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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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cancelliera |
Sabrina Piemontesi – Gianola |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 27 febbraio 2023 contro la decisione del 26 gennaio 2023 in materia di IFD 2019. |
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Fatti |
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A. La __________ (nel frattempo radiata dal registro di commercio per fusione, il 15.5.2024 con la __________, __________, a sua volta cancellata, sempre per fusione, il 5.7.2024, con la __________), nel periodo fiscale 2019, aveva quale scopo sociale quello di acquistare, gestire e vendere delle partecipazioni maggioritarie e non, al capitale azioni di società industriali e commerciali; esercitare mandati di gestione e di amministrazione legati alle partecipazioni (ecc.; cfr. www.zefix.ch, sito visualizzato il 2.9.2024). Nel periodo fiscale 2019, membri del Consiglio di amministrazione erano __________ (residente in __________ a __________), __________ (Presidente del CdA, residente a __________), __________ (vice-presidente del Consiglio di amministrazione).
B. a.
Il 16.7.2021, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) notificava alla __________, con sede iscritta a registro di commercio nel __________, una decisione pregiudiziale di assoggettamento – già a decorrere dal 2019 - indicando che l’amministrazione effettiva della stessa veniva effettuata nel Canton Ticino. La decisione non veniva contestata dalla contribuente.
b.
Nel periodo fiscale 2019 la __________ dichiarava un utile imponibile pari a fr. 1'378'730.- ed un capitale imponibile pari a fr. 4'891'459.-.
C. Con decisione del 8.9.2022, l’autorità fiscale notificava alla contribuente la tassazione IFD, commisurando l’utile imponibile in fr. 1'381'100.-. Rispetto a quanto dichiarato dalla contribuente, aveva ripreso l’importo di fr. 2'432.- a titolo di “interessi attivi insufficienti”. Per il calcolo dell’imposta dovuta, l’UTPG aveva tenuto conto della “Riduzione per partecipazioni, brevetti e diritti analoghi”. Avendo stabilito che il ricavo netto da partecipazioni ammontava al 27.9203%, dal debito d’imposta di fr. 117'393.50 era stata dedotta la riduzione per partecipazioni di fr. 32'776.60. Il calcolo era il seguente:
Risultato d’esercizio 1'378'730
+ Adeguamento degli interessi attivi 2'432
Risultato imponibile IFD 1'381'162
Dividendo __________ 400'000
– Spese amministrative (11'290)
– Costi di finanziamento (3'086)
Ricavo netto da partecipazioni 385'624
Riduzione per partecipazioni (IFD):
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Ricavo netto da partecipazioni |
385'624 |
x 100 = 27.9203% |
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Utile imponibile IFD |
1'381'162 |
Per quanto concerneva l’imposta cantonale, la tassazione era stata effettuata in base all’art. 91 LT (tassazione holding).
D. Con reclamo del 22.9.2022 – redatto in francese – __________, rappresentata dalla __________, contestava la decisione di tassazione. Oltre a censurare la ripresa, nell’utile, di fr. 2'432.- a titolo di interessi attivi insufficienti, l’insorgente contestava, per l’imposta federale diretta, la misura della riduzione per partecipazioni. Basandosi sulla dichiarazione d’imposta presentata il 16.11.2020 alle autorità fiscali del Canton Giura, chiedeva che la riduzione per partecipazioni fosse elevata al 99,938%. A partire dalla propria fondazione, nel 2011, la ricorrente non avrebbe mai avuto altre attività che quelle volte alla detenzione di partecipazioni e all’incasso dei dividendi. Avrebbe inoltre beneficiato dello statuto di holding, previsto dall’art. 83 della legge fiscale giurassiana. Nel corso degli anni, sarebbero state contabilizzate delle correzioni di valore sulle partecipazioni, per poter soddisfare il principio di prudenza in ambito di valutazione delle medesime. Le rettifiche di valore, sottoforma di ammortamenti, sarebbero sempre state imputate al costo d’investimento e la rivalutazione, operata nel 2019 sulla partecipazione, avrebbe semplicemente ricostituito il prezzo del costo di investimento.
L’utile da rivalutazione, imponibile ordinariamente nel conto economico si sarebbe dovuto considerare come un ricavo dalla partecipazione legato alla ricostituzione del prezzo di costo, e quindi avrebbe dovuto beneficiare di un trattamento fiscale privilegiato, in applicazione dell’art. 69 LIFD.
E. Con decisione del 26.1.2023, l’autorità fiscale ha parzialmente accolto il reclamo, riducendo l’utile imponibile a fr.1'301'700.- e elevando la riduzione per partecipazioni al 29,624%.
La riduzione dell’utile si spiegava con la rinuncia alla ripresa degli interessi attivi insufficienti.
Per contro, l’autorità fiscale respingeva la richiesta di considerare quale reddito da partecipazioni lo scioglimento della rettifica di valore della __________ di fr. 985'960.- (contabilizzato nell’esercizio 2019), dato che lo stesso rappresentava il recupero di una correzione di valore ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LIFD. Il fisco, confermava pertanto la quantificazione del ricavo netto da partecipazioni in fr. 385'624.-.
In considerazione dell’importante differenza tra l’onere fiscale contabilizzato (fr. 2'500.-) e l’onere fiscale effettivo, il fisco aveva inoltre concesso una riserva tassata negativa di fr. 77'000.-, che sarebbe stata sciolta al momento della contabilizzazione dell’onere fiscale a conto economico.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentata dalla __________, censura la mancata ed errata applicazione della riduzione per partecipazioni, a seguito della rivalutazione di fr. 986'960.- (“wiedereingebrachte Abschreibung”) avvenuta nel 2019, sull’unica partecipazione detenuta, limitatamente all’imposta federale diretta.
La partecipata __________, realizzerebbe una cifra d’affari lorda di oltre 8 milioni di franchi svizzeri (rendiconti provvisori per il 2022), impiegherebbe 31 persone a tempo pieno, ed avrebbe avuto un utile medio, dopo le imposte, di oltre un milione di franchi svizzeri. La partecipazione è stata acquistata, nel 2011, per fr. 5'252'539.-.
A partire dal periodo fiscale 2019, le autorità fiscali ticinesi hanno assoggettato – per amministrazione effettiva – la ricorrente in Ticino, riconoscendo lo statuto di holding, ai sensi dell’art. 91 LT. Con l’abolizione dei regimi privilegiati – a partire dal 1.1.2020, la ricorrente avrebbe deciso, nel 2019, di procedere ad una rivalutazione della partecipazione di CHF 985'960.- che, a livello di imposte cantonali, ha beneficiato della neutralità fiscale, in forza dello statuto privilegiato, mentre che, a livello di IFD, le autorità fiscali hanno ritenuto che il reintegro di questi ammortamenti non potesse pienamente beneficiare della riduzione per partecipazioni, ma solo nella misura del 29.624%, rispetto al 99.94% preteso dalla contribuente.
L’insorgente espone l’evoluzione degli ammortamenti eseguiti sulla partecipazione anno per anno dal 2011, quando il valore della __________ era stato contabilizzato in fr. 5'252'539.-, al 2018, quando lo stesso era pari a fr. 4'266'579.- per poi ritornare, nel 2019, per effetto di una rivalutazione di fr. 985'960.-, a fr. 5'252'539.- (ossia al costo di acquisto iniziale).
Secondo la contribuente, per quanto concerne l’unica partecipazione detenuta, “si poteva affermare che la stessa per il 2014 veniva valutata alla fine di ogni anno con una metodologia in analogia alla circolare 28 per i titoli non quotati”. Per gli anni successivi al 2014, sarebbero stati mediati gli utili capitalizzati, nella misura del 75% del valore determinato secondo la circolare 28. Trattandosi di una holding pura, la quasi totalità dei ricavi era costituita da utili distribuiti dalla propria società partecipata.
Nel periodo fiscale 2019, l’utile, a livello di IFD pari a fr. 1'378'710 era stato ottenuto nella seguente maniera:
Dividendo lordo fr. 400'000.-
Costi amministrativi fr. – 12'841.-
Rivalutazione della partecipazione fr. 985'960.-
Ricavi da interessi fr. 11'728.-
Oneri finanziari fr. – 3'510.-
Altri oneri fr. - 106.-
Imposte fr. - 2'500.-
Utile imponibile fr. 1'378'710.-
L’utile netto da partecipazioni, da parte sua, avrebbe dovuto essere stabilito in questo modo:
Dividendo lordo fr. 400'000.-
Costi amministrativi fr. – 12'841.-
Rivalutazione della partecipazione fr. 985'960.-
Ricavi da interessi fr. -3’086.-
Utile imponibile fr. 1'370'033.-
Ponendo l’utile netto da partecipazioni in rapporto all’utile totale, la riduzione dell’imposta sarebbe pari al 99.37%.
La differenza con il calcolo operato dall’UTPG consiste nella presa in considerazione della voce contabile della rivalutazione su partecipazioni di fr. 985'960.-.
La questione consisterebbe nella correlazione esistente tra la distribuzione di un dividendo da parte di una partecipazione qualificata, il relativo ammortamento sulla partecipazione ed i relativi costi di investimento.
Il concetto di costi di investimento (articoli 62 cpv. 4 e 70 cpv. 4 lett. a LIFD) verrebbe esaminato unicamente sulla base di esempi concreti e delle conseguenze senza che ne venga sviluppata una chiara definizione legale. Secondo alcune legislazioni cantonali (come per esempio quella del Canton Lucerna) ammortamenti sulla partecipazione a seguito del versamento di dividendi di sostanza riducono la relativa riduzione per partecipazioni, in quanto l’ammortamento deve essere compensato con la distribuzione dell’utile, ma in quel caso i costi di investimento della partecipazione vengono ridotti nella misura degli ammortamenti effettuati, garantendo un eventuale reintegro degli stessi. Un’analoga esplicita norma non esiste nella LIFD.
Secondo l’insorgente, sebbene la LIFD non ne faccia esplicitamente menzione, la dottrina ammetterebbe tuttavia che i costi di investimento possano essere sia aumentati sia ridotti.
Analizzando i risultati storici della ricorrente dalla sua costituzione al 2019, e mettendo a confronto la colonna partecipazioni ai cosiddetti altri utili, emerge che, oltre ai dividendi “ordinari” generati dall’utile corrente della partecipazione, vi sono due momenti che “saltano immediatamente all’occhio”, ossia il dividendo (lordo) di fr. 3'923'230.- (2012) e l’ammortamento straordinario di fr. 3'632'539.- (2014) che, se fossero avvenuti nello stesso periodo fiscale, sarebbero stati da compensare l’uno con l’altro.
Secondo l’insorgente, posto come, nel corso dei periodi fiscali in questione, abbia dapprima ammortizzato la partecipazione e poi “via via ricondotto la stessa al valore storico”, l’unica considerazione finale è quella secondo cui la rivalutazione finale di fr. 985'960.- non possa ricadere nell’ambito ordinario imponibile, e debba, giocoforza beneficiare della riduzione prevista dagli artt. 69 ss. LIFD.
Da ultimo, la ricorrente ritiene che sia avvenuto uno svuotamento dello scopo per il quale la riduzione per partecipazione è stato riconosciuto, ossia quello di attenuare le conseguenze dell’effetto di imposizione multipla. L’idea è che l’utile d’esercizio generato da una società di capitali o da una cooperativa debba essere tassato a livello di questa società (e quindi non successivamente). Questo utile, nella misura in cui viene prelevato dalla società operativa sottoforma di distribuzioni di utili, deve essere registrato a livello del titolare ultimo della partecipazione, che è sempre una persona fisica, garantendo il principio della doppia imposizione economica. L’istituto della riduzione per partecipazioni garantisce che tali distribuzioni di utili rimangano esenti da imposte a livello di società intermedie.
La contribuente chiede pertanto che la rivalutazione contabile della __________, per un totale di fr. 986'960.-, sia posta al beneficio della riduzione per partecipazioni ai sensi dell’art. 70 LIFD e che sia riconosciuto un diritto alla riduzione dell’imposta pari al 99.938%.
G. Nelle sue osservazioni del 27.4.2023, l’UTPG rileva che, in considerazione del fatto che l’ammortamento della partecipazione “__________” di fr. 3'632'539.- è stato contabilizzato unicamente nell’esercizio 2014, mentre l’incasso del dividendo di fr. 3'923'230.- (che verosimilmente l’ha reso necessario) è stato contabilizzato nell’esercizio 2012 (con la conseguenza che l’ammortamento non ha potuto essere compensato con il dividendo nel calcolo della riduzione per partecipazioni), il costo di investimento della partecipazione __________ non può essere ridotto come previsto dal punto 2.6.4 della Circolare AFC 27. Secondo l’autorità fiscale, il recupero di ammortamenti di fr. 985'960, contabilizzato dalla contribuente nell’esercizio 2019, non si configura come un ricavo da partecipazioni, poiché costituisce un utile derivante dalla rivalutazione della partecipazione ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD e non un “recupero di una correzione di valore ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LIFD”.
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Diritto |
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1. Oggetto del contendere è il calcolo della riduzione per partecipazioni, con particolare riguardo al ricavo dipendente dalla rivalutazione di CHF 986'960.- operata nel 2019 sulla partecipazione nella __________, ai fini del calcolo dell’imposta federale diretta.
Secondo l’insorgente, posto come, nel corso dei periodi fiscali precedenti, abbia dapprima ammortizzato la partecipazione e poi “via via ricondotto la stessa al valore storico”, la rivalutazione finale di fr. 985'960.- non potrebbe ricadere nell’ambito ordinario imponibile e dovrebbe giocoforza beneficiare della riduzione prevista dagli artt. 69 ss. LIFD.
Di diverso avviso l’autorità fiscale, secondo cui, in considerazione del fatto che l’ammortamento della partecipazione “__________” di fr. 3'632'539.- è stato contabilizzato unicamente nell’esercizio 2014 mentre l’incasso del dividendo di fr. 3'923'230.- (che verosimilmente l’ha reso necessario) è stato contabilizzato nell’esercizio 2012 (con la conseguenza che l’ammortamento non ha potuto essere compensato con il dividendo nel calcolo della riduzione per partecipazioni), il costo di investimento della partecipazione __________, non potrebbe rientrare nel calcolo del ricavo da partecipazioni. Il recupero di ammortamenti di fr. 985'960, contabilizzato dalla contribuente nell’esercizio 2019, non si configurerebbe come un ricavo da partecipazioni, poiché costituirebbe un utile derivante dalla rivalutazione della partecipazione ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD e non un “recupero di una correzione di valore ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LIFD”.
2. 2.1.
2.1.1.
Secondo l’art. 69 LIFD (Riduzione), l’imposta sull’utile di una società di capitali o di una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l’utile netto complessivo se la società:
a. partecipa in ragione di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società;
b. partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un’altra società;
c. detiene diritti di partecipazione pari a un valore venale almeno di un milione di franchi.
2.1.2.
Secondo l’art. 70 cpv. 1 LIFD (Ricavo netto da partecipazioni), Il ricavo netto da partecipazioni secondo l’articolo 69 corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È fatto salvo l’articolo 207a.
L’art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD stabilisce che non sono ricavo da partecipazioni gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.
Per l’art. 70 cpv. 3 LIFD, il ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico dell’utile netto imponibile (art. 58 e segg.).
L’art. 70 cpv. 4 LIFD precisa che gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione:
a. nella misura in cui il provento dell’alienazione sia superiore al costo d’investimento;
b. se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un’altra società o dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un’altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa alienante; se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere chiesta soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell’anno fiscale precedente l’alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.
2.2.
La riduzione d’imposta sui ricavi da partecipazione, prevista dagli art. 69 e 70 LIFD, ha come scopo quello mitigare gli effetti dell’imposizione multipla, che si verifica quando delle società partecipate, che sono state assoggettate all’imposta sul loro utile netto, lo distribuiscono alla società madre, che è a sua volta soggetta all’imposta sull’utile netto, prima che quest’ultima lo riversi, in tutto od in parte, al suo azionista, anch’esso contribuente. Senza la riduzione per partecipazioni, gli utili derivanti da partecipazioni a società di capitali oppure a società cooperative dovrebbero essere imposti (al minimo) tre volte. Obiettivo è di limitare l’imposizione al vero e proprio utile d’impresa (a livello operativo) e alle distribuzioni dell’utile all’azionista, esentando i dividendi ottenuti dalle società intermedie o di partecipazione (sentenza TF 2C_787/2012 del 15.1.2013 consid. 3.2, in RDAF 2013 II 380).
L’imposta federale diretta viene quindi calcolata sull’utile netto totale, poi ridotta in funzione del rapporto esistente tra l’utile netto generato dalle partecipazioni e l’utile totale (sentenza 604 2017 99 della Corte fiscale del Canton Friborgo del 24.7.2018 consid. 2.2. e 604 2019 47 del 20.3.2020 consid. 2.2.; Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, 2a ed., Basilea 2022, n. 6 ad art. 69 LIFD):
|
Riduzione % = |
Ricavo netto dei diritti di partecipazione x 100 |
|
Utile netto complessivo |
2.3.
2.3.1.
Si è già detto che per l’art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD non sono ricavo da partecipazioni gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.
A tale riguardo, si deve distinguere a seconda del fatto che la rivalutazione avvenga fino al costo di investimento o al di sopra dello stesso. L’art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD è giustificato unicamente nella misura in cui si riferisce alle rivalutazioni fino al costo di investimento, poiché conferma che il principio del costo di investimento non consente di ammettere la riduzione per partecipazioni a simili rivalutazioni (Simonek, Unternehmenssteuerrecht, Zurigo 2019, § 12 n. 45, p. 271).
La definizione del costo di investimento delle partecipazioni è dunque fondamentale per la determinazione dell’utile in capitale al beneficio della riduzione (Lehmann, op. cit., pag. 45-46).
2.3.2.
La nozione di costo di investimento compare all’art. 70 cpv. 4 lett. a LIFD, che prevede che gli utili in capitale siano considerati nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui il provento dell’alienazione sia superiore al costo d’investimento.
La nozione di costo di investimento (“Gestehungskosten”) è sconosciuta in diritto contabile (le disposizioni del CO, segnatamente gli art. 960 e seguenti, fanno riferimento al costo di acquisto) ed era poco usato in diritto fiscale prima della sua introduzione agli articoli 62 cpv. 4 LIFD, 70 cpv. 4 LIFD e 207a cpv. 2 LIFD (Lissi/Ryser, Zu den Gestehungskosten im Recht der direkten Bundessteuer – Ausgewählte Aspekte, in FStR 2013, p. 272 s.).
Il principio in questione si fonda sul fatto che, se il valore contabile della partecipazione è inferiore rispetto al costo di investimento, tale differenza dipende dagli ammortamenti e dalle rettifiche di valore intrapresi in passato. Le riduzioni del valore contabile a suo tempo eseguite hanno comportato una riduzione dell’utile imponibile della società di capitali o della cooperativa. Con la cessione della partecipazione, tali correzioni di valore vengono “ricuperate”. Per ragioni di sistematica fiscale, il ricupero degli ammortamenti e delle rettifiche di valore deve sottostare a imposizione piena (Simonek, op. cit., § 12, n. 38, 269).
2.3.3.
Il costo di investimento si distingue pertanto dal valore determinante per l’imposta sull’utile (valore contabile) che serve come riferimento per il calcolo della totalità degli utili in capitale. La totalità dell’utile in capitale realizzato con la vendita di una partecipazione non beneficia dunque forzatamente della riduzione per partecipazioni, ma solamente la parte dell’utile che eccede il costo di investimento (Berdoz, in: Noël/ Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 103 ss. ad art. 70 LIFD, p. 1347 s.).
La situazione può essere illustrata con lo schema seguente, tratto da Mäusli-Allenspach/Oertli, Das schweizerische Steuerrecht, Muri b. Bern, 8a ed., p. 258:
2.4.
Ora, interessate dall’art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD sarebbero solamente le rivalutazioni che vanno al di là del costo di investimento delle partecipazioni, poiché il ricupero di precedenti ammortamenti non costituirebbe in nessun caso un ricavo da partecipazioni (Locher/Giger/Pedroli, Kommentar zum DBG, vol. II, 2a ed., Basilea 2022, n. 26 ad art. 70 LIFD, p. 745 e dottrina citata; Mäusli-Allenspach/Oertli, op. cit., p. 259).
Le rivalutazioni fino al costo di investimento sarebbero invece già coperte dall'art. 62 cpv. 4 LIFD (norma secondo la quale le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d’investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell'art. 70 cpv. 4 lett. b LIFD sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati) per cui l'art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD non sarebbe indispensabile (Duss/Buchmann, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 36 ad art. 70 LIFD, p. 1665).
La dottrina ritiene per contro che, nella misura in cui l’art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD esclude che rientrino fra i ricavi da partecipazioni anche gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni al di sopra dei costi di investimento, ciò non sia giustificato.
L’art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD è stata inserita nel corso dei dibattiti parlamentari ed è giustificata da considerazioni antielusive. Si voleva cioè evitare che le partecipazioni fossero prima rivalutate in esenzione d'imposta e che poi potessero beneficiare di ammortamenti con effetti fiscali. Il rischio di simili manovre elusive è tuttavia ritenuto minimo. Da un lato, una rivalutazione che va oltre il valore di investimento deve adempiere le condizioni previste dall’art. 670 CO. Dall’altro, successivi ammortamenti sono fiscalmente riconosciuti solo se le perdite compensate potevano essere dedotte al momento dell’ammortamento secondo l’art. 67 cpv. 1 LIFD (art. 62 cpv. 3 LIFD). L’esclusione degli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni è dunque riconducibile ad una disposizione antielusiva formulata in modo largamente eccessivo. Tuttavia, per ovviare al problema sarebbe necessaria una modifica della legge (Simonek, op. cit., § 12, n. 46, p. 271 s.).
3. 3.1.
Ritornando al caso che qui ci occupa, la contribuente, nel ricorso, ha presentato la seguente tabella, relativa al valore della partecipazione della società__________, da essa detenuta.
|
Anno |
Dividendo
(lordo) |
Ammortamento / Rivalutazione |
Valore a bilancio della __________ |
|
2011 |
0 |
0 |
5'252'539 |
|
2012 |
3'920'230 |
0 |
5'252'539 |
|
2013 |
560'000 |
0 |
5'252'539 |
|
2014 |
91'000 |
3'632'539 |
1'620'000 |
|
2015 |
198'000 |
-2'387'000 |
4'007'000 |
|
2016 |
200'000 |
160'000 |
3'847'000 |
|
2017 |
200'000 |
-626'000 |
4'473'000 |
|
2018 |
700'000 |
206'421 |
4'266'579 |
|
2019 |
400'000 |
-985'960 |
5'252'539 |
3.2.
La partecipazione oggetto di rivalutazione nell’anno 2019, ossia quella nella __________, non è stata alienata.
Analizzando gli ammortamenti e le rivalutazioni registrati tra il 2011 ed il 2019 sulla partecipazione nella __________ risulta che, con la rivalutazione operata nel 2019 sono stati semplicemente reintegrati i precedenti ammortamenti. Così facendo la partecipazione nella __________ è stata riportata al suo valore di acquisto.
Ne consegue che la rivalutazione litigiosa adempie senz’altro le condizioni per essere fatta rientrare nel campo di applicazione dell’art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD, secondo cui non sono ricavo da partecipazioni gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.
3.3.
3.3.1.
Nel proprio gravame la ricorrente richiama le disposizioni in materia adottate, ai fini del calcolo dell’imposta cantonale, in determinati Cantoni, sostenendo che la loro applicazione condurrebbe a risultati più equi, rispetto a quanto previsto dalla LIFD. Cita ad esempio la legislazione tributaria del Canton Lucerna ed in particolare i §§ 82 cpv. 4 e 83 cpv. 3.
3.3.2.
La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) non contiene una disposizione corrispondente all'art. 70 cpv. 2 LIFD, ragione per cui i Cantoni hanno la possibilità di adottare un regime fiscale coerente, che mette sullo stesso piano gli utili derivanti dalla rivalutazione e gli utili in capitale. È quanto hanno fatto numerosi Cantoni (p. es. AI, AR, GL, JU, LU, SG, SZ, VS, ZH). In considerazione della chiara base legale, tuttavia, anche in questi Cantoni la riduzione per partecipazioni non può essere ammessa in relazione agli utili derivante dalla rivalutazione di partecipazione, ai fini del calcolo dell’imposta federale diretta (Duss/Buchmann, op. cit., n. 36 ad art. 70 LIFD, p. 1666).
3.3.3.
Se anche non si trattasse di una rivalutazione entro i limiti dei costi di investimento, pertanto, il chiaro tenore dell’art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD non consentirebbe di ammettere la riduzione per partecipazioni in relazione all’utile derivante dalla rivalutazione della partecipazione in questione.
4. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della contribuente.
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 4’000.–
sono a carico della ricorrente.
3. Co Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera: