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Incarti n. 80.2023.74 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 18 aprile 2023 contro la decisione del 14 aprile 2023 in materia di revisione IC e IFD 2021. |
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Fatti |
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A. I coniugi RI 1 e RI 1, nella dichiarazione d’imposta 2021, indicavano nel modulo 2 (elenco dei titoli e altri collocamenti di capitali) di essere titolari di un importo di fr. 49'033.– di cui al conto __________ presso __________ e di un ulteriore importo di fr. 49'033.– di cui al conto IBAN __________ presso Banca __________.
B. Con decisione del 26 ottobre 2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2021, nella quale stabiliva un reddito imponibile complessivo di fr. 180'700.– per l’IC e di fr. 178'500.– per l’IFD. La sostanza imponibile complessiva veniva accertata in fr. 2'325’000.–, di cui fr. 1'919'218.– di titoli e capitali. In particolare, l’importo di fr. 49'033.– di cui sopra era stato conteggiato due volte.
Non impugnata, la decisione di tassazione passava in giudicato.
C. Con scritto del 30 marzo 2023, RI 1 chiedeva all’UT di correggere la decisione di tassazione 2021 essendosi accorta, in occasione della compilazione della nuova tassazione, di aver per errore indicato due volte il medesimo importo di fr. 49'033.–.
Con decisione del 6 aprile 2023, l’UT respingeva l’istanza di revisione, argomentando che la revisione di una tassazione non può essere ammessa per motivi che il contribuente, usando la diligenza che da lui si poteva ragionevolmente pretendere, sarebbe stato in grado di far valere già nella procedura ordinaria, ritenuto che l’istituto della revisione non è dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso.
D. Con reclamo del 12 aprile 2023, RI 1 si aggravava contro la decisione dell’UT con la quale era stata respinta la loro istanza di revisione della tassazione 2021. Postulava nuovamente la correzione dell’importo di fr. 49'033.– erroneamente riportato due volte in sede di dichiarazione, osservando che l’errore non sarebbe stato commesso solo da lei, ma anche dall’UT, che non lo avrebbe notato e corretto.
Con decisione del 14 aprile 2023, il fisco respingeva il gravame, sostenendo che la decisione contestata si era basata proprio sulle dichiarazioni allestite dal contribuente, il quale avrebbe dovuto interporre reclamo contro la decisione di tassazione.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione su reclamo con la quale è stata negata la della decisione di tassazione IC/IFD 2021, riproponendo gli argomenti già esposti nell’istanza di revisione e nel successivo reclamo.
Con scritto del 21 aprile 2023, l’autorità fiscale richiede la conferma delle motivazioni e delle conclusioni contenute nelle decisioni su reclamo impugnate, rinunciando a presentare ulteriori osservazioni e limitandosi a richiamare le motivazioni già fornite alla contribuente nelle decisioni.
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Diritto |
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1. 1.1.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2. 2.1.
Nel caso in esame la ricorrente non misconosce di aver commesso un errore di dichiarazione, tuttavia adduce quale motivo di revisione che l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti, che conosceva o doveva conoscere.
2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, al contribuente spetta sempre e comunque l’incombenza di controllare la decisione di tassazione al momento in cui la riceve e di sollevare le proprie censure tramite i rimedi giuridici ordinari.
2.3.
Con una recente sentenza (2C_960/2021 del 10 dicembre 2021), il Tribunale federale ha respinto il ricorso di due contribuenti ticinesi, che per ben cinque periodi fiscali, avevano omesso di chiedere la deduzione degli “oneri assicurativi” (premi per l’assicurazione contro le malattie). Ricordato che la revisione è esclusa anche in caso di errore nella dichiarazione d’imposta dovuto a una negligenza del contribuente o del suo rappresentante, la Suprema Corte ha rilevato che lo stesso vale quando il vizio denunciato con istanza di revisione avrebbe potuto essere constatato con facilità al momento del ricevimento della decisione di tassazione e quindi fatto valere per mezzo della presentazione di un reclamo al fisco. La revisione non serve in effetti a correggere errori o mancanze che hanno caratterizzato la procedura di tassazione e che potevano essere denunciati già in quella sede (consid. 2.2 e giurisprudenza citata). Sottolineato come tali principi vadano applicati con rigore, per garantire la distinzione tra i rimedi ordinari di ricorso e quello sussidiario della revisione, salvaguardando la sicurezza del diritto (consid. 2.3), la Corte federale ha in particolare rimproverato ai ricorrenti di aver omesso di controllare le decisioni di tassazione loro notificate, ciò che gli avrebbe permesso di appurare che le deduzioni non erano state concesse e di contestare le tassazioni con i mezzi di impugnazione ordinari (consid. 2.3.2).
2.4.
Ritornando al caso che qui ci occupa, i contribuenti stessi hanno indicato nel modulo 2 della dichiarazione d’imposta di detenere titoli e capitali per complessivi fr. 1'919'218.–, riportando due volte l’importo di fr. 49'033.– di cui al conto __________ detenuto presso __________. Tuttavia, firmando la dichiarazione, che commisurava in fr. 1'919’218.– la sostanza mobiliare in titoli e capitali, i contribuenti hanno confermato che la stessa era stata compilata “in modo completo e veritiero” (art. 124 cpv. 2 LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e si sono in tal modo assunti la responsabilità di eventuali errori, a loro sfavore o a loro favore.
A ciò nulla cambia la mancanza attribuita dalla ricorrente all’autorità fiscale. Infatti, i contribuenti avrebbero potuto accorgersi dell’errore di dichiarazione, se non al momento della dichiarazione stessa, perlomeno al momento della notifica della decisione di tassazione. Pertanto, non si può ritenere che gli insorgenti abbiano usato la diligenza che da loro poteva essere ragionevolmente pretesa. Ritenuto che ove i contribuenti avessero usato la diligenza richiesta avrebbero potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo addotto in questa sede, non può essere posto rimedio all’errore commesso nella dichiarazione mediante una revisione della decisione di tassazione passata in giudicato (cfr. sentenza del TF 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.3).
3. Alla luce di quanto esposto, si deve quindi concludere che, non avendo i contribuenti ottemperato al proprio obbligo di diligenza – ritenuto che in caso contrario avrebbero potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria l’errore di dichiarazione – la revisione è da escludere.
Di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto. La tassa di giustizia e le spese devono essere poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il present
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: