall’art. 127 cpv. 3 Cost.”.

 

 

                                  F.   Nelle sue osservazioni, presentate il 6 maggio 2022, l’RS 1 propone la reiezione del ricorso e, per quanto riguarda l’IFD, informa di aver chiesto all’__________ (di seguito: __________) di voler accertare il luogo della tassazione, conformemente all’art. 108 LIFD.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Con il presente ricorso, l’insorgente non si aggrava contro l’assoggettamento fiscale nel Cantone Ticino per il periodo fiscale 2016 oppure contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016, confermata in sede di reclamo. La ricorrente impugna la decisione di tassazione ticinese dopo reclamo unicamente per poter ottenere una sentenza di ultimo grado da impugnare al Tribunale federale, sollevando la problematica della violazione dell’art. 127 cpv. 3 Cost. che vieta a due cantoni di imporre due volte lo stesso substrato fiscale.

                                         Nel caso di specie, infatti, l’insorgente è stata tassata per l’imposta cantonale e l’imposta federale diretta dapprima dal Cantone di __________, con decisione del 2 agosto 2018, ormai cresciuta in giudicato e, in seguito, anche dal Cantone Ticino (decisione di tassazione IC/IFD 2016 del 5 agosto 2021 e decisione dopo reclamo del 10 marzo 2022).

 

                                         1.2.

                                         Per quanto attiene all’imposta federale diretta, il 6 maggio 2022 pendente il ricorso, l’RS 1 ha chiesto all’__________ l’avvio della procedura per determinare il luogo di tassazione ai sensi dell’art. 108 LIFD. La decisione che scaturirà dagli accertamenti intrapresi dall’__________ è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale (art. 108 cpv. 1 LIFD). In questo caso, l’autorità di ricorso è il Tribunale amministrativo federale (art. 82 ss LTF; cfr. Mayhall-Mannhart/Beusch, in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Interkantonales Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, § 40, n. 25, p. 492). In questo specifico ambito, la Camera di diritto tributario non è in nessun caso competente.

 

 

                                   2.   Il principio del divieto di doppia imposizione secondo l’art. 127 cpv. 3 Cost. si oppone al fatto che un contribuente possa essere concretamente sottoposto, da due o più Cantoni, sullo stesso oggetto e durante il medesimo periodo fiscale ad imposte analoghe (doppia imposizione effettiva) oppure a che un Cantone ecceda i limiti della propria sovranità fiscale e, violando delle regole di conflitto giurisprudenziali, pretenda di prelevare un’imposta, la cui percezione è unicamente di competenza di un altro Cantone (doppia imposizione virtuale) (cfr. sentenza TF n. 2C_163/2015 del 20 agosto 2015 consid. 3).

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in disamina, come già anticipato, la ricorrente non contesta l’assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino per il periodo fiscale 2016 ed accetta la decisione di tassazione IC/IFD 2016 del 5 agosto 2021 (confermata in sede di reclamo), susseguente a quella del Cantone di __________.

                                         Per questo stesso periodo fiscale, infatti, la ricorrente era stata tassata anche dal Cantone di __________, dove aveva trasferito la propria sede statutaria a far tempo dal 1° dicembre 2015 (decisione IC/IFD 2016 definitiva datata 2 agosto 2018).

 

                                         3.2.

                                         Mentre, secondo il diritto previgente, il contribuente che subiva una doppia imposizione poteva scegliere se esaurire prima le istanze cantonali o adire direttamente il Tribunale federale, dal 2007, con l’entrata in vigore della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il contribuente non ha più la possibilità di invocare la violazione dell’art. 127 cpv. 3 prima frase Cost. direttamente con un ricorso all’Alta Corte entro trenta giorni dalla notificazione di una decisione di tassazione che secondo lui costituisce una doppia imposizione. Infatti, l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF presuppone che la decisione impugnata sia stata in ogni caso adottata da un’autorità cantonale di ultima istanza.

                                         Questa esigenza legale non pone alcun problema quando il contribuente non è d’accordo con la decisione dell’ultimo cantone che si è pronunciato, respingendo il suo ricorso al termine della procedura giudiziaria. Diversa è la situazione che si presenta, invece, se il contribuente vuole accettare la decisione di tassazione del secondo cantone; mentre non aveva motivo per contestare la decisione del primo cantone, perché non comportava (ancora) una doppia imposizione, solo dopo la decisione del secondo cantone desidera l’annullamento di quella del primo cantone.

 

                                         3.3.

                                         Per poter risolvere questo problema, la dottrina propone diverse soluzioni. Fra queste quella secondo cui il contribuente – anche se d’accordo con la decisione del secondo cantone – può intraprendere una procedura di ricorso fittizia (Scheinprozess) al fine di ottenere una decisione di ultima istanza cantonale, che potrà poi impugnare dinanzi al Tribunale federale, chiedendo tuttavia di annullare la decisione emanata dal primo cantone (cfr. de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 1238 ss, p. 360 e riferimenti ivi citati; Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, § 19, II. 2., p. 139; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 134).

 

                                         3.4.

                                         Nella fattispecie, la ricorrente non aveva motivo di aggravarsi contro la decisione di tassazione del primo Cantone (in casu, il Cantone di __________), poiché questa non aveva ancora dato luogo ad una doppia imposizione. Unicamente a seguito della notifica della seconda decisione da parte del secondo Cantone (in casu, il Cantone Ticino) ‑ non contestata nel merito ‑ l’insorgente ha interesse a far modificare la decisione adottata dal primo Cantone.

                                         Tuttavia, la decisione adottata dal primo Cantone è nel frattempo cresciuta in giudicato e non vi è più alcun rimedio giuridico (ordinario) del diritto cantonale che permetta di contestarla. Inoltre, diversamente dal Cantone Ticino, il Cantone di __________, non contempla tra i motivi di revisione i casi di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale (art. 232 cpv. 1 lett. d LT; art. 139 cpv. 1 StG Zug [BGS 632.1]).

                                         Impugnando dinanzi alla Camera di diritto tributario la decisione di tassazione IC/IFD 2016 dopo reclamo emessa dall’RS 1 e con la quale si trova d’accordo, la rappresentante della contribuente “mira […] ad ottenere una decisione impugnabile presso il tribunale federale in modo da garantire alla contribuente la possibilità di ricorrere contro la doppia imposizione intercantonale e salvaguardare i diritti costituzionali che le sono garantiti dall’art 127 cpv. 3 Cost.”.

                                         In questo caso, la Camera di diritto tributario deve adottare una decisione di irricevibilità – in assenza di un interesse a ricorrere – e così facendo la ricorrente avrà a disposizione una decisione di ultima istanza cantonale da poter impugnare dinanzi al Tribunale federale. L’Alta Corte – secondo la dottrina – dovrà tuttavia entrare nel merito del ricorso (cfr. de Vries Reilingh, op. cit., n. 1241, p. 360 s.).

 

 

                                   4.   Di conseguenza, il ricorso è dichiarato irricevibile per mancanza di legittimazione.

                                         Vista la peculiarità del caso, la tassa di giustizia e le spese di procedura a carico della ricorrente, soccombente, saranno contenute.


 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a.   nella tassa di giustizia di                                                   fr.  400.‑

                                         b.   nelle spese di cancelleria di complessivi                       fr.  100.‑

                                         per un totale di                                                                          fr.  500.‑

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   C                                     Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: