Incarto n.
80.2023.145

Lugano

23 dicembre 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliere

Francesco Sciuchetti

 

 

parti

 RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 22 giugno 2023 contro la decisione del 21 giugno 2023 in materia di IC 2022.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   RI 1, domiciliato ad __________, è assoggettato alle imposte nel Canton __________ per appartenenza economica quale proprietario di sostanza immobiliare.

 

 

                                  B.   Notificandogli la tassazione IC 2022, con decisione del 20 aprile 2023, l’RS 1 (di seguito UT) ha commisurato il reddito imponibile e la sostanza imponibile nel Canton __________ in fr. 0.--. Il reddito e la sostanza determinanti per le aliquote venivano stabiliti, rispettivamente, in fr. 121'700.-- e in fr. 191'000.--.

                                  C.   Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione con reclamo del 1° maggio 2023, con il quale ha chiesto di dedurre, a titolo di spese di manutenzione del rustico di __________ di sua proprietà, l’importo di fr. 215'179.-- argomentando, con un ulteriore scritto del 1° giugno 2023 che, contrariamente a quanto ritenuto dall’UT, tale somma comprenderebbe unicamente spese necessarie a mantenere il valore dell’immobile.

 

 

                                  D.   Con decisione del 21 giugno 2023, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato “non ammesso” il reclamo sostenendo che, essendo il debito d’imposta pari a zero franchi, facesse difetto “la legittimazione a reclamare” del contribuente.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato da RA 1, ripropone la richiesta di deduzione delle spese di manutenzione del rustico di __________, ritenendo di subire uno “svantaggio economico” derivante dal fatto che gli venga imputato “un reddito determinante per l’aliquota troppo alto”.

 

 

                                  F.   Con osservazioni del 12 luglio 2023, l’UT ha rimandato alla motivazione contenuta nella decisione su reclamo del 21 giugno 2023.

 

 

                                  G.   Insieme allo scritto del 22 maggio 2024, il ricorrente ha prodotto la decisione di tassazione dell’amministrazione fiscale del Canton __________, nella quale “tutti i costi sono stati accettati come manutenzione dell’immobile in conformità alla dichiarazione presentat[a]”.

 

 

Diritto

 

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

                                         Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                                         Nel caso che qui ci occupa, il ricorrente contesta la decisione con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo da lui interposto contro la decisione di tassazione IC 2022, con la motivazione che l’imposta dovuta ammontava a fr. 0.-.

                                         La Camera di diritto tributario si limita pertanto a verificare la legittimità della decisione di irricevibilità del reclamo, senza esaminare il merito della tassazione contestata.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 206 cpv. 1 LT contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.

                                         Il riconoscimento della legittimazione a reclamare implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione e attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).

                                         In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·         l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;

·         il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro

                                         (Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata).

 

                                         2.2.

                                         Nel caso in esame, secondo la decisione di tassazione del 20 aprile 2023, l’imposta cantonale sul reddito dovuta per il 2022 ammonta a zero franchi. Di conseguenza è evidente che al riguardo il contribuente non aveva alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione su reclamo da parte dell’Ufficio di tassazione (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_233/2017 del 13 aprile 2018 consid. 2.2. con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

                                         Del resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una decisione, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss = StE 2001 B 96.11 n. 6). In altri termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi. Il ricorrente non è quindi leso nei suoi interessi personali dalla decisione impugnata e non è pertanto legittimato a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         È evidente che lo “svantaggio economico” lamentato dal ricorrente, che a suo dire deriverebbe dal fatto che gli venga impu-tato “un reddito determinante per l’aliquota troppo alto”, non è effettivo. Se il reddito imponibile è pari a zero franchi, l’imposta non può che ammontare a sua volta a zero franchi, indipendentemente dall’ammontare del reddito determinante per l’aliquota.

 

                                         3.2.

                                         Se invece la ragione del ricorso del contribuente andasse ricercata nell’intenzione di dedurre l’eccedenza delle spese di manutenzione, riconducibile alle opere intraprese sull’immobile situato nel Canton Ticino, dal reddito imponibile assoggettato all’imposta nel Cantone di domicilio, va rilevato come la decisione dell’RS 1 non sia vincolante per l’autorità fiscale del Canton __________ in quanto:

·         per quanto concerne l’imposta federale diretta, essa è riscossa dalle autorità cantonali “presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone” (art. 105 cpv. 1 LIFD), con la conseguenza che la competenza del cantone di domicilio è esclusiva;

·         per quanto concerne l’imposta cantonale, la norma dell'art. 127 cpv. 3 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss).

                                         L’autonomia dei cantoni nell’ambito della determinazione dell’imposta cantonale implica fra l’altro che non vi sia un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano tante quanti sono i fori fiscali (cfr. de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 436, p. 147).

                                         Del resto lo stesso ricorrente ha prodotto, in pendenza di ricorso, la decisione di tassazione del cantone di domicilio per il 2022, nella quale essa ha dedotto la totalità dei costi di manutenzione dell’immobile di __________, come da lui auspicato.

 

 

                                   4.   Ne consegue che il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.


 

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    700.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI    Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere: