Incarti n.
80.2023.141

80.2023.142

Lugano

29 febbraio 2024       

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliere

Stefano Stillitano

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 22 giugno 2023 contro la decisione del in materia di IC e IFD 2021.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1 svolge l’attività di operatore per la __________ di __________. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2021, ai fini della determinazione del reddito imponibile, ha posto in deduzione dal proprio reddito l’importo fr. 11'100.- per persona a carico ed ha specificato nello scritto di data 29 settembre 2022 trasmesso all’RS 1 (di seguito UT) che il suo nucleo familiare è composto anche da __________, la quale a causa delle problematiche di salute esposte avrebbe bisogno di “cure continue ed esami frequenti” il cui costo è sostenuto dal contribuente. La compagna si troverebbe dunque nell’impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa, con la conseguenza che sarebbe il contribuente ad occuparsi “dei suoi bisogni al 100%”. Da qui la richiesta deduzione.

 

 

                                  B.   Con decisione dell’8 marzo 2023, l’UT notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 36'500.- per l’IC ed in fr. 44'900.- per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva negato in particolare la deduzione per persona bisognosa a carico, difettandone “i requisiti di legge”. Tale decisione è stata così motivata:

                                         “la deduzione per persone bisognose a carico non può essere concessa ai conviventi/partner nonostante la vostra situazione personale”.  

 

 

                                  C.   Avverso tale decisione in data 6 marzo 2023 il contribuente ha interposto reclamo, contestando il mancato riconoscimento della deduzione per persona bisognosa a carico. __________ __________, “che a causa di un cancro (poi operato) è di cagionevole salute e con difese immunitarie debolissime”, sarebbe stata con lui convivente e “non beneficia di nessun aiuto né Comunale né Cantonale”. Sarebbe stato dunque il reclamante ad occuparsi totalmente del fabbisogno della compagna.

 

 

                                  D.   Con scritto del 13 aprile 2023 l’UT ha chiesto al reclamante di produrre entro il 10 maggio 2023 la seguente documentazione:

·      Una dichiarazione dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ che confermi che durante l’intero anno 2021 la Signora __________ ha risieduto presso la sua abitazione in __________ a __________ e quella ufficiale riportante la data del suo arrivo dall’estero;

·      L’attestazione fiscale 2021 della cassa malati della Signora __________, riportante i premi delle assicurazioni malattia LAMal e LCA 2021 e i suoi costi della salute;

·      La lista delle spese di cura sostenute personalmente, la copia delle fatture di cura e la prova bancaria del loro pagamento a suo carico;

·      Una dichiarazione del medico curante della Signora __________, indicante, in base alla sua situazione di salute durante il 2021:

-     La diagnosi della sua malattia;

-     Il suo grado di inabilità al lavoro;

-     Quali attività della vita quotidiana (vestirsi, svestirsi, alzarsi e coricarsi, mangiare e bere, occuparsi della cura del corpo, fare i propri bisogni, altri in particolare) potevano essere compiute unicamente con l’ausilio di terzi o con notevole dispendio di tempo;

-     Quali attività domestiche (cucinare, pulizie dell’abitazione, cura dei vestiti ecc.) non potevano essere eseguite senza l’aiuto di terzi.

                                         Ricevuto tale scritto, il contribuente ha chiesto un incontro con l’UT, che si è tenuto in data 2 maggio 2023 ed in occasione del quale sono stati prodotti i referti medici rilasciati dal __________ di __________ (Italia), indicanti gli interventi subiti da __________ __________, oltre a taluni certificati medici rilasciati nel corso degli anni. In particolare, due certificati del 2019, datati 5 febbraio 2019 e 20 febbraio 2019, attestano un “episodio influenzale particolarmente virulento”, tale da impedire alla paziente di intraprendere qualunque viaggio, mentre dal certificato del 9 gennaio 2020 si evince che, a seguito degli interventi subiti in precedenza, la paziente è tenuta anche per il “prossimo futuro” a sottoporsi ad una serie di terapie “sia cliniche che fisioterapiche”. Infine v’è un certificato del 20 aprile 2023 con cui si chiede una “visita cardiologica con eventuali indagini strumentali, a causa di una tachicardia con presenza di extrasistolia di natura da determinare, che causa periodi di stress psicofisico alla paziente”. Certificati tutti rilasciati dal dr. med. __________, medico curante in Svizzera di __________ __________.

                                         Quanto alla possibilità della donna di partecipare alle faccende domestiche, a seguito dell’incontro del 3 maggio 2023 è stato subito prodotto un nuovo certificato medico, dello stesso giorno, da cui risulta che, “a causa del suo stato di salute pregresso e attuale, NON può effettuare alcuna attività lavorativa, comprensiva delle attività domestiche”.

                                         Il 4 maggio 2023 è stata anche prodotta una mail inviata dal Comune di __________, da cui si evince che “non è stata presentata nessuna richiesta di prestazioni assistenziali e nemmeno di altri aiuti sociali” a favore della compagna del reclamante.

                                         Già in precedenza, il 20 aprile 2023, il medesimo Comune di __________ aveva anche attestato che “la signora __________, nata il 01.11.1970, dal 15 luglio 2020 risiede nel nostro Comune presso il signor RI 1 in Via __________”, precisando pure che “la sig.ra __________ aveva presentato richiesta per l’ottenimento di un permesso di dimora che però non è stato rilasciato. È stata ora presentata richiesta d’asilo”.

 

 

                                  E.   Sempre in data 4 maggio 2023, l’UT, preso atto della documentazione trasmessagli, ha rilevato che il certificato medico attestante l’impossibilità di svolgere ogni genere di attività lavorativa, anche domestica, è “generico e non è stato trasmesso dal medico che aveva in cura la compagna __________ nel 2021”, ragione per cui ha chiesto la trasmissione, entro il 30 maggio 2023, del “questionario per medici allestito dal medico che aveva in cura __________, compilato in base alla sua situazione di salute durante il 2021”, nonché la “documentazione riportante i trattamenti di cura a cui si è sottoposta nel corso del 2021 __________ e la prova bancaria del pagamento a suo carico delle spese di tali trattamenti”.

                                         In data 9 maggio 2023, il contribuente ha riferito che il medico curante della sua compagna, la dr.ssa __________ aveva cessato l’attività lavorativa raggiunta l’età di pensionamento, senza contare che l’inondazione che aveva colpito __________ (__________) nel maggio 2023 rendeva particolarmente difficoltoso rintracciare la dottoressa entro il termine stabilito e produrre la relativa documentazione. Il reclamante ha poi affermato che nel corso del 2021, a causa della diffusione del Covid-19, __________ aveva dovuto rinunciare a sottoporsi ad una visita di controllo prevista per il 6 ottobre 2021, ritenuto anche che il “percorso” a cui si stava sottoponendo non le consentiva nemmeno la possibilità di vaccinarsi. Il contribuente ha poi ribadito che la compagna non poteva svolgere alcuna attività lavorativa né fisica, comprese le attività domestiche, motivo per cui “rivendic(a) il diritto di avere riconosciuto che __________ (è) a totale (suo) carico”.

 

 

                                  F.   Con decisione del 25 maggio 2023, l’RS 1 ha respinto il reclamo. Dopo aver ricordato i presupposti per il riconoscimento della deduzione litigiosa, secondo la legge e secondo la Circolare n. 30 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta, l’autorità fiscale ha fatto riferimento ad una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo il 29 luglio 2014 (ST.2014.146), relativa ad un contribuente che aveva fatto valere deduzione per il sostentamento della concubina, una studentessa senza alcun reddito con lui convivente, che si occupava della cura della casa per un’ora al giorno. La deduzione le era stata negata sul presupposto che “un aiuto domestico di 7 ore la settimana non si può ritenere un servizio minore prestato per un’economia domestica in cui vivono due persone”.

                                         Nel caso in esame, l’UT ha concluso che la documentazione fornita dal reclamante non bastava per escludere in maniera convincente che la convivente avesse comunque potuto prestare un aiuto domestico tale da compensare le prestazioni fornite per il suo mantenimento.

 

 

                                  G.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il mancato riconoscimento della deduzione per persona bisognosa a carico, considerati anche i certificati medici attestanti lo stato di salute della sua convivente. Quest’ultima avrebbe ottenuto in data 13 aprile 2023 un’autorizzazione temporanea da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) a (continuare) ad alloggiare presso l’abitazione del ricorrente in __________ a __________ “fino a data da stabilire”.

                                         Il contribuente ha quindi ribadito di occuparsi interamente del fabbisogno della donna, che a causa del suo stato fisico “non riesce a dare nessun tipo di aiuto casalingo”, motivo per cui la pretesa deduzione per persona a carico dovrebbe essergli riconosciuta.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Il contribuente, nel caso in esame, postula il riconoscimento, relativamente al periodo fiscale 2021, delle deduzioni per persone bisognose a carico pari a fr. 11'100.-, sul presupposto che la compagna, con lui convivente, si trovava già in quel periodo in uno stato di salute tale da non permetterle lo svolgimento di un’attività lavorativa, nemmeno domestica. L’intero fabbisogno della donna sarebbe quindi stato garantito interamente dal contribuente, ciò che giustificherebbe la deduzione. 

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Per l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento da 5'700. a 11'100. franchi al massimo per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5’700.- franchi.            

                                         Analogamente, per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6’500. franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione.

                                         Sia la LT sia la LIFD stabiliscono che tale deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a (art. 34 cpv. 1 lett. b in fine; art. 35 cpv. 1 lett. b in fine).

                                         Per entrambi i tributi, la deduzione sociale è stabilita secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 34 cpv. 3 LT; art. 35 cpv. 2 LIFD).

 

                                         2.2.

                                         Secondo la lettera sia della norma cantonale sia di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person”), nozione che fa riferimento all’art. 6 LPGA, per cui costituisce un’incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica (che sia riconducibile ad aspetti congeniti, a malattia o infortunio), di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale, rispettivamente se di lunga durata anche in mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività. La nozione è ripresa nel diritto delle assicurazioni sociali e prevista in diverse leggi (LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP). Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita, malattia, infortunio o comunque, più in generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico.

 

                                         2.3.

                                         La dottrina e la giurisprudenza sono invero più generose al riguardo. Una capacità di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i propri figli in tenera età (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 195; sentenza CDT no. 80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure di una persona adulta che si trova ancora in formazione. Per contro, l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. Essa deve essere dovuta all’età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per altri motivi oggettivi e duraturi (cfr. p. es. sentenza CDT no. 80.97.8 del 20 febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 8t).

                                         Tanto la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe citate da Bosshard/ Bosshard/ Lüdin, op. cit., n. 439, p. 191) ammettono che sia adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo sufficiente. Poiché però non è determinante la disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel momento in cui non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto, perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/ Lüdin, op. cit., p. 192).

 

                                         2.4.

                                         Oltre al requisito della totale o parziale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre, sentenza della CDT no. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t).

                                         Per stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia in grado di mantenersi, occorre riferirsi, secondo la giurisprudenza di questa Camera, alla tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello (sentenza CDT no. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t; inoltre, RF 1983 p. 491).

                                         In altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri obiettivi e non da un punto di vista soggettivo.

 

                                         2.5.

                                         Secondo la Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta, un contribuente può dedurre i contributi di sostentamento ad una persona totalmente o parzialmente incapace al guadagno se le prestazioni uguagliano almeno l'importo delle deduzioni (art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD). Il sostegno non deve necessariamente basarsi su un obbligo legale come l'obbligo di assistenza tra i parenti di cui all’articolo 328 CC, bensì può essere prestato anche in virtù di un obbligo contrattuale o volontariamente. Nel caso in cui, in un anno fiscale, venga versato meno della deduzione stabilita, questa deduzione sociale decade.

                                         La deduzione è concessa a condizione che la persona aiutata non possa oggettivamente provvisoriamente o definitivamente provvedere essa stessa al proprio sostentamento. Ciò è il caso qualora una persona - indipendentemente dalla propria volontà - sia parzialmente o completamente impossibilitata ad esercitare un'attività lucrativa. La deduzione può essere accordata anche a persone di per sé in grado di esercitare un'attività lucrativa, ma che non conseguono un reddito da attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o nuclei monoparentali con figli in età prescolastica, pertanto bisognose di sostentamento. Non vi è invece esigenza di sostentamento quando la persona bisognosa rinuncia volontariamente e senza motivo imperativo al conseguimento di un reddito sufficiente. I contributi di sostentamento devono inoltre essere gratuiti o effettuati senza controprestazione. I contributi di sostentamento compensati con prestazioni economicamente misurabili del beneficiario dei contributi, come ad esempio il disbrigo dei lavori casalinghi, non costituiscono contributi di sostentamento ai sensi dell'articolo 35 cpv.1 lit. b LIFD.

                                         L'esigenza di sostentamento deve tuttavia essere sempre determinata secondo criteri oggettivi, che non possono però essere unificati a livello svizzero, in quanto il costo della vita varia a seconda delle regioni.

                                         Così come per tutte le deduzioni sociali, ai fini della concessione della deduzione per il sostentamento è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (principio della data di riferimento; cfr. Circolare AFC n. 30, n. 11).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso in cui la deduzione per persona bisognosa a carico sia richiesta per il sostegno offerto ad un concubino, devono essere considerati con particolare attenzione due aspetti. In primo luogo, deve essere accertata la gratuità delle prestazioni offerte. In secondo luogo, deve essere verificato che il convivente che non dispone di entrate sufficienti non vi abbia rinunciato volontariamente.

 

                                         3.2.

                                         Per quanto concerne il primo aspetto, la dottrina e la giurisprudenza hanno stabilito come il contribuente, per poter beneficiare della deduzione sociale, debba fornire una prestazione di tipo gratuito alla persona bisognosa. Tale non è il caso quando la persona bisognosa vive presso il contribuente e partecipa alle faccende domestiche, come nel caso di una relazione di concubinato (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra del 23 marzo 2010, in RF 66/2011, p. 156 ss., p.160; la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo SB.2012.00146 del 23 settembre 2013 consid. 3.2). Il disbrigo dei lavori casalinghi da parte del convivente, al quale il contribuente provvede finanziariamente, viene ritenuto come una retribuzione in natura (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 195; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_331/2009 del 14 ottobre 2009 consid. 2.2 e riferimenti citati) e non può quindi dar luogo alla deduzione sociale (si veda in merito anche la Circolare AFC n. 30 citata, n. 11).

 

                                         3.3.

                                         In relazione al secondo aspetto, la deduzione per persona bisognosa a carico è possibile unicamente nel caso in cui il partner abbisogni di sostegno. Questo bisogno è dato se la persona assistita per motivi oggettivi, indipendenti dalla sua volontà, non è in grado di provvedere al proprio sostentamento, in tutto o in parte, a lungo termine e quindi dipende dall’aiuto di terzi. Lo stato di bisogno deve essere durevole e non solo temporaneo, e deve anche essere oggettivo. In una sentenza del TF in materia di condono, i giudici hanno inoltre indicato, per il caso di una contribuente che viveva in concubinato e che aveva lasciato il lavoro per occuparsi dei figli, che la rinuncia volontaria all’attività lucrativa non determina uno stato di bisogno (Müller/Meuter, Die Sozialabzüge und Unterhaltsbeiträge im Konkubinat in ZStP 6/2011, p. 106 ss.; anche Baumgartner/Eichenberger, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 25 ad art. 35 LIFD).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Venendo al caso in esame, __________ nel corso del 2021 ha effettivamente alloggiato presso l’abitazione del ricorrente in Via __________ a __________, come attestato dallo scritto del Comune di __________ agli atti. Quanto allo status della signora in Svizzera, il medesimo Comune ha precisato che la domanda volta all’ottenimento di un permesso di dimora era stata respinta in data 5 giugno 2020 dalla Sezione della popolazione, a cui è seguita una decisione di allontanamento da parte dell’Ufficio della migrazione.

                                         Il termine di partenza è stato dapprima posticipato al 5 settembre 2022, al fine di permettere la produzione della documentazione attestante il precario stato di salute della donna (decisione del 17 giugno 2022), e poi “momentaneamente sospeso” in data 12 settembre 2022, considerata “l’eccezionalità della fattispecie”. In data 13 aprile 2023 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), respinta anche la richiesta d’asilo, l’ha comunque autorizzata “ad alloggiare privatamente temporaneamente presso il signor RI 1”. Decisione valida “fino a data da stabilire”.

                                         Di fatto, pertanto, già nel 2021 si trovava in Svizzera priva di status.

                                         4.2.

                                         Quanto al suo stato di salute, come ben si evince dai referti medici prodotti agli atti, __________ in data 10 agosto 2017 è stata sottoposta ad un intervento di quadrantectomia al seno destro ed in data 23 marzo 2018 ad un intervento di mastectomia nipple sparing, come attestato dal referto del __________ di __________ (Italia) di data 29 settembre 2020. Ancora, in data 29 novembre 2018 “ha subito un intervento chirurgico per asportazione di un carcinoma mammario al seno destro (mastectomia totale e successiva ricostruzione plastica)” presso l’Ospedale di __________ (Italia) (certificato medico del 27 dicembre 2018 del dr. med. __________).

                                         Nel certificato medico del 29 settembre 2020 la paziente ha riferito “episodi di dolore, bruciore e calore a livello delle manie delle gambe”, mentre la visita di controllo del 30 agosto 2022 dava atto di un “dolore addominale” avvertito nel corso dell’ultimo anno e di un episodio di “diarrea e sanguinamento rettale” che richiedeva il compimento di esami ematici volti ad accertare eventuali “alterazioni in senso oncologico”.

                                         Proprio in virtù di quanto sopra, l’Ufficio della migrazione ha dapprima posticipato e poi momentaneamente sospeso l’ordine di allontanamento dal territorio, proprio considerata “l’eccezionalità della fattispecie”.

 

                                         4.3.

                                         Preso atto di quanto sopra, v’è da ritenere che già nel periodo fiscale considerato __________ fosse effettivamente incapace d’esercitare un’attività lucrativa, tanto che nel 2022 è perfino stato sospeso il suo allontanamento dal territorio.

                                         È pertanto lo stesso Ufficio della migrazione a riconoscere “l’eccezionalità della fattispecie”, da ricondurre all’evidenza al danno alla salute subito dalla donna. Non si può nemmeno ignorare che, sempre nel periodo fiscale considerato, v’era anche da affrontare tutta la problematica afferente alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, che, specie per chi era affetto da un sistema immunitario debole, richiedeva ancor più particolari accorgimenti di quelli che già comunemente si rendevano necessari per la gestione della propria quotidianità.

                                         In una situazione di questo tipo, si deve concludere che la ricorrente effettivamente, per i motivi di salute suesposti, già a far tempo dal 2021 si trovasse impossibilitata a trovare un’occupazione lavorativa, ciò che peraltro è stato già accertato dall’Ufficio della migrazione che ha ritenuto non essere ragionevole, rispettivamente possibile, il suo allontanamento dalla Svizzera. Di guisa che non era nemmeno ragionevole pretendere da una persona priva di status in Svizzera ed affetta da un danno alla salute come quello sussistente nel caso in esame, l’esercizio di un’attività professionale.

 

                                         4.4.                                

                                         Accertata l’impossibilità ad esercitare un’attività lavorativa, è anche escluso che __________ __________ abbia ottenuto aiuti sociali nel corso del 2021, come risulta dagli accertamenti effettuati dall’RS 1, prima, e da questo Tribunale, poi. Nessuna pretesa di prestazione assistenziale è mai stata avanzata, né al Municipio di dimora né all’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati o all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, competenti per le richieste dell’aiuto d’urgenza. Bisogna quindi necessariamente concludere che il solo aiuto che ha ricevuto nel corso del periodo considerato è quello concessole dal sig. RI 1.

                                         La donna nemmeno godeva di sostanza su cui poteva fare affidamento, in particolare non disponeva di alcuna proprietà mobiliare o immobiliare.

 

                                         4.5.

                                         Quanto all’aspetto della gratuità delle prestazioni offerte, condizione da verificare quando si tratta della deduzione per persona bisognosa a carico nell’ambito dei rapporti tra concubini, va detto che, nel caso di specie, dal momento che l’impossibilità ad esercitare un’attività lavorativa è da ricondurre non ad una scelta personale bensì a ragioni di natura medica, e meglio a gravi problemi di salute, va da sé che è anche da escludersi che si possa ragionevolmente esigere, al contempo, la sua partecipazione alle faccende domestiche.

                                         Ben diverso dal caso in esame è difatti quello riportato nella decisione su reclamo dall’ufficio di tassazione, ove si fa riferimento ad una persona che, per scelta, ha rinunciato all’esercizio di un’attività lavorativa preferendo dedicarsi al proprio percorso di studi. In tale circostanza, evidentemente, si poteva anche esigere una collaborazione domestica che, di per sé, nemmeno era da considerarsi incompatibile con l’attività universitaria.

                                         Nel caso sub iudice, viceversa, __________ __________ non ha rinunciato per propria libera scelta allo svolgimento di un’attività lavorativa, ma vi è stata costretta a causa dello stato di salute precario di cui soffre.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Considerato quanto sopra, ritenuta l’impossibilità per la compagna del ricorrente di esercitare un’attività lavorativa nonché la gratuità delle prestazioni offerte dal contribuente durante il periodo fiscale considerato, onde garantire il fabbisogno della compagna, deve essere ammessa la deduzione per persone bisognosa a carico.

 

                                         5.2.

                                         Quanto all’ammontare della deduzione proposta, va da un lato rilevato che il ricorrente non ha comprovato con documenti la spesa sostenuta per il fabbisogno della compagna, ma, d’altro canto, va anche considerato che il solo fatto di sottoporsi a dei trattamenti medici, sia in Italia che in Svizzera, comporta necessariamente un certo esborso che, nel caso in esame, è stato interamente sostenuto del ricorrente. Quest’ultimo si è fatto altresì carico delle spese per il sostentamento della donna. Considerato anche il minimo vitale indicato dall’art. 93 LEF per due persone che vivono in regime di unione domestica registrata, che è di fr. 1'700.-, si deve ritenere che l’importo posto a deduzione dal contribuente, pari a fr. 11'100.-, sia adeguato e vada dunque ammesso.

 

 

                                   6.   Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.  

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25 maggio 2023 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione per persona bisognosa a carico, nella misura di fr. 11'100.– per l’IC  e di fr. 6'500.– per l’IFD.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: