Incarti n.
80.2023.54

80.2023.55

Lugano

10 ottobre 2023       

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 17 marzo 2023 contro la decisione del 15 febbraio 2023 in materia di IC e IFD 2021

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   a.

                                         __________ (__________), celibe, è impiegato presso l’istituto di credito __________, __________. È padre di due figli, __________ (__________) e __________ (__________), avuti con la convivente, __________ (__________). La famiglia vive in un’unica economia domestica (www.movpop.ti.ch, sito consultato il 22.8.2023).

 

                                         b.

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2021, il contribuente faceva valere un reddito imponibile complessivo di fr. 213'388.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 2'273'311.-. Nelle deduzioni egli faceva valere fr. 18'953.- per “cure prestate da terzi a figli di età inferiore ai 14 anni” e fr. 22'200.- quale deduzione per figli a carico.                    

 

 

                                  B.   Con decisione dell’11.1.2023, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 237'700.- per l’IC e in fr. 241'100.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 2'304'000.- (in fr. 2'363'000.- la sostanza determinante per l’aliquota).

                                         Rispetto alla dichiarazione presentata, il fisco aveva riconosciuto in deduzione unicamente l’importo di fr. 8'237.- per le cure prestate da terzi ai figli minorenni e quello di fr. 11'100.- a titolo di deduzione per figli a carico. Nel calcolo dell’imposta sulla sostanza, aveva riconosciuto unicamente la deduzione di fr. 30'000.- a titolo di “deduzione per ogni figlio minorenne”.

 

 

                                  C.   Con reclamo del 26.1.2023, __________, rappresentato dalla __________, insorgeva contro la decisione di tassazione IC/IFD 2021 lamentando, tra le altre cose, la mancata integrale deduzione relativa alle cure prestate da terzi ai figli minorenni, la deduzione per figli a carico come anche, per la sostanza, la deduzione per ogni figlio minorenne. Il reclamante sosteneva di assumersi in modo esclusivo le spese inerenti i figli __________ e __________. Allegava a comprova di tale affermazione fatture dell’asilo “__________”, nelle quali era indicato come debitore.

 

 

                                  D.   Con decisione del 15.2.2023, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo il reddito imponibile a fr. 226'900.- per l’IC e a fr. 230'300.- per l’IFD e la sostanza imponibile a fr. 2'303'000.-, con la seguente motivazione:

                                         “Il contribuente, con il reclamo datato 26.01.2023, richiede lo stralcio della deduzione al punto 25.1. (deduzione per ogni figlio a carico), di quella al punto 20 (deduzione per le spese di cura prestate da terzi per figli al di sotto die 14 anni) e di quella al punto 35.2 (deduzione per ogni figlio minorenne); (…). Richiamata la Circolare cantonale 18/2020 sull’imposizione della famiglia nell’ambito dei concubini, nel caso in cui sia un solo genitore ad esercitare l’autorità parentale, quest’ultimo può far valere la deduzione per i figli (oltre alla deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio e le spese comprovate di cura dei figli prestata da terzi). Se, per contro, il secondo genitore avesse un reddito netto intermedio (prima delle deduzioni sociali), superiore o uguale alla metà della deduzione sociale, di principio si giustifica la ripartizione della deduzione per metà fra i genitori. Visto quanto sopra, l’autorità di tassazione decide di rettificare la deduzione alla cifra 20 in CHF 18'953.- e di confermare la deduzione alla cifra 25.1. e quella alla cifra 35.2. (…)”.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato dalla __________, censura la decisione IC/IFD 2021 su reclamo. Ricordato che convive con __________ e che entrambi sono attivi professionalmente nel ramo finanziario, lui a __________ e lei in __________ a __________ e che i figli __________ e __________ vivono con i genitori, sostiene di essere lui stesso a provvedere integralmente al loro sostentamento. Fino al 2020 l’autorità fiscale avrebbe concesso la deduzione per i figli a carico fosse concessa, per entrambi i minori, nella sua partita fiscale, conformandosi alle dichiarazioni presentate dai genitori.

                                         Per quanto concerne il 2021, le due dichiarazioni fiscali sarebbero state allestite come sempre, con entrambi i figli in deduzione al padre, inclusa la deduzione per le spese di cura. L’autorità di tassazione avrebbe tuttavia “attribuito” un figlio alla madre, con la conseguenza che la deduzione sarebbe caduta “nel vuoto” per effetto del riparto internazionale, nel quale nessun reddito imponibile è attribuito alla Svizzera, essendovi solo il salario estero. L’UT di __________, dopo reclamo, ha attribuito la deduzione per spese di cura al padre, ma ha mantenuto quella per figlio a carico nella tassazione della madre, con l’effetto economico di “annullarla”, creando in tal modo un’evidente disparità di trattamento con altri concubini.

                                         Secondo il ricorrente, la regola, prevista dalla Circolare sull’imposizione della famiglia, secondo cui la deduzione per figli a carico deve essere ripartita fra i concubini quando entrambi lavorano, avrebbe senso quando la ripartizione della deduzione va a beneficio di entrambi i genitori; in caso contrario, dovrebbe essere possibile attribuire la deduzione ad un unico genitore. Nella Circolare vengono infatti esplicitamente “(…) riservati i casi di rigore nei quali l’autorità fiscale può stabilire una diversa ripartizione”.

                                         Nel caso di __________, risulterebbe evidente che la deduzione di un figlio a carico “cade nel vuoto” ed economicamente non risulterebbe un riconoscimento dei costi per il mantenimento del figlio, siccome non dispone di reddito imponibile in Svizzera. La decisione dell’UT rappresenterebbe pertanto una crassa lesione del principio generale della “parità di trattamento” in riferimento alla situazione dei genitori concubini con figli a carico. Dalla circolare si evincerebbe che la volontà del legislatore è quella di concedere in ogni caso la deduzione, attribuendola, a seconda delle situazioni effettive, ad entrambi i concubini o suddividendola tra loro ma “(…) comunque sempre con il risultato di permettere alla coppia che vive in concubinato con figli a carico di ottenere un’attenuazione del carico fiscale” (sentenze CDT 80.2015.267/268 consid. 2.6.3.e 2.6.5.).

 

 

                                  F.   Con osservazioni 21/23.3.2023 l’UT chiede la conferma della decisione impugnata. L’autorità fiscale ritiene che la casistica sottoposta a giudizio sia in realtà semplice, trattandosi di due conviventi con due redditi da lavoro dipendente. In tal caso la Circolare sulla famiglia sarebbe chiara e prevedrebbe la suddivisione della deduzione per figli. Il fatto che uno dei contribuenti svolga il lavoro all’estero non cambierebbe questa condizione: la deduzione per figli a carico dovrebbe essere fatta valere presso l’autorità fiscale che impone il reddito da lavoro estero.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Nel caso di specie contestata è la deduzione per figli a carico: il contribuente, indica di assumersi integralmente il costo di entrambi i figli. Per tale ragione e considerando che la convivente, madre dei minori, non ha alcun reddito imponibile in Svizzera, sostiene che vi sia una crassa lesione del principio generale della “parità di trattamento” in riferimento alla situazione dei genitori concubini con figli a carico.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         2.1.1.

                                         Secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’500.– franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

                                         Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).

 

                                         2.1.2.

                                         Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio e agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede 11'100.- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

 

                                         2.2.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, mediante le deduzioni e le aliquote differenziate, il legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti in funzione della rispettiva capacità contributiva, in modo da stabilire tra di loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa parità di trattamento.

                                         In particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i vedovi, sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al cui sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare per oneri assicurativi (art. 35 cpv. 1 lett. a e 33 cpv. 1 lit. h LIFD). Se, oltre a provvedere in modo essenziale al suo sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche all’aliquota privilegiata per coniugi (art. 36 cpv. 2bis LIFD). Inoltre, se esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente separato o divorziato è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo (art. 23 lett. f LIFD). L’altro genitore può, da parte sua, dedurre la pensione alimentare che versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato espressamente dalla legge, il medesimo regime si applica anche ai concubini con figli, per i quali l’esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del Tribunale federale n. 2A.683/2006 del 4 settembre 2007, in RtiD I-2008 n. 16t, consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).

 

                                         2.3.

                                         Il Tribunale federale ha anche precisato che, nel sistema di deduzioni e tariffe esposto, per ragioni di parità di trattamento un medesimo alleggerimento non può di principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie sposate, le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugi, detta tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o divorziati, che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi redditi (DTF 131 II 553 consid. 3.4). Per gli stessi motivi, nemmeno la deduzione per figlio a carico può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a quello che riceve gli alimenti (sentenza del 4 settembre 2007 citata, consid. 5.2).

 

                                         2.4.

                                         Per la circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]”) entrata in vigore il 1° gennaio 2011 nel caso di genitori non coniugati, che vivono in comunione domestica, con un figlio minorenne in comune sul quale esercitano congiuntamente l’autorità parentale e che non versano contributi di sostentamento a favore del figlio secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, ciascun genitore può far valere la metà della deduzione per i figli (cfr. circolare cit., cifra 14.8 e 14.8.1, p. 35).

                                         Al genitore che provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio – di regola il genitore che percepisce il reddito più alto – viene accordata la tariffa per i genitori. L’altro genitore viene, per contro, tassato secondo la tariffa base (cfr. circolare cit., cifra 14.8.2, p. 36).

                                        

                                         2.5.                                                                         

                                         2.5.1.

                                         Anche per quanto attiene all’imposta cantonale, nella Circolare della Divisione delle contribuzioni sull’imposizione della famiglia (n. 18/2020 del luglio 2020), per il caso dei genitori concubini (conviventi in un’unica economia domestica), è previsto che, se essi sono tassati separatamente e se il figlio minorenne sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti, la deduzione per i figli è ripartita per metà (cfr. anche sentenza CDT 80.2016.37/38 del 23 gennaio 2018, consid. 2.6.5, in RtiD II-2018 n. 6t).

 

                                         2.5.2.

                                         Nella Circolare cantonale (punto 8.4.3), viene – in aggiunta - specificato quanto segue:

                                         “Tuttavia, se un genitore non percepisce alcun reddito, nonostante il tenore letterale degli artt. 35 cpv. 1 lett. a seconda frase LIFD e 34 cpv. 1 lett. a seconda frase LT, la deduzione è attribuita interamente all’altro genitore, che si deve presumere provveda da solo al mantenimento del figlio. Tale principio vale anche nel caso in cui sia la sola madre a detenere l’autorità parentale, ma solo il padre dispone di un reddito e provvede praticamente al mantenimento della famiglia. Come già rilevato, l’autorità parentale non si confonde infatti con il fatto di provvedere al mantenimento del figlio, anche se le due cose coincidono nella maggior parte dei casi. Se, per contro, il secondo genitore percepisce un reddito netto intermedio (prima delle deduzioni sociali), superiore o uguale alla metà della deduzione sociale, di principio si giustifica la ripartizione della deduzione per metà fra i genitori, riservati i casi di rigore nei quali l’autorità fiscale può stabilire una diversa ripartizione (cfr. tavola sinottica 06)”.

                                         La Circolare cantonale, per quest’aspetto - che non viene trattato dalla Circolare dell’AFC - si basa su alcune decisioni della Camera di diritto tributario: in particolare le sentenze 80.2016.37/38 del 23.1.2018 (consid. 2.6.5 e 2.7.) e 80.2015.14 del 30.3.2015 (consid. 2.2. e 2.3.).

 

                                         2.5.3.

                                         Nelle sentenze della Camera, citate dalla Circolare ticinese, si trattava in particolare di due coppie di conviventi i quali mantenevano la famiglia con il reddito di uno solo dei partner. Nella sentenza 80.2016.37, ai consid. 2.6.5. e 2.7, si leggono le seguenti considerazioni, in merito a tale particolare casistica di coppie con tassazione separata (si tenga presente che nei periodi fiscali litigiosi la deduzione attualmente prevista dall’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD era disciplinata dall’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD):

                                         2.6.5.

                                         Se due conviventi, assoggettati alla tassazione separata, mantengono la loro famiglia con il solo reddito di uno dei due, il principio di capacità contributiva impone di riconoscere la deduzione sociale per figli a carico a questo unico apportatore di reddito. Altrimenti, subirebbero una penalizzazione fiscale nei confronti di due coniugi nella stessa situazione, i quali avrebbero diritto all’intera deduzione dallo stesso reddito imponibile. Se, per contro, il secondo genitore avesse un reddito, superiore o uguale alla metà della deduzione sociale, la ripartizione di quest’ultima potrebbe essere giustificata, poiché la (lieve) penalizzazione che ne discenderebbe sarebbe compensata dal (lieve) vantaggio determinato dal mancato cumulo degli elementi imponibili.

                                         Un’interpretazione conforme alla Costituzione dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD impone pertanto di ammettere che, in sé, anche i genitori conviventi rientrino nel campo d’applicazione della disposizione in discussione. Se, dunque, essi sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti, la deduzione per i figli è ripartita per metà. Tuttavia, se un genitore non percepisce alcun reddito, la deduzione è attribuita interamente all’altro, che si deve presumere provveda da solo al mantenimento del figlio.

                                         In altre parole, dal campo di applicazione della seconda frase dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD vengono esclusi, in via di interpretazione, i genitori che provvedono al mantenimento del figlio mediante un unico reddito. Per effetto della prima frase dello stesso articolo, la deduzione spetta al genitore che provvede al sostentamento del figlio, cioè quello che ha un reddito.

                                         2.7.

                                         Nonostante il tenore letterale dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, si deve pertanto escludere una ripartizione per metà della deduzione per figli, fra i genitori non coniugati che convivono in un’unica economia domestica e che esercitano l’autorità parentale in comune, quando non vi è alcun versamento di alimenti ed uno dei due genitori non percepisce redditi. A tale conclusione conduce l’interpretazione conforme alla Costituzione della disposizione in questione.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Ora, per quanto concerne __________, lo stesso vive in comunione domestica con __________ e i due conviventi sono genitori dei minori __________ (__________) e__________ (__________). Entrambi i coniugi hanno percepito un reddito da attività dipendente nel 2021: __________, in __________, di fr. 69'651.- mentre __________ di fr. 346'371.-. __________ non ha alcun reddito imponibile in Svizzera.

 

                                         3.2.

                                         Nel ricorso, __________ si appella alla Circolare ticinese ed ai “casi di rigore” nei quali l’autorità fiscale può derogare al principio della ripartizione a metà della deduzione per i figli a carico. Nel gravame, l’insorgente fa riferimento alla sentenza della Camera di diritto tributario n. 80.2015.267/268 (ed in particolare ai consid. 2.6.3. e 2.6.5.) che tratta di un caso molto simile a quelli citati dalla Circolare cantonale. Nella fattispecie esaminata in quella sede, la convivente – per il periodo fiscale 2013 – aveva avuto un reddito netto intermedio di fr. 3'217.- ,“(…) nettamente inferiore cioè alla metà della deduzione per figli in in discussione (fr. 6'500.- per ciascun figlio)”. Già per il periodo fiscale successivo, il reddito netto intermedio “(…) conseguito dalla madre dei figli dell’insorgente (fr. 10'452.-)” era “superiore alla metà della deduzione sociale. In questo caso, la ripartizione per metà della deduzione può trovare una sua giustificazione nella circostanza che i genitori conviventi non sono soggetti al cumulo dei redditi, previsto invece per i coniugi. Altrimenti, il contribuente sarebbe avvantaggiato per il fatto di godere dell’intera deduzione sociale per i figli a carico (fr. 13'000.–), senza peraltro subire l’aumento della base imponibile, per effetto dell’inclusione del reddito della convivente” (sentenza CDT n. 80.2015.267/268 del 14.12.2020 consid. 3).                                       

                                                                               

                                         3.3.

                                         3.3.1.

                                         Il caso qui sottoposto a giudizio non è comparabile con quelli esaminati nelle sentenze n. 80.2016.37/38, 80.2015.14 e 80.2015.267/268 (tutte passate in giudicato e non impugnate dall’AFC al Tribunale federale): i casi citati riguardavano tutti coppie di concubini nelle quali unicamente uno di essi era l’apportatore del reddito, con il quale si provvedeva al sostentamento della famiglia. Mentre nel caso attuale entrambi i genitori svolgono un’attività lucrativa. Il fatto che, nel caso sub judice __________ svolga un’attività lucrativa in Italia e non abbia un reddito imponibile in Svizzera non permette di derogare al testo di legge, che prevede la suddivisione a metà della deduzione in parola, né può essere annoverato quale caso di rigore. Ognuno dei due genitori dei figli minorenni dispone infatti di un proprio reddito, con il quale provvedere al sostentamento proprio e della famiglia. Come pertinentemente rilevato dall’autorità fiscale nelle proprie osservazioni al gravame, il fatto che la convivente abbia due figli deve essere preso in considerazione da parte dell’autorità fiscale italiana - competente per l’imposizione del reddito da attività dipendente di __________ (art. 15 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 9 marzo 1976) – mediante una detrazione che varia in funzione del reddito complessivo (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/la-detrazione-per-i-figli-a-carico, sito visualizzato il 29.8.2023),

 

                                         3.3.2.

                                         Ora, riconoscere in questo specifico contesto la deduzione integrale per figli a carico al solo __________ comporterebbe un vantaggio rispetto ad una coppia coniugata con figli minorenni nella medesima situazione. Infatti, nel caso dei coniugi, l’imposta dovuta dal ricorrente verrebbe calcolata prendendo in considerazione, ai fini della determinazione dell’aliquota, il reddito conseguito all’estero da __________ ciò che comporterebbe in Svizzera un onere fiscale complessivo decisamente più gravoso.

 

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è pertanto alcuna violazione della parità di trattamento, in quanto la sua situazione non è assolutamente comparabile con quella delle famiglie al centro delle sentenze della CDT citate né rappresenta un caso di rigore.

 

                                         3.4.2.

                                         Le deduzioni sociali e le aliquote hanno lo scopo di adattare – in modo schematico – l’onere fiscale alla situazione personale ed economica specifica di ogni categoria di contribuenti, conformemente al principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.). Introducendo deduzioni sociali e aliquote differenziate per diverse categorie di contribuenti, il legislatore ha tenuto conto della loro specifica capacità contributiva, in modo tale da stabilire fra loro, sotto questo profilo, una certa parità di trattamento (DTF 141 II 338 consid. 4.5, con riferimento a DTF 133 II 305 consid. 5.1 e 5.3).

                                         La disciplina legale in materia di deduzioni prevede necessariamente un certo schematismo, in considerazione della molteplicità delle situazioni individuali da considerare, cosa che, in generale, è tuttavia compatibile con i principi stabiliti dall’art. 127 Cost. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è realizzabile, per ragioni pratiche, un trattamento esattamente identico di ogni contribuente, dal punto di vista matematico, ed il legislatore è autorizzato ad adottare soluzioni schematiche. Se non è possibile realizzare un’uguaglianza assoluta, basta che la disciplina non comporti in modo generale un onere sensibilmente più elevato o una ineguaglianza sistematica nei confronti di determinate categorie di contribuenti. D’altra parte, le possibilità di paragonare le diverse situazioni restano limitate (DTF 141 II 338 consid. 4.5 e giurisprudenza citata).

 

                                         3.5.

                                         Inoltre, in tale contesto, non va dimenticato che i genitori scelgono da soli il modello di famiglia in cui vogliono vivere e il modo in cui mantenere i figli (matrimonio/convivenza, famiglia monoparentale/doppia, ecc.).

                                         In questo contesto, il Tribunale federale ha già indicato che, nei limiti dell'elusione fiscale, nulla impedisce ai genitori soggetti a tassazione separata di organizzare la loro situazione e i conseguenti obblighi finanziari in termini di implicazioni fiscali in modo tale che, nell'ambito dell’autorità parentale congiunta e dell’affidamento alternato venga tenuta in considerazione al meglio la loro rispettiva capacità economica (sentenza DTF 133 II 305 consid. 9.1. e 9.2.; Steuerrekursgericht des Kantons Zürich DB.2019.101/ST.2019.131 dell’11.10.2019, consid. 3e).

 

                                         3.6.

                                         3.6.1.

                                         Nel caso di specie non sussiste pertanto alcun motivo per scostarsi dai testi di legge degli art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT e dalla portata delle Circolari in merito all’imposizione della famiglia, che prevedono la ripartizione a metà della deduzione per figli a carico tra i concubini.

 

                                         3.6.2.

                                         In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in linea di principio le circolari non hanno forza di legge e non vincolano né gli amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa amministrazione (DTF 138 II 536 consid. 5.4.3 pag. 543; 136 V 295 consid. 5.7 pag. 308; 133 II 305 consid. 8.1 pag. 315; sentenze 2C_116/2013 e 2C_117/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.7.1). Visto però che esse tendono ad esplicitare l’interpretazione di determinate disposizioni legali, al fine di favorirne un’applicazione uniforme, ne va tenuto conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata dei disposti applicabili (sentenze 2C_95/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 2.3 in: RDAF 2012 II pag. 72 e 2C_103/2009 del 10 luglio 2009 consid. 2.2 in: RF 64/2009 p. 906; 2C_258/2010 del 23.5.2011 consid. 4.2.; sentenza TF 2C_500/2018 del 8.4.2020, consid. 5.3.)

 

                                         3.7.

                                         3.7.1.

                                         Da ultimo il ricorrente sostiene anche che, nei precedenti periodi fiscali, la deduzione per figli a carico gli era sempre stata concessa integralmente per entrambi i minori.

 

                                         3.7.2

                                         Si rammenta che, l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. Va al proposito ricordato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

 

 

                                   4.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    700.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    800.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: