Incarto n.
80.2023.16

Lugano

6 marzo 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni, segretaria

 

 

parti

RI 1 

rappr. da:   RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 16 gennaio 2023 contro la decisione del 7 dicembre 2022 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   con decisione del 7 dicembre 2022, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo interposto dalla RI 1, Zugo, contro la decisione del 19 ottobre 2022, con la quale l’autorità di tassazione aveva accertato il suo assoggettamento alle imposte cantonali per appartenenza personale a partire dal periodo fiscale 2017;

 

                                     -   con ricorso datato 16 gennaio 2023, inviato per posta A e pervenuto alla Camera di diritto tributario il 18 gennaio 2023, la RI 1 contesta la tardività del proprio reclamo e chiede l’annullamento della decisione dell’UTPG;

 

                                     -   con scritto del 19 gennaio 2023, la Camera di diritto tributario si è rivolta alla ricorrente, attribuendole un termine di dieci giorni per prendere posizione sulla questione della tempestività del ricorso, in considerazione del fatto che l’avviso di ritiro della decisione impugnata era stato depositato nella sua casella postale il 9 dicembre 2022 e che pertanto il termine di ricorso era scaduto il 16 gennaio 2023, mentre il ricorso era verosimilmente stato inviato solo il 17 gennaio 2023;

 

                                     -   con lettera datata 30 gennaio 2023, spedita per posta A e pervenuta alla Camera di diritto tributario il 31 gennaio 2023, la ricorrente ha chiesto una proroga del termine di dieci giorni per “sovraccarico di lavoro”.

 

 

Diritto

 

 

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

 

                                     -   la ricorrente sostiene che il suo ricorso è tempestivo, basandosi sul fatto che ha ritirato la raccomandata inviatagli dall’UTPG solo il 30 dicembre 2022;

 

                                     -   secondo l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;

 

                                     -   l’art. 192 cpv. 2 LT prevede che il termine decorra dal giorno successivo a quello della notifica e precisa che, se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale;

 

                                     -   una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2);

 

                                     -   secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppu-re, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a);

 

                                     -   nel caso in esame, la decisione del 7 dicembre 2022 è stata notificata al ricorrente mediante invio postale raccomandato: dal tracciamento postale (Track & Trace) risulta che l’avviso di ritiro è stato depositato nella casella postale del destinatario il 9 dicembre 2022 e che il 16 dicembre 2022 il destinatario ha ordinato la proroga della scadenza, facendosi infine recapitare l’invio il 30 dicembre 2022;

 

                                     -   l’invio postale contenente la decisione impugnata si considera notificato al destinatario l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio: nella fattispecie, siccome l’ultimo giorno cadeva durante il fine settimana, la scadenza del termine è stata protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT), cioè lunedì 16 gennaio 2023;

 

                                     -   per costante giurisprudenza, il termine di custodia di sette giorni non è prolungato neppure se la Posta conserva l’invio per un periodo più lungo: il Tribunale federale ha infatti più volte ribadito che l'applicazione della suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF 127 I 31);

 

                                     -   il fatto che il destinatario dell’invio abbia chiesto alla Posta di prorogare la scadenza del termine di ritiro non ha pertanto alcuna incidenza sul computo del termine;

 

                                     -   sebbene la lettera in questione sia stata ritirata solo il 30 dicembre 2022, il termine di ricorso è pertanto scaduto il 16 gennaio 2023;

 

                                     -   come già ricordato, il ricorso, datato 16 gennaio 2023, è stato inviato per posta A ed è pervenuto alla Camera di diritto tributario il 18 gennaio 2023;

 

                                     -   la prova dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente: essa risulta in linea di principio dalla data del timbro postale;

 

                                     -   tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine legale: l’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante testimoni, tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1);

 

                                     -   nel caso in esame, sulla busta con cui è stato inviato il ricorso non è leggibile alcun timbro postale;

 

                                     -   ritenuto che gli invii della Posta A vengono trattati dalla Posta in via prioritaria e vengono recapitati il giorno successivo all’impostazione nelle cassette delle lettere e nelle caselle postali dei destinatari, si può presumere che il ricorso sia stato consegnato alla Posta martedì 17 gennaio 2023;

 

                                     -   l’insorgente, cui incombeva l’onere della prova, non ha dimostrato in alcun modo di avere invece proceduto all’invio già lunedì 16 gennaio 2023;

 

                                     -   a tale riguardo, con scritto del 19 gennaio 2023, la Camera di diritto tributario si è rivolta alla ricorrente, attribuendole un termine di dieci giorni per prendere posizione in merito alla questione della tempestività del ricorso, avvertendola che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;

 

                                     -   nel termine attribuitole, la ricorrente non si è espressa;

 

                                     -   solo il 3 febbraio 2023 è giunta una domanda di proroga del termine, motivata da un “sovraccarico di lavoro”;

 

                                     -   l’istanza era tuttavia a sua volta tardiva;

 

                                     -   la lettera della Camera di diritto tributario è infatti stata recapitata al destinatario il 20 gennaio 2023 (cfr. tracciamento dell’invio), con la conseguenza che il termine attribuitogli è scaduto lunedì 30 gennaio 2023; 

 

                                     -   anche in questo caso, la contribuente ha indicato come data l’ultimo giorno utile (30.1.2023), ma la lettera, inviata per posta A, è pervenuta solo venerdì 3 febbraio 2023, con la conseguenza che non ne è stato comprovato l’invio tempestivo;

 

                                     -   la proroga è stata dunque domandata quando il termine era ormai scaduto;

 

                                     -   ne consegue che il ricorso si rivela tardivo e come tale deve essere dichiarato irricevibile;

 

                                     -   la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    580.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: