Incarti n.
80.2023.125

80.2023.126

Lugano

5 novembre 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

 RI 2 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 9 giugno 2023 contro la decisione del 26 aprile 2023 in materia di IC e IFD 2020.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   Con decisione datata 26 aprile 2023, notificata per Posta A Plus, l’RS 1 Locarno (di seguito: UT) ha parzialmente accolto un reclamo, interposto da RI 1 e RI 2, contro la decisione di tassazione d’ufficio IC e IFD del 21 dicembre 2022.

 

 

                                  B.   Il 1° giugno 2023 i contribuenti hanno inoltrato all’UT una “domanda di riconsiderazione” della decisione su reclamo. Prevalendosi per la prima volta di un attestato di frequenza del figlio __________ all’EPFL fino all’ottobre 2022, hanno chiesto di ammettere la deduzione per il figlio maggiorenne agli studi, non riconosciutagli dall’UT, il quale, sulla base della documentazione prodotta, aveva ritenuto che gli studi fossero stati conclusi il 16 febbraio 2020.

 

 

                                  C.   Con ricorso del “9 maggio 2023” [recte: 9 giugno 2023] alla Camera di diritto Tributario, RI 1 e RI 2 chiedono la riforma della decisione su reclamo 26 aprile 2023 nel senso di ammettere la deduzione per il figlio maggiorenne agli studi, con argomentazioni analoghe a quelle contenute nella menzionata domanda di riconsiderazione. Sostengono in particolare di aver omesso per errore di inoltrare prima all’UT l’attestato di frequenza del figlio __________ all’EPFL fino all’ottobre 2022. Quo alla tempestività dell’impugnativa gli insorgenti sostengono di aver “preso conoscenza della decisione qui impugnata al momento del ritiro della stessa dalla casella postale __________ di __________ in data 10 maggio 2023, per cui il termine di 30 giorni per l’inoltro del reclamo parte dal giorno successivo 11 maggio 2023 e decade il giorno 9 giugno 2023”.

 

 

                                  D.   Con osservazioni del 20 giugno 2023 l’UT sostiene la tardività del rimedio giuridico postulandone il respingimento.

 

 

                                  E.   Con replica del 21 luglio 2023 gli insorgenti ribadiscono la tempestività del ricorso evidenziando come, secondo l’UT, “la decisione impugnata emessa in data 26 aprile 2023 sarebbe stata consegnata in data 20 aprile, quindi addirittura antecedentemente alla sua emissione ciò che è evidentemente impossibile”.

                                         Suggerendo un’applicazione analogica del termine di giacenza valido per gli invii raccomandati, agli invii per Posta A Plus, i ricorrenti sostengono che la domanda di riconsiderazione del 1° giugno 2023 sarebbe stata presentata entro i termini di ricorso. Dopo aver censurato l’inerzia dell’UT a fronte di tale istanza, volta a loro dire a far spirare infruttuosamente il termine di ricorso, osservano quindi che, qualora l’UT si fosse ritenuto incompetente, avrebbe potuto considerare la domanda di riconsiderazione alla stregua di un ricorso e trasmetterlo d’ufficio a questa Camera.


 

Diritto

 

 

 

                                   1.   La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

                                         Nel caso in esame, la decisione impugnata, sebbene rechi la data 26 aprile 2023, è stata spedita dall’UT per Posta A Plus il 19 aprile 2023. Dal tracciamento postale dell’invio si evince che è stata recapitata al destinatario il giorno successivo, cioè il 20 aprile 2023. Deve pertanto essere preliminarmente esaminata la questione della tempestività del ricorso.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Per quanto concerne l’imposta cantonale, l’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT).

                                         Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT).

                                         Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192 cpv. 3 LT).

                                         L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che la restituzione in intero del termine è data quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

 

                                         2.2.

                                         Per quanto concerne l’imposta federale diretta, secondo l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.

                                         L’art. 133 cpv. 1 LIFD (applicabile per analogia nella procedura di ricorso in base all’art. 140 cpv. 4 LIFD) prevede che il termine decorra dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

                                         Per l’art. 133 cpv. 3 LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.

 

                                         2.3.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

 

                                         2.4.

                                         Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, consid. 3.3. e 3.4.).

 

                                         2.5.

                                         Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione per Posta A Plus, indicando tra l'altro che: (a) la notificazione, determinante per la decorrenza del termine di impugnazione, è il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta un sabato; (b) il fatto che la persona interessata o un suo rappresentante abbiano ritirato la corrispondenza il lunedì successivo non è rilevante (sentenza 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

 

                                         2.6.

                                         Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata notificata tramite invio postale A Plus. Dal tracciamento dell’invio (Track & Trace) risulta che la decisione dell’UT, datata 26 aprile 2023, è stata spedita il 19 aprile 2023 e recapitata nella casella postale dei destinatari il 20 aprile 2023.

                                         Il termine è pertanto giunto a scadenza sabato 20 maggio 2023 ed è stato prorogato, per effetto degli articoli 192 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD, a lunedì 22 maggio 2023.

                                         Ne consegue che il ricorso, consegnato alla Posta solo il 9 giugno 2023 (data del timbro postale sulla busta d’invio), è irrimediabilmente tardivo. Per le ragioni già esposte, è del tutto irrilevante la circostanza, addotta dagli insorgenti, di aver ritirato la decisione dalla casella postale solo il 10 maggio 2023.

 

                                   3.   3.1.

                                         Nemmeno il fatto che la decisione su tassazione fosse postdatata di sette giorni rispetto alla data dell’effettivo invio, consente di ritenere tempestivo il ricorso.

 

                                         3.2.

                                         È vero che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per impedimento non colpevole di compiere un atto di procedura, che come tale giustifica una restituzione dei termini, si intende non solamente l’impossibilità oggettiva oppure la forza maggiore, ma pure l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali oppure un errore scusabile. Un errore è scusabile, in particolare, quando discende da un’informazione errata sulla quale l’amministrato avrebbe potuto fondarsi in considerazione delle circostanze, conformemente al diritto alla tutela della buona fede.

                                         La giurisprudenza ha ammesso che, per calcolare il termine di ricorso, il destinatario di una decisione possa, in linea di principio, fondarsi sulla data alla quale quest’ultima è stata adottata e considerare, in buona fede, che la stessa non abbia potuto essergli spedita prima di questa data. Se, tenendo conto del termine di spedizione dell’invio tramite la Posta svizzera, il termine di ricorso è stato mancato di un giorno perché la decisione è stata postdatata di un giorno, l’errore è scusabile. Nella fattispecie in esame, secondo la Suprema Corte, la ricorrente aveva considerato, a ragione, che una decisione spedita per raccomandata l’11.7.2006, e che era stata oggetto di un invito a ritirare l’invio all’ufficio postale competente, non potesse essere stata ritirata prima del 13.7.2006 (sentenza 8C_50/2007 del 4 settembre 2007).

 

                                         3.3.

                                         Nel caso di specie, i ricorrenti non potevano in buona fede ritenere che il termine di ricorso decorresse dalla data in cui avevano ritirato la decisione dalla casella postale. A parte il fatto che la data di distribuzione di un invio per Posta A Plus è facilmente determinabile attraverso il numero che si trova sulla busta (sentenza 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.3 e giurisprudenza citata) se non addirittura sulla stessa decisione, come nel caso concreto, gli insorgenti sapevano che la decisione era datata 26 aprile 2023.

                                         Ma quand’anche anche si volesse considerare, per ipotesi, che gli insorgenti avrebbero potuto fare affidamento sulla data della decisione, ciò nulla muterebbe riguardo all’esito della vertenza. In tale ipotesi, il termine avrebbe cominciato a decorrere il 28 aprile 2023 (giorno seguente il recapito nel caso in cui la decisione fosse stata spedita lo stesso giorno della sua adozione) e sarebbe giunto a scadenza lunedì 29 maggio 2023, quindi ben prima dell’inoltro del ricorso avvenuto il 9 giugno 2023. 

                                         Non si vede su quali basi i ricorrenti potessero ritenere invece che il termine di ricorso decorresse solo dal 10 maggio 2023, ovvero ben quattordici giorni dopo, per il solo fatto che l’avevano ritirata dalla casella postale solo quel giorno. A tal riguardo, non si può certo ritenere che siano stati indotti in errore dalla postdatazione della decisione.

 

 

                                   4.   Nella replica alle osservazioni dell’autorità fiscale, gli insorgenti sostengono anche che la domanda di riconsiderazione del 1° giugno 2023 sarebbe stata introdotta nei termini di ricorso e, pertanto, sarebbe potuta essere interpretata dall’UT quale ricorso e trasmessa a questa Camera.

                                         In effetti, secondo gli articoli 192 cpv. 4 LT e 133 cpv. 2 LIFD, un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso senza indugio all’autorità fiscale competente. Il termine di presentazione dell’atto è reputato osservato se quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.

                                         Tuttavia, neppure la domanda di riconsiderazione del 1° giugno 2023, inviata lo stesso giorno (cfr. data del timbro postale) risulta rispettosa del termine di ricorso scadente, come visto, al più tardi il 29 maggio 2023.

 

 

                                   5.   Infine, i ricorrenti invocano un’applicazione analogica del termine di giacenza valido per gli invii raccomandati anche ai casi di invio per posta A Plus.

                                         A tale riguardo, la Suprema Corte ha già rilevato come il termine di ricorso sia lo stesso per tutte le forme di notifica. Esso inizia a decorrere dal momento in cui l'invio entra nella sfera di competenza del destinatario e quest'ultimo è in grado di prendere conoscenza del contenuto dell'invio. Nel caso della posta raccomandata, ciò avviene quando l'invio viene ritirato dallo sportello; nel caso della posta non raccomandata, quando viene depositato nella cassetta delle lettere o nella casella postale. La notifica tramite raccomandata non offre un vantaggio significativo al destinatario, poiché, finché dispone solo dell’avviso di ritiro, il destinatario non conosce né il contenuto né la motivazione della decisione a lui indirizzata (sentenza 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 7.2.3, con riferimento alla sentenza 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.4).

                                         Ne consegue che i ricorrenti non subiscono alcuna discriminazione rispetto ai destinatari di decisioni inviate per raccomandata. In ogni caso, il termine di giacenza di sette giorni avrebbe iniziato a decorrere dal 20 aprile 2023 e non, come preteso dai contribuenti, dal 27 aprile 2023. Il loro ricorso sarebbe stato dunque ugualmente intempestivo.

 

 

                                   6.   Ne consegue che il ricorso si rivela irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    580.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente        Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: