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Incarti n. 80.2023.195 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretario |
Stefano Stillitano, vicecancelliere |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 1° settembre 2023 contro la decisione del 3 agosto 2023 in materia di IC e IFD 2018 e 2021. |
Fatti
A. Periodo fiscale 2018
a.
Con decisione del 04.09.2019, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato a RI 1, la tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2018, allestita d’ufficio in considerazione del fatto che la contribuente, nonostante la diffida del 16.07.2019, non avesse presentato la relativa dichiarazione d’imposta.
Con scritto del 06.12.2022, la contribuente ha chiesto di poter ricevere presso l’indirizzo di __________, ove si trovava il negozio di fiori e piante dalla medesima gestito, una nuova notifica relativa alla decisione d’imposta 2018.
Con lettera del 23.02.2023, l’autorità fiscale ha preannunciato l’emissione di una nuova notifica a favore della contribuente ed indicava termini e le condizioni per poter esperire l’eventuale reclamo, giusta gli artt. 206 LT e 132 LIFD. In data 08.03.2023 l’UT ha proceduto a una nuova notificazione della decisione.
b.
Avverso la decisione di tassazione RI 1 ha interposto reclamo in data 06.04.2023, allegando la dichiarazione d’imposta, nella quale indicava in particolare un reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 3'261.–, proveniente dalla gestione del negozio L’ __________, attività cessata il 31.05.2018. Alla dichiarazione era allegato un foglio Excel con l’indicazione delle entrate e delle uscite relative all’attività svolta dalla contribuente quale indipendente tra il 01.01.2018 ed il 31.05.2018. Per quanto concerne le entrate, erano indicate nel dettaglio quelle dei primi tre mesi e poi quelle approssimative per i mesi di aprile e maggio 2018. In merito alle uscite, erano indicate nel dettaglio per tutto il periodo. Per i primi tre mesi dell’anno erano annessi anche gli estratti di un conto Postfinance.
c.
Con decisione del 03.08.2018, l’UT ha dichiarato il reclamo “irricevibile”, in ragione del fatto che la documentazione allegata dalla contribuente a sostegno delle proprie pretese “contiene registrazioni in doppio (tutti gli incassi di marzo 2018)” ed è stato dichiarato un utile di CHF 3'261.27, mentre le uscite “superano di gran lunga i ricavi dichiarati, cosa che fa sorgere non pochi dubbi sull’attendibilità dei dati”. L’autorità fiscale ha ritenuto che, così come presentata, la situazione del 2018 “per la contribuente è ben lungi dall’essere sostenibile” e che “mancano indicazioni basilari quali, per esempio, informazioni in merito ai premi pagati all’assicurazione malattia o i saldi degli averi bancari al 31.12, l’autorità ritiene di non essere in possesso degli elementi per effettuare un accertamento preciso e corretto”.
B. Periodo fiscale 2021
a.
In data 29.11.2022, RI 1 presentava la dichiarazione fiscale relativa al 2021, dichiarando un reddito imponibile di zero franchi. Allegava il bilancio ed il conto economico della propria nuova attività di vendita di prodotti per il benessere e la cura del corpo situata a __________ in __________, che per quell’anno registrava una perdita d’esercizio di fr. 8'178.–.
Con scritto del 17.01.2023, l’RS 1 chiedeva alla contribuente di produrre entro il 07.02.2023 le attestazioni bancarie e/o postali al 31.12.2021, e di presentare osservazioni circa “l’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento”, come risulta nell’allegato calcolo del dispendio.
b.
In data 01.02.2023 la contribuente depositava gli estratti dei conti a lei riconducibili, da cui si poteva evincere che sul conto Postfinance __________ al 31.12.2021 vi era un saldo di CHF 15'023.79, mentre sul conto Postifinance __________, pure intestato alla medesima contribuente, vi era un saldo di Euro 4.82. Tali somme di denaro sarebbero il frutto di “risparmi antecedenti al [suo] rientro in Svizzera”. La reclamante produceva anche una dichiarazione da parte dell’ex marito, __________, residente in __________, il quale in data 26.01.2023 attestava di averle corrisposto “nel corso dell’anno 2021” la somma di Euro 10'000, “come liquidazione finale per arredi ed altri beni che sono stati acquistati insieme durante il periodo del matrimonio”, presenti nella casa coniugale venduta a maggio 2021.
c.
Con decisione del 22.02.2023, l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2021, commisurando il reddito imponibile in CHF 52'000.–, “tenuto conto delle spese di natura privata incluse nei costi aziendali (spese di rappresentanza, auto, vitto ecc.) e per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
d.
Con scritto del 07/09.03.2023, la contribuente presentava reclamo avverso la decisione di tassazione sopra indicata, rilevando, quanto alla sua situazione finanziaria, di avere svolto nel maggio 2021 lavori di pulizia e sgombero per __________, il quale le avrebbe quindi corrisposto l’importo di CHF 2'500.–. Tra i due sarebbe poi sorto un legame affettivo, tanto che a novembre 2021 sarebbe iniziata la loro convivenza e la contribuente, di conseguenza, non avrebbe più dovuto sopportare gli oneri derivanti dall’affitto di casa. La reclamante ha ribadito anche che il denaro di cui ai due conti correnti a lei intestati “sono dei risparmi di una vita lavorativa prima di stabilir[s]i definitivamente in Svizzera”. Allegato al reclamo, oltre ai saldi dei citati conti al 31.12.2021 già prodotti in precedenza, la reclamante ha allegato una dichiarazione dello stesso __________, senza data, secondo cui “a partire dal 01.06.2021 fino al 31.12.2021, la sig.ra RI 1 (…) a causa della precaria situazione finanziaria dovuta alle entrate ridotte del suo negozio di __________, si occupava delle faccende domestiche del [di lui] appartamento (…) ricevendo un compenso complessivo di CHF 2'500.–”.
e.
L’RS 1, con decisione del 03.08.2023 ha respinto il reclamo, considerato che “le informazioni fornite in sede di reclamo non sanano l’insufficienza di disponibilità finanziaria riscontrata, e la documentazione prodotta non permette di prendere una decisione diversa da quella di prima istanza”.
C. Periodi fiscali 2018 e 2021
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le decisioni su reclamo relative ai periodi fiscali 2018 e 2021.
Con riferimento al periodo fiscale 2018, la ricorrente ha ribadito di avere chiuso la propria attività al 31.05.2018, allegando un bilancio dal quale risulta un utile di CHF 3'895.08 nel periodo 01.01.2018 - 31.05.2018. Mentre da giugno 2018 al gennaio 2019 non avrebbe svolto alcuna attività lavorativa “in quanto er[a] convivente con il signor __________ e quest’ultimo provvedeva al [suo] sostentamento”.
Quanto al 2021, l’insorgente ribadisce di avere ricevuto l’importo di Euro 10'000 dall’ex marito __________ e allega a comprova dell’elargizione di detta somma di denaro una dichiarazione di “ricevuta” di data 26.01.2023 firmata dalla medesima ricorrente.
Sostiene poi di essere stata ospitata per un periodo da __________, e meglio da novembre 2021, in modo tale da non dover più pagare alcun affitto di casa.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie in esame, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente contro la decisione di tassazione d’ufficio del 03.08.2023, relativa al periodo fiscale 2018, per carenza di un requisito minimo di forma, ovvero l’allegazione della documentazione atta a dimostrare la manifesta inesattezza della decisione di tassazione d’ufficio contestata.
L’UT ha invece dichiarato “non ammesso” il reclamo verso la decisione di tassazione del 03.08.2023, relativa al periodo fiscale 2021. In questo caso, l’autorità di tassazione sembra dunque essere entrata nel merito del reclamo, anche se poi ha confermato la decisione impugnata, in quanto la reclamante non ha dimostrato come abbia fatto fronte al proprio fabbisogno, alla luce dell’importante insufficienza di disponibilità finanziaria constatata dal fisco.
Questa Camera, pertanto, con riferimento alla decisione di tassazione d’ufficio (periodo fiscale 2018) si limiterà a verificare il rispetto del requisito formale, mentre le è in ogni caso precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.
Esame che, invece, sarà effettuato con riferimento alla decisione di tassazione relativa all’anno 2021.
I. Periodo fiscale 2018
2. 2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente inesatta". Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta inesattezza" della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.3.
La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. sentenza TF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1)
3. 3.1.
Nel caso a giudizio, al momento dell’intimazione della decisione di tassazione alla contribuente, l’UT ha espressamente informato la medesima non solo del termine per proporre reclamo, ma anche dei requisiti minimi richiesti, ovvero della necessaria allegazione dei mezzi di prova a dimostrazione della manifesta inesattezza della decisione. L’ha anche avvertita delle conseguenze dell’inosservanza di tali requisiti di forma.
Ciononostante, la contribuente, con il reclamo del 06.04.2023 ha presentato una dichiarazione d’imposta incompleta. In particolare, per quanto concerne la sua attività lucrativa indipendente, che sarebbe cessata il 31.05.2018, non ha presentato un bilancio e un conto economico completi, ma si è limitata ad allegare un foglio Excel, riportante dati solo parziali in merito ai ricavi, impegnandosi a presentare “al più presto” i dati mancanti. Cosa che tuttavia non si è verificata. Anche in merito alla sua situazione patrimoniale e ai redditi della sostanza non è stata presentata una documentazione completa. Per i primi tre mesi dell’anno ha prodotto copia di estratti conto relativi a una relazione bancaria con Postfinance, senza tuttavia allegare l’attestazione fiscale con lo stato patrimoniale al 31.12.2018 e con l’indicazione dei redditi. Ha poi presentato un’attestazione fiscale relativa ai premi d’assicurazione versati nel corso del 2017.
3.2.
Nelle circostanze descritte, la decisione dell’UT di dichiarare irricevibile il reclamo per difetto di uno dei requisiti minimi previsti dalla legge si rivela legittima.
Va poi considerato che, tanto in sede di reclamo quanto nel ricorso, le informazioni indicate dalla contribuente non sono state univoche, ritenuto come nel reclamo abbia indicato un utile di CHF 3'261.27, diventato di CHF 3'895.08 nel ricorso del 01.09.2023 e come solamente in occasione del ricorso, e nonostante le reiterate richieste in tal senso avanzate dall’autorità fiscale, abbia indicato che al proprio sostentamento, quantomeno nel periodo giugno 2018 – 12.01.2019, avrebbe provveduto __________.
Da un controllo effettuato attraverso la banca dati sul movimento della popolazione residente nel Canton Ticino (MovPop), è tuttavia emerso che nel periodo indicato (giugno 2018 – 12.01.2019) __________ risiedeva in __________, avendo notificato alle competenti autorità la sua partenza dal 30.06.2018 e fino al 01.08.2019, data di rientro in Svizzera. Mal si comprende pertanto come abbia fatto il medesimo a provvedere al sostentamento della contribuente quando nemmeno si trovava in Svizzera. Ciò che conferma i dubbi dell’UT circa l’inattendibilità dei dati indicati dalla ricorrente.
3.3.
In definitiva, non avendo allegato al reclamo una dichiarazione d’imposta completa, a sua volta integrata da documentazione contabile corretta e veritiera, atta a dimostrare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, e ritenuti peraltro i dati indicati contraddittori e persino smentiti dagli accertamenti effettuati, la decisione dell’UT di dichiarare irricevibile il reclamo appare ineccepibile.
La decisione impugnata merita pertanto piena conferma.
II. Periodo fiscale 2021
4. 4.1.
Per quanto concerne il periodo fiscale 2021, l’autorità di tassazione ha quantificato i redditi della ricorrente in CHF 52'000.–, rispetto ai redditi pari a zero dalla medesima dichiarati, confermando tale decisione anche in sede di reclamo. L’UT ha infatti ravvisato un ammanco di disponibilità finanziaria, alla luce del calcolo delle entrate e delle uscite allestito per il 2021. Con riferimento all’attività lucrativa indipendente, la contribuente aveva indicato una perdita di CHF 12'019.65. Aveva d’altra parte incrementato gli attivi aziendali nella misura di CHF 14'776.– sostenuto spese per oneri assicurativi (CHF 4'108.–), spese di malattia (CHF 1'000.–), e spese per la locazione (CHF 10'800.–). Rispetto alle entrate dichiarate, vi era dunque un ammanco di CHF 46'913.–, tenendo conto del minimo vitale del diritto esecutivo.
4.2.
Preso atto dell’importante insufficienza di disponibilità finanziaria, l’UT in data 17.01.2023 ha sottoposto alla contribuente il calcolo del dispendio relativo al 2021, chiedendo di voler giustificare e comprovare ogni eventuale rettifica rispetto ai calcoli presentati.
Nello scritto del 01.02.2023, la contribuente si è limitata ad indicare di avere ricevuto “nel corso del 2021” Euro 10'000 in contanti dall’ex marito, quale liquidazione a seguito della vendita di taluni beni e suppellettili acquistati nel corso del matrimonio. Di tale importante versamento non v’è tuttavia traccia documentale, se non per una dichiarazione sottoscritta dallo stesso __________ il 26.01.2023, quindi successivamente alla richiesta dell’UT.
La contribuente ha poi allegato anche gli estratti di due conti bancari, da cui risulta un saldo al 31.12.2021 di CHF 15'029.79 sul conto privato presso Postfinance, oltre ad un saldo di Euro 4.82 risultante sul conto in Euro. Somme che sarebbero da ricondurre a risparmi personali della donna.
A fronte della documentazione ricevuta, non avendo comprovato la contribuente l’importante insufficienza di disponibilità finanziaria, l’UT ha calcolato e considerato ai fini della tassazione un reddito imponibile di CHF 52'000.–.
4.3.
Solo in sede di reclamo del 07.03.2023, la contribuente ha indicato di avere anche percepito CHF 2'500.– da __________, come remunerazione per lo svolgimento di taluni lavori dalla medesima effettuati “per arrotondare”, e di avere poi anche convissuto presso la di lui abitazione, a far tempo da novembre 2021, in modo tale da evitare i costi dell’affitto di casa.
Ma anche su tale circostanza i tempi indicati dalla ricorrente non trovano riscontro negli accertamenti effettuati. Dai controlli esperiti attraverso MovPop è difatti risultato che la ricorrente ha notificato la partenza da __________ per trasferirsi a __________, verosimilmente presso l’abitazione di __________, solo al 01.04.2022 e non già a novembre 2021. Ragione per cui v’è da ritenere che, almeno sino alla data di effettiva partenza, abbia mantenuto la propria abitazione di Paradiso e, di conseguenza, pagato anche i relativi costi.
Ritenuta ancora una volta non sufficiente, oltre che smentita dagli accertamenti effettuati, la documentazione presentata dalla ricorrente, l’UT ha confermato la propria decisione e la determinazione di un reddito imponibile di CHF 52'000.–.
4.4.
Anche in sede di ricorso, la ricorrente giustifica l’ammanco risultante dal calcolo delle entrate e delle uscite 2021 con i 10'000 Euro che gli sarebbero stati versati dal marito, con i fr. 2'500.– percepiti da __________ __________, presso cui avrebbe beneficiato anche di un alloggio gratuito, ed infine con i risparmi presenti sul proprio conto bancario.
5. 5.1.
Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se le spese private e l’evoluzione patrimoniale del contribuente fanno emergere un ammanco, l’autorità di tassazione ha il diritto di aggiungere ai redditi dichiarati un importo aggiuntivo stabilito per apprezzamento. Spetta poi al contribuente dimostrarne l'inesattezza (sentenza TF n. 2C_183/2017 e n. 2C_185/2017 del 6 marzo 2017 consid. 3.4).
5.2.
Nel caso in esame, la contribuente non ha dimostrato l’inesattezza dei calcoli effettuati dall’autorità fiscale, che si sono peraltro basati sulla documentazione dalla medesima presentata, limitandosi a sostenere di avere percepito talune somme di denaro, nemmeno comprovate documentalmente, e che comunque non permetterebbero di “sanare” l’importante ammanco di disponibilità finanziaria.
Tali argomentazioni, oltre ad essere contradditorie, si scontrano con la realtà dei fatti per le ragioni sopra riportate. Si aggiunga al riguardo che, con specifico riferimento ai 10'000 Euro asseritamente versati dall’ex marito, se nella dichiarazione del sig. __________ del 26.01.2023 allegata al reclamo veniva indicato che il denaro era stato versato alla ricorrente per contanti “nel corso del 2021”, al ricorso è allegata una dichiarazione di ricevuta sottoscritta dalla medesima ricorrente, datata sempre 26.01.2023, ove indica di “ricevere in data odierna” la somma di Euro 10'000.
Inoltre, e prescindendo dalle contraddizioni riscontrate nella documentazione prodotta, anche considerando gli importi indicati dalla ricorrente, ancora non si giustificherebbe l’importante insufficienza di disponibilità finanziaria sussistente ed evidenziata dall’autorità fiscale.
5.3
La determinazione effettuata da parte dell’RS 1 che ha indicato redditi complessivi per CHF 52'000.– è quindi giustificata. Pertanto, la decisione impugnata merita di essere tutelata e la censura sollevata dalla ricorrente non può che essere respinta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di (periodo fiscale 2018);
- municipio di (periodo fiscale 2021).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: