Incarti n.
80.2023.97

80.2023.98

Lugano

30 maggio 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 15 maggio 2023 in materia di revisione IC 2013 e 2014.

 

 

 

Fatti

 

 

                                     -   nell’ambito della costituzione della __________ SA, Lugano, avvenuta con rogito del 1° febbraio 2012 del notaio __________, Lugano, RI 1, cittadino italiano con permesso B, ha confermato l’assunzione e la sottoscrizione di 100 azioni al portatore del valore di fr. 1'000.-- ciascuna, interamente liberate;

 

                                     -   nella decisione del 23 agosto 2017, con cui ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2013, l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano commisurato la sua sostanza imponibile in fr. 6'391'000.-- e quella determinante per l'aliquota in fr. 6'566'000.- , avendo aggiunto alla sostanza imponibile dichiarata il valore delle azioni della __________ SA, che al 31 dicembre 2013 ammontava a fr. 6'470'000.--;

 

                                     -   con reclamo del 19 settembre 2017 il contribuente ha sostenuto di non essere mai stato azionista della __________ SA, come confermato da una dichiarazione sottoscritta dall'amministratore unico della stessa;

 

                                     -   con decisione del 18 marzo/22 luglio 2020 il fisco ha respinto il reclamo del contribuente;

 

                                     -   con sentenza del 12 luglio 2021, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ha respinto il suo ricorso contro la decisione dopo reclamo;

 

                                     -   Il 14 settembre 2021 RI 1 ha impugnato quest'ultimo giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, che lo ha respinto, nella misura in cui ammissibile, con sentenza del 25 gennaio 2022 (2C_725/2021);

 

                                     -   con decisione del 6 ottobre 2021, l’Ufficio di tassazione ha respinto un reclamo del contribuente, che contestava anche per il periodo fiscale 2014 l’attribuzione delle azioni della __________ SA;

 

                                     -   con istanza del 15 maggio 2023, indirizzata al Tribunale federale, alla Camera di diritto tributario e all’Ufficio di tassazione di Lugano, RI 1 chiede la revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014, argomentando che il 16 febbraio 2023 la __________ SA ha “finalmente consegna[to] il contratto di mandato (allegato) tra __________ SA e gli azionisti della spettabile __________ SA”, dal quale “si può evincere senza alcun dubbio che l’azionista non è… RI 1”.

 

 

Diritto

 

 

                                     -   Sebbene l’istanza di revisione faccia riferimento all’imposta cantonale e anche all’imposta federale diretta, si ritiene che la stessa si riferisca esclusivamente all’imposta cantonale sulla sostanza, oggetto delle procedure di reclamo e di ricorso evocate;

 

                                     -   la questione non necessita tuttavia di essere approfondita, essendo l’istanza comunque irricevibile;

                                     -   secondo gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD, la revisione compete alla stessa autorità che ha emanato la decisione o sentenza nel frattempo cresciuta in giudicato;

 

                                     -   la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono successivamente essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriore (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);

 

                                     -   in materia sia d’imposta federale diretta sia d’imposta cantonale, la domanda di revisione deve essere inoltrata all’autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate nel merito per motivi formali;

 

                                     -   è infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione;

 

                                     -   nel caso in esame, la decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2013 è passata in giudicato solo dopo il giudizio del Tribunale federale del 25 gennaio 2022, che è entrato nel merito del ricorso in materia di diritto pubblico, nella misura in cui era ammissibile;

 

                                     -   ne consegue che l’autorità competente per la revisione è lo stesso Tribunale federale, che ha deciso per ultimo sulla fattispecie litigiosa e la cui sentenza ha in tal modo sostituito il giudizio cantonale impugnato (cfr. sentenza 2F_2/2009 del 23 settembre 2009 consid. 2.2);

 

                                     -   per quanto attiene alla tassazione relativa al periodo fiscale 2014, la stessa è passata in giudicato trenta giorni dopo la notificazione della decisione con cui, il 6 ottobre 2021, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente;

 

                                     -   la competenza a pronunciarsi sull’istanza di revisione dell’imposta cantonale 2014 è conseguentemente dell’Ufficio di tassazione, che si è pronunciato per ultimo sulla questione controversa;

 

                                     -   nella misura in cui il contribuente ha indirizzato alla Camera di diritto tributario la sua istanza di revisione delle tassazioni IC 2013 e 2014, la stessa è pertanto irricevibile;

 

                                     -   la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dell’istante.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    280.–

                                         sono a carico dell’istante.

 

                                   3.   Contro il presen

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: