Incarto n.
80.2023.196

Lugano

3 novembre 2023   

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 4 settembre 2023 contro la decisione del 4 settembre 2023 in materia di

·         diffida ad adempiere gli obblighi di procedura;

·         multa per violazione degli obblighi di procedura;

·         diffida di pagamento.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   Il 1° settembre 2022, RI 1 aveva ottenuto una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta 2021 fino al 31 dicembre 2022. Non avendo inoltrato la dichiarazione entro tale data e in assenza di una nuova proroga, il 16 gennaio 2023 l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (di seguito UT), ha inviato a RI 1 un richiamo.

                                         Con decisione del 14 febbraio 2023, l’autorità fiscale ha formalmente diffidato il contribuente ad adempiere gli obblighi procedurali, avvertendolo che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali.

                                         Con decisione del 14 marzo 2023, l’autorità di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di fr. 100.- per non aver presentato la dichiarazione d’imposta 2021, rinnovando contemporaneamente la diffida a presentarla entro 20 giorni e avvertendolo che, decorso infruttuoso tale termine, avrebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio.

                                         Non avendo pagato tempestivamente né la tassa di diffida, né la multa per violazione degli obblighi procedurali, in data 22 maggio 2023 l’Ufficio esazione e condoni ha inviato al contribuente una diffida di pagamento, mettendo a suo carico un’ulteriore tassa di fr. 50.-.

 

 

                                  B.   Il 19 giugno 2023, il contribuente ha presentato all’Ufficio esazione e condoni (UEC) un reclamo avverso la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, la multa e la diffida di pagamento, chiedendo che gli venisse condonata la fattura di fr. 200.- emessa dall’UT e composta dai fr. 50.- della tassa di diffida, dai fr. 100.- della multa e dagli ulteriori fr. 50.- per la tassa di diffida per mancato pagamento. In particolare, il reclamante ha sostenuto che il suo fiduciario __________, incaricato di allestire le sue dichiarazioni, gli aveva confermato di aver inoltrato tutto correttamente ai primi di gennaio del 2023. Secondo il reclamante dunque che la fattura di fr. 200.- non era a lui imputabile.

 

 

                                  C.   Con decisione del 4 agosto 2023, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo presentato dal contribuente, in quanto non aveva provveduto ad inoltrare la dichiarazione d’imposta nel termine fissato con la proroga del 1° settembre 2022. Con riferimento alla multa per mancata presentazione della dichiarazione d’imposta 2021, secondo l’UT la stessa era giustificata dall’inosservanza della diffida del 14 febbraio 2023 ed era stata commisurata “in base al dovuto d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione”. Infatti, il contribuente aveva compiuto l’atto ordinato dall’autorità (ovvero la consegna della dichiarazione d’imposta e degli allegati di cui deve essere corredata) soltanto dopo la scadenza del termine assegnato con la diffida e successivamente all’invio della multa del 14 marzo 2023, poiché la dichiarazione d’imposta era pervenuta all’autorità di tassazione soltanto il 20 marzo 2023. L’UT ha poi precisato che il reclamo presentato in data 19 giugno 2023 risultava tardivo, sia con riferimento alla diffida del 14 febbraio 2023 che alla multa del 14 marzo 2023, ma che nonostante ciò “viene comunque tenuto in considerazione”. L’UT ha infine concluso specificando che la missiva del 22 maggio 2023 era solamente una diffida di pagamento per il mancato versamento della tassa di diffida e della multa citate.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della diffida e della multa. In sostanza, dopo aver ripercorso la cronologia dei fatti salienti, egli ribadisce che per la compilazione della dichiarazione d’imposta si è sempre affidato al signor __________, della __________, mentre lui si occuperebbe unicamente dell’invio dei documenti necessari a tal fine. Sostiene inoltre di aver avuto numerosi contatti telefonici con l’UT, nel corso dei quali puntualmente gli veniva confermato “che tutto era a posto”.

 

 

Diritto

 

 

 

                                   1.   Diffida ad adempiere gli obblighi procedurali

 

                                         1.1.

                                         Secondo gli art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

                                         Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2245).

                                         La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

                                         L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.

                                         Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo.

 

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, il 14 febbraio 2023 al contribuente è stata notificata una diffida a presentare la dichiarazione d’imposta 2021, avverso la quale egli ha interposto reclamo in data 19 giugno 2023.

                                         Per l’art. 198 cpv. 5 LT contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227. L’art. 206 cpv. 1 LT prevede il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica della decisione.

                                         Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile, mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (DTF 106 II 173, cfr. anche sentenza CDT n. 80.2017.271 del 20 dicembre 2018 consid. 2.1).

                                         Ora, ritenuto come il reclamo contro la decisione del 14 febbraio 2023 con cui il contribuente è formalmente diffidato ad adempiere agli obblighi procedurali sia stato presentato solo il 19 giugno 2023, esso appare manifestamente tardivo, essendo il termine di cui all’art. 206 cpv. 1 LT per introdurre reclamo già spirato infruttuosamente da oltre tre mesi. Ne consegue che l’UT non sarebbe neppure dovuto entrato nel merito del reclamo, ma avrebbe dovuto semplicemente dichiararlo irricevibile.

 

                                         1.3.

                                         Nella misura in cui concerne la decisione con cui l’UT ha respinto il reclamo contro la diffida del 14 febbraio 2023, il ricorso è respinto. È per contro irricevibile per quanto concerne l’IFD.

                                         A titolo abbondanziale, si osserva che il ricorrente a torto contesta la tardività del suo reclamo, asserendo che “il [suo] reclamo entro i 30 giorni dal 22.05.2023 [non] era tardivo purché [recte: perché] regolarmente datato 19.06.2023; cosa assolutamente corretta e nei termini”. Il termine perentorio di 30 giorni, infatti, decorreva dal giorno successivo a quello della notifica della diffida del 14 febbraio 2023 (art. 192 cpv. 2 LT), e non dall’indomani della notifica della diffida di pagamento per il mancato versamento della tassa di diffida ad adempiere gli obblighi procedurali e della multa del 22 maggio 2023. Contro questa diffida – di pagamento, di cui si dirà in seguito – è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli art. 206 e 227 LT (30 giorni dalla notifica).

 

 

                                   2.   Multa per violazione degli obblighi procedurali 2.1.

 

                                         2.1.

                                         La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

                                         Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a)     non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b)     non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)     viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)     non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

                                         è punito con la multa.

                                         Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

                                         Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

 

                                         2.2.

                                         Il 14 marzo 2023, all’insorgente è stata inflitta una multa disciplinare di fr. 100.- per non aver consegnato la dichiarazione delle imposte all’autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitogli con la diffida del 14 febbraio 2023. Il 19 giugno 2023, l’insorgente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione dell’UT.

                                         L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo gli articoli 266 cpv. 4 LT e 182 cpv. 3, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

                                         Per il combinato disposto degli articoli 206 cpv. 1 e 266 cpv. 4 LT, per l’imposta cantonale, e degli articoli 132 cpv. 1 e 182 cpv. 3 LIFD, per l’imposta federale diretta, contro la decisione con cui viene inflitta una multa per violazione degli obblighi procedurali, il contribuente può reclamare per iscritto entro trenta giorni.

                                         Nel caso che qui ci occupa, contro la multa disciplinare del 14 marzo 2023 il contribuente ha presentato reclamo unicamente il 19 giugno 2023. Il reclamo era pertanto intempestivo e, non avendo il ricorrente addotto alcun motivo di restituzione del termine, l’autorità di tassazione non avrebbe nemmeno dovuto entrare nel merito del gravame, irricevibile.

 

                                         2.3.

                                         A titolo abbondanziale, si osserva che la tesi del ricorrente, volta a sostenere che nessuna negligenza possa essergli rimproverata, visto che, da più di un decennio, le sue imposte sarebbero “redatte e presentate solamente e direttamente dal __________ della __________”, il quale a più riprese l’avrebbe tranquillizzato a proposito del fatto che avrebbe pensato a tutto lui, non merita tutela.

                                         A prescindere dal fatto che agli atti non vi è alcuna prova di una procura che legittimerebbe __________ a rappresentare RI 1 nelle pratiche fiscali – ciò che è pure contestato dall’UT, che rimprovera al ricorrente di non aver mai notificato o consegnato una procura nei confronti del signor __________ – la tesi dell’insorgente non gli porta alcun giovamento. Il Tribunale federale ha infatti ricordato a più riprese che i diritti e gli obblighi del contribuente da una parte e quelli del suo rappresentante dall’altra non devono essere confusi (cfr. le sentenze 2P.23/2007 e 2A.44/2007 del 27.11.2007 consid. 3.3., CDT n. 80.2016.32 del 23.5.2016 consid. 2.2.b). L’obbligo di collaborazione del contribuente spetta unicamente a quest’ultimo ad esclusione del suo rappresentante (cfr. anche Locher, op. cit., n. 3 ad art. 124 LIFD). In ogni caso, la responsabilità penale del rappresentante è esclusa dalla natura di reato proprio della violazione degli obblighi procedurali. Il rappresentante può cioè adempiere gli obblighi procedurali del rappresentato ma non può violarli, mentre il contribuente non può discolparsi asserendo di aver incaricato un rappresentante per l’inoltro della dichiarazione d’imposta (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 13 ad art. 174 LIFD; CDT n. 80.2016.32 del 23.5.2016 consid. 2.2.b).

 

 

                                   3.   Diffida di pagamento

 

                                         3.1.

                                         Come ricordato in narrativa, non avendo presentato la dichiarazione d’imposta IC/IFD 2021, al ricorrente è stata dapprima notificata una diffida ad adempiere gli obblighi procedurali (il 14 febbraio 2023) e poi gli è stata inflitta una multa disciplinare (il 14 marzo 2023). Entrambe le decisioni sono state adottate dall’Ufficio circondariale di Locarno e sono passate in giudicato.

                                         Il 22 maggio 2023, l’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona ha notificato al contribuente una diffida di pagamento, che prevedeva una tassa di fr. 50.-, perché non aveva rispettato il termine di pagamento né della tassa di diffida del 14 febbraio 2023 né della multa per violazione degli obblighi procedurali. La fattura inviatagli ammontava a fr. 200.-, corrispondenti a fr. 50.- per la prima tassa di diffida, fr. 100.- di multa disciplinare e fr. 50.- relativi alla tassa per la diffida di pagamento. Contro quest’ultima, il ricorrente ha presentato reclamo all’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona in data 19 giugno 2023, contestando al contempo la diffida del 14 febbraio 2023 e la multa del 14 marzo 2023.

 

                                         3.2.

                                         Giusta l’art. 242 cpv. 3 LT, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. Contro la diffida (di pagamento) è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione (in casu: l’Ufficio esazione e condoni ex art. 20 cpv. 1 RLT) e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 207 (art. 242 cpv. 4 LT). A norma dell’art. 21 cpv. 1 RLT, per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte, di interessi, di multe o di spese viene percepita una tassa di fr. 50.-.

 

                                         3.3.

                                         Nel caso di specie, l’UEC, ricevuto il reclamo del 19 giugno 2023, lo ha trasmesso per competenza all’Ufficio di tassazione, quale autorità di reclamo contro la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali e contro la multa per violazione degli obblighi procedurali.

                                         Non risulta per contro che l’UEC sia entrato nel merito del reclamo contro la diffida di pagamento del 22 maggio 2023. Agli atti, infatti, è reperibile unicamente la decisione su reclamo emanata dall’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno il 4 agosto 2023, il quale ha respinto sia il reclamo avverso la diffida ad adempiere gli obblighi di procedura del 14 febbraio 2023 sia la multa del 14 marzo 2023. Tuttavia, l’UT non si è pronunciato in merito alla diffida (di pagamento), e nemmeno poteva farlo, poiché giusta l’art. 242 cpv. 4 LT tale competenza spettava all’autorità di riscossione, ovvero all’UEC (art. 20 cpv. 1 RLT).

                                         La competenza di questa Camera per decidere in merito alla diffida di pagamento è data in presenza di un ricorso contro una decisione su reclamo, che nel caso concreto difetta. L’Ufficio esazione e condoni, dunque, in veste di autorità di riscossione, ricevuto il reclamo del 19 giugno 2023, anziché limitarsi a trasmetterlo all’UT, avrebbe dovuto emanare una decisione su reclamo limitatamente alla diffida per inosservanza dei termini di pagamento, contro la quale era possibile presentare ricorso a questa Camera (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2022.212 del 7 novembre 2022 consid. 2.4).

 

                                         3.4.

                                         Di conseguenza, anche il ricorso in materia di diffida di pagamento si rivela irricevibile, in quanto prematuro. L’UEC è tuttavia invitato a entrare nel merito del reclamo del 19 giugno 2023 e ad adottare la relativa decisione, che sarà poi suscettibile di ricorso. Copia della presente decisione viene inviata all’UEC.

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia a:

                                         - Ufficio esazione e condoni, Bellinzona.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: