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Incarti n. 80.2025.102 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 31 maggio 2024 contro la decisione del 1 maggio 2024 in materia di IC e IFD 2021. |
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Fatti |
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A. Nella dichiarazione per l’imposta IC/IFD 2021 dei coniugi RI 1 e RI 2, quest’ultima, di professione tassista indipendente, indicava, per quanto qui d’interesse, di aver percepito un reddito da attività indipendente di fr. 2'346.‑. Più in dettaglio, essa dichiarava di trarre dall’attività indipendente un utile lordo di fr. 19'200.‑, dal quale dedurre fr. 2'156.- quali contributi sociali e fr. 14'698.- quali spese d’automobile (professionali), per avere percorso con la stessa 32'000 km complessivi, di cui 8'000 km a scopo privato (corrispondente al 25% del totale) e 24'000 km a scopo professionale (75% del totale). In particolare, le spese professionali legate all’automobile erano pari al 75% della somma dei seguenti importi: fr. 4'968.- per imposte e assicurazioni, fr. 6'350.- per l’uso dell’auto (benzina, riparazioni e simili), fr. 8'280.- quale ammortamento dell’auto.
Pur non dichiarando alcun reddito da attività dipendente, la contribuente chiedeva nondimeno la deduzione di fr. 8'580.- come “spese professionali del dipendente”, composte di fr. 2'880.- per le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa (tragitto, di 16 km complessivi, percorso per 300 giorni in un anno), fr. 3'200.- per pasti fuori casa (deduzione massima ammessa) e un forfait di fr. 2'500.-.
B. Con decisione del 5 aprile 2023, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (in seguito: UT) ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC e IFD 2021, commisurando il reddito imponibile in fr. 133'200.- per l’IC ed in fr. 135'600.- per l’IFD. L’autorità fiscale ha, da un lato, assoggettato all’imposta il reddito dell’attività lucrativa indipendente della moglie, così come dichiarato (fr. 2'346.-), e, dall’altro, ha negato la deduzione delle spese professionali della stessa.
C. a.
Contro la decisione suddetta, i contribuenti, per il tramite della In-terdebita SA, hanno presentato reclamo datato 24 aprile 2023, sostenendo di aver commesso “degli errori di compilazione” della dichiarazione, fra l’altro dichiarando il reddito dell’attività lucrativa indipendente della moglie “senza dedurre le spese realmente sostenute, ad esempio: abbonamento telefonico, carburante, manutenzione auto, assicurazione auto, tassa di circolazione, leasing auto, affitto ufficio, pranzi etc.”.
b.
Con scritto dell’8 agosto 2023, l’UT ha chiesto ai reclamanti di inviargli “copia del primo e dell’ultimo disco orario dell’anno 2021 con l’indicazione dei km percorsi a titolo privato”, avvertendoli che altrimenti avrebbe modificato la tassazione a loro svantaggio, elevando il reddito dell’attività lucrativa indipendente a fr. 30'000.-.
Con emali dell’8 agosto 2023, i contribuenti hanno proposto tre varianti di calcolo dei costi dell’attività lucrativa indipendente, da un minimo di fr. 26'868.- a un massimo di fr. 37'368.-, da dedurre dall’utile lordo di fr. 19'200.-.
Il 30 agosto 2023 l’UT si è rivolto al rappresentante dei contribuenti, sottoponendo loro una ricostruzione del reddito dell’attività indipendente, a partire da una percorrenza annua di 32'000 km, di cui 8'000 a scopi privati, con una cifra d’affari di 2 franchi al km. Dal ricavo stimato in fr. 48'000.- l’autorità fiscale ammetteva in deduzione costi per fr. 16'536.-, determinando il reddito (arrotondato) in fr. 30'000.-.
Il 18 dicembre 2023 il rappresentante dei contribuenti ha sostenuto che la quota d’uso privato dell’automobile sarebbe stata almeno del 40% e non del 25%, come stimato dall’UT, a causa degli effetti della pandemia COVID 19. Ha inoltre contestato la stima dei ricavi, argomentando che la reclamante “si occupa principalmente di fornire servizio su lunghe tratte”.
c.
Con decisione del 1° maggio 2024, l’UT ha elevato il reddito dell’attività lucrativa indipendente a fr. 25'000.- sulla base del calcolo seguente:
km percorsi: 24'000
cifra d’affari ricostruita secondo medie di categoria:
24'000 x 2 fr/km = fr. 48'000.-
dedotti i costi giustificati dall’uso commerciale (seppur senza giustificativi):
- leasing: fr. 8'280.-
- carburante fr. 3'600.-
- manutenz. auto: fr. 3'000.-
- ass. auto: fr. 4'180.-
- tassa circolazione: fr. 788.-
+ quota parte privata (25 %): fr. 4'962.-
- pasti: fr. 1'650.-
reddito aziendale: fr. 31'464.-
ridotto prudenzialmente a fr. 25'000.-
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 insorgono contro la decisione di tassazione dopo reclamo del 1° maggio 2024. Gli insorgenti contestano in primo luogo l’applicazione del guadagno lordo di fr. 2.- per km, per il fatto che la contribuente svolgerebbe l’attività su tratte lunghe, “dove i prezzi applicati sono concordati con il cliente e di media si aggirano a CHF 1.20/1.30 a km”. Inoltre, avrebbe fatto un uso privato del veicolo aziendale di almeno il 40%, a causa della pandemia da COVID-19. A comprova, i ricorrenti si dicono disposti a produrre i dischi orari “nei quali vi è indicato l’utilizzo lavorativo piuttosto che quello privato”.
E. Con osservazioni del 5 giugno 2024, l’UT chiede di respingere il ricorso e confermare la decisione su reclamo, osservando che nella dichiarazione d’imposta, e meglio nel Modulo 10, erano stati gli stessi ricorrenti ad indicare un uso del veicolo aziendale per 32'000 km, di cui 8'000 km (ovvero, il 25%) a scopo privato, nonché costi per fr. 16'854.-. Riguardo all’utile, poiché i contribuenti non hanno mai prodotto i dischi orari richiesti, l’UT ha dovuto procedere a una soluzione a costi forfettari, prendendo i km (e la quota d’uso professionale del veicolo aziendale) dichiarati e applicando un guadagno medio di categoria di 2 fr./km, poi adeguando, in assenza di prove concrete, i costi dichiarati in base a una valutazione di plausibilità e ulteriormente riducendo, per cautela e a vantaggio dei contribuenti, la cifra finale ottenuta a fr. 25'000.- così da tenere conto della minor redditività nell’anno di contribuzione fatta valere dai ricorrenti.
F. Nella replica spontanea del 19 giugno 2024, gli insorgenti argomentano che l’utilizzo a scopo privato dell’automobile sarebbe superiore a quello della media di categoria, in quanto la contribuente non eserciterebbe la professione a tempo pieno, bensì saltuariamente e a chiamata, alla stregua di una attività lucrativa accessoria. L’uso effettivo dell’auto a scopi professionali non potrebbe essere stimato con un forfait, ma potrebbe essere accertato unicamente tramite l’analisi dei dischi orari e del libretto di lavoro, che sarebbero a disposizione, anche se “di non facile consultazione”. Disporrebbero peraltro solo dei dischi orari da marzo 2021, essendo quelli precedenti stati frattanto eliminati, anche per motivi di spazio. Avrebbero poi prodotto “l’unica fattura disponibile” per l’anno 2021.
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Diritto |
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1. 1.1.
Nel caso in esame, RI 2 esercita un’attività lucrativa indipendente quale taxista.
1.2.
Secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.
L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2008, Vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).
I requisiti che le suddette “distinte” devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentano un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale (decisione TF n. 2A.272/2003 del 13 dicembre 2003, consid. 4).
1.3.
La contribuente non ha allegato alla dichiarazione d’imposta la benché minima documentazione, limitandosi sostanzialmente a indicare, nel questionario per indipendenti senza contabilità (Modulo 10), una cifra d’affari lorda di fr. 19'200.- e spese generali per fr. 16'854.- (già dedotta la quota parte privata del 25%). Da qui il reddito netto dichiarato di fr. 2'346.-. Ha inoltre dichiarato di avere percorso con il veicolo aziendale 32'000 km, di cui 8'000 km a scopo privato, corrispondenti a una quota d’uso privato del 25 %.
La ricorrente non ha pertanto adempiuto gli obblighi di collaborazione previsti dagli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT.
2. 2.1.
Secondo gli articoli 123 cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta. La procedura di tassazione è in tal modo caratterizzata dalla collaborazione reciproca dell’autorità di tassazione e del contribuente (procedura di tassazione mista). Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve in particolare compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero (articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT) e allegare i documenti necessari (articoli 125 LIFD e 199 LT). Su domanda dell’autorità di tassazione, deve fornire informazioni orali e scritte, soprattutto quando, alla luce della dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande, per esempio a proposito dei redditi, delle spese per il loro conseguimento o dell’evoluzione patrimoniale (cfr. articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). Il contribuente è in tal modo reso responsabile per l’esattezza della propria dichiarazione.
Secondo gli articoli 130 cpv. 2 prima frase LIFD e 204 cpv. 2 prima frase LT, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Oltre alla condizione della diffida, la legge fa dipendere la procedura di tassazione d’ufficio dall’adempimento di due condizioni: 1) che il contribuente non abbia soddisfatto i suoi obblighi procedurali oppure 2) che gli elementi imponibili non possano essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Un’interpretazione letterale di questa disposizione (congiunzione “oppure”) lascia intendere che le due condizioni siano alternative. In virtù di una simile interpretazione, basterebbe la violazione degli obblighi di procedura perché l’autorità di tassazione possa procedere alla tassazione d’ufficio (dopo diffida). Secondo la giurisprudenza costante, tuttavia, il diritto di procedere ad una tassazione d’ufficio presuppone fondamentalmente che, dopo l’esame intrapreso dall’autorità di tassazione, sussista un’incertezza nei fatti, che impedisce a quest’ultima di procedere alla tassazione in modo completo e esatto (sentenza TF n. 2C_3/2019 del 4 luglio 2019 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).
2.2.
Al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere provato, è colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi del tenore di vita del contribuente (cfr. articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).
3. 3.1.
In mancanza di documentazione atta ad accertare l’effettivo utile proveniente dall’attività indipendente esercitata dalla ricorrente, la decisione di procedere a una tassazione per apprezzamento è ineccepibile e va senz’altro tutelata. Chiamato a giudicare la legittimità di una tassazione d’ufficio intrapresa a carico di un tassista del Canton Basilea Città, il Tribunale federale ha avuto modo di sottolineare l’importanza di una corretta tenuta del libro di cassa, segnatamente per le piccole attività indipendenti. Solo in questo modo è possibile garantire una ricostruzione dettagliata degli incassi giornalieri e verificare la loro corrispondenza con i redditi dichiarati. Sebbene la sentenza concernesse l’imposta sul valore aggiunto (IVA), i giudici federali hanno sottolineato che l’esigenza di registrazioni idonee, tali da garantire un pieno assoggettamento alle imposte, vale per l’insieme delle imposte, dirette e indirette (sentenza TF n. 2C_825/2011 del 4 giugno 2012, consid. 2.2.2, in: StR 67/2012 p. 709).
3.2.
Nel caso in esame, tuttavia, l’autorità di tassazione ha rinunciato a intraprendere una tassazione d’ufficio in senso stretto, in favore di una tassazione ordinaria, come risulta in particolar modo dal fatto che, nei rimedi giuridici, ha omesso di indicare l’esistenza dei requisiti posti dagli art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD (obbligo di motivare il gravame) e le conseguenze in caso di inottemperanza degli stessi.
Nel pieno rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (decisione TF n. 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006), questa Camera non può pertanto sottrarsi da un esame della legittimità dell’importo di fr. 25'000.-.
4. 4.1.
Riguardo all’utile lordo, i contribuenti hanno sempre fatto valere, fin dalla dichiarazione d’imposta, una cifra d’affari lorda di fr. 19'200.-, senza dare però alcuna spiegazione ulteriore e senza fornire alcun giustificativo. In particolare, i ricorrenti non hanno presentato alcuna registrazione delle entrate giornaliere o mensili né tanto meno ulteriori indicazioni in merito agli attivi e ai passivi dell’azienda della moglie. Parallelamente a ciò, i contribuenti hanno indicato, già nella dichiarazione fiscale, che la signora RI 2 ha percorso con l’auto aziendale 32'000 km, di cui 8'000 km a scopo privato (25% del totale) e 24'000 km a scopo professionale (75% del totale); con il reclamo, la percentuale d’uso a scopo privato è poi stata stimata almeno al 40%. In sede di ricorso i ricorrenti hanno stimato che il guadagno lordo medio della coniuge sarebbe stato di fr. 1.20/1.30 a km.
In assenza di giustificativi, per la determinazione dell’utile lordo l’UT non si è affidato alla cifra di fr. 19'200.- dichiarata dai contribuenti, ma ha calcolato il medesimo in fr. 48'000.- prendendo la totalità dei km percorsi a scopo aziendale (24'000 km, ovvero il 75% di 32'000 km) e moltiplicandola per un guadagno lordo medio di categoria di 2.- fr. per km.
4.2.
Per determinare la quantità di km percorsi con l’automobile a scopo professionale, in assenza di prove, l’UT si è basato sui dati forniti dai ricorrenti nel Modulo 10 allegato alla dichiarazione fiscale, ovvero 32'000 km percorsi in totale, di cui 8'000 km a scopo privato (25%) e 24'000 km a scopo professionale (75%).
I ricorrenti non contestano l’ammontare dei km percorsi, ma ritengono che gli spostamenti privati con l’auto aziendale corrisponderebbero almeno al 40% degli spostamenti totali, ovvero a 12'800 km.
Nella sua copiosa giurisprudenza in materia di imposta sul valore aggiunto, il Tribunale federale ha già avuto modo di confrontarsi con gli spostamenti privati rivendicati da un tassista indipendente, giungendo alla conclusione che non basta elencare i giorni di libero e i pretesi viaggi, ma occorre anche sostanziarli tramite documenti giustificativi, quali possono essere le ricevute di pagamento erogate dai distributori di carburante, le fatture della carta di credito oppure ancora le dichiarazioni scritte di parenti (sentenza TF n. 2C_569/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 6.). Non basta, in altri termini, produrre un conteggio dei chilometri percorsi a titolo privato – come fatto dal ricorrente – ma occorre anche debitamente comprovarli. Del resto, secondo un consolidato principio, nella procedura di tassazione l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
I ricorrenti, per giustificare la loro tesi, si sono limitati a rilevare che la quota d’uso privato del 40% sarebbe dovuta alla riduzione del lavoro causata dalle misure a contrasto della pandemia del 2021. La contribuente avrebbe svolto l’attività di tassista saltuariamente ed a chiamata, in maniera quasi “accessoria”. I contribuenti non hanno per contro prodotto alcuna prova concreta, nemmeno i dischi dell’odonocronografo, di cui ogni taxi deve essere provvisto (cfr. art. 13 dell’Ordinanza municipale sul servizio taxi del 23 luglio 2015), nonostante doppio sollecito dell’UT. A tale riguardo, con e-mail del 29 agosto 2023, l’allora rappresentante fiscale dei contribuenti affermava di trasmettere i dischi orari, salvo poi indicare nella successiva e-mail del 18 dicembre 2023 di avere “per errore” omesso di accludere all’e-mail precedente gli allegati, senza però effettivamente rimediare alla dimenticanza. Nel ricorso in esame, i ricorrenti si dicono sì disposti a produrre i dischi dell’odonocronografo, ma, anzitutto e per l’ennesima volta, non li producono, e per giunta indicano di avere frattanto eliminato i dischi dei mesi da gennaio a marzo 2021, nonostante i dischi orari in generale fossero stati loro domandati più volte. I ricorrenti hanno dunque eliminato, nel corso della procedura, una parte delle prove loro richieste più volte e che sono consapevoli essere essenziali ai fini del presente giudizio, descrivendoli nella replica spontanea al ricorso nei seguenti termini: “Quanto sia stata effettivamente utilizzata l’auto ai soli fini professionali è unicamente accertabile tramite l’analisi dei dischi e del libretto di lavoro”.
Riguardo all’accertamento dei km percorsi con l’automobile, ai ricorrenti va quindi imputato un atteggiamento poco collaborativo e anche contraddittorio.
4.3.
Si deve inoltre osservare che le allegazioni dei ricorrenti in merito al ridotto grado di occupazione della moglie contrastano palesemente con quanto da essi stessi indicato nella dichiarazione d’imposta, ove chiedevano – pur erroneamente – la deduzione da un inesistente reddito da attività dipendente delle spese di trasporto per 300 giorni in un anno e parimenti chiedevano la deduzione massima ammessa per il consumo di pasti fuori domicilio, lasciando quindi intendere che la contribuente avesse lavorato per tutto l’anno e non in maniera quasi “accessoria”.
Le allegazioni dei contribuenti sui km percorsi a scopo professionale (60% di 32'000 km, ovvero 19'200 km) e sul guadagno lordo medio al km (1.25 fr./km) sono inoltre in contraddizione con l’utile lordo dichiarato di fr. 19'200.-. Moltiplicando infatti 19'200 km per 1.25 fr./km si otterrebbe un utile lordo di fr. 24'000.- e non di 19'200.-.
Date le allegazioni contraddittorie e la grave violazione del loro obbligo di collaborazione, i ricorrenti non possono censurare la stima dell’UT, che ha ritenuto che la quota d’uso privato del veicolo sia stata del 25%, percentuale del resto inizialmente dichiarata dagli stessi contribuenti, e pertanto non meno plausibile di quella del 40%. In effetti, data la carenza probatoria, riconoscere una quota d’uso privato del 25%, come fatto dall’UT, risulta addirittura generoso, siccome i ricorrenti non hanno dimostrato l’uso privato del veicolo nemmeno in questa misura e dovrebbero sopportare le conseguenze di questa mancanza di prove.
5. 5.1.
Riguardo al guadagno lordo medio per km, l’autorità di tassazione, come visto, ha considerato un importo di fr. 2.-.
5.2.
In una sentenza del 2014 (CDT n. 80.2012.148 del 24 febbraio 2014) ed in una del 2015 (CDT n. 80.2013.61 del 30 luglio 2015), questa Camera ha già dovuto pronunciarsi sul caso di un tassista indipendente che non teneva alcuna contabilità dei movimenti di cassa, concludendo per la legittimità dell’operato dell’autorità di tassazione, che aveva ricostruito il reddito del contribuente moltiplicando il numero di chilometri percorsi per l’utile lordo medio al chilometro stabilito dalla Divisione delle contribuzioni per i tassisti attivi nella stessa regione. Considerata la categoria della concessione comunale, preso inoltre atto della lieve contrazione subita dal mercato a partire dagli anni 2009, in seguito alla crisi economica e all’aumento della concorrenza, l’autorità fiscale aveva ritenuto realistico un utile lordo medio di fr. 2.- e un utile netto medio di fr. 1.30/1.40 al chilometro (sentenza CDT n. 80.2012.148/149 del 24 febbraio 2014).
Ancora più importante è l’utile lordo medio calcolato dalle autorità ginevrine. In una sentenza del 12 novembre 2012, il Tribunale federale si è occupato della tassazione di un tassista indipendente del Canton Ginevra, giudicando adeguato un utile lordo medio di fr. 2.40 al chilometro. A tale conclusione, i giudici federali sono giunti sulla base di un documento elaborato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, intitolato “coéfficients d’expérience taxis, Genève”, che raccoglie i dati di 86 tassisti ginevrini (decisione TF n. 2C_543/2012 del 12 novembre 2012).
Le attuali tariffe dei taxi autorizzati della Città di Lugano sono le seguenti:
Tariffa iniziale: CHF: 6.00
Tariffa minima: CHF: 18.00
Andata e ritorno: CHF 2.60 / km
Sola andata: CHF 4.60 / km
Sola andata festiva + notturna
(dalle ore 22.00 alle 6.00): CHF 5.20 / km
Andata e ritorno notturna
(dalle ore 22.00 alle 6.00): CHF 3.00 / km
Attesa: CHF 65.00 all’ora
Bagaglio (5 colli al massimo): CHF 1.50 / unità - CHF 7.50 massimo
(https://www.lugano.ch/vivere-lugano/muoversi-lugano/trasporti-pubblici/taxi/)
5.3.
I ricorrenti chiedono venga considerato un utile lordo medio addirittura inferiore a fr. 1.50, e meglio di fr. 1.20/1.30. Certo, un lavoro a forfait e su tratte lunghe, come fatto valere dai ricorrenti, garantisce generalmente una minor redditività, ma ciò non basta ancora a giustificare uno scarto di quasi il 40% rispetto ai coefficienti sperimentali descritti sopra, specie se si considera che i ricorrenti non hanno prodotto alcun documento giustificativo a comprova del reale andamento della attività della moglie, eccezion fatta per un’unica fattura di fr. 710.-. Non è nemmeno comprovato che la ricorrente lavori esclusivamente su lunghe tratte, sussistendo a comprova di ciò unicamente la fattura appena citata, che attesta la percorrenza di ca. 739 km, a fronte di 24'000.- km complessivamente percorsi a scopo professionale.
In considerazione della carente collaborazione prestata dalla contribuente, nulla si oppone pertanto alla tutela della decisione qui impugnata, che non fa altro che riprendere un dato statistico medio concernente 88 tassisti della Città di Lugano, già preso in considerazione in una sentenza del 2014, che concerneva la tassazione di un tassista della Città di Lugano per il periodo fiscale 2008. Questo modo di procedere si conforma agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti in considerazione in procedimento del genere ed è stato d’altronde legittimato a più riprese dal Tribunale federale, con numerose sentenze in materia di imposta sul valore aggiunto (sentenze TF n. 2C_835/2011 del 4 giugno 2012 e TF n. 2A.297/2005 del 3 febbraio 2006, in: ASA 76 p. 779).
L’utile lordo stimato di fr. 48'000.-, calcolato a partire da 24'000 km percorsi con un guadagno medio di fr. 2.- al km, è dunque una stima ragionevole e misurata.
6. 6.1.
Dall’utile lordo così calcolato devono essere dedotte le spese professionali.
Nella dichiarazione d’imposta, i contribuenti hanno dichiarato le seguenti spese generali:
· fr. 2'156.- di contributi sociali e
· 4/5 (quota uso professionale, cfr. supra) dei seguenti importi:
fr. 4'968.- per l’imposta e le assicurazioni,
fr. 6'350.- per l’uso e la manutenzione del veicolo (benzina, olio, copertoni, riparazioni ecc.),
fr. 8'280.- di “ammortamento”, con ciò intendendo i costi per il leasing dell’auto.
I contribuenti hanno inoltre separatamente chiesto per la moglie la deduzione di fr. 8'580.- di spese professionali, come se si trattasse di un reddito dell’attività dipendente, in particolare spese di trasporto tra il luogo di lavoro e il domicilio (fr. 2'880.-) e spese per pasti fuori domicilio (fr. 3'200.-), oltre che la deduzione forfettaria di fr. 2’500.-.
Nessun giustificativo è stato allegato.
In sede di reclamo i ricorrenti hanno rivisto l’importo e la composizione di queste spese, quantificandole in base a tre possibili scenari diversi in fr. 37'368.-, 32'118.- o 26'868.- (la differenza essendo dovuta al costo del carburante e dei pasti fuori dal domicilio), senza indicare quale fosse lo scenario effettivamente realizzatosi. In tutti e tre gli scenari, le spese si componevano delle seguenti poste:
· leasing auto di servizio;
· telefonia
· carburante
· manutenzione auto (incl. pulizia e sanificazione)
· assicurazione auto
· tassa di circolazione
· pranzi (fr. 15.- al giorno)
· affitto monolocale
Si osserva comunque che per nessuno dei tre scenari era stata dedotta la quota delle spese per l’uso privato del veicolo. Per quanto attiene ai costi dell’affitto del monolocale, quantificati in tutti e tre gli scenari in fr. 9'600.- annui, i ricorrenti producevano a comprova un contratto di sublocazione.
I contribuenti hanno inoltre prodotto diverse fatture e conteggi per l’abbonamento del telefono. Nessun altro giustificativo è stato fornito.
In sede di ricorso, i ricorrenti non si sono di per sé opposti al calcolo delle spese generali effettuato dall’UT nella decisione su reclamo (calcolo che verrà dettagliato più in basso), ma – senza produrre ulteriori giustificativi – si sono limitati a chiedere che fra le spese venissero anche considerate le spese per la locazione del monolocale e per l’abbonamento di telefonia mobile, non quantificando alcuna delle deduzioni richieste. Con la replica spontanea hanno poi fatto un ennesimo nuovo elenco – sempre non quantificato – delle spese professionali, aggiungendovi stavolta anche la voce “abbonamento sito Web”.
6.2.
L’UT, partendo da questa ambigua e contraddittoria situazione probatoria, ha quantificato le spese professionali della contribuente in fr. 16'536.- come segue:
· fr. 14'886.-, ovvero 4/5 (quota uso professionale) delle seguenti spese:
fr. 8'280.- per il leasing dell’auto;
fr. 3'600.- per il carburante dell’auto;
fr. 3'000.- per la manutenzione dell’auto;
fr. 4'180.- per l’assicurazione dell’auto;
fr. 788.- per l’imposta di circolazione;
· fr. 1'650.- per i pasti fuori domicilio.
L’UT ha dunque riconosciuto tutte le spese fatte valere dai ricorrenti con il reclamo, ad eccezione dei costi per l’abbonamento di telefonia mobile e della locazione del monolocale, nonostante nessuna di queste sia stata giustificata con prove (tranne le spese telefoniche). Non ha nemmeno ammesso alcun costo per l’abbonamento sito web, fatto valere per la prima volta in sede di ricorso.
Non resta quindi che verificare se la richiesta dei ricorrenti di riconoscere queste ulteriori spese (locazione ufficio, telefono, sito web) sia legittima.
6.3.
Ora, riguardo al canone di locazione, la contribuente non risulta utilizzare il monolocale come sede di lavoro, ragion per cui la deduzione non può essere concessa. D’altra parte, nel contratto di sublocazione prodotto non viene indicato alcun canone di (sub)locazione e si presume quindi che l’appartamento, se anche utilizzato come ufficio, fosse in uso gratuitamente alla contribuente, anche perché il (sub)locatore è suo marito. La sede dell’attività di taxi non risulta peraltro essere a __________, luogo di situazione dell’appartamento monolocale, bensì a __________, come emerge dalle indicazioni su Google Maps e dalle indicazioni a piè di pagina dell’unica fattura prodotta dai ricorrenti.
Inoltre, essendo il monolocale fornito di cucina, se si dovessero ammettere in deduzione i costi per la locazione del monolocale, di riflesso non potrebbero essere considerati i costi per i pasti fuori domicilio di fr. 1'650.-.
Riguardo ai costi del telefono aziendale, si rileva che la ricorrente ha costi fissi mensili di fr. 46.20 (non considerando il premio fedeltà o sconti per la combinazione di varie offerte né eventuali costi aggiuntivi per prestazioni fuori abbonamento, che si possono stimare compensarsi), ovvero fr. 554.40 annui. Si tratta di una cifra d’importanza limitata e comunque più che compensata con la riduzione prudenziale dell’utile netto operata dall’UT per fr. 6'464.-, di cui si dirà meglio sotto.
Riguardo agli asseriti costi per l’abbonamento del sito web, nulla è dato sapere circa i costi d’abbonamento, né, a dirla tutta, circa l’esistenza stessa del sito internet, che nemmeno figura nell’intestazione dell’unica fattura prodotta né è stato ritrovato cercando in rete il nome dell’attività. Nessuna deduzione può quindi essere riconosciuta per l’abbonamento del sito web.
La quantificazione delle spese generali in fr. 16'536.- effettuata dall’UT merita dunque tutela.
7. Infine, deducendo aritmeticamente le spese generali di fr. 16'536.- dall’utile lordo di fr. 48'000.-, l’utile netto ricostruito risulta pari a fr. 31'464.-, come stimato dall’autorità di tassazione in sede di reclamo. L’autorità di tassazione ha poi ulteriormente ridotto – senza che ve ne fosse invero il bisogno – il reddito imponibile a fr. 25'000.-.
Stante quanto precede, la stima del reddito effettuata dall’UT si deve considerare prudenziale.
8. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: