Incarti n.
80.2023.91

80.2023.92

Lugano

13 dicembre 2023  

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 RI 2 

entrambi rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 12 maggio 2023 contro la decisione del 14 aprile 2023 in materia di IC e IFD 2021.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   I coniugi __________ e __________ __________ __________) presentavano la dichiarazione d’imposta 2021 il 27 ottobre 2022. Entrambi a beneficio di una rendita d’invalidità, dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 36'310.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.-.

                                         Nei periodi fiscali dal 2015 al 2020 erano stati tassati d’ufficio ed avevano presentato una domanda di condono per il pagamento delle relative imposte.

                                         Nelle “comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione”, allegate alla dichiarazione d’imposta 2021, indicavano quanto segue:

                                         Alleghiamo per conoscenza modulo richiesta condono per imposte 2020 e precedenti, compilato il 24.10.2022. Segnalo nuovamente che non abbiamo sostanza e che a causa dei problemi creati dalla confederazione e dal mio ex-fiduciario, la situazione economica non è delle migliori, visto anche il debito di fr. 142'000 fr. rimastoci addosso post pignoramento di un immobile sito nel comune di __________. (…).

 

 

                                  B.   a.

                                         Con decisione del 20.2.2023 l’Ufficio esazione e condoni (in seguito UEC) respingeva la domanda di condono presentata dai coniugi __________ per le imposte 2015 – 2020.

 

                                         b.

                                         Con decisione datata 1.3.2023 l’Ufficio di tassazione di Biasca (in seguito UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 38'000.- per l’IC e in fr. 43'700.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 649'000.-.

                                         In particolare, rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale aveva aggiunto alla sostanza l’importo di fr. 850'000.- a titolo di “numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi”, con la seguente motivazione:

                                         Imposizione valore dei capitali precedentemente tassati (o dei capitali ricavati da alienazioni avvenute nel corrente periodo fiscale), non essendo stato provato il consumo o il reinvestimento.

 

                                         c.

                                         Con scritto 16.3.2023 i contribuenti, si rivolgevano all’UEC, chiedendo un appuntamento per discutere della loro situazione finanziaria ed in particolare dell’ipotizzato pignoramento di fr. 250.- mensili. Inserivano fra l’altro la seguente richiesta

                                         Chiedo all’Ufficio di tassazione di __________ che ci legge in copia di attendere a considerare la notifica d’imposta 2021 in maniera definitiva da tenere in sospeso ed eventualmente partecipare al colloquio con il signor __________.

 

                                         d.

                                         L’UEC rispondeva allo scritto del 16.3.2023 in data 22.3.2023, come segue:

                                         Come spiegato verbalmente in occasione del colloquio telefonico del 21 marzo 2023, pur comprendendo la situazione, confermiamo che non è possibile rivedere la decisione di condono emessa il 20 febbraio 2023 in quanto non vi sono i presupposti per accogliere la richiesta.

 

 

                                  C.   Con reclamo 12/13.4.2023, i coniugi __________, rappresentati dall’avv. __________ impugnavano la decisione di tassazione IC/IFD 2021, contestando in particolare l’accertamento relativo ad una “sostanza presunta di CHF 850'000.-“. Secondo gli insorgenti, l’imposizione di una sostanza che non avevano dichiarato non si sarebbe basata su accertamenti d’ufficio, ma semplicemente sulla “(…) ripresa del valore dei capitali precedentemente tassati e di cui non sarebbe provato il consumo o il rinvestimento”.

                                         In particolare il valore lordo di fr. 850'000.- sarebbe stato determinato d’ufficio sulla base di una “ben diversa situazione personale ed economica dei coniugi nel 2014, ovvero ben 7 anni prima del momento determinante per stabilire la sostanza imponibile”. Tuttavia, a causa sia di importanti problemi di salute dei coniugi sia di una lunga procedura giudiziaria che si era conclusa con l’assoluzione di __________ da parte del Tribunale penale federale, avvenuta nell’agosto 2016, la situazione reddituale e finanziaria dei coniugi sarebbe “drasticamente peggiorata”.

 

 

                                  D.   Con decisione del 14.4.2023 – trasmessa per posta APlus – l’UT dichiarava irricevibile il gravame siccome tardivo.

                                         L’autorità indicava inoltre che non era stato addotto alcun motivo di restituzione dei termini.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________, sempre rappresentati dall’avv. __________, contestano la decisione con la quale è stato dichiarato irricevibile il loro gravame.

                                         In particolare, sottolineano che la decisione di tassazione è stata loro intimata con lettera semplice e che la datazione 1.3.2023 non comproverebbe che la stessa sia stata spedita né quel giorno né in uno dei giorni successivi. Se l’autorità fiscale procede alla notifica delle sue decisioni non con un invio postale raccomandato ma con lettera semplice, incomberebbe alla stessa l’onere della prova circa l’effettiva intimazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. L’autorità fiscale non avrebbe pertanto apportato prova del fatto di aver proceduto alla notifica della decisione prima del 13.3.2023. Anche volendo ricercare eventuali ammissioni di tardività, anche indirette, degli stessi contribuenti, in una precedente corrispondenza anche con l’UT di __________, nella lettera del 16.3.2023 si farebbe un cenno alla notifica d’imposta 2021. Ai fini della verifica della data, da tale scritto “(…) può essere unicamente inferito che il 16.03.2023 la decisione oggetto di reclamo era stata intimata, ma non certamente che la stessa fosse già stata intimata il 13.03.2013”. In relazione al testo della lettera del 16.3.2023, ed in particolare al passaggio “Chiedo all’Ufficio di tassazione di Bellinzona [ndr. __________], che ci legge in copia, di attendere a considerare la notifica d’imposta 2021 in maniera definitiva da tenere in sospeso ed eventualmente di partecipare al colloquio con il sig. __________”, secondo il principio della buona fede, l’Ufficio avrebbe comunque dovuto considerare che l’accenno alla notifica di tassazione 2021 avesse per scopo quello di ottenere la revisione della stessa alla luce dell’effettiva situazione patrimoniale degli opponenti, privi oramai di sostanza. Secondo i ricorrenti, tale scritto, dal profilo sostanziale, avrebbe comunque già dovuto essere considerato un reclamo, in ogni caso tempestivo.

 

 

                                  F.   Con osservazioni 23/24.5.2023 al ricorso, l’UT chiede la conferma della decisione impugnata. Rileva, a titolo abbondanziale, che “(…) la notifica datata 01.03.2023 (quindi post datata) è stata inviata al contribuente ancora nel corso del mese di febbraio”.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale d’irricevibilità del reclamo interposto contro la decisione di tassazione del 1°.3.2023.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

                                         Quando l'ultimo giorno del termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 192 cpv. 2 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD).

 

                                         2.2.

                                         La notificazione deve permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione, rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113 Ib 296 consid. 2a).

                                         Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

 

                                         2.3.

                                         Siccome la legge (sia quella federale sia quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza TF 2A.271/1999 del 17.11.1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

 

                                         2.4.

                                         Per rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione, l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario e, segnatamente, alla data indicata dall’autorità. Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento e il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. sentenza CDT 80.2019.253 del 4.11.2019 consid. 2.3 con riferimenti ivi citati).

                                         Infatti, secondo il principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr. anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3.3.).

                                         Il destinatario di un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una decisione che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa, l’autorità fiscale ha notificato la decisione di tassazione IC/IFD 2021, datata 1.3.2023, per posta semplice. In base alle regole sulla ripartizione dell’onere della prova, all’UT incombeva comprovare la data di notifica della stessa, anche indirettamente.

                                         Ora, l’autorità fiscale, in sede di osservazioni, si è limitata ad indicare che, la decisione di tassazione sarebbe stata inviata al contribuente ancora nel mese di febbraio 2023, senza tuttavia apportare alcuna prova – anche indiretta – del fatto che la notifica sia effettivamente avvenuta a fine febbraio 2023 o entro il 1.3.2023. Già solo per tale motivo, il reclamo doveva essere dichiarato ricevibile e l’autorità fiscale avrebbe dovuto entrare nel merito delle censure sollevate.

 

                                         3.2.

                                         Ad ogni modo, oltre allo scritto del 12.4.2023 dell’avv. __________, espressamente qualificato reclamo, si rileva che i coniugi __________, si erano già rivolti, con scritto datato 16.3.2023, all’Ufficio esazione e condoni, che aveva risposto loro il 22.3.2023. Nello scritto in parola, trasmesso anche in copia per conoscenza all’UT di RS 1, avevano indicato: “Chiedo all’Ufficio di tassazione di __________, che ci legge in copia, di attendere a considerare la notifica d’imposta 2021 in maniera definitiva da tenere in sospeso ed eventualmente di partecipare al colloquio con il sig. __________”. Ora, dal tenore dello scritto appare chiara la volontà di impugnare la decisione del 1.3.2023: in effetti emerge con evidenza l’intenzione di non far crescere in giudicato la decisione di tassazione del 2021. Anche qualora, per denegata ipotesi, lo scritto fosse unicamente giunto all’UEC, quest’ultima autorità avrebbe dovuto, per competenza, trasmetterlo, come reclamo, all’UT di RS 1. Infatti giusta l’art. 192 cpv. 4 LT (cfr. anche art. 133 cpv. 2 LIFD) un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso senza indugio all’autorità fiscale competente. Il termine di presentazione dell’atto è reputato osservato se quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.

 

                                         3.3.

                                         Ne consegue che i coniugi __________ si sono aggravati tempestivamente contro la decisione di tassazione IC/IFD 2021. L’UT ha pertanto decretato a torto l’irricevibilità del loro gravame.

 

 

                                   4.   Il ricorso è accolto. L’autorità fiscale ha dichiarato a torto irricevibile il gravame presentato dai contribuenti. Gli atti vengono trasmessi all'UT affinché entri nel merito delle censure del gravame presentato contro la decisione IC/IFD 2021. Non vengono prelevate tasse e spese di giustizia. Ai ricorrenti viene riconosciuta un’adeguata indennità a titolo di ripetibili e viene restituito loro l’anticipo versato.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2021 è annullata e gli atti vengono retrocessi all’autorità fiscale affinché entri nel merito del gravame.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. L’anticipo di fr. 500.- viene restituito ai ricorrenti.

 

                                   3.   Vengono assegnati fr. 300.- a titolo di ripetibili.

 

                                   4.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: