|
|
|
|
|
||
|
Incarti n. 80.2022.99 |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
|
segretaria |
Mara Regazzoni |
|
parti |
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
RS 1
|
|
oggetto |
ricorso dell’11 aprile 2022 contro la decisione del 9 marzo 2022 in materia di IC e IFD 2020. |
|
Fatti |
|
A. RI 1, avvocato, è stato domiciliato a __________ fino al 31.12.2021, quando si è trasferito a __________.
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile complessivo di fr. 62'760.-, e una sostanza imponibile complessiva di fr. 49'458.-. In particolare il contribuente ha indicato di aver beneficiato d’indennità per disoccupazione per un totale di fr. 40'603.-.
B. Con decisione del 2 febbraio 2022, l’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca (nel seguito UT) ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2020, commisurando il reddito imponibile per l’IC in fr. 69'100.- e per l’IFD in fr. 73'100.-. Rispetto alla dichiarazione d’imposta presentata, l’autorità di tassazione aveva stabilito l’indennità per disoccupazione in fr. 46'970.-, e motivato di essersi riferito all’attestato della Cassa di disoccupazione allegato dal contribuente.
C. Con reclamo del 17 febbraio 2022, il contribuente ha chiesto di ridurre l’importo delle indennità di disoccupazione a fr. 40'420.-, argomentando che l’importo di fr. 6'550.-, risultante dall’attestazione fiscale rilasciatagli dalla cassa di disoccupazione riguardava prestazioni percepite nel 2019.
Con decisione del 9 marzo 2020, l’UT ha respinto il reclamo, confermando l’importo di fr. 46'970.- a titolo di indennità di disoccupazione con la motivazione che “le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione del dicembre 2019 non erano state indicate nell’attestato della Cassa di disoccupazione 2019 in quanto sono state versate nell’anno 2020”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge avverso la decisione di tassazione dopo reclamo dell’UT chiedendo la riduzione dell’importo delle indennità per perdita di guadagno in fr. 40'420.-, con protesta di tasse, spese e ripetibili. A suo avviso, il fatto che, per un ritardo a lui non imputabile, l’indennità di disoccupazione del dicembre 2019 gli sia stata versata unicamente nel 2020 ed indicata nel certificato prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione del 2020, non legittimerebbe l’UT ad includere in maniera arbitraria dette prestazioni nel reddito imponibile per l’anno fiscale 2020.
Con osservazioni del 20 aprile 2022, l’UT postula la reiezione del ricorso.
|
Diritto |
|
1. Per gli articoli 51 cpv. 1 LT e 41 cpv. 1 LIFD, il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale.
Secondo la giurisprudenza, un reddito è imponibile solo quando è realizzato. Questa condizione essenziale costituisce il fatto generatore dell’imposizione. Un reddito è realizzato quando il contribuente beneficia di una prestazione o acquisisce una pretesa alla stessa, su cui ha un effettivo potere di disporre. Di regola, l’acquisizione di un credito è già considerata come reddito quando l’adempimento non appare incerto. Il momento dell’adempimento effettivo della prestazione è preso in considerazione solo quando lo stesso appare poco probabile (sentenza 2C_372/2015 e 2C_373/2015 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).
Per quanto concerne le prestazioni pecuniarie, tuttavia, ci si fonda di solito sul momento del pagamento (sentenza 2C_144/2008 del 12 novembre 2008 consid. 2.1 e giurisprudenza citata).
La giurisprudenza del Tribunale federale ha anche stabilito che i versamenti di rendite d’invalidità arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili quando vengono pagati (sentenza 2C_267/2007 del 5 ottobre 2007 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).
2. Dall’attestazione fiscale, rilasciata il 7 gennaio 2021 al ricorrente dalla Cassa di disoccupazione UNIA per il periodo fiscale 2020, risulta che nel corso dell’anno in questione gli sono state versate indennità giornaliere per complessivi fr. 46'970.-, al netto dei contributi sociali. Oltre alle indennità per sette mesi del 2020 sono state versate anche indennità giornaliere per il mese di dicembre del 2019.
Coerentemente con le regole ricavate dalla giurisprudenza precedentemente citata, l’autorità di tassazione ha legittimamente ritenuto che anche le indennità giornaliere dell’ultimo mese del 2019, versate nel 2020, rientrassero fra i “proventi conseguiti durante il periodo fiscale” e fossero pertanto incluse nella base imponibile per il calcolo dell’imposta sul reddito 2020. Il fatto che il versamento dell’importo litigioso sia dipeso da “un ritardo non imputabile” all’insorgente non giustifica una deroga ai principi vigenti nel diritto dell’imposta sul reddito.
3. Visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: