Incarto n.
80.2023.167

Lugano

14 agosto 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

  RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

istanza di assistenza giudiziaria.

 

 

 

Fatti

 

                                  A.   Con quattro decisioni del 16 novembre 2022, l’RS 1 ha respinto i reclami, interposti da RI 1 contro le tassazioni dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta per i periodi fiscali 2009, 2010, 2011 e 2012.

                                         Con ricorso del 23 dicembre 2022, la contribuente ha impugnato le suddette decisioni alla Camera di diritto tributario, lamentando preliminarmente una carente motivazione delle decisioni stesse. Nel merito, la ricorrente invoca la prescrizione del diritto di tassare e censura il fatto che l’autorità di tassazione non abbia tenuto conto del blocco dei suoi beni deciso nell’ambito del procedimento penale nei suoi confronti. Lamenta inoltre la decisione dell’Ufficio di tassazione di “spalmare i redditi dichiarati per gli anni 2009 e 2010 anche sugli anni successivi fino al 2012”, senza tener conto delle perdite subite negli anni 2013 e seguenti.

 

 

                                  B.   In considerazione del fatto che l’insorgente è residente all’estero, in data 6 luglio 2023 la Camera di diritto tributario le ha attribuito un termine fino al 21 luglio 2023 per versare l’importo di fr. 4'000.– a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura.

 

 

                                  C.   Con scritto del 21 luglio 2023, la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, nella forma di un “esonero dagli anticipi, ovvero dalle spese giudiziarie, sub loro posticipazione al momento della decisione, mentre non chiede di avere un avvocato”. Fonda la sua domanda sugli articoli 6 CEDU e 47 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966. La sua richiesta sarebbe “giustificata da fatti notori e pubblici e largamente già noti a codesta Corte, segnatamente per il blocco abusivo di tutti i suoi conti bancari assieme alla sua attività professionale nell’intento doloso di danneggiarla, anzi di ucciderla professionalmente e privatamente”. Il suo “stato d’indigenza [sarebbe] notorio e palese, nel senso che ella non è in grado di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura”. I suoi beni sarebbero stati “illecitamente sequestrati dal 2011 (per ordine, prima delle autorità penali fino al 22 maggio 2019 e poi – ringraziando la CARP che gentilmente ha trattenuto le provviste ed atteso che __________ ottenesse i sequestri LEF – da parte della CEF)”. L’istante aggiunge di essere stata “radiata dal registro dei contribuenti illimitatamente dal 31.12.2017 e limitatamente dal 31.12.2018, come pure dal registro dell’AVS come attività indipendente in quanto partita per l’Italia in data 31.12.2017”. Riconosce poi di essere domiciliata all’estero, cosa che giustifica la richiesta sottopostale di prestare una garanzia per le spese processuali, ma sostiene di trascorrere circa 180 giorni all’anno a __________, “per esigenze di seguire essenzialmente le sue di pratiche e quelle di sua madre, pure bersaglio della nota persecuzione”. Quanto al fatto che è iscritta nel registro degli avvocati dal 2021, argomenta che de facto tale insediamento funge essenzialmente da ufficio di rappresentanza”. Inoltre, rileva di essere “titolare di una serie di conti bancari presso __________ e __________ bloccati, ma che potrebbero fare oggetto anche di sequestro da parte di questa Corte, semmai”. Infine, afferma “che il caso presenta alta manifesta possibilità di esito favorevole”.

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, ritenendone adempiuti i presupposti.

 

                                         1.2.

                                         Giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Per giurisprudenza, sono da ritenersi prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le quali le probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di insuccesso (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_849/2013 del 30 dicembre 2013 consid. 4.1 con riferimenti).

                                         Secondo il diritto cantonale, l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG; RL 178.300]).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Per quanto concerne il primo presupposto cui è subordinata la concessione dell’assistenza giudiziaria, l’istante ritiene che il stato di indigenza sia “notorio e palese”, in particolar modo a causa del sequestro “illecito” di tutti i suoi beni.

 

                                         2.2.

                                         Una persona è indigente quando non è in grado di assumere le spese del processo senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia. Alla parte istante incombe l'onere di indicare e dimostrare in modo completo - per quanto possibile - la propria situazione economica, in particolare l'entità delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese. Determinante è la situazione finanziaria nel momento dell'inoltro della domanda. Solo le spese effettivamente pagate possono essere incluse nel calcolo del minimo vitale. La parte dei mezzi finanziari che eccede ciò che è necessario per coprire i bisogni personali deve essere comparata ai costi prevedibili del procedimento. Il gratuito patrocinio non è concesso quando la quota mensile disponibile permette di coprire le spese giudiziarie e di rappresentanza entro un anno al massimo per le cause relativamente semplici, ed entro due anni per le altre cause (sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

 

                                         2.3.

                                         Nei procedimenti relativi alla concessione o al rifiuto del gratuito patrocinio, il principio inquisitorio è attenuato dall’obbligo di collaborare del richiedente. Alla parte istante incombe l'onere di indicare e dimostrare in modo completo - per quanto possibile - la propria situazione economica, in particolare l'entità delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese (sentenza 5A_1025/2021 menzionata, consid. 3.3 e giurisprudenza citata).

                                         Il giudice deve invitare la parte non assistita da un rappresentante professionale, la cui domanda di gratuito patrocinio è lacunosa, a completare le informazioni fornite e i documenti prodotti per poter verificare se le condizioni per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono validamente soddisfatte. Il richiedente assistito da un avvocato o con conoscenze giuridiche ha quindi un obbligo accresciuto di collaborazione, poiché è a conoscenza delle condizioni necessarie per la concessione del gratuito patrocinio e degli obblighi di motivazione che gli spettano per dimostrare che tali requisiti sono soddisfatti. Il giudice non è pertanto obbligato a concedergli un termine suppletorio per completare la sua domanda di gratuito patrocinio lacunosa o imprecisa (sentenza 5A_1025/2021 menzionata, consid. 3.4 e giurisprudenza citata). 

 

                                         2.4.

                                         È del tutto evidente che l’istanza presentata dalla contribuente non adempie i requisiti che discendono dalla ripartizione dell’onere della prova.

                                         La sola documentazione prodotta dall’istante consiste nelle comunicazioni, inviatele dall’Ufficio di tassazione e dall’Istituto delle assicurazioni sociali, in merito al suo stralcio dai rispettivi registri, in seguito alla partenza per l’estero. Per il resto, l’insorgente si limita a richiamare fatti pubblici e notori che la concernono.

                                         I soli fatti notori sono il coinvolgimento della contribuente in un procedimento penale, che risulta peraltro essersi concluso da tempo. In quale modo la conoscenza dei suoi trascorsi penali possa comprovare la sua attuale indigenza non è tuttavia chiaro.

                                         Neppure il semplice fatto che i suoi beni siano stati sequestrati, nell’ambito dapprima di un procedimento penale e poi di uno civile, basta per concludere che l’istante sia indigente. Non si conosce infatti né la sua situazione patrimoniale né quella reddituale.

                                         A quest’ultimo riguardo, la stessa contribuente riconosce la legittimità della richiesta di versare una garanzia per il pagamento delle spese processuali, in considerazione del suo domicilio all’estero, e ha prodotto le dichiarazioni con cui l’autorità fiscale e l’Istituto delle assicurazioni sociali hanno confermato che dal 2017 non è più soggetta alle imposte e ai contributi sociali in Svizzera. La conseguenza del suo stralcio dai registri in questione è tuttavia che le autorità elvetiche non dispongono di alcuna indicazione in merito ai suoi redditi e alla sua sostanza dopo il trasferimento del domicilio all’estero. Né la contribuente ha prodotto decisioni fiscali del suo nuovo Stato di residenza. 

 

                                         2.5.

                                         Ancora con riferimento alla situazione attuale dell’istante, la stessa riconosce di esercitare tuttora un’attività lucrativa indipendente in Svizzera. Afferma infatti di risiedere in __________ per 185 giorni all’anno e di trascorrerne circa 180 a __________, dove è iscritta nel registro degli avvocati.

                                         Anche volendo escludere che la contribuente adempia le condizioni per essere assoggettata alle imposte in Svizzera per appartenenza personale, non si vede come possa essere messo in discussione il suo assoggettamento per appartenenza economica, in relazione all’attività professionale qui esercitata. Lo stesso art. 14 paragrafo 1 della Convenzione del 12 marzo 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.929.11) prevede che i redditi tratti dall’esercizio di una libera professionale siano imponibili nello Stato in cui la professione è esercitata, nonostante la residenza nell’altro Stato, per quanto detti redditi siano attribuibili a una sede fissa nello Stato in cui l’attività è esercitata.

                                         Non è noto su quali presupposti il fisco cantonale abbia stralciato l’istante dal registro dei contribuenti. In ogni caso, la stessa non ha presentato alcuna documentazione in merito alla sua situazione patrimoniale e reddituale né in Svizzera né in Croazia o in altri Stati. 

 

                                         2.6.

                                         Non essendo adempiuta la prima condizione per la concessione dell’assistenza giudiziaria, non mette conto di confrontarsi con la seconda.

 

 

                                   3.   Ne consegue che la domanda di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria non può essere accolta.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presen

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: