Incarti n.
80.2024.155

80.2024.156

Lugano

19 settembre 2024  

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 19 luglio 2024 contro la decisione del 26 giugno 2024 in materia di IC e IFD 2022.

 

 

 

Fatti

 

 

 

A.    RI 1, nel corso del 2022, era domiciliato a __________, con residenza professionale a __________ nel Canton __________, per motivi lavorativi. Era impiegato presso la __________ a __________ e presso il Dr. med. __________ a __________.

                                         Nella dichiarazione d’imposta 2022, il contribuente ha fatto valere deduzioni a titolo di spese professionali per complessivi fr. 16'796.- e, in particolare, spese di trasporto con il veicolo privato dal luogo di residenza professionale a __________ al luogo di lavoro a __________, per un importo totale di fr. 10'296.–.

                                  B.   Notificandogli la tassazione IC/IFD 2022, con decisione dell’8 novembre 2023, l’Ufficio di tassazione (di seguito UT) ha commisurato il reddito imponibile in fr. 125'200.– per l’IC e in fr. 126'800.– per l’IFD. Le spese professionali complessive sono state riconosciute nella misura di fr. 10'360.– per l’IC e di fr. 12'241.– per l’IFD. Per quanto concerne, in particolare, le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, l’autorità fiscale le aveva riconosciute nella misura di soli fr. 3'860.– per l’IC e di fr. 3'000.– per l’IFD, argomentando che non era stata ammessa la deduzione delle spese per il veicolo privato, ma unicamente il costo annuale dell’abbonamento per i mezzi pubblici.

 

 

                                  C.   a.

                                         Con reclamo del 29 novembre 2023, il contribuente ha impugnato la decisione di tassazione dell’UT, chiedendo la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, in considerazione degli orari di lavoro “che iniziavano intorno alle 7:00 del mattino e e terminavano alcuni giorni alle 21:30” e che rendevano impraticabile l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. Utilizzando il veicolo privato avrebbe impiegato 25 minuti, mentre con i mezzi pubblici circa 1 ora e 45 minuti di cui 30 minuti a piedi.

 

                                         b.

                                         Con scritto del 30 aprile 2024, l’UT ha attribuito al reclamante un termine fino al 20 maggio 2024 per produrre una “descrizione dettagliata inerente le trasferte dal domicilio a __________ al luogo di lavoro per l’anno 2022 in relazione all’attività lucrativa principale ed ai 2 mesi inerente il reddito accessorio”, in considerazione del fatto che nel formulario delle spese professionali aveva “indicato come luogo di domicilio __________ – __________ per 220 giorni lavorativi”.

                                         Il 27 maggio 2024, il contribuente ha risposto, sottolineando che la scelta della residenza professionale a __________ era stata motivata dal fatto che lì viveva un suo collega, che lo aveva ospitato nei primi mesi di lavoro, offrendogli così anche la possibilità di conoscere la regione.

                                         Con lettera del 28 maggio 2024, l’UT ha attribuito al contribuente un termine fino al 17 giugno 2024 per presentare la stessa documentazione già richiesta.

 

 

                                  D.   Con decisione del 26 giugno 2024, l’UT ha respinto il reclamo, argomentando che il contribuente non aveva dato seguito alla richiesta di “documentazione dettagliata”, inviatagli non una ma ben due volte, la prima in data 30 aprile 2024 e la seconda in data 28 maggio 2024. Pertanto non avendo a disposizione la necessaria documentazione per poter ridefinire gli elementi accertati nella decisione di prima istanze del 08 novembre 2023, l’UT ha deciso su reclamo sulla base degli elementi già a sua disposizione.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contesta nuovamente la mancata deduzione delle spese professionali legate all'utilizzo del veicolo privato. Il ricorrente sottolinea che l'uso dei mezzi pubblici comporta un tempo di viaggio per tratta compreso tra 1 ora e 14 minuti e 1 ora e 30 minuti, con una media di 2 o 3 cambi e un tempo di percorrenza a piedi tra i 15 e i 30 minuti. Al contrario, utilizzando il veicolo privato, la distanza è di 39,9 km con un tempo di percorrenza medio di 26-40 minuti. Pertanto, in una giornata, il percorso di andata e ritorno con il veicolo privato sarebbe di 80 km, con un tempo stimato tra 56 minuti e 1 ora e 10 minuti, mentre con i mezzi pubblici il tempo complessivo si attesterebbe tra 2 ore e 28 minuti e 3 ore e 11 minuti, di cui tra 30 e 60 minuti a piedi. La differenza totale si situerebbe quindi tra 1 ora e 32 minuti e 2 ore e 1 minuto al giorno. Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di imposta federale diretta, sottolinea come sia ragionevolmente esigibile da parte del contribuente l'uso dei mezzi pubblici, anche se ciò comporta un prolungamento del tempo di viaggio di un’ora al giorno rispetto al tragitto domicilio-lavoro effettuato con un mezzo di trasporto privato. Nel suo caso, il tempo supplementare che dovrebbe impiegare utilizzando i mezzi pubblici supererebbe abbondantemente l'ora al giorno, avvicinandosi, nella peggiore delle ipotesi, alle due ore. Inoltre, gli orari di lavoro renderebbero possibile il riposo per sole 4 ore a notte se dovesse utilizzare i mezzi pubblici. Per tali ragioni, il ricorrente ritiene che la deduzione delle spese di trasporto professionale mediante l'uso del veicolo privato sia, nel suo caso, pienamente giustificata. Infine, nel corso del 2022, l’utilizzo del veicolo privato si sarebbe reso necessario anche per spostarsi fra i due cantoni, in quanto avrebbe esercitato una parte dell’attività professionale in Ticino, luogo del suo domicilio.

 

 

                                  F.   Con osservazioni del 25 luglio 2024, l’UT si è espresso in merito al ricorso in materia di IC/IFD 2022 inoltrato da RA 1 per conto di RI 1, chiedendo di confermare quanto già espresso nelle motivazioni e conclusioni delle decisioni su reclamo. Secondo l’UT, nel corso del 2022 il contribuente aveva il domicilio a __________, con un lavoro principale a __________ e, secondariamente, un’attività accessoria a __________. L’UT ritiene che non si possa accogliere la richiesta del contribuente riguardante la deduzione delle spese di trasporto tramite veicolo privato, poiché la giurisprudenza ha già sottolineato che, nel caso di pendolari settimanali, si può ragionevolmente pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più vicino possibile al luogo di lavoro. Pertanto, eventuali e ulteriori spese di trasporto dal luogo di residenza al luogo di lavoro possono essere dedotte solo se questi si trovano a una distanza ragionevole l’uno dall’altro.

 

 

Diritto

 

 

 

                                   1.   1.1

                                         Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese professionali deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.

 

                                         1.2.

                                         Con l’approvazione, nel 2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del 21 giugno 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo sistema per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è stato modificato nel senso che “le spese professionali deducibili sono: […] le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3000 franchi” (testo in vigore dal 1° gennaio 2016).

                                         Il 6 marzo 2015 è stata modificata anche l’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1). L’art. 5 cpv. 1, nella versione in vigore dal 1.1.2016, prevede che, a titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente possa dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD).

                                         L’art. 5 cpv. 2 precisa che sono considerati costi deducibili:

a.    le spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o

b.    i costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

 

                                         1.3.

                                         Nel caso in esame, per il calcolo dell’imposta federale diretta, l’autorità di tassazione ha ammesso una deduzione di fr. 3'000.– per le spese di trasporto. Poiché al ricorrente è stata riconosciuta la deduzione massima prevista dall’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD, il ricorso è respinto nella misura in cui concerne il calcolo dell’IFD.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Per il calcolo dell’imposta cantonale, l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT stabilisce che “le spese professionali deducibili sono […] le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro”. La norma cantonale precisa ulteriormente che “per le spese professionali secondo il capoverso 1 lett. a […] sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato” (art. 25 cpv. 2 LT).

 

                                         2.2.

                                         Secondo l’art. 3 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (RL 640.210; quello valido per il periodo fiscale 2022 qui in esame è del 10 novembre 2021), sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

                                         a)  per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

                                         b)  […]

                                         c)   per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

                                         Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo citato).

                                     

                                         2.3.

                                         Come ha ricordato in una recente sentenza la Suprema Corte, l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1), il cui contenuto è analogo a quello dell’art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo cantonale, esprime il carattere sussidiario della deduzione per spese relative all'uso di un veicolo privato, indicando che essa è possibile solo se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o se non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

                                         In base alla giurisprudenza, il ricorso all'uso dei trasporti pubblici non è ragionevolmente esigibile quando il contribuente è infermo o in cattiva salute, quando la prossima stazione dei trasporti pubblici è molto distante dal suo domicilio o dal suo luogo di lavoro, quando l'inizio o la fine dell'attività lucrativa si situa in momenti che non sono compatibili con l'orario dei trasporti pubblici oppure quando il contribuente dipende da un veicolo per l'esercizio della professione. Sempre in base alla giurisprudenza, l'inesigibilità può essere inoltre data dalla durata del tragitto supplementare dovuto all'uso del trasporto pubblico, anche se un tempo supplementare di un'ora al giorno, rispetto al tempo necessario per il tragitto casa lavoro con un mezzo di trasporto privato, va di principio considerato ragionevole e quindi esigibile (sentenza del Tribunale federale 9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).

 

                                         2.4.

                                         Nella stessa occasione, l’Alta Corte ha anche rilevato che l'art. 5 dell'ordinanza sulle spese professionali non prevede che il tragitto professionale debba essere svolto esclusivamente con i mezzi pubblici o con i mezzi privati. Anche in applicazione di questa norma, un “cumulo” di deduzioni, per la parte di tragitto con un mezzo di trasporto privato e per la parte con un mezzo di trasporto pubblico (cosiddetto “tragitto misto”), resta quindi possibile (sentenza 9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.3 e giurisprudenza citata.).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nella fattispecie in esame, è litigioso il riconoscimento della deduzione delle spese per la trasferta quotidiana mediante automobile da __________, dove l’insorgente risiede durante la settimana, a __________, luogo di lavoro di quest’ultimo. Mentre l’autorità fiscale ha riconosciuto la deduzione delle spese di trasporto con il mezzo pubblico, l’insorgente ritiene di adempiere le condizioni per poter dedurre le spese per l’uso del veicolo privato

 

                                         3.2.

                                         Si premette che il ricorrente non contesta la decisione dell’autorità fiscale di riconoscergli, per la trasferta settimanale dal domicilio al luogo di lavoro unicamente l’importo di fr. 3'860.– (sulla base del tariffario FFS in vigore nel periodo fiscale in questione), corrispondente al costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico.

                                         Il contribuente pretenderebbe tuttavia un’ulteriore deduzione per il fatto che, durante la settimana, ha alloggiato in un appartamento situato a ben 39.9 chilometri di distanza dal luogo di lavoro.

 

                                         3.3.

                                         È vero che la trasferta dall’abitazione di __________ al luogo di lavoro a __________ con il veicolo privato richiede un dispendio di tempo nettamente inferiore e che l’uso dei mezzi pubblici comporta diversi cambi e tratte a piedi.

                                         La questione non è tuttavia decisiva. Secondo la giurisprudenza, infatti, proprio nel caso dei pendolari settimanali si può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile vicino al luogo di lavoro. Sicché, eventuali e ulteriori spese di trasporto, dal luogo di residenza al luogo di lavoro, possono essere dedotte solo se questi si trovano ad una distanza ragionevole l’uno dall’altro (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a edizione, Basilea 2019, n. 12 ad art. 26 LIFD, p. 793 e giurisprudenza citata).

                                         Il disagio lamentato dall’insorgente, a dipendenza della durata e della scomodità della trasferta quotidiana con i mezzi pubblici, è in ultima analisi riconducibile alla sua scelta di risiedere in una località che è situata a quasi 40 chilometri di distanza dal luogo di lavoro e che non è servita da trasporti pubblici particolarmente favorevoli.

                                         Le argomentazioni proposte dal ricorrente, in merito al vantaggio in termini di tempo e di comodità, potrebbero essere prese in considerazione se il comune di __________ fosse il luogo di domicilio del contribuente. È logico quindi che sia la residenza settimanale a conformarsi al luogo di lavoro e non il contrario (CDT n. 80.2006.110 dell’8 settembre 2006; CDT n. 80.2006.24 del 22 marzo 2006). Pertanto è pienamente condivisibile la decisione dell’UT di non ammettere in deduzione le spese di trasporto per la trasferta dal luogo di dimora settimanale al luogo di lavoro.

 

                                         3.4.

                                         Inoltre, il contribuente si è limitato a sostenere la difficoltà pratica nell’utilizzare i mezzi di trasporto pubblici a causa dei suoi orari di lavoro senza apportare nessuna documentazione (come schede di controllo dell’entrata e dell’uscita) a favore della sua argomentazione, ciò nonostante le due richieste inoltrate da parte dell’UT in cui gli si richiedeva di produrre gli effettivi documenti. In aggiunta, nel Modulo 4 della dichiarazione d’imposta, il contribuente ha segnalato come luogo di domicilio __________, sebbene il domicilio effettivo si trovasse ancora a __________ nel Canton Ticino.

 

                                         3.5.

                                         La decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha ritenuto che nella fattispecie non siano adempiute le condizioni per un eccezionale riconoscimento della deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, si rivela pertanto legittima.

 

 

                                   4.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: