Incarti n.
80.2023.225

80.2023.226

Lugano

18 dicembre 2023     

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 18 ottobre 2023 contro la decisione del 18 settembre 2023 in materia di IC e IFD 2021.

 

 

 

Fatti

 

 

A.   a.

                                         __________ (__________), cittadina __________, a beneficio di un permesso “G” [valido dal 25.6.2015 e con scadenza il 24.06.2025], nel periodo fiscale 2021 svolgeva in Ticino un’attività indipendente, gestendo il “__________”, in via __________, a __________. L’impresa individuale veniva radiata dal registro di commercio il 26.7.2022 a seguito della “cessata attività aziendale”.

 

                                         b.

                                         L’RS 1 (in seguito UT) infliggeva alla contribuente, il 15.11.2022, una multa disciplinare di fr. 100.-, presso il recapito “__________”, siccome, nonostante un richiamo e la diffida non aveva presentato la dichiarazione fiscale per l’anno 2021. Veniva rinnovata la diffida a presentare gli atti richiesti, entro 20 giorni, con l’avvertenza che, scaduto infruttuoso il termine, si sarebbe proceduto con la tassazione d’ufficio ai sensi degli art. 204 LT e 130 LIFD.

 

 

                                  B.   Con decisione del 25.1.2023, inviata all’indirizzo “pr. __________, via __________, 6900 Lugano”, l’UT notificava alla contribuente la tassazione d’ufficio IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 52'400.- per l’IC ed in fr. 52'400.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 2'000.- (fr. 5'000.- l’importo determinante per l’aliquota). In particolare, i redditi erano relativi sia ad attività indipendente che ad “un’indennità perdita di guadagno contribuente” (indennità COVID).

                                         La decisione era così motivata:

                                         Richiamata la diffida, ritenuto che alla richiesta in essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la tassazione d’ufficio. La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti, ecc. Si rende attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà definitiva.

 

 

                                  C.   Con scritto 6/9.2023 trasmesso per raccomandata da Lugano, __________ si rivolgeva all’UT, in relazione alla decisione di tassazione 2021, indicando: “(…) in merito alla dichiarazione d’imposta in oggetto, devo ammettere le nostre colpe per l’invio tardivo della dichiarazione 2021 anche per il ritardo dello Studio __________ incaricato della chiusura contabile. La VS decisione d’ufficio non rispecchia le effettive condizioni, anche perché mi permetto di ricordare che nel 2021, a causa delle chiusure COVID, la nostra, come molte altre, attività sono state chiuse per diversi mesi e non può la rendita essere così diversa da quella dell’anno precedente dove i mesi di lavori sono stati circa gli stessi”. La contribuente indicava di non aver potuto impugnare la decisione di tassazione “(…) poiché la decisione è stata inviata al __________ dove dal 1° gennaio 2022 io prestavo opera solo come dipendente e la proprietà ha omesso di consegnarmi la posta”.

                                         Con decisione del 18.9.2023, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo, siccome tardivo e in assenza di motivi che permettessero di ammettere una restituzione dei termini.

 

 

                                  D.   Con scritto 9/10.10.2023, __________ si rivolgeva all’autorità fiscale indicando di aver giustificato il suo impedimento nel presentare il reclamo precedentemente ritenuto come “(…) l’amministratore di fatto non mi consegnava la posta”.

                                         Il 17/18.10.2023, l’UT scriveva ad __________ chiedendole di comunicare, entro il 30.10.2023, se il suo precedente scritto dovesse essere considerato quale ricorso contro la decisione su reclamo del 18.9.2023.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la decisione IC/IFD 2021, che ha dichiarato irricevibile il suo reclamo siccome tardivo. Nella motivazione imputa il ritardo nell’aver presentato il reclamo all’operato “dell’amministratore di fatto”, indicando “Mi chiedo a questo punto se un lestofante venuto da lontano che fa delle malversazioni il suo modo di vita, viene sostenuto dalle autorità locali”.

 

 

                                  F.   Con osservazioni 24/25.10.2023 l’UT chiede la conferma della decisione impugnata, indicando che la contribuente, nel 2021 era iscritta al registro dei contribuenti, siccome esercitava un’attività indipendente, con domicilio all’estero. Non avendo presentato la dichiarazione fiscale, quest’ultima era stata tassata d’ufficio “(…) con notifica del 25 gennaio 2023 inviata all’indirizzo a disposizione dell’autorità fiscale ovvero “__________”. La ricorrente, oltre a non aver presentato la dichiarazione d’imposta, non avrebbe mai comunicato né un cambio indirizzo né la cessazione dell’attività indipendente. L’autorità fiscale esclude inoltre proprie responsabilità per eventuali ritardi nella consegna della decisione di tassazione, ritenuta “correttamente notificata”.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, con la decisione impugnata l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione d’irricevibilità del reclamo interposto il 6.9.2023 contro la decisione di tassazione del 25.1.2023.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

                                         Quando l'ultimo giorno del termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 192 cpv. 2 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD).

 

                                         2.2.

                                         La notificazione deve permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione, rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113 Ib 296 consid. 2a).

                                         Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

 

                                         2.3.

                                         Siccome la legge (sia quella federale sia quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza TF 2A.271/1999 del 17.11.1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

 

                                         2.4.

                                         Per rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione, l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario e, segnatamente, alla data indicata dall’autorità. Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento e il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. sentenza CDT 80.2019.253 del 4.11.2019 consid. 2.3 con riferimenti ivi citati).

                                         Infatti, secondo il principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr. anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3.3.).

                                         Il destinatario di un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una decisione che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).

 

                                         2.5.

                                         In base al principio della buona fede, i partecipanti ad una procedura, devono garantire, durante la pendenza del procedimento che gli atti ufficiali possano essere notificati loro se devono aspettarsi che lo siano con un certo grado di probabilità.

                                         Esse devono comunicare alle autorità le assenze e i cambiamenti di indirizzo o almeno designare un domicilio per le notifiche (cfr. DTF 141 II 429 consid. 3.1; DTF 139 IV 228 consid. 1.1.). Ai fini della finzione di notificazione, un invio si considera ricevuto se è entrato nella sfera d'influenza del destinatario, in modo tale che questi possa prenderne atto; non è richiesta l'effettiva ricezione o lettura del contenuto (DTF 142 III 599 consid. 2.4.1.; DTF 122 I 139 consid. 1). Se la persona interessata rifiuta di accettare un invio consegnato personalmente, la consegna si considera avvenuta il giorno del rifiuto se questo viene registrato dalla persona che consegna l'oggetto. La consegna deve apparire plausibile con un certo grado di probabilità; tuttavia, è sufficiente che non vi sia alcun dubbio ragionevole al riguardo (sentenza TF 2C_755/2020 del 16.12.2020, consid. 2.1.).        

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso sub judice, la contribuente, ha presentato reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2021 emessa d’ufficio il 25.1.2023 unicamente il 6.9.2023. Nel gravame, l’insorgente sosteneva in sostanza di essere stata oggetto di un’irregolare notificazione della decisione, ritenuto come l’indirizzo presso la sua precedente attività indipendente non fosse più valido. Nel reclamo chiedeva anche “(…) di poter beneficiare straordinariamente di una valutazione della dichiarazione presentata e dello stralcio di quella d’ufficio a fronte delle motivazioni sopra esposte”.

 

                                         3.2.

                                         Va ricordato dapprima che l’insorgente era, ed è tuttora, residente all’estero.

                                         Secondo gli articoli 126a LIFD e 200a LT le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera.

                                         Poiché lo scopo della rappresentanza obbligatoria consiste nel garantire che le sentenze e le decisioni siano notificate in Svizzera, è sufficiente che il rapporto di rappresentanza sia limitato alla notificazione, ossia che il rappresentante designato dal contribuente sia semplicemente il destinatario della notificazione (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 8 ad art. 126a LIFD, p. 2165).

                                         Nel caso in esame, è stata la stessa contribuente a eleggere domicilio in Svizzera, indicando come destinatario per la notificazione delle decisioni che la concernono il __________ di __________, dove lavorava. Non ha mai comunicato all’autorità di tassazione una modifica di tale rappresentanza né la cessazione della sua attività indipendente.  

 

                                         3.3.

                                         Come visto, per poter presentare reclamo, occorre che la decisione entri nella sfera di influenza del contribuente. Ora la decisione di tassazione è stata inviata all’indirizzo dato dalla contribuente all’autorità fiscale, ossia presso __________ in __________, a __________, recapito al quale è stata peraltro trasmessa anche la multa disciplinare di fr. 100.- tramite invio APlus. La ricorrente non contesta del resto il fatto che la decisione di tassazione sia giunta presso l’indirizzo noto all’autorità fiscale; sostiene tuttavia di non aver potuto accedere alla stessa tempestivamente a causa del cambio della gestione dell’esercizio pubblico, (presso il quale dal 2022 dice di svolgere un’attività dipendente), che le avrebbe consegnato la corrispondenza con il fisco “soltanto mesi dopo”.

                                         3.4.

                                         Ora, __________, che nel 2021 aveva esercitato un’attività lucrativa indipendente, non poteva non sapere che, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione d’imposta (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2023, n. 7 ad art. 124 LIFD, p. 2118). Se, come sostiene, non aveva ricevuto i moduli per la dichiarazione fiscale da compilare per colpa dell’attuale gestione del bar, avrebbe dovuto attivarsi spontaneamente chiedendoli all’autorità competente (articoli 124 cpv. 1 seconda frase LIFD 198 cpv. 1 seconda frase LT) e comunicando l’eventuale cambio di destinatario per la notificazione degli atti. Anche la multa disciplinare per violazione degli obblighi procedurali è stata trasmessa per posta APlus presso l’indirizzo indicato dalla contribuente, senza che la stessa sia stata ritornata al mittente. In queste circostanze, secondo il principio della buona fede, la contribuente deve lasciarsi imputare la finzione della notificazione, essendo la decisione entrata nella sua sfera d’influenza. Ragione per la quale, non avendo giustificato il ritardo nella presentazione del reclamo, adducendo uno dei motivi di restituzione dei termini, l’autorità fiscale ha correttamente ritenuto il reclamo irricevibile.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         A titolo abbondanziale si rileva che, anche laddove si volesse ammettere – per denegata ipotesi – che il reclamo fosse tempestivo, lo stesso avrebbe dovuto, ad ogni modo, essere dichiarato irricevibile.

                                         In effetti, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010 con-sid. 2.1).

 

                                         4.2.

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81 I 98 consid. 3; 121 I 117 consid. 3a; 122 I 70 consid. 1c).

 

                                         4.3.

                                         Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

·         in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·         in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

 

                                         4.4.

                                         Per quanto risulta dagli atti, con il reclamo del 6.9.2023 non è né stata presentata la dichiarazione d’imposta 2021 né tantomeno il gravame è stato motivato, rispettivamente è stata comprovata la manifesta inesattezza della decisione d’ufficio.

 

                                         4.5.

                                         Nel caso di specie l’autorità fiscale avrebbe dovuto in ogni caso dichiarare irricevibile il reclamo presentato contro la tassazione d’ufficio, siccome non motivato in modo conforme ai requisiti di legge.

 

 

                                   5.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    700.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: