Incarti n.
80.2023.243

80.2023.244

Lugano

4 ottobre 2024     

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

 

 

parti

 RI 1 __________

c/o __________, __________

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 27 ottobre 2023 contro la decisione del 10 ottobre 2023 in materia di imposta annua intera, IC/IFD 2021.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   __________ (__________), cittadino svizzero, è partito per la __________ il 1.12.2022. Il contribuente è a beneficio del pensionamento anticipato, concordato con l’editore del “__________” dal 1.2.2021. È stato coniugato con __________ dal 28.6.1991 al 4.1.2023. A partire dal 27.4.2007 egli si era tuttavia separato giudizialmente dalla ex moglie.

                                         L’11.4.2023, __________ si è unito in matrimonio, in __________, con la cittadina __________ __________.

 

 

                                  B.   a.

                                         Il 10 marzo 2021, __________ comunicava all’autorità fiscale di aver proceduto al versamento, il 1.2.2021, del capitale del 2° pilastro [motivo del pagamento: caso di vita], ammontante a fr. 813'219.40 a favore di __________, __________.

 

                                         b.

                                         Con decisione del 12 settembre 2023, l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio (di seguito UT) notificava al contribuente la tassazione dell’imposta annua intera, sia per l’IC che per l’IFD. La prestazione in capitale complessiva di fr. 813'219.- era assoggettata alle imposte con l’aliquota applicabile per “persone sole”, corrispondente al 4.9451% per l’imposta cantonale e al 2.3% per l’IFD. L’imposta dovuta ammontava di conseguenza a fr. 39'007.- per l’IC ed a fr. 18'703.60 per l’IFD.

 

 

                                  C.   Con reclamo del 2 ottobre 2023 (anticipato via e-mail), il contribuente insorgeva contro la decisione di tassazione dell’imposta annua intera IC/IFD 2021, contestando l’applicazione della “scala delle aliquote per persone sole”.

                                         Il contribuente definiva tale decisione “inappropriata”, siccome, nel caso di specie avrebbe dovuto essere utilizzata la scala delle aliquote per persone coniugate. Non si sarebbe trattato di un reddito individuale, bensì di una prestazione obbligatoriamente da suddividere tra i coniugi. Il ritiro del capitale della previdenza professionale, anche nel caso di coniugi separati, potrebbe infatti avvenire unicamente con il consenso di entrambi. Senza il consenso di __________a gli sarebbe pertanto stato precluso il ritiro del capitale.

 

 

                                  D.   Con decisione del 10 ottobre 2023, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

                                         A norma dell’art. 16 LT e 17 LIFD le liquidazioni in capitali provenienti dalla previdenza in rapporto con l’attività dipendente come anche analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell’art. 38 LT/LIFD. Siccome tali prelievi ricadono sotto il “cappello” degli articoli poc’anzi citati, le aliquote applicabili sono quelle degli art. 35 LT rispettivamente 36 LIFD.

                                         Per le persone celibi, nubili, vedovi e separati legalmente o di fatto l’aliquota applicabile è quella “per altri contribuenti” (art. 35 cpv. 1 LT/ rispettivamente art. 36 cpv. 1 LIFD). In altre parole l’aliquota applicabile ai prelievi di capitale della previdenza è la medesima applicata alla tassazione ordinaria, ossia, nel caso in esame, persona sola. Nel caso concreto la separazione delle partite fiscali è avvenuto con effetto 1.1.2007 (separazione legale del 1.6.2007). Da quel momento, fiscalmente, i coniugi sono considerati due contribuenti distinti.

                                         Il fatto che il prelievo ha potuto essere effettuato solo con il consenso della moglie separata è ininfluente ai fini dell’applicazione dell’aliquota. (…).

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ insorge contro la decisione su reclamo.

                                         Spiega di essere andato in pensionamento anticipato il 1°.2.2021. In vista del prepensionamento, dopo attenta valutazione e di comune accordo con __________, avrebbe deciso il ritiro del capitale di previdenza del 2° pilastro, ammontante a fr. 814'286.50. In base all’accordo sottoscritto tra i due ex coniugi (all’epoca ancora uniti dal vincolo del matrimonio, ma separati giudizialmente), gli stessi avrebbero deciso di suddividere il capitale proveniente dalla previdenza professionale. La ripartizione del capitale sarebbe anche stata, a posteriori, omologata dal Pretore di Lugano, con la sentenza di divorzio del 27 dicembre 2022.

                                         Nella dichiarazione di tassazione ordinaria per il 2021, l’insorgente avrebbe inserito, quale liquidazione in capitale della previdenza professionale, l’intero importo ricevuto dalla __________, informando l’autorità fiscale del riversamento di fr. 300'000.- alla moglie separata “quale quota LPP di sua spettanza”.

                                         Il ricorrente ribadisce la richiesta di voler applicare la scala delle aliquote per coniugati, subordinatamente che la liquidazione in capitale venga suddivisa nelle due quote (rispettivamente fr. 513'219.- e 300'000.-) e che tali capitali vengano imposti separatamente.

                                         Secondo il contribuente, la prestazione ricevuta non andrebbe a beneficio di uno solo dei coniugi ma di entrambi. Lamenta a tale proposito una “palese e crassa disparità di trattamento tra coniugi non separati e coniugi separati”. Sull’identico importo da lui percepito, dei coniugi non separati avrebbero un carico d’imposta di fr. 49'000.- mentre i coniugi separati di fr. 95'000.-.

                                         A suo avviso, “la forma in cui il capitale viene versato e ripartito non può compromettere la sostanza della parità di trattamento tra contribuenti con la medesima capacità contributiva né tantomeno penalizzare i contribuenti eventualmente confrontati con una minore capacità contributiva

                                         L’insorgente richiama poi una sentenza del 25 febbraio 2015, relativa ad un caso simile, in cui la Camera di diritto tributario avrebbe accolto il ricorso di un contribuente che chiedeva l’applicazione della scala delle aliquote per coniugati anche per l’imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, tenendo conto del fatto che “(…) il padre provvede praticamente al mantenimento della comunità familiare, poiché è il solo che dispone di risorse finanziarie”. Lo stesso criterio dovrebbe essere applicato anche nel suo caso, “non avendo più svolto, la moglie, subito dopo il matrimonio, alcuna attività lucrativa, prima e dopo la separazione”.

                                         Il principio della parità di trattamento sarebbe violato anche in rapporto alla categoria dei contribuenti che sono effettivamente persone sole, single, non coniugati, senza carichi finanziari familiari. Il contribuente separato deve dividere il capitale con l’altro coniuge, il secondo no. Secondo il ricorrente, in termini relativi, il contribuente coniugato separato pagherebbe il 58% in più rispetto al contribuente single (18.5% contro 11.7%), dovendo suddividere il capitale LPP.

 

 

                                  F.   L’UT non ha presentato osservazioni al ricorso.

 

 

Diritto

 

 

 

                                   1.   È contestata l’applicazione della scala delle aliquote per persone sole ai fini del calcolo dell’imposta annua intera sul capitale del 2° pilastro. Secondo il ricorrente, il capitale previdenziale da lui ricevuto in occasione del prepensionamento è stato ripartito con __________, dalla quale era separato giudizialmente dal 2007 e divorziato dal 4 gennaio 2023. Motivo per il quale la sua situazione non sarebbe comparabile né con quella di coniugi non separati – i quali beneficiano dell’aliquota più vantaggiosa per persone coniugate – né con quella di un single, il quale non deve suddividere il capitale della previdenza.

                                         Nel caso specifico, l’aliquota applicata, oltre che penalizzante, sarebbe lesiva dei principi della capacità contributiva e parità di trattamento.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         In primo luogo, si deve verificare se sia legittima la decisione dell’autorità di tassazione di calcolare l’imposta annua intera applicando l’aliquota per persone sole e non quella per coniugati.

 

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         L’art. 38 cpv. 1 LIFD, prevede che le prestazioni in capitale secondo l’art. 22 LIFD (vale a dire i redditi da fonti previdenziali), come anche le somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte separatamente. Esse soggiacciono in tutti i casi ad un’imposta annua intera. Secondo l’art. 38 cpv. 1bis LIFD, l’imposta è fissata per l’anno fiscale durante il quale sono stati conseguiti i proventi corrispondenti. L’art. 38 cpv. 2 stabilisce che l’imposta è calcolata su un quinto della tariffa di cui all’articolo 36 capoversi 1, 2 e 2bis LIFD, primo periodo.

 

                                         2.2.2.

                                         Per l’imposta cantonale, l’art. 38 cpv. 1 LT dispone che siano imposte separatamente, con un’imposta annua intera, le prestazioni in capitale secondo l’art. 21 LT (vale a dire i redditi da fonti previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all’articolo 16 cpv. 2 LT (vale a dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l’attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore di lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lett. b LT). Secondo l’art. 38 cpv. 2 LT, l’imposta è calcolata con l’aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente; l’aliquota minima è del 2 per cento.

 

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Per quanto attiene all’aliquota applicabile, dottrina e giurisprudenza ritengono decisiva la situazione familiare esistente alla fine del periodo fiscale e non al momento della scadenza della prestazione previdenziale (Laffely Maillard, in: Noël/Aubry [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 10 ad art. 38 LIFD, p. 580). Ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, si applicherà l’aliquota più favorevole (aliquota per coniugati), mentre a tutti gli altri contribuenti sarà applicata quella ordinaria (aliquota per altri contribuenti) (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea 2019, n. 17 ad art. 38 LIFD).

 

                                         2.3.2.

                                         Questi aspetti sono stati approfonditi nella Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 pubblicata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni intitolata “Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta”.

                                         Trattandosi quindi delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, l’aliquota per persone coniugate (art. 36 cpv. 2bis LIFD, primo periodo), esclusa la deduzione dall’ammontare dell’imposta per ogni figlio, contenuta nell’aliquota per genitori, (cfr. art. 36 cpv. 2bis, secondo periodo), si applica anche alle prestazioni in capitale della previdenza delle famiglie monoparentali e delle persone coniugate con figli (Circolare sull’imposizione della famiglia, cifre 13.1. e 13.4.11; Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 5 ad art. 36 LIFD).

 

                                         2.4.

                                         Il Tribunale federale, in due sentenze risalenti rispettivamente al 2011 (2C_954/2010 dell’8.12.2011) ed al 2016 (2C_337/2016 del 10.10.2016) inerenti entrambe le imposte cantonali e comunali su una prestazione in capitale proveniente dalla previdenza professionale, si è dovuto determinare sulla compatibilità delle disposizioni cantonali, delle rispettive leggi tributarie ginevrina e neocastellana, le quali, diversamente dalla LIFD, non prevedevano l’aliquota per coniugi in caso imposizione separata delle prestazioni provenienti dalla previdenza professionale.

                                         Nella sentenza TF 2C_954/2010, in particolare, i giudici dell’Alta Corte, si sono chinati sulla questione se l’art. 11 cpv. 1 LAID (secondo il quale per i coniugi che vivono in comunione domestica l’imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole) fosse applicabile unicamente all’imposta sul reddito stricto sensu, oppure dovesse applicarsi anche nell’imposizione separata (imposta annua intera) relativa alle prestazioni in capitale provenienti dagli istituti di previdenza (consid. 4).

                                         La Suprema Corte ha rilevato che l’art. 11 LAID fa parte del capitolo 2, relativo all’imposta sul reddito. La sezione 1 di questo capitolo tratta dei “redditi”, la sezione 2 delle “deduzioni” e la sezione 3, che comprende unicamente l’art. 11 LAID, del “calcolo dell’imposta”.

                                         Quest’ultima sezione, benché sia riferita al calcolo dell’imposta, non indica le aliquote. Queste rientrano infatti nella competenza dei Cantoni. Tuttavia, al primo capoverso, l’art. 11 LAID impone di ridurre l’imposta per le persone che vivono nella stessa economia domestica.

                                         Dalla lettura dell’art. 7 cpv. 1 LAID si evince che le prestazioni in capitale provenienti da istituzioni di previdenza sono redditi e sono soggette all'imposta sul reddito. Tuttavia, tali prestazioni sono tassate separatamente e sono soggette ad un'imposta annua intera (art. 11 cpv. 3 LAID). La ratio legis di questa imposizione separata è quella di evitare che tali redditi siano tassati in modo eccessivo. Infatti, una scala delle aliquote progressiva porterebbe ad un'aliquota elevata, tenendo conto degli altri redditi. La tassazione separata consente di interrompere la progressività dell'aliquota. La tassazione separata delle prestazioni pensionistiche in capitale riduce l'onere fiscale sulle prestazioni pensionistiche. Una tale tassazione è giustificata nel caso di redditi non periodici che generano un importo straordinario. Infatti, un simile reddito porta, in un certo senso, ad una distorsione della reale capacità economica del contribuente. Questa tassazione separata di tali prestazioni permette inoltre di raggiungere l'obiettivo previsto, che è quello di riservar loro un trattamento particolarmente favorevole (Messaggio sull'armonizzazione fiscale, FF 1983 III 63). Il corollario della tassazione separata è che se, nel corso di un anno fiscale, il contribuente riceve diverse prestazioni pensionistiche in capitale, queste vengono sommate e assoggettate nella loro totalità all'imposta annua (consid. 4.1).

                                         Secondo l’art. 3 cpv. 3 LAID, il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulano. Tale regola vale, di principio, per tutti i redditi dei coniugi che sono sottoposti all’imposta sul reddito. Fanno unicamente eccezione, secondo l’esplicita formulazione dell’art. 3 cpv. 3 LAID, gli utili immobiliari. Ciò comporta che le prestazioni previdenziali ricevute nel corso di uno stesso periodo fiscale debbano cumularsi, indipendentemente dal fatto che le stesse siano percepite da uno o dall’altro dei coniugi.

                                         L’Alta Corte è dunque giunta alla conclusione che la legge sull’imposizione delle persone fisiche ginevrina fosse contraria alla LAID. Se i Cantoni hanno una certa indipendenza nella determinazione delle aliquote, l’esigenza di attenuare le imposte dei coniugi non separati legalmente o di fatto è assoluta nell’ambito dell’imposizione dei redditi (consid. 4.3.).

                                         Tale conclusione asseconda la volontà del legislatore di realizzare l’armonizzazione fiscale che mira a coordinare le legislazioni cantonali con la legislazione federale nell’ambito dell’imposta federale diretta (armonizzazione verticale) e le legislazioni cantonali fra loro (armonizzazione orizzontale), come pure a semplificare la tassazione. In effetti, anche a livello federale, l’attenuazione voluta dal legislatore, nell’ambito dell’imposta sul reddito, per i coniugi non separati legalmente o di fatto si applica anche all’imposta annua intera relativa alle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale (consid. 4.4.; v. anche sentenza TF 2C_337/2016 del 10.10.2016 consid. 5.1.).

 

                                         2.5.

                                         Ne consegue che il diritto federale impone, ai fini del calcolo dell’imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, sia per l’imposta federale diretta sia per l’imposta cantonale, di applicare un’aliquota attenuata al coniuge che, per il calcolo dell’imposta sul reddito, beneficia dell’aliquota più favorevole.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Tornando al caso che qui ci occupa, __________ e __________ sono separati giudizialmente dal 27 aprile 2007. Il loro matrimonio è stato sciolto, per divorzio, il 4 gennaio 2023.

                                         Ora è pacifico che, dalla separazione giudiziale, __________ non hanno più condiviso un’economia domestica (cfr. anche certificato di domicilio del 15 febbraio 2023 del Comune di __________, doc. D) e sono stati imposti individualmente.

                                         Per il fatto che, come confermato dalla giurisprudenza del TF, il capitale proveniente dalla previdenza professionale costituisce un reddito del contribuente, semplicemente imposto separatamente, anche per tener conto della sua capacità contributiva, appare evidente che __________ non può pretendere che l’imposta annua intera sia calcolata con l’aliquota per coniugati, che non dipende dal fatto di provvedere al mantenimento dell’ex coniuge, bensì dalla circostanza che il contribuente non sia separati legalmente o di fatto.

 

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         Nel ricorso, l’insorgente fa riferimento ad una sentenza di questa Camera del 25 febbraio 2015, con la quale era stato accolto il ricorso di un contribuente che chiedeva l’applicazione della scala delle aliquote per coniugati anche per il calcolo dell’imposta annua intera sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, tenendo conto del fatto che “il padre provvede praticamente al mantenimento della comunità familiare, poiché è il solo che dispone di risorse finanziarie”.

                                         Per quanto riguarda le prestazioni in capitale sembra lecito supporre, secondo il contribuente, che tale criterio debba essere applicato anche al suo caso, ammettendo l’applicazione dell’aliquota per coniugati “non avendo più svolto, la moglie, subito dopo il matrimonio, alcuna attività lucrativa, prima e dopo la separazione”.

 

                                         3.2.2.

                                         Ora la sentenza, alla quale si appella il ricorrente (CDT n. 80.2014.199-202 del 25.2.2015), non è applicabile al suo caso. In effetti, nel caso di specie di trattava di una coppia, non sposata, ma convivente dal 2005. I concubini, poi convolati a nozze nel 2013, avevano avuto tre figlie (l’ultima nata nel 2011), tutte sotto l’autorità parentale della madre. La prestazione in capitale su prestazioni provenienti dalla previdenza, era stata erogata, in favore del contribuente, nel 2012. Alla stessa l’autorità fiscale aveva applicato l’aliquota per persone sole, fondandosi sul punto 14.6.2 della Circolare n. 30 del 21.12.2010 (versione in italiano), la cui versione in italiano, tuttavia, era “frutto di una sfortunata traduzione dalla lingua tedesca e francese”. In particolare, la Circolare, nella versione delle due altre lingue ufficiali prevedeva che l’applicazione dell’aliquota per “genitori” dovesse essere attribuita al genitore che provvede al mantenimento del figlio, quando il detentore dell’autorità parentale non dispone di una fonte sufficiente di guadagno. Motivo per il quale, vivendo nella medesima economia domestica con le figlie e la compagna e provvedendo il contribuente al sostentamento di tutti i membri del nucleo famigliare, l’aliquota da applicare era quella più favorevole, ossia quella per “coniugati”.

 

                                         3.3.

                                         Diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, in casu non sussiste neppure una violazione della parità di trattamento, rispettivamente del principio di capacità contributiva.

                                         Le deduzioni sociali e le aliquote hanno lo scopo di adattare – in modo schematico – l’onere fiscale alla situazione personale ed economica specifica di ogni categoria di contribuenti, conformemente al principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.). Introducendo deduzioni sociali e aliquote differenziate per diverse categorie di contribuenti, il legislatore ha tenuto conto della loro specifica capacità contributiva, in modo tale da stabilire fra loro, sotto questo profilo, una certa parità di trattamento (DTF 141 II 338 consid. 4.5, con riferimento a DTF 133 II 305 consid. 5.1 e 5.3).

                                         La disciplina legale in materia di deduzioni prevede necessariamente un certo schematismo, in considerazione della molteplicità delle situazioni individuali da considerare, cosa che, in generale, è tuttavia compatibile con i principi stabiliti dall’art. 127 Cost. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è realizzabile, per ragioni pratiche, un trattamento esattamente identico di ogni contribuente, dal punto di vista matematico, ed il legislatore è autorizzato ad adottare soluzioni schematiche. Se non è possibile realizzare un’uguaglianza assoluta, basta che la disciplina non comporti in modo generale un onere sensibilmente più elevato o una ineguaglianza sistematica nei confronti di determinate categorie di contribuenti. D’altra parte, le possibilità di paragonare le diverse situazioni restano limitate (DTF 141 II 338 consid. 4.5 e giurisprudenza citata).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         In via subordinata, il contribuente chiede che il capitale preso in considerazione quale base imponibile venga ricalcolato per tener conto del fatto che l’avere di previdenza è stato suddiviso, con un accordo interno, con l’allora moglie __________. Il ricorrente rileva anche che il Pretore, nella sentenza di divorzio, ha omologato l’accordo tra le parti.

 

                                         4.2.

                                         4.2.1.

                                         Secondo l’art. 122 CC, le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio.

                                         La prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio, dovuta al coniuge creditore in caso di divorzio (art. 122 CC), deve rimanere riservata alla previdenza professionale di quest'ultimo; viene trasferita in primo luogo alla sua istituzione di previdenza, eventualmente su un conto o a una polizza di libero passaggio per la parte che eccede la lacuna nella cassa pensioni.

                                         Dal punto di vista fiscale, la prestazione d'uscita trasferita non dà luogo ad alcuna imposizione poiché non ha lasciato la sfera del 2° Pilastro; si tratta di un caso di libero passaggio. Il pagamento in contanti della prestazione d'uscita al coniuge creditore che ha raggiunto l'età pensionabile, non è domiciliato in Svizzera o svolge un'attività lucrativa indipendente e non è soggetto all'assicurazione obbligatoria, invece, comporta la realizzazione del reddito da parte del coniuge creditore (Laffely Maillard, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 20 ad art. 22 LIFD, p. 554).

 

                                         4.2.2.

                                         Se, sia il coniuge obbligato che il coniuge avente diritto sono affiliati ad un istituto di previdenza, il trasferimento della prestazione di libero passaggio dovuta avviene per via giudiziaria dall'istituto di previdenza di uno dei due coniugi a quello dell'altro. Per colmare la lacuna risultante nell'avere previdenziale, l'istituto di previdenza deve concedere al coniuge obbligato la possibilità di riacquistare la prestazione di libero passaggio trasferita ai sensi dell'art. 22d LFLP. Tuttavia, il riacquisto è possibile solo in un istituto di previdenza (cassa pensione), ma non in un istituto di libero passaggio.

Se il coniuge avente diritto non svolge un'attività lucrativa e non appartiene ad un istituto di previdenza, l'importo da trasferire non può essere versato in contanti. Deve invece essere utilizzato per stipulare una polizza di libero passaggio o per creare un conto di libero passaggio fino al verificarsi di un evento assicurato o alla realizzazione di un motivo per un pagamento in contanti.

                                         Il trasferimento del diritto alla prestazione di libero passaggio, in base al diritto del divorzio, all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto, non ha conseguenze fiscali. Il trasferimento non comporta alcuna imposizione per il coniuge obbligato, mentre il coniuge avente diritto non ha diritto ad alcuna deduzione fiscale, perché il trasferimento non è considerato un riscatto da parte del coniuge avente diritto. Questa soluzione è giustificata dal fatto che il trasferimento da un istituto di previdenza o di libero passaggio a un altro non comporta la scadenza di una prestazione previdenziale, ma mira piuttosto a mantenere i diritti pensionistici del coniuge divorziato sorti durante il matrimonio. I trasferimenti nell'ambito del 2° pilastro non hanno conseguenze fiscali perché l'avere pensionistico rimane all’interno della sfera previdenziale e l’intestatario della previdenza non può disporne (Züger/Bölle, Auf dem Weg zur Gleichberechtigung in der beruflichen Vorsorge, in StR 76/2021, p. 203 s.; Conferenza svizzera delle imposte, Prévoyance et impôts, Conférence suisse des impôts, Muri-Berna 2023, A.5.2.3.).

 

                                         4.2.3.

                                         Per l’art. 124e cpv. 1 CC, se il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile, il coniuge debitore deve al coniuge creditore un’indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita.

                                         Fra i casi in cui il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile rientra quello del versamento in capitale.

                                         Se si verifica un caso di previdenza, l’assicurato può chiedere un versamento in capitale

                                         Al verificarsi di un evento assicurato, l'assicurato può richiedere una liquidazione in capitale - solo di una parte dell'avere di vecchiaia, a meno che il regolamento dell’istituto di previdenza non disponga diversamente – in luogo della rendita, alle condizioni stabilite dall'art. 37 cpvv. 2 e 4 LPP; il versamento in capitale è subordinato al consenso scritto del coniuge dell’assicurato (art. 37a cpv. 1 LPP). La liquidazione in capitale esula quindi dall’alveo della previdenza professionale (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce – Conditions - effets - procédure, Berna 2021, n. 449, p. 173, con riferimento al Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del codice civile svizzero [Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio], in FF 2013 4151, p. 4178).

                                         Come ha stabilito il Tribunale federale, il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile anche nel caso in cui la liquidazione in capitale è stata versata al coniuge assicurato nel corso della procedura di divorzio e dunque ancora durante il matrimonio (sentenza 5A_204/2019 del 25 novembre 2019 consid. 4.1).

                                         4.2.4.

                                         L’art. 280 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) stabilisce che il giudice omologa la convenzione sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale se:

a.    i coniugi si sono accordati sul conguaglio e sulle relative modalità d’esecuzione;

b.    i coniugi producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l’attuabilità di quanto convenuto e l’importo degli averi determinanti o delle rendite da dividere;

c.    il giudice si è convinto che la convenzione corrisponde alla legge.

                                         L’art. 280 cpv. 2 CPC dispone che il giudice comunichi agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della decisione passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata. La decisione è vincolante anche per essi.

 

                                         4.3.

                                         4.3.1.

                                         Nel caso di specie, __________ e la ex moglie __________ hanno divorziato quando il caso di previdenza era già intervenuto. In vista del prepensionamento, il marito aveva infatti deciso di ottenere la liquidazione in capitale. La somma ricevuta il 1° febbraio 2021 ha pertanto lasciato “l’alveo” della previdenza professionale e il ricorrente ha conseguito il corrispondente reddito imponibile. Siccome il conguaglio dei fondi della previdenza professionale era divenuto impossibile, il coniuge debitore, cioè l’insorgente, era tenuto a versare al coniuge creditore, cioè la moglie, un’indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita, secondo l’art. 124e cpv. 1 CC.

 

                                         4.3.2.

                                         Si spiega così la convenzione tra __________ e __________, sottoscritta a __________ il 22.11.2020, che prevede quanto segue (ricorso, doc. I):

                                         (…). __________ e __________ concordano che __________ preleva l’intero capitale della previdenza professionale accumulato (812'683) e firmano l’ordine di pagamento alla società __________. La ripartizione tiene conto degli anni di contribuzione di __________ prima del matrimonio (1981-1991). Le imposte dovute sull’intero capitale prelevato (circa 50 mila franchi) sono interamente a carico di __________.

                                         __________ versa a __________ un importo unico anticipato di 300'000 franchi in sostituzione degli alimenti dovuti e di ogni e qualsiasi altro obbligo finanziario per il periodo fino all’età di pensionamento di __________ (16.2.2026).

                                         L’importo di 300'000 franchi è così calcolato:

·         alimento mensile attuale 4'200.- franchi;

·         da febbraio 2021 a febbraio 2026 (61 mesi) = 256'200;

·         somma aggiuntiva di sicurezza: fr. 43'800.-.

                                         Il versamento di 300'000 franchi sarà effettuato da __________ all’inizio del mese di febbraio 2021 sul conto bancario indicato da __________.

                                         Dal 1° febbraio 2021 __________ non dovrà più versare alimenti.

                                         Al raggiungimento dell’età AVS __________ e __________ vivranno ciascuno con la rendita AVS e con i loro risparmi.

 

                                         4.3.3.

                                         __________ si è fatto accreditare l’intera prestazione di vecchiaia sotto forma di liquidazione in capitale unica (cfr. doc. P e Q allegati al ricorso). Il versamento di fr. 813'219.40 è stato effettuato il 1° febbraio 2021 sul conto __________, intestato a __________. Quest’ultimo ha poi provveduto a bonificare, con tre separati ordini, e meglio fr. 5'000.- il 22 gennaio 2021, fr. 145'000 il 2 febbraio 2021 sul conto di __________ intestato a __________, nonché, lo stesso 2 febbraio 2021 fr. 150'000.- su un conto di __________ sempre intestato alla ex consorte, a tacitazione “degli alimenti dovuti e di ogni e qualsiasi altro obbligo finanziario”.

 

                                         4.3.4.

                                         Nel verbale di udienza del 27 dicembre 2022 (causa DM.__________), il Pretore del Distretto di Lugano ha in particolare omologato la convenzione presentata dai coniugi, ritenendo, per la previdenza professionale, quanto segue: “Non si dividono gli averi di previdenza professionale, visto come sono già stati ritirati e ripartiti dalle parti”.

 

                                         4.4.

                                         4.4.1.

                                         Pur comprendendo il punto di vista del ricorrente, occorre tuttavia rilevare che non è possibile poter modificare, a posteriori, nell’ambito della decisione di tassazione dell’imposta annua intera, l’importo versatogli dall’istituto di previdenza.

                                         Come visto, il conguaglio dei fondi della previdenza professionale avrebbe dovuto essere deciso dal Pretore nell’ambito del divorzio, con contestuale comunicazione all’Istituto di previdenza, prima che il ricorrente si facesse versare la liquidazione in capitale dalla cassa pensione. In tal caso, la parte di previdenza destinata a __________ avrebbe dovuto essere versata su un conto di libero passaggio, oppure, se del caso, di previdenza professionale, sino all’intervento di un caso di previdenza anche per quest’ultima. In tal modo, l’avere previdenziale spettante a __________, successivamente versato dall’istituto di previdenza, si sarebbe ridotto del corrispondente importo.

                                         Di converso, __________ non avrebbe potuto beneficiare subito della somma in questione: in altri termini, l’importo di fr. 300'000.- non avrebbe potuto esserle bonificato e lasciato a sua libera disposizione, già nel 2021, per far fronte al suo fabbisogno sino all’età della pensione, ma avrebbe dovuto essere trattenuto sino al verificarsi di un caso di previdenza per quest’ultima.

 

                                         4.4.2.

                                         Se il contribuente avesse invece optato per una rendita pensionistica, con il divorzio sarebbe stato anche il quel caso il giudice, giusta l’art. 124a cpv. 1 CC a decidere in merito alla suddivisione della rendita. In quel caso, la ex moglie avrebbe avuto diritto, giusta l’art. 124a cpv. 2 CC ad una pensione a vita, che le sarebbe stata versata (direttamente) dall’istituto di previdenza del coniuge obbligato o trasferita al suo istituto di previdenza (Züger/Bölle, op. cit., p. 211; in merito anche Messaggio citato, in FF 2013 4151, p. 4165).

 

                                         4.4.3.

                                         Tenuto conto delle scelte fatte dal ricorrente, e meglio con la liquidazione del capitale previdenziale prima del divorzio, non è più possibile procedere ad una tassazione separata degli importi della previdenza professionale. Non muta questa conclusione neppure il fatto che, per procedere al ritiro del capitale, era necessario, ex lege, il consenso del coniuge. L’art. 37a cpv. 1 LPP (“Consenso alla liquidazione in capitale”) prevede espressamente che, per gli assicurati coniugati o vincolati da un’unione domestica registrata il versamento della liquidazione in capitale secondo l’articolo 37 capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l’assicurato può rivolgersi al giudice civile.

                                         __________ ha acconsentito alla liquidazione in capitale, sia sul formulario inoltrato a __________, sia nell’accordo privato sottoscritto tra le parti.

                                         Nella sentenza di divorzio del 27 dicembre 2022, essendo il capitale già stato ritirato dalla previdenza professionale, il giudice non ha infatti indirizzato alcuna comunicazione all’Istituto di previdenza __________ (cfr. art. 280 cpv. 2 CPC).

 

 

                                   5.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del contribuente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    200.–

                                         per un totale di                                                      fr. 2’000.–

                                         sono a carico del ricorrente, che li ha già anticipati.

 

                                   3.   Contro il presente        Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La cancelliera: