Incarti n.
80.2023.56

80.2023.57

Lugano

9 novembre 2023   

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario

Stefano Stillitano, vicecancelliere

 

 

parti

RI 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 20 marzo 2023 contro la decisione del 16 febbraio 2023 in materia di IC e IFD 2020.

 

 

 

Fatti

 

 

 

 

                                  A.   Con decisione del 12.01.2023, l’RS 1 (di seguito UTPG), ha notificato alla RI 1 la tassazione IC e IFD relativa al periodo fiscale 2020, allestita d’ufficio a causa del mancato inoltro della relativa dichiarazione. L’utile imponibile è stato stabilito in fr. 50'000.– e il capitale imponibile in fr. 176'000.–.

                                         Nel motivare la decisone, l’autorità fiscale ha indicato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere impugnata nel termine di 30 giorni solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che un eventuale reclamo doveva essere motivato e indicare i mezzi di prova, mediante la produzione della dichiarazione d’imposta debitamente compilata e della relativa documentazione. Il contribuente è stato avvertito che un eventuale reclamo non conforme ai requisiti di legge sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione sarebbe diventata definitiva.

 

 

                                  B.   Con reclamo del 10.02.2023, la contribuente, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato la tassazione d’ufficio, sostenendo in particolare che non era stato possibile presentare la dichiarazione d’imposta nei termini previsti a causa della precedente amministrazione, che “non ha messo a disposizione della nuova amministrazione la necessaria documentazione contabile”. Col reclamo, il ricorrente ha prodotto i rendiconti IVA relativi al 2020, che avrebbero attestato che la società, nel periodo considerato, “non ha avuto attività”.

                                         Il rappresentante della reclamante ha pure chiesto di essere convocato in sede di evasione del reclamo affinchè “possa produrre in tale sede la documentazione contabile (bilancio e conto economico)”.

 

 

                                  C.   Con decisione del 16.02.2023, l’UTPG dichiarato irricevibile il reclamo, ritenuto che, nel termine di 30 giorni previsto dalla legge, e come da precedente avviso, il contribuente aveva interposto reclamo ma senza allegare i mezzi di prova a dimostrazione della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, ancora rappresentata dall’avv. RA 1, contestata nuovamente la tassazione d’ufficio e sostiene che l’esercizio 2020 si sarebbe addirittura concluso con una perdita d’esercizio di fr. 25'490.–. L’insorgente sostiene che era sua volontà quella di presentare la documentazione contabile in occasione della richiesta audizione e che comunque al reclamo erano stati allegati i rendiconti IVA. Ha quindi lamentato la violazione del diritto di essere sentito.

 

 

                                  E.   Nelle proprie osservazioni di data 23.03.2023, l’UTPG ha evidenziato che il termine di 30 giorni per interporre reclamo è perentorio e che l’impugnazione deve contenere i mezzi di prova a sostegno della propria richiesta. Nel caso di specie, l’ufficio fiscale ha rilevato che, benchè il termine per presentare reclamo sia stato rispettato, questo tuttavia non adempie “i requisiti minimi probatori imposti dalla legge, poichè allo stesso è allegata la dichiarazione d’imposta, ma mancano i conti annuali del periodo fiscale”. Ciò in quanto per l’UT i rendiconti IVA “non sono sufficienti e non rappresentano i mezzi di prova necessari per entrare nel merito del gravame”. Infine, la richiesta di audizione del ricorrente “non può essere presa in esame considerato che il termine perentorio dei 30 giorni, di fatto, scade al momento dell’invio/ricezione del reclamo”.                      

 

 

Diritto

 

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie in esame, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro la decisione di tassazione d’ufficio del 12.01.2023, per carenza di un requisito di forma, ovvero l’allegazione della documentazione contabile atta a dimostrare la manifesta inesattezza della decisione reclamata. La Camera si limiterà pertanto a verificare tale aspetto formale, mentre le è in ogni caso precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

 

                                         2.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente inesatta". Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

                                         Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

 

                                         2.3.

                                         La prova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr. DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso a giudizio, al momento dell’intimazione della decisione di tassazione alla contribuente, l’UT ha espressamente informato la stessa in merito non solo al termine per proporre reclamo, ma anche ai requisiti di forma del medesimo, indicando in particolar modo che avrebbero dovuto essere allegati “almeno i conti annuali firmati del periodo fiscale oppure la documentazione richiesta” e che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         Ciononostante, il contribuente si è limitato a contestare le risultanze della tassazione d’ufficio, omettendo di allegare bilancio e conto economico, ma limitandosi a produrre i rendiconti IVA.

                                         Ora, non solo la ricorrente non ha allegato al reclamo la dichiarazione d’imposta compilata, ma neppure ha prodotto il bilancio e il conto economico, dai quali sarebbe stato possibile evincere l’ammontare dell’utile e dimostrare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio contestata.

 

                                         3.2.

                                         I rendiconti trimestrali allestiti in base alla normativa sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) non sono certo sufficienti a dimostrare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.

                                         Anzitutto, soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione (art. 18 cpv. 1 della Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA; RS 641.20]) e l’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta (art. 24 cpv. 1 prima frase LIVA). L’imposta sull’utile ha invece per oggetto l’utile netto (art. 57 LIFD; art. 24 cpv. 1 LAID; art. 66 LT).

                                         I rendiconti IVA contemplano dunque solo le controprestazioni percepite per prestazioni sul territorio svizzero. La LIVA prevede peraltro dei cataloghi di prestazioni escluse dall’imposta (art. 21 LIVA) e di prestazioni esenti dall’imposta (art. 23 LIVA). I costi, che riducono l’utile imponibile, non sono considerati del tutto nel calcolo dell’IVA.

                                         Secondo il Tribunale federale, neppure la presentazione di un reclamo cui è allegato il certificato di salario del contribuente, che esercita un’attività lucrativa dipendente, soddisfa i requisiti di ricevibilità di un reclamo contro una tassazione d’ufficio. Infatti, continua a mancare una rappresentazione equivalente alla dichiarazione d’imposta, che fornisca informazioni su tutti i redditi (e le deduzioni) e che allo stesso tempo possa essere considerata come dichiarazione dell’esattezza e della completezza delle informazioni fornite (sentenza 2C_36/2017 e 2C_37/2017 del 30 gennaio 2017 consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata).

                                         A maggior ragione non può essere considerata come valida dichiarazione la semplice produzione dei rendiconti IVA.

 

                                         3.3.

                                         La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita, per il fatto che l’UTPG non avrebbe dato seguito alla sua richiesta, contenuta nel reclamo, di essere convocata in audizione per poter consegnare i conti annuali.

                                         A questo proposito, va ricordato dapprima che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6).

                                         La richiesta della reclamante di essere convocata per poter presentare il bilancio e il conto economico aveva l’evidente scopo di guadagnare tempo, non essendo i conti annuali ancora disponibili. Indirettamente, chiedeva un termine di grazia, che tuttavia come detto non è considerato compatibile con la legge.

 

                                         3.4.

                                         Ancora a proposito della richiesta della ricorrente di essere convocata in audizione prima dell’evasione del reclamo, va negato che l’autorità di tassazione abbia violato il diritto di essere sentita dell’insorgente.

                                         Né la legge tributaria cantonale, né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato o sentito personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata).

                                         Come ha ricordato l’Alta Corte, ciò vale in particolar modo nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei citta-dini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette.

                                         Come ha già avuto modo di affermare la Camera di diritto tributario, se il reclamante non ha diritto di essere convocato dall’Ufficio di tassazione quando interpone reclamo contro una tassazione ordinaria, non si può certo pretendere che abbia un simile diritto quando impugna una decisione di tassazione d’ufficio, a maggior ragione se ha presentato un reclamo che non adempie neppure le prescrizioni di validità del gravame (sentenza CDT n. 80.2016.253 del 22 settembre 2017 consid. 1.8, nota al rappresentante della ricorrente).

                                         Pertanto, nuovamente, l’agire dell’UT non presta il fianco a critiche.

 


 

                                   4.   4.1.

                                         La ricorrente ha allegato al ricorso il conto economico, da cui risulta una perdita d’esercizio di fr. 25'490.–, e ritiene che la tassazione d’ufficio sia manifestamente inesatta, circostanza che risulterebbe già dai rendiconti IVA allegati al reclamo.

 

                                         4.2.

                                         A tale riguardo, dal momento che a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si possano esaminare le critiche formulate dal ricorrente contro la tassazione d’ufficio. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, procedere ad un tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di un reclamo irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti alle istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione d’ufficio. In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze formali previste dall’art. 132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente che, dopo aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato sottoposto alla tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato, potrebbe sfuggire alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2 febbraio 2016 n. 2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016 p. 455, consid. 6.2.1 con riferimenti).

                                         Non è pertanto possibile verificare la tassazione d’ufficio alla luce della dichiarazione d’imposta allegata al ricorso.

                                         Pertanto, la decisione dell’UT deve essere confermata.

 

 

                                   5.   Tenuto conto di quanto sopra esposto, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    880.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: