Incarti n.
80.2023.215

80.2023.216

Lugano

24 settembre 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 5 ottobre 2023 contro la decisione del 14 settembre 2023 in materia di IC e IFD 2021.

 

 

Fatti

 

 

 

 

                                  A.   a.

                                         __________ (__________), celibe, di professione è assistente tecnico presso la __________, __________, società da lui interamente detenuta.

 

                                         b.

                                         Con dichiarazione fiscale IC/IFD 2021, il contribuente faceva valere un reddito imponibile complessivo di fr. 59'454.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 177'764.-.

 

 

                                  B.   Con decisione di tassazione IC/IFD 2021, datata 5.7.2023, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) accertava, per l’IC, un reddito imponibile pari a fr. 56'600.- ed una sostanza imponibile di fr. 266'000.- e per l’IFD un reddito di fr. 59'400.-.

 

                                                                   

                                  C.   Con reclamo del 25/28.8.2023, __________, contestava alcuni punti della tassazione, ed in particolare il reddito di fr. 5'563.- qualificato come attività indipendente anziché attività dipendente accessoria, la mancata deduzione, a titolo di spese professionali dei costi legati all’utilizzo dell’autovettura, nonché, nella sostanza, il valore del veicolo come anche delle azioni della __________.

 

 

                                  D.   a.

                                         Il 30.8.2023, l’UT di Lugano, trasmetteva al contribuente, mediante invio APlus, una “Richiesta su istanza di reclamo”. L’autorità fiscale segnalava a __________, che il gravame non soddisfaceva i requisiti formali poiché era tardivo. Motivo per il quale, dopo aver specificato che il termine per presentare reclamo è di 30 giorni, il fisco elencava i motivi per chiedere la restituzione dei termini. Il reclamante veniva invitato a giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo entro l’11.9.2023.

 

                                         b.

                                         Con risposta del 4/7.9.2023, __________ asseriva di essere dispiaciuto per il fatto di “(…) non essere riuscito a rispondere entro il termine previsto, ma il mese di luglio, è il più intenso mese lavorativo per l’edilizia. Inoltre chi mi aiuta nell’amministrazione, era assente in vacanza”. Chiedeva ad ogni modo la presa in considerazioni delle osservazioni esposte in sede di reclamo.

 

 

                                  E.   Con decisione del 14.9.2023, l’UT dichiarava il reclamo irricevibile siccome tardivo. Ricordava di aver segnalato al contribuente il vizio di forma che invalidava il gravame e, con la comminatoria di dichiararlo irricevibile, di averlo invitato a giustificare e a documentare compiutamente i motivi del ritardo. Le motivazioni contenute nello scritto __________, non erano tuttavia sufficienti, secondo l’autorità fiscale a “sanare” il vizio di forma.

 

 

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la decisione su reclamo IC/IFD 2021. In merito alla tempestività del reclamo ribadisce di aver ricevuto “(…) la decisione di tassazione in data 7 luglio 2023; il mese di luglio, per l’edilizia, è il mese più intenso di lavoro e ho sinceramente messo da parte la notifica. Inoltre la persona che mi aiuta nell’amministrazione era in vacanza e pertanto non ho potuto inoltrare ricorso per tempo”.

                                         Per il resto, il contribuente ribadiva le censure già esposte in precedenza.

 

 

                                  G.   Con osservazioni 16.10.2023, l’UT si riconferma nel contenuto della decisione impugnata.

 

 

Diritto

 

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto, gli atti saranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro la decisione di tassazione del 14.9.2023 poiché tardivo. La Camera si limiterà pertanto a verificare tale aspetto formale, mentre le è in ogni caso precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).

                                         Quando l'ultimo giorno del termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 192 cpv. 2 LT).

 

                                         2.2.

                                         La notificazione deve permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione, rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113 Ib 296 consid. 2a).

                                         Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

 

                                         2.3.

                                         Siccome la legge (sia quella federale sia quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza TF 2A.271/1999 del 17.11.1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

 

                                         2.4.

                                         Come visto, l’onere della prova quanto alla notifica di una decisione e alla data di quest’ultima, spetta pertanto all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima sia intervenuta con ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione – fondandosi sul pagamento di un credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi – che la decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey, Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4).

                                         La prova della notifica può quindi anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4; RDAF 2010 II p. 461-462).

 

                                         2.5.

                                         Secondo il principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr. anche Casanova/Dubey, op. cit., n. 2 ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3.3.).

                                         Il destinatario di un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una decisione che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa, il contribuente ha indicato di aver ricevuto la decisione di tassazione IC/IFD 2021, datata 5.7.2023, il 7.7.2023. Appare chiaro, che, avendo presentato reclamo unicamente il 25.8.2023, il termine di 30 giorni era scaduto.

                                         Interpellato in merito al ritardo, il contribuente, dopo essersi scusato, ha attribuito la colpa del mancato rispetto del termine, al fatto che “(…) il mese di luglio, per l’edilizia, è il mese più intenso di lavoro e ho sinceramente messo da parte la notifica (…)”. Inoltre, la persona deputata alle “pratiche amministrative” era assente per ferie.

 

                                         3.2.

                                         La decisione impugnata – visti i motivi addotti per giustificare il ritardo - va infine confermata anche nella misura in cui concerne la questione della restituzione del termine.

                                         L’art. 192 cpv. 5 LT prevede che la restituzione dei termini sia data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         Entro il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).

                                         Di principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).

                                         Nel caso in esame, l’insorgente non ha addotto alcun motivo di restituzione del termine di reclamo.

 

                                         3.3.

                                         Ritenuta quindi la tardività del reclamo, e considerato che, all’evidenza, nel caso in esame non sussiste nessuna delle ipotesi di restituzione in termini previste dalle disposizioni normative richiamate, si deve concludere che la decisione impugnata merita conferma.

 

 

                                   4.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                     

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    400.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente        Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La cancelliera: