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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 30 giugno 2023 contro le decisioni: · del 26 giugno 2023 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi procedurali; · del 7 luglio 2023 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali. |
Fatti
A. RI 1, domiciliato in Germania, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino e in Svizzera quale proprietario di sostanza immobiliare nel Comune di __________. In data 17 gennaio 2023, a seguito di un richiamo datato 17 ottobre 2022, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (di seguito UT) diffidava il contribuente ad inviare entro un termine di 20 giorni la dichiarazione delle imposte per il periodo fiscale 2021, avvertendolo che, scaduto infruttuosamente questo termine, gli avrebbe inflitto una multa disciplinare.
In data 26 gennaio 2023, l’UT concedeva al contribuente una proroga fino al 28 febbraio 2023 per l’inoltro della dichiarazione 2021, avvertendolo che, scaduto infruttuosamente questo termine, la procedura di richiamo, diffida o multa sarebbe ripresa dallo stadio successivo a quello in cui si trovava.
Non avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione d’imposta entro il termine fissato con la proroga concessa, l’UT, con decreto del 14 marzo 2023, infliggeva al contribuente una multa di fr. 100.- per violazione degli obblighi procedurali, rinnovando nel contempo la diffida a presentare la dichiarazione fiscale entro 20 giorni, con l’avvertenza che, decorso infruttuoso tale termine, avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
B. Con scritto datato 26 maggio 2023, il contribuente interponeva reclamo avverso la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali e avverso la multa, segnalando che gli sarebbe stato impossibile compilare tempestivamente la dichiarazione delle imposte, in quanto gli sarebbero mancati i documenti necessari, i quali, a suo dire, sarebbero stati rilasciati dal competente Ufficio di tassazione germanico soltanto in seguito a tempi d’attesa molto lunghi.
C. Con due decisioni del 26 giugno 2023, l’UT respingeva i reclami contro la diffida e contro la multa disciplinare. La diffida sarebbe stata giustificata dal mancato inoltro della dichiarazione nonostante il richiamo inviato. La multa per il fatto che il contribuente aveva omesso in modo negligente di adempiere i suoi obblighi procedurali nonostante la diffida.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede l’annullamento della diffida e della multa. Sostiene di aver inoltrato la dichiarazione d’imposta non appena entrato in possesso di tutta la documentazione necessaria a tal fine, la quale gli è stata recapitata dal Fisco germanico soltanto una volta scaduto il termine assegnato con la proroga del 26 gennaio 2023.
E. Con osservazioni datate 10 luglio 2023, l’UT si riconferma nelle sue decisioni su reclamo (relative alla diffida e alla multa). Rileva peraltro che la decisione impugnata concernerebbe solo la diffida e non anche la multa. La decisione relativa al reclamo contro la multa sarebbe stata inviata lo stesso giorno dell’invio delle osservazioni al ricorso (cioè il 10 luglio 2023). Informa infine che la dichiarazione è stata presentata solo il 30 marzo 2023 e che il ricorrente avrebbe potuto adempiere i suoi obblighi semplicemente compilando il modulo per la dichiarazione, anche senza produrre documentazione relativa ai redditi e alla sostanza all’estero.
F. In data 11 luglio 2023 la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine fino al 4 agosto 2023 per versare un anticipo di fr. 200.- a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese di procedura, con l’avvertenza che, in caso di mancato o ritardato pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con e-mail del 7 agosto 2023 il ricorrente si è rivolto a questa Camera, chiedendo conferma del fatto che l’anticipo richiesto fosse effettivamente arrivato. In risposta, con e-mail di medesima data, questa Corte ha risposto che il versamento dell’anticipo non risultava essere stato eseguito. In risposta, il contribuente ha sostenuto di aver pagato l’anticipo spese di fr. 200.- già in luglio, ma che “c’era un disguido”, motivo per cui “grazie al mio computer i soldi andavano altrove”. L’importo è pervenuto il 9 agosto 2023.
Diritto
1. 1.1.
Per l’art. 231 cpv. 1 LT la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso.
Tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. I).
1.2.
Essendo l’insorgente domiciliato all’estero, la Camera di diritto tributario gli ha attribuito un termine per il versamento dell’importo di fr. 200.- a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali. Il termine attribuito ai ricorrenti scadeva il 4 agosto 2023, mentre il versamento è intervenuto soltanto il 9 agosto 2023.
1.3.
Secondo il Tribunale federale, non vi è alcun formalismo eccessivo nel dichiarare inammissibile un ricorso quando, conformemente al diritto procedurale applicabile, la sua ammissibilità dipende dal versamento di un anticipo delle spese entro un preciso termine. La parte interessata deve tuttavia essere stata informata in modo appropriato dell’importo da versare, del termine assegnato per procedere al versamento e delle conseguenze derivanti dal non rispetto di quest’ultimo (sentenza TF n. 2C_361/2015 del 13 maggio 2015 consid. 2.6 con rif.)
1.4.
Nello scambio di posta elettronica intercorso con questa Camera tra il 7 e l’8 agosto 2023, gli insorgenti hanno riconosciuto il ritardo nel pagamento, attribuendone la causa a degli asseriti e non meglio specificati “disguidi” avuti con il proprio computer nell’effettuare il versamento dell’anticipo, a causa dei quali “i soldi andavano altrove”.
Ora, i ricorrenti erano stati esaurientemente informati a proposito delle conseguenze dell’inosservanza del termine con lettera dell’11 luglio 2023. Essi avrebbero persino potuto domandare una proroga per il versamento dell’anticipo richiesto, qualora entro la data di scadenza del termine (il 4 agosto 2023) non fossero riusciti a procedere al pagamento a causa dei “disguidi” avuti con il loro computer. In assenza di proroghe, di fronte al tardivo versamento dell’importo richiesto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
2. Abbondanzialmente, si può osservare che, se anche la Camera di diritto tributario avesse potuto entrare nel merito del ricorso, nel caso in cui fosse pervenuto tempestivamente il pagamento dell’anticipo richiesto, l’esito non sarebbe stato diverso.
I reclami, interposti dal contribuente contro la diffida e contro la multa per violazione degli obblighi procedurali, erano infatti entrambi tardivi e l’Ufficio di tassazione avrebbe pertanto dovuto dichiararli irricevibili.
La diffida, infatti, è stata notificata il 17 gennaio 2023, mentre il reclamo avverso la stessa è stato interposto il 26 maggio 2023, quindi oltre tre mesi dopo la scadenza del termine di 30 giorni per presentare ricorso previsto dal combinato disposto degli articoli 198 cpv. 4 e 206 cpv. 1 LT.
La decisione relativa alla multa per violazione degli obblighi procedurali è stata notificata il 14 marzo 2023 ed è pervenuta al destinatario il 16 marzo 2023 (cfr. tracciamento postale dell’invio), dunque ben oltre il termine di reclamo di 30 giorni.
3. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali dovrebbero essere poste a carico del ricorrente.
Come già ricordato, tuttavia, l’Ufficio di tassazione, nelle sue osservazioni del 10 luglio 2023 al ricorso, ha sostenuto che la decisione sul reclamo contro la multa del 14 marzo 2023 non era ancora stata notificata. Al ricorso, il contribuente ha tuttavia allegato una decisione del 26 giugno 2023 che concerne proprio la multa in questione. Poiché il 10 luglio 2023 l’UT ha notificato una nuova decisione relativa allo stesso reclamo, si è creata una situazione ben poco chiara.
In queste circostanze, si giustifica il rimborso dell’anticipo di fr. 200.- al ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
L’importo di fr. 200.–, anticipato dal ricorrente, gli è rimborsato.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: