Incarto n.
80.2024.160

Lugano

16 marzo 2026    

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliere

Francesco Sciuchetti

 

 

parti

 RI 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 22 luglio 2024 contro la decisione del 19 giugno 2024 in materia di rimborso imposta preventiva 2014 e 2015.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   Nei periodi fiscali 2014 e 2015 RI 1 era azionista in ragione del 23% di __________ SA, attiva nel commercio di vini e di opere d’arte. Le restanti partecipazioni erano detenute nella misura del 60% dal padre__________ e del 17% dalla sorella __________.

                                         RI 1 rivestiva inoltre la carica di membro del consiglio di amministrazione e di direttore, ed era dipendente della società.

                                         Nel corso del 2016 __________ SA è stata sottoposta a una verifica fiscale da parte dell’Ispettorato fiscale, relativa ai periodi fiscali 2012, 2013 e 2014.

                                  B.   a.

                                         Il 25 aprile 2016 RI 1 presentava la dichiarazione d’imposta 2014 in cui indicava un reddito imponibile di fr. 1'428'965.- ed una sostanza imponibile di fr. 2'502'867.-.

 

                                         b.

                                         Il 26 febbraio 2017 presentava la dichiarazione fiscale 2015 nella quale esponeva un reddito imponibile di fr. 590'160.- ed una sostanza imponibile di fr. 2'414'932.-.

 

 

                                  C.   Con rapporto del 26 ottobre 2017, l’Ispettorato fiscale esponeva i risultati della verifica fiscale intrapresa nei confronti della __________.

                                         Metteva in luce in particolare, oltre ad altre problematiche di diversa natura [tra le quali un’attività indipendente nell’ambito del commercio dei vini rari], l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro a favore degli azionisti, in particolare di RI 1, dipendenti da spese private assunte dalla società, nonché l’ammanco nell’inventario della società di svariate bottiglie di vini pregiati segnalate come non trovate [“not found”] oppure “brutte” [danneggiate o invendibili], il pagamento di fatture per servizi ad una società figlia non operativa, e la mancata ripresa della quota privata per l’uso dei veicoli aziendali.

 

 

D.   Il 13 dicembre 2017 l’RS 1 (di seguito, UT) emetteva la decisione di tassazione IC e IFD 2014 con le quali aggiungeva ai redditi del contribuente, in particolare, un importo di fr. 909'604.- da attività lucrativa indipendente a titolo di redditi netti da partecipazioni qualificate.

Il contribuente interponeva reclamo.

 

 

E.   a.

Il 29 aprile 2019 venivano notificati all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) oneri non giustificati dall’uso commerciale per fr. 131'343.- da aggiungere al risultato della __________ SA di cui fr. 103'236.- riconducibili a RI 1.

 

                                         b.

                                         Il 21 maggio 2019 aveva luogo un incontro fra l’Ispettorato fiscale ed il rappresentante di RI 1 in cui veniva sottoscritto un verbale che riconosceva le seguenti prestazioni valutabili in denaro da parte di __________ SA:

 

PVD al 100% dettaglio

Ddc.

2012

2013

2014

__________

257.83.222.5

221’937

393’351

728’802

 

                                         c.

                                         Il 4 settembre 2019 il contribuente informava l’UT di aggiungere alla propria dichiarazione fr. 103'236.- quale reddito lordo della partecipazione qualificata in __________ SA.

 

 

F.    L’11 dicembre 2019 l’UT emetteva la decisione di tassazione IC e IFD 2014 su reclamo, nella quale aggiungeva, tra l’altro, l’importo di fr. 437’281.- a titolo di altri redditi della sostanza mobiliare.

 

 

                                  G.   Il 19 dicembre 2019 __________ SA trasmetteva all’AFC il Modulo 102 relativo alle prestazioni valutabili in denaro riguardanti il 2014. Risultavano spese di natura privata per complessivi fr. 1'410'006.-; l’imposta preventiva ammontava a fr. 493'502.10 di cui 248'642.- riconducibili a RI 1.

                                         Il 10 gennaio 2020 la società trasmetteva all’AFC il Modulo 102 relativo al periodo fiscale 2015 dal quale risultavano prestazioni valutabili in denaro nella forma di spese di natura privata per fr. 131'343.-. L’imposta preventiva ammontava a fr. 45'970.05 di cui fr. 36'132.60 riconducibili al ricorrente.

 

 

                                  H.   Il 19 febbraio 2020 l’UT emetteva la decisione di tassazione IC e IFD 2015 del contribuente, aggiungendo l’importo di fr. 61’941.- alla voce “Altri redditi della sostanza mobiliare”.

 

 

                                    I.   Il 12 febbraio 2020 il ricorrente trasmetteva all’UT il Modulo 102 relativo alle prestazioni valutabili in denaro dichiarate dalla società nel 2014. Sosteneva che quelle riconducibili al ricorrente sarebbero già state correttamente imposte nella notifica di tassazione dopo reclamo IC e IFD 2014 dell’11 dicembre 2019, emessa sulla base del verbale dell’Ispettorato fiscale. Veniva quindi chiesto il rimborso dell’imposta preventiva di fr. 248'642.- pagata dalla società il 27 dicembre 2019 in relazione a prestazioni valutabili in denaro di RI 1 relative al 2014.

 

 

                                  L.   Con decisione del 22 febbraio 2023 l’UT respingeva la “domanda di rimborso 2014 e 2015”. Evidenziava come il solo fatto che le prestazioni valutabili in denaro fossero state “negoziate” non implicasse che il rimborso dell’imposta dovesse essere accettato. In concreto veniva escluso che la mancata dichiarazione della prestazione soggetta a trattenuta fosse dovuta a negligenza, in quanto le riprese erano state effettuate a seguito di verifica fiscale. Rimandava alle considerazioni espresse dalla camera di diritto tributario nella sentenza CDT. 80.2022.86 relativa ai genitori del contribuente.

 

 

                                  M.   Con reclamo del 29 marzo 2023 RI 1, rappresentato da RA 2, postulava la concessione del diritto di rimborso dell’imposta preventiva evidenziando come i costi privati addebitati alla __________ SA fossero stati decisi dal padre, presidente del Consiglio di amministrazione con firma individuale ed azionista di maggioranza.

                                         Con scritto di “osservazioni aggiuntive” il contribuente argomentava che le spese di alberghi di lusso sarebbero stati degli investimenti necessari all’acquisizione di nuova clientela. Egli avrebbe quindi “allestito e consegnato regolarmente” la distinta dei suoi costi aziendali al padre, il quale li avrebbe valutati ed imputati ai conti della società. Egli non avrebbe quindi avuto alcun elemento per ipotizzare che tali costi gli sarebbero stati imposti a titolo personale. Non vi sarebbe stata quindi da parte sua alcuna intenzionalità. Inoltre, il rimborso avrebbe dovuto essergli accordato in quanto l’ammontare delle prestazioni sarebbe stato negoziato con l’autorità fiscale.

 

 

                                  N.   Con decisione del 19 giugno 2024 l’UT respingeva il reclamo. La “problematica” delle spese di natura privata era stata sollevata a più riprese durante i controlli effettuati dall’AFC e dall’Ispettorato nel 2013 e 2014. Era da escludere che il contribuente non ne fosse a conoscenza. La fattispecie era quindi “parificata a quella di cui alla sentenza CDT 80.2022.86”.

 

 

                                  O.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1, sempre rappresentato da RA 2, contesta la decisione su reclamo. Negli anni in discussione la __________ era detenuta dai genitori del ricorrente nella misura del 60%, dal 17% dalla sorella e per il restante 23% da RI 1. I genitori ricoprivano la carica, rispettivamente, di presidente il padre e di vicepresidente la madre, del consiglio di amministrazione, entrambi con firma individuale; il ricorrente era membro ed in seguito direttore con firma collettiva a due. Come si evincerebbe dal rapporto dell’Ispettorato fiscale, l’unica persona operativa in seno alla società era il ricorrente, i cui rapporti con il padre si erano da tempo inaspriti a causa di contrapposte vedute gestionali. Malgrado ciò le sue decisioni sottostavano sempre alla volontà del padre, forte della propria posizione di azionista di maggioranza e presidente del CdA.

                                         Il wine broker, come il qui ricorrente, dovrebbe possedere qualità ben definite e, in particolare, intrattenere relazioni internazionali di alto profilo, spesso a costi elevati. In tale contesto, le spese sostenute per soggiorni in alberghi di lusso costituirebbero investimenti necessari, funzionali all’acquisizione della clientela.

                                         L’ammontare dei costi aziendali sostenuti dalla società negli anni 2014 e 2015 sarebbe dunque giustificato, senza che egli potesse ragionevolmente attendersi un loro successivo rifiuto da parte dell’autorità fiscale. Egli, infatti, redigeva il conteggio delle spese sostenute nello svolgimento dell’attività e lo trasmetteva al padre, il quale provvedeva a imputare i costi ai conti della società. Quest’ultimo addebitava personalmente al figlio le spese che riteneva non giustificate.

                                         Solo nell’ambito della verifica fiscale “effettuata a posteriori” i costi aziendali relativi agli anni 2014 e 2015 sarebbero stati oggetto di esame e di “negoziazione” tra l’autorità fiscale e il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tale negoziazione non potrebbe, tuttavia, escludere il diritto al rimborso dell’imposta preventiva, poiché in essa non sarebbe ravvisabile alcuna intenzionalità di non dichiarare i costi aziendali quali componenti del reddito.

                                         Non potrebbe dunque essere rimproverato al contribuente di non essersi reso conto delle conseguenze del proprio operato per imprudenza colpevole, non avendo egli sottoscritto alcun documento né fornito all’autorità fiscale informazioni che avrebbe dovuto sapere inesatte o incomplete. Né potrebbero essergli imputati gli eventuali errori commessi dal padre.

                                         Nel caso concreto difetterebbe un’effettiva consapevolezza del fatto che i costi da lui sostenuti avrebbero potuto essere qualificati come prestazioni valutabili in denaro, soggette a imposta preventiva. A suo avviso, quando l’ammontare di tali prestazioni viene “negoziato” con l’autorità fiscale, il rimborso dell’imposta preventiva dovrebbe essere accordato.

 

 

                                  P.   Con le proprie osservazioni, l’AFC ripercorre la cronologia degli eventi, evidenziando come dagli atti a sua disposizione non risulti alcuna richiesta di rimborso dell’imposta preventiva per il periodo fiscale 2015, circostanza che implicherebbe l’estinzione del relativo diritto al rimborso.

                                         Richiamata la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell’art. 23 LIP, l’AFC ritiene innegabile che non sia stata presentata una dichiarazione conforme a quanto previsto da tale norma. Le prestazioni valutabili in denaro sono infatti emerse a seguito di verifiche fiscali di cui il ricorrente era a conoscenza e che risultano precedenti alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. Non sarebbe quindi possibile invocare assenza di negligenza.

                                         In qualità di azionista, membro del Consiglio di amministrazione e direttore, egli era pienamente a conoscenza delle verifiche fiscali concernenti le rilevanti spese di natura privata. Nei periodi fiscali 2014 e 2015, le spese più significative riguardavano proprio lui.

                                         Era in ogni caso il ricorrente ad utilizzare le carte di credito della società e a sostenere personalmente tali spese. Non può dunque essere condivisa la sua tesi secondo cui egli non avrebbe potuto rendersi conto che tali costi sarebbero potuti essere respinti dall’autorità fiscale.

 

 

                                 Q.   Nel corso dell’udienza tenutasi il 4 novembre 2025 presso la Camera di diritto tributario, i ricorrenti postulano nuovamente l’annullamento della decisione impugnata, in quanto la motivazione si limiterebbe a far riferimento alla sentenza della CDT nei confronti dei genitori del contribuente. Chiedono poi la trasmissione, da parte dell’Ispettorato fiscale, della tabella contenente la ricostruzione precisa delle prestazioni valutabili in denaro attribuite a __________. Contestano infine di aver addossato spese private alla società con intenzionalità.

                                         L’autorità fiscale evidenzia come la sentenza dei genitori sia stata messa a disposizione del ricorrente il quale ha potuto presentare un ricorso motivato. Egli, registrando spese private nei conti della società, si sarebbe assunto il rischio della loro ripresa da parte della società. In qualità di direttore della società e membro del CdA avrebbe poi approvato i conti della società agendo quindi per dolo eventuale.

 

 

                                  R.   L’11 novembre 2025 l’UT trasmette le tabelle utilizzate per la quantificazione delle spese private allibrate in società.

 

 

                                  S.   Con scritto di osservazioni del 4 dicembre 2025, il ricorrente ribadisce le proprie censure ricorsuali. La sentenza della Camera di diritto tributario sarebbe stata trasmessa al contribuente concedendogli la facoltà di completare il reclamo, mentre il rapporto dell’Ispettorato sarebbe stato prodotto solo nel corso della procedura di ricorso e, per di più, in modo parziale. Infatti, le tabelle utilizzate per la quantificazione delle spese private sarebbero state prodotte agli atti soltanto a seguito dell’udienza. Tale iter defatigante non potrebbe essere sanato ex post.

                                         Dalle tabelle prodotte dall’UT si evincerebbe inoltre come la società avesse già contabilizzato in buona fede una parte delle spese quali spese private. Tale agire, fondato su criteri valutativi chiari, escluderebbe qualsiasi consapevolezza del fatto che le restanti spese potessero successivamente essere disconosciute. Mancherebbe, da parte dell’UT, la necessaria dimostrazione, per ogni singola voce di spesa, che il contribuente fosse consapevole della loro non deducibilità quali spese aziendali.

                                         Dalle tabelle dell’UT emergerebbe altresì come la ripresa a carico del ricorrente si fondi su una componente valutativa basata su una ponderazione percentuale derivata dal totale aziendale. L’importo oggetto d’imposizione non corrisponderebbe pertanto alle spese effettivamente riconducibili al ricorrente. L’esame della questione della negligenza sarebbe quindi stato condotto in modo astratto e non puntuale per ogni singola spesa.

                                         Questo modo di procedere vanificherebbe l’obiettivo perseguito dalla modifica della LIP entrata in vigore il 1° gennaio 2019, la quale esige, per evitare la decadenza del diritto al rimborso, un annuncio spontaneo. Il mancato riconoscimento del comportamento del contribuente quale negligente avrebbe pertanto sostanzialmente un carattere punitivo.

 

 

Diritto

 

 

 

1.    1.1.

                                         Il ricorrente lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito in quanto l’autorità fiscale avrebbe motivato la decisione impugnata limitandosi a rimandare alla sentenza della Camera di diritto tributario relativa ai genitori. Sia il rapporto dell‘Ispettorato fiscale relativo alla verifica fiscale per gli anni sub judice sia le relative tabelle utilizzate per quantificare le spese private sarebbero state messe a disposizione del ricorrente unicamente nell’ambito della presente procedura ricorsuale e sempre dietro richiesta.


 

                                         1.2.

                                         1.2.1.

                                         In caso di reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT).

                                         L’art. 29 Cost. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 I a 242 consid. 2, 112 I a 109 consid. b e rimandi, 111 I a 1).

 

                                         1.2.2.

                                         Sempre ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

                                         Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

                                         Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

                                         L’art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).

 


 

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         Ora, già con decisione del 22 febbraio 2023, con cui l’autorità fiscale aveva respinto la domanda di rimborso dell’imposta preventiva per gli anni 2014 e 2015, essa aveva esposto il quadro legale applicabile e i motivi del mancato riconoscimento della negligenza, indicando quale riferimento la sentenza CDT 80.2022.86. Nel reclamo e nelle successive osservazioni aggiuntive il contribuente non presentava alcuna rimostranza in merito al rinvio in quanto tale dell’autorità fiscale alla sentenza della CDT relativa ai genitori. Al contrario egli prendeva puntualmente posizione in merito ai passaggi topici contenuti nella stessa, sostenendo che la propria situazione differiva da quella dei genitori poiché le spese addebitate alla società sarebbero state decise dal padre, presidente del consiglio di amministrazione e azionista di maggioranza, mentre egli non avrebbe avuto elementi per ritenere che parte di tali costi potesse essergli imputata a titolo personale quale reddito; il rimborso avrebbe inoltre dovuto essere accordato in considerazione del fatto che l’ammontare delle prestazioni sarebbe stato negoziato con l’autorità fiscale.

 

                                         1.3.2.

                                         Con la decisione impugnata, l’autorità fiscale ha tuttavia rilevato che la problematica delle spese di natura privata addossate alla società era già emersa nell’ambito dei controlli effettuati dall’Amministrazione federale delle contribuzioni e dall’Ispettorato fiscale negli anni 2013 e 2014, sicché doveva escludersi che il contribuente non ne fosse a conoscenza; la sua situazione doveva pertanto essere parificata a quella dei genitori, con rinvio alla citata sentenza CDT 80.2022.86.

                                         Ne discende che l’autorità fiscale ha risposto, seppur sinteticamente, alla censura principale del reclamo, evidenziando che, alla luce dei precedenti controlli e del ruolo del ricorrente in seno alla società, questi doveva essere consapevole della problematica relativa alla contabilizzazione delle spese private. Ne consegue che il rinvio dell’UT alla sentenza di questa Camera relativa ai genitori del contribuente non costituisce una violazione del diritto di essere sentito del contribuente, il quale è riuscito a discernerne gli elementi determinanti come emerge dal fatto che egli ha potuto prendere puntualmente posizione sui passaggi rilevanti della sentenza richiamata sia in sede di reclamo sia di ricorso.


 

                                         1.3.3.

                                         Quanto alla pretesa incompletezza dei documenti messi a disposizione del ricorrente, si può osservare che il rapporto dell’Ispettorato e le relative tabelle si riferiscono ai periodi fiscali 2012, 2013 e 2014 e che le relative riprese erano già state accettate dall’attuale contribuente nel 2019. È dunque difficile ravvisare, in questa sede, una violazione del diritto del ricorrente di essere sentito.

                                         Ad ogni modo, un’eventuale violazione di tale diritto dovrebbe considerarsi sanata, avendo il contribuente avuto la possibilità di consultare il dossier fiscale in data 31 ottobre 2025, di ricevere la documentazione richiesta all’UT, nonché uno scritto di osservazioni dall’AFC e di ribadire oralmente i propri argomenti in occasione dell’udienza e mediante successiva presa di posizione scritta.

 

 

2.    Il merito del litigio concerne il rimborso dell’imposta preventiva relativo a prestazioni valutabili in denaro di __________ SA in favore di __________, quantificate in fr. 728’802.- per il 2014 e in fr. 103’236.- per il 2015.

                                         Per quanto riguarda la quota di prestazioni valutabili in denaro riconducibile a spese private assunte dalla società, il ricorrente sostiene che i costi per soggiorni in alberghi di lusso costituirebbero spese necessarie all’acquisizione della clientela. Ad ogni modo, sarebbe stato unicamente il padre del ricorrente a decidere se imputare o meno tali costi alla società. Infine, il fatto che le spese private siano state oggetto di trattative con l’autorità fiscale giustificherebbe la concessione del rimborso dell’imposta preventiva.

                                         L’autorità fiscale rileva invece che nel 2013 e nel 2014 la società era stata oggetto di verifiche fiscali e che, già in tale occasione, la problematica delle spese private era stata più volte sollevata sia dall’AFC sia dall’Ispettorato fiscale. Il ricorrente non potrebbe pertanto pretendere di ignorare la questione delle spese private. A tal riguardo evidenzia ancora che, registrando spese private nei conti della società, il ricorrente si sia assunto il rischio della loro ripresa; in qualità di membro del consiglio di amministrazione, avrebbe in ogni caso dovuto approvare i conti societari.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Va anzitutto osservato che agli atti non figura alcuna richiesta di rimborso per l’imposta preventiva riferita al periodo fiscale 2015.


 

                                        3.2.

                                         Per l’art. 29 cpv. 1 LIP, il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all’autorità competente.

                                         L’art. 32 cpv. 1 LIP prevede che il diritto al rimborso dell’imposta preventiva si estingua se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. Il termine previsto dall’art. 32 cpv. 1 LIP è perentorio: non può essere né sospeso, né interrotto né prolungato. La scadenza della prestazione imponibile e la conseguente nascita del credito fiscale (art. 12 cpv. 1 LIP) fanno partire il termine dal 1° gennaio dell’anno successivo (anno n+1) a quello della scadenza (anno n) e concludere al 31 dicembre di tre anni dopo (anno n+4). Per il decorso di questo termine non è dunque fondamentale sapere quando precisamente la prestazione imponibile è scaduta (Beusch/Seiler, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, VStG, 3a ed., Basilea 2024, n. 6 ad art. 32 LIP, p. 1092).

                                         Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIP, se l’imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall’AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l’istanza decorre dal pagamento dell’imposta.

                                         L’estinzione del diritto al rimborso a causa del tempo trascorso, secondo l’art. 32 LIP, presuppone necessariamente che un simile diritto sia nato e che non si sia già estinto per altri motivi, in particolar modo perché non sono adempiute le condizioni previste dall’art. 23 LIP (Beusch/Seiler, loc. cit., n. 2 ad art. 32 LIP, p. 1090).

 

                                         3.3.

                                         Ne consegue che, qualora il contribuente non avesse presentato richiesta per il 2015, il suo diritto al rimborso sarebbe ormai estinto. La questione non merita tuttavia ulteriori approfondimenti, poiché tale diritto deve considerarsi estinto per il mancato adempimento delle condizioni previste dall’art. 23 LIP.

 

 

                                    4.   4.1.

                                         L’art. 23 della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21) ha un nuovo testo che, come tale, è in vigore dal 1.1.2019:

1 Chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva o la sostanza da cui esso proviene perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questo reddito.

2 Il diritto al rimborso non decade se il reddito o la sostanza non sono stati indicati nella dichiarazione d’imposta per negligenza e se, nell’ambito di una procedura di tassazione, di revisione o di ricupero d’imposta non ancora chiusa con una decisione passata in giudicato, essi:

a.   sono indicati in una dichiarazione successiva; o

b.   sono computati nel reddito o nella sostanza dall’autorità fiscale sulla base di propri accertamenti.

                                         Il precedente tenore dell’art. 23 LIP era il seguente:

                                         Chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dalla imposta preventiva, o la sostanza da cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questo reddito.

 

                                         4.2.

                                         L’obiettivo voluto da tale modifica legislativa era quello di attenuare la prassi fondata sul vecchio diritto, che esigeva in particolare, per evitare la decadenza del diritto al rimborso, un annuncio spontaneo, da parte del contribuente, del reddito colpito dall’imposta, evitando in tal modo un’imposizione a doppio titolo (cumulo dell’imposta sul reddito e dell’imposta preventiva). Secondo il nuovo diritto, il contribuente mantiene il suo diritto al rimborso se il mancato rispetto dell’obbligo fiscale risulta da una negligenza e se - non essendo ancora la decisione di tassazione, di revisione oppure di ricupero d’imposta cresciuta in giudicato - le prestazioni non dichiarate in tempo utile sono annunciate ulteriormente dal contribuente oppure sono prese in considerazione da parte dell’autorità fiscale di sua propria iniziativa; l’annuncio spontaneo del reddito oppure della sostanza non è più pertanto una condizione imperativa (sentenza TF 2C_792/2021 del 14.3.2022, consid. 4.1. e riferimenti ivi citati).

 

                                         4.3.

                                         Secondo la disposizione transitoria prevista all’art. 70d LIP, l’art. 23 LIP nel suo nuovo tenore si applica alle pretese sorte a partire dal 1° gennaio 2014, se il diritto al rimborso dell’imposta preventiva non è ancora stato oggetto di una decisione passata in giudicato. Per “pretese sorte” bisogna intendere la nascita del diritto al rimborso dell’imposta preventiva: il momento in cui sorge il diritto al rimborso coincide con il momento in cui nasce il credito fiscale, ossia, secondo l’art. 12 LIP, con la scadenza della prestazione imponibile (sentenze TF 2C_792/2021 del 14.3.2022, consid. 4.2; TF 2C_901/2018 del 17.6.2019 consid. 3.2.).


 

                                         4.4.

                                         A seguito della modifica di legge, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha emanato la Circolare n. 48 del 4.12.2019 (“Perdita del diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo l’art. 23 LIP nella versione del 28 settembre 2018”).

                                         In particolare nella stessa viene indicato, conformemente alla modifica del 28 settembre 2018 della LIP, che secondo l’art. 23 cpv. 2 LIP, sussiste il diritto al rimborso dell’imposta preventiva anche nel caso in cui i redditi colpiti dall’imposta preventiva non vengono immediatamente indicati nella dichiarazione fiscale e se tale omissione è avvenuta per mera negligenza.

                                         Per quanto concerne il concetto di negligenza, nella Circolare in questione si spiega che secondo gli articoli 124-126 LIFD il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta. Questo vale anche nel caso in cui il contribuente ha incaricato un terzo della compilazione della dichiarazione d’imposta.

                                         Se dai documenti dell’autorità fiscale competente si evince che i redditi o la sostanza colpiti dall’imposta preventiva non sono stati dichiarati per negligenza, l’autorità concede il rimborso, senza procedere a un’ulteriore verifica. In caso contrario il contribuente deve dimostrare, almeno in maniera credibile, di aver omesso la dichiarazione per negligenza. Ciò risulta dall’obbligo di cui all’art. 48 LIP di indicare coscienziosamente all’autorità competente tutti i fatti che possono essere rilevanti per l’accertamento del diritto al rimborso. Se l’autorità fiscale, dopo la verifica delle informazioni, ritiene che l’omissione della dichiarazione sia avvenuta per negligenza concede il rimborso dell’imposta preventiva.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         La modifica dell’art. 23 LIP ha introdotto la possibilità di ottenere il rimborso dell’IP anche in caso di intervento da parte delle autorità fiscali. Tuttavia non è così semplice comprendere quali tipologie di intervento delle autorità fiscali possono essere riconosciute come un tentativo di sottrazione intenzionale e quali, invece, una mera negligenza.

                                         Soprattutto per quanto attiene alla questione dei vantaggi valutabili in denaro la situazione può rivelarsi complicata (Hatz, Perdita del diritto di rimborso secondo l’art. 23 LIP: l’AFC chiarisce la sua prassi, in NF 11/2020 pag. 706 e segg.).

 

                                         5.2.

                                         Il Tribunale federale, in una recente sentenza (2C_792/2021 del 14.3.2022) si è confrontato con le problematiche sopra esposte, facendo chiarezza nel caso in cui ci si trova confrontati al rimborso dell’imposta preventiva in caso di prestazioni valutabili in denaro. Il caso concerneva una richiesta di rimborso dell’imposta preventiva da parte di un contribuente, azionista ed amministratore unico di una società, la quale era stata oggetto di una verifica fiscale da parte dell’AFC nel 2018. In tale contesto, si era potuta constatare, nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2015, l’assunzione da parte della persona giuridica, di spese private dell’azionista, stimate in fr. 100'000.- all’anno.

                                         L’Alta Corte ha dapprima stabilito quale diritto fosse applicabile alla fattispecie (quello vecchio o quello nuovo) siccome i periodi fiscali interessati erano il 2013 e 2014. Per il 2013, l’ammontare della ripresa fiscale (che, come già detto, era di fr. 100'000.-) corrispondeva alla presa a carico di spese private dell’azionista. Ora, man mano che la società prendeva a suo carico delle spese del contribuente durante gli anni, l’ammontare delle prestazioni valutabili in denaro aumentava. Il 31.12.2013 l’ammontare definitivo delle prestazioni imponibili per l’anno trascorso era fissato: ciò faceva pertanto nascere il credito fiscale e altresì il diritto al rimborso dell’imposta preventiva. Motivo per il quale, per l’anno 2013, la questione del rimborso dell’imposta preventiva era da decidere secondo il vecchio diritto (sentenza 2C_792/2021 consid. 4.3.).

                                         Per il 2014 la questione del rimborso dell’imposta preventiva era invece da valutare secondo il nuovo diritto.

                                         In seguito, il Tribunale aveva poi verificato se, in applicazione del vecchio art. 23 LIP, il ricorrente avesse diritto al rimborso all’imposta preventiva per il 2013 e se, in applicazione del nuovo diritto, potesse beneficiare del rimborso per il 2014.

 

                                         5.3.

                                         Per quanto concerneva il periodo fiscale 2014 l’Alta Corte ha esaminato, in un primo momento, se il contribuente avesse annunciato il “dividendo” percepito in tempo utile, conformemente all’art. 23 cpv. 1 LIP. Questa disposizione prevede che il contribuente che non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questo reddito. Secondo la giurisprudenza, affinché un reddito sia considerato “dichiarato” (in tempo utile) ai sensi di questa norma, è necessario, in particolare che la dichiarazione in questione sia spontanea, ossia che dipenda da un’iniziativa del contribuente stesso e non sia la conseguenza dell’intervento dell’autorità fiscale (sentenza TF 2C_792/2021 del 14.3.2022 consid. 6.1.; sentenza 2C_1052/2019 del 18.5.2020 consid. 3.4 che ha ripreso la giurisprudenza in vigore sotto l’egida del vecchio art. 23 LIP).

                                         Nel caso giudicato dal TF, il contribuente non aveva fatto figurare, nella sua prima dichiarazione fiscale, le prestazioni valutabili in denaro ricevute durante il 2014 per un ammontare di fr. 100'000.-, nonostante fosse conscio di averne già beneficiato durante l’anno 2014. Il ricorrente aveva annunciato tali prestazioni all’amministrazione cantonale unicamente a seguito del controllo della sua società da parte dell’AFC. Non si poteva pertanto ritenere che il ricorrente avesse annunciato spontaneamente il dividendo colpito dall’imposta preventiva.

 

                                         5.4.

                                         Il TF ha poi verificato se il ricorrente potesse ottenere il rimborso dell’imposta preventiva in applicazione dell’art. 23 cpv. 2 LIP, norma che si applica quando l’annuncio non è giunto in maniera tempestiva secondo l’art. 23 cpv. 1 LIP. In applicazione del capoverso 2, il diritto al rimborso non decade se il reddito o la sostanza non sono stati indicati nella dichiarazione d’imposta per negligenza e se, nell’ambito di una procedura di tassazione non ancora chiusa con una decisione passata in giudicato, non vi è decadenza del diritto se l’omissione del reddito oppure della sostanza nella dichiarazione fiscale è dovuta a negligenza e se, nella procedura di tassazione, nel contesto della quale la decisione non è ancora cresciuta in giudicato, essi sono indicati in una dichiarazione successiva oppure sono stati presi in considerazione dall’autorità fiscale su iniziativa di quest’ultima (sentenza sentenza TF 2C_792/2021 del 14.3.2022 consid. 6.3).

 

                                         5.5.

                                         La prima condizione esatta dal testo dell’art. 23 cpv. 2 LIP è che l’omessa dichiarazione sia dovuta ad una negligenza.

                                         Secondo la giurisprudenza, per stabilire se, sul piano soggettivo, l’omissione sia intenzionale oppure dipenda da una negligenza, non vi è motivo per non applicare la giurisprudenza sviluppata in materia di sottrazione d’imposta (sentenze TF 2C_792/2021 del 14.3.2022 consid. 6.4.; 2C_1052/2019 del 18.5.2020 consid. 3.7.1.; 2C_1052/2019 del 18.5.2020 consid. 3.4.; 2C_1066/2018 del 21.6.2019 consid. 4.1.).

                                         La prova di un comportamento intenzionale da parte del contribuente deve essere considerata data quando si riesce a stabilire con sufficiente certezza che quest’ultimo era cosciente del carattere erroneo oppure incompleto delle indicazioni fornite. Se tale coscienza è stabilita, bisogna presumere che abbia volontariamente, perlomeno per dolo eventuale, voluto ingannare le autorità fiscali allo scopo di ottenere una tassazione più favorevole. Tale presunzione non può essere facilmente sovvertita, poiché è difficile immaginare quale altro motivo potrebbe indurre un contribuente a fornire al fisco delle informazioni che sa essere errate oppure incomplete (sentenza 2C_792/2021 del 14.3.2022 consid. 6.4 e giurisprudenza citata).

                                         Per contro, agisce per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole quando l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali, vale a dire tenuto conto della sua formazione, delle sue capacità intellettuali e della sua esperienza professionale (sentenza 2C_792/2021 del 14.3.2022 consid. 6.4 e giurisprudenza citata).

                                         Nel caso trattato dal TF nella sentenza 2C_792/2021 del 14.3.2022, i giudici federali hanno indicato che, secondo il giudizio impugnato, il ricorrente era a conoscenza dell’esistenza delle prestazioni valutabili in denaro già nel 2014, poiché era l’unico amministratore ed azionista della società. Inoltre, nella misura in cui la dichiarazione fiscale 2014 era stata compilata da un avvocato, il ricorrente non poteva ignorare che la presa a carico delle sue spese private da parte della società costituiva un reddito imponibile. Il contribuente doveva peraltro lasciarsi imputare le manchevolezze del proprio mandatario (2C_78/2019 del 20.9.2019 consid. 6.2. e 6.6.).

                                         L’Alta Corte ha pertanto concluso che la prima condizione prevista dall’art. 23 cpv. 2 LIP non fosse realizzata, motivo per il quale il contribuente non poteva prevalersi di tale disposizione, senza che fosse necessario esaminare le restanti condizioni.

 

 

                                   6.   6.1.

                                         In concreto, nel corso del 2016 la __________ SA è stata oggetto di una verifica fiscale da parte dell’Ispettorato fiscale che ha riguardato i periodi fiscali 2012, 2013 e 2014. La stessa ha portato alla luce prestazioni valutabili in denaro da parte della società ai propri azionisti, __________, __________ e, in particolare, a RI 1, cui erano imputabili i vantaggi maggiori.

 

                                         6.2.

                                         RI 1 ha presentato la dichiarazione d’imposta 2014 il 25 aprile 2016 e quella relativa al 2015 il 26 febbraio 2017. In nessuna delle due ha indicato redditi derivanti da prestazioni valutabili in denaro provenienti da __________ SA.

                                         Il 13 dicembre 2017 l’UT ha emesso le decisioni di tassazione IC e IFD 2014, nelle quali venivano aggiunti, tra gli altri, fr. 909'604.- quali redditi netti da partecipazioni qualificate del contribuente. Tali decisioni sono state impugnate con reclamo.

                                         Il 29 aprile 2019 sono stati notificati all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche oneri non giustificati dall’uso commerciale per fr. 131’343.- da aggiungere al risultato 2015 di __________ SA. Di tale importo, fr. 103’236.- erano riferiti aRI 1.

                                         Il 21 maggio 2019 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti di RI 1 e l’Ispettorato fiscale, nel corso del quale è stato sottoscritto un verbale di audizione in cui sono state riconosciute prestazioni valutabili in denaro accordate da __________ SA al contribuente per fr. 221’937.- nel 2012, per fr. 393’351.- nel 2013 e per fr. 728’802.- nel 2014.

                                         Il 4 settembre 2019 RI 1 ha comunicato all’UT di aggiungere l’importo di fr. 103’236.- alla propria partita fiscale 2015 quale reddito lordo derivante dalla partecipazione qualificata in __________ SA.

                                         Il 6 settembre 2019 le parti hanno sottoscritto un ulteriore verbale, ad integrazione di quello precedente in cui, ai fini del calcolo della sostanza imponibile hanno ammesso il debito fiscale di fr. 850'000.- per il 2012, di fr. 920'000.- per il 2013 e di fr. 1'300'000.- per il 2014.-.

                                         L’11 dicembre 2019 l’UT ha emesso la decisione di tassazione IC e IFD 2014 su reclamo, nella quale ha, tra l’altro, aggiunto l’importo di fr. 437’281.- (pari al 60% di fr. 728’802.-) quale altro reddito della sostanza mobiliare.

                                         Il 19 febbraio 2020 l’UT ha emesso la decisione di tassazione IC e IFD 2015 del contribuente, aggiungendo l’importo di fr. 61’941.– (60% di fr. 103'236.-) alla voce “Altri redditi della sostanza mobiliare”.

 

                                         6.3.

                                         Da quanto precede emerge che, né per il 2014 né per il 2015, vi è stata una dichiarazione spontanea ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 LIP, circostanza che, del resto, il contribuente nemmeno pretende. La ripresa di prestazioni valutabili in denaro è infatti riconducibile alle verifiche fiscali svolte presso la società.

                                         Si pone pertanto la questione se, pur in assenza di una dichiarazione conforme all’art. 23 cpv. 1 LIP, si possa nondimeno ritenere che l’omissione sia dovuta a semplice negligenza e che, di conseguenza, il diritto al rimborso non sia decaduto.

                                         Come accennato, le riprese di “Altri redditi della sostanza mobiliare” nella partita fiscale 2014 del ricorrente sono dipese da una verifica dell’Ispettorato fiscale relativa ai periodi fiscali 2012, 2013 e 2014, che ha fatto emergere l’addebitamento ai conti societari di spese private a lui riconducibili, la mancanza di innumerevoli bottiglie di vino dall’inventario, nonché la ripresa di costi relativi a fatture emesse dalla società figlia (__________), senza che quest’ultima sia in realtà operativa, e costi per veicoli attribuibili agli azionisti.

                                         Gli importi delle relative riprese nell’utile della società sono stati definitivamente stabiliti, per i periodi fiscali sottoposti a verifica fiscale, a seguito del reclamo di __________ SA, con la sottoscrizione di un verbale il 20 maggio 2019.

                                         Ciò ha poi comportato, nella partita fiscale degli azionisti, l’imputazione nei redditi, di prestazioni valutabili in denaro da parte della società. Per quanto riguarda la situazione di RI 1 le stesse sono state discusse ed accettate dai contribuenti nel corso di un verbale sottoscritto al termine di un’audizione tenutasi il 21 maggio 2019.

                                         La ripresa nella partita fiscale 2015 è invece riconducibile a spese private di RI 1 inserite nei conti societari e dalla quota privata per l’uso dei veicoli societari.

 

                                         6.4.

                                         6.4.1.

                                         In merito alle riprese qui in discussione, relativamente al 2014 la verifica fiscale ha permesso accertare quanto segue.

 

                                         6.4.2.

                                         Per quanto concerne la questione delle spese private poste a carico della società, il rapporto dell’Ispettorato fiscale ha rilevato che:

                                         Il Sig. RI 1 è l’unico che sembra veramente attivo in società. Per quanto riguarda i costi rilevati e riconducibili alla sua __________ e __________ possiamo avanzare le seguenti osservazioni che di seguito sono riassunte.

                                         Nel corso dei periodi analizzati i costi sostenuti sono veramente importanti e si riferiscono prevalentemente a viaggi all’estero/Svizzera e acquisti di oggetti di lusso (vestiti, gioielli, penne, pelletteria, borse e abiti femminili,…). Per quanto riguarda i viaggi all’estero abbiamo evidenziato anche biglietti aerei riconducibili all’allora compagna (__________) che lasciano presagire che si tratti di un viaggio di piacere/vacanza. Facciamo però comunque notare che determinati viaggi (svolti con determinati collaboratori di __________ SA) sono stati riconosciuti quali costi commercialmente giustificati. Dall’analisi delle date di andate e ritorno dei voli, siamo comunque riusciti ad accertare che in taluni casi il __________, dopo la partenza del collaboratore, raggiunto dalla compagna, rimaneva in loco per passare altri 2-3 giorni in loco. In un altro caso sono stati rilevati costi riguardanti i festeggiamenti di capodanno a __________. In tale occasione siamo riusciti a rilevare (tramite l’analisi dettagliata delle movimentazioni della carta di credito) che il __________ si è prima recato nella struttura alberghiera per un “test della location” per poi recarsi di nuovo con la compagna la sera dopo; per l’occasione sono pure stati acquistati dei regali. Abbiamo chiesto allo stesso __________ se ha potuto beneficiare privatamente di vacanze negli ultimi anni.; lo stesso ci ha comunicato che non è stato possibile per motivi lavorativi da sei anni a sta parte. Alla stregua dei viaggi rilevati (__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, ecc…), con tanto di noleggio auto, durata e periodo dei viaggi (2 settimane in __________, __________ e __________ in agosto, __________ a __________), voli interni, consumazioni SPA/depilazione/parrucchiere, pernottamenti in Hotel di lusso (ad es. __________ India) le affermazioni rilasciate dallo stesso __________ stridono ampiamente con i fatti rilevati. Non sempre inoltre sono stati rilevati i giustificativi. Inoltre è stata rilevata un’e-mail aziendale che riportava in calce (banner informativo) come dal 24.12 al 7.01 “la __________ SA rimaneva chiusa per ferie”.

                                         Per quanto riguarda gli acquisti di oggetti di lusso segnaliamo importanti spese per vestiario (giacche, borsette, scarpe, gioielli, ecc.) che solo in parte sono state delimitate a consumo proprio. In molti casi sull’estratto della carta di credito si è rilevata la nota “regalie per clienti”. Siamo dell’avviso che i clienti (seppur importanti) di un’azienda che commercia vini e arte non richiedano regalie di prodotti non inerenti al core business aziendale. Un’azienda che produce vini dovrebbe infatti, anche per promuovere la propria attività, regalare vini e non gioielli o altro. In merito alle stesse regalie abbiamo ravvisato alcune contraddizioni; in taluni casi l’acquisto è addirittura avvenuto il giorno della partenza, ossia dopo 4-5 giorni di permanenza in loco, facendo lecitamente pensare più a un souvenir che a una regalia per il cliente. Per quanto riguarda la tipologia di prodotti acquistati (soprattutto di borse e gioielli) lasciano presagire la conoscenza dei gusti della persona a cui si regala il prodotto; cosa alquanto improbabile per clienti che vivono a notevole distanza, senza considerare il rischio che un acquisto errato (soprattutto in certe culture) possa creare un danno al proprio business.

                                         Oltre a quanto rilevato, abbiamo individuato dei prelevamenti a contanti che nella maggior parte dei casi sono già stati delimitati quale consumo proprio dalla controparte.

                                         Per quanto riguarda la moltitudine di consumazioni presso ristoranti (in taluni casi Night Club e discoteche) abbiamo spesso rilevato consumazioni avvenute per due persone durante il week-end presso rinomati ristoranti svizzeri (tra cui anche ticinesi) e d’oltre confine. Le consumazioni infrasettimanali sono per contro state concesse in deduzione quali costi di rappresentanza ammessi. Per i dettagli rimandiamo alle calcolazioni Excel presenti nell’incarto dell’ispettorato fiscale.

                                         La controparte ha già contabilizzato un importante consumo proprio imputabile a RI 1 che però è riferito alle quelle movimentazioni palesemente di natura privata; secondo quanto affermato in precedenza questo non è però sufficiente per coprire il reale consumo proprio privato del __________. Visto quanto precede si decide di riprendere gli importi risultanti dalla tabella quali costi non ammessi effettivi in società con PVD all’azionista (beneficiario diretto della prestazione). Rendiamo attenti sul fatto che nella nostra analisi abbiamo considerato aziendali gli esborsi per: pedaggi autostradali e parcheggi, costi benzina, voli __________-__________ e Hotel, consulenze diverse, stampe, inserzioni pubblicitarie diverse, realizzazione dei listini, costi siti internet, pubblicità rivista, costi per visti all’estero, software, acquisti natel, taxi, voli per i dipendenti e lavorativi dei __________ (come pure pranzi accertati con i dipendenti al seguito), spese Peck Food e innumerevoli consumazioni presso ristoranti avvenute in settimana.

 

                                         6.4.3.

                                         In merito alla ripresa concernente i “vini tolti” il Rapporto si esprime nei seguenti termini:

                                         “Stando alla contribuente, nel mese di settembre di ogni anno, viene effettuato un controllo relativo all’inventario con la finalità di rilevare lo stato d’integrità delle bottiglie. A detto del signor __________ [ndr. __________] queste bottiglie, se imbevibili (evaporate o con muffa), sono distrutte. Se la bottiglia è per contro bevibile (ossia presenta solamente difetti estetici sull’etichetta, “bottiglia brutta”) è bevuta e offerta ai clienti durante gli eventi e/o degustazione. Non rileviamo a tal proposito una suddivisione tra quelle distrutte e quelle tolte e destinate alle degustazioni. Le registrazioni contabili rilevate in merito sono: “costo a magazzino”. Abbiamo pertanto richiesto alla controparte una lista di dettaglio a giustificazione del costo. Dalla stessa si evince che le bottiglie passate a costo sono risultate in parte “imbevibili” e in parte “NF” (…) (“not found”). Diverse bottiglie, e non ci capacitiamo la ragione, sarebbero risultate “introvabili”.

                                         L’Ispettorato fiscale ha quindi ipotizzato che la mancanza di così tante bottiglie di vino potesse essere riconducibile alla costituzione di un fondo denominato “__________”, avvenuta il 13.11.2012, le cui quote erano detenute nella misura del 35% da __________ e per il rimanente 65% da __________. Per il tramite dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Servizio dell’imposta preventiva, l’autorità fiscale ticinese è entrata in possesso dello “shareholder Agreement”. Da tale accordo si evince che il fondo detiene a sua volta quale unico azionista il controllo di un’altra società che si occupa di trading del vino (__________. Ltd) ed inoltre che __________ deve essere il fornitore preferenziale e principale di __________. Le parti avevano inoltre concordato che ____________________ avrebbe venduto ____________________ direttamente dalla propria cantina. Il finanziamento dell’investimento iniziale nel fondo sarebbe avvenuto mediante apporto, da parte di __________, di un controvalore di fr. 511'702.- sotto forma di vini. Il documento indica che il vino sarebbe stato messo a disposizione della __________ direttamente dalla cantina della __________. Dall’analisi delle schede contabili della contribuente non si evincevano tuttavia vendite verso le “(…) entità di __________”. L’autorità fiscale riteneva pertanto plausibile, come spiegazione che «(…) il signor __________ avrebbe utilizzato queste bottiglie, registrate peraltro nel conto “variazione inventario per vini tolti” per finanziare la __________».

                                         Motivo per il quale l’Ispettorato fiscale aveva intrapreso delle riprese sull’utile anche a questo proposito.

 

                                         6.4.4.

                                         L’Ispettorato fiscale rilevava inoltre, nei costi d’esercizio, che vi erano dei “costi servizi __________” (cfr. Rapporto __________, pagg. 36 e segg.) che nel 2014 ammontavano a fr. 66'226.-. Le fatture per tali prestazioni erano state emesse dalla società figlia __________ ed erano del tutto generiche, limitandosi all’indicazione “service provided”. Tuttavia, dall’analisi della contabilità consegnata per gli anni 2012-2014 la società non era operativa. La Ltd non aveva peraltro contabilizzato quali ricavi gli importi delle prestazioni fatturate alla società madre. Dalla documentazione relativa alla __________ si poteva peraltro evincere che esisteva una struttura ma che tutta la gestione era eseguita da __________. Ritenuto come, nonostante le numerose richieste, la __________ non avesse mai fornito il codice SWIFT bancario attestante il bonifico relativo alle transazioni, l’Ispettorato fiscale riprendeva i costi come distribuzione dissimulata di utili nei confronti degli azionisti in funzione delle loro quote societarie.

 

                                         6.4.5.

                                         Quanto ai “vantaggi auto”, l’autorità fiscale ha determinato la quota privata dei costi di leasing dei veicoli aziendali imputandola agli azionisti in funzione delle rispettive partecipazioni. Per quanto qui rileva, nel 2014 al contribuente sono stati imputati a tale titolo fr. 10’778.-.

 

 

                                   7.   7.1.

                                         In base alla più recente giurisprudenza, la prova di un comportamento intenzionale è data quando si riesce a stabilire con sufficiente certezza che il contribuente era cosciente del carattere erroneo o incompleto delle informazioni fornite. Se tale coscienza è stabilita, bisogna presumere che abbia volontariamente, perlomeno per dolo eventuale, voluto ingannare le autorità fiscali con lo scopo di ottenere una tassazione più favorevole.

                                         La giurisprudenza e la dottrina sono concordi nell’affermare che, quando si tratta chiaramente di spese private, si deve quantomeno ammettere il dolo eventuale, poiché, alla luce della natura manifestamente privata dell’esborso, si deve di regola ritenere che il contribuente – anche se profano – sappia che spese di tal genere non possono essere registrate nella contabilità aziendale (Lissi/Vitali, loc. cit., n. 42 ad art. 23 LIP, p. 888 s. e riferimenti giurisprudenziali, in particolare: sentenza TF 9C_701/2022 del 19.06.2023 consid. 2.4.3).                                          

 

                                         7.2.

                                         Nel caso concreto RI 1 non poteva non essere a conoscenza dell’esistenza di prestazioni valutabili in denaro a suo favore già alla fine del 2014, rispettivamente alla fine del 2015.

                                         Egli deteneva infatti una partecipazione del 23% in __________ SA, società nella quale rivestiva la carica di membro e direttore del consiglio di amministrazione con firma collettiva a due ed era altresì dipendente. Secondo il rapporto dell’Ispettorato fiscale, egli era inoltre l’unica persona effettivamente operativa all’interno dell’azienda.

                                         Al momento della presentazione delle dichiarazioni fiscali 2014 e 2015, il ricorrente era inoltre a conoscenza del fatto che erano in corso verifiche fiscali concernenti, in particolare, l’addebito alla società di ingenti spese private. Oltre alla verifica in corso relativamente ai periodi fiscali 2012, 2013 e 2014 poi, l’AFC ha rilevato di aver proceduto, anche negli anni 2014 e 2015, a controlli dei rendiconti della società, tra le cui criticità figurava proprio la presa a carico di spese private. Dal rapporto dell’Ispettorato fiscale emerge altresì che tale problematica era già stata oggetto di verifica in precedenza (nel 2013) e che, nonostante ciò, la contabilizzazione di spese private era proseguita.

 

                                         7.3.

                                         Alla luce di tali elementi, deve escludersi che il comportamento del ricorrente in relazione alla problematica delle spese private addebitate alla società sia riconducibile a mera negligenza. Egli non solo era a conoscenza di tale criticità, già sollevata nel corso di verifiche fiscali, ma rivestiva altresì una posizione qualificata in seno ad __________ SA, quale azionista, membro e direttore del consiglio di amministrazione nonché principale persona operativa.

 

                                         A nulla muta il ruolo del padre nell’approvazione delle spese: era infatti il ricorrente a utilizzare le carte della società e, quale membro del consiglio di amministrazione, egli era in ogni caso tenuto ad approvare i conti sociali.

                                         Tenuto conto di questi aspetti, della funzione ricoperta, della natura manifestamente privata delle spese riprese dall’Ispettorato fiscale (cfr., per il 2014, supra consid. 6.4.2) e della sua consapevolezza della problematica contestata, deve pertanto ritenersi che egli abbia agito almeno per dolo eventuale.

 

                                         7.4.

                                         7.4.1.

                                         Per quanto concerne i costi fatturati dalla società figlia e la questione dei “vini tolti”, identica fattispecie che ha condotto a riprese nella partita fiscale dei genitori e sulla quale il ricorrente non presenta alcuna censura, può qui ribadirsi quanto già esposto nella sentenza CDT 80.2024.160, concernente __________.

 

                                         7.4.2.

                                         In particolare, per quanto riguarda i costi fatturati dalla società figlia __________, dal rapporto dell’Ispettorato fiscale emerge come quest’ultima non sia operativa e non abbia dichiarato tra i propri ricavi le prestazioni fornite alla __________. Inoltre dalla documentazione analizzata dal fisco è emerso come tutta la gestione fosse eseguita da __________.

                                         Anche con riferimento a tale ripresa (peraltro accettata, al pari della precedente, con la sottoscrizione del verbale con l’autorità fiscale), quale membro del consiglio di amministrazione e direttore, non poteva ignorare che tali costi contabilizzati a conto economico senza corrispondente uscita bancaria sarebbero stati ripresi nell’utile societario, con conseguente attribuzione agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

 

                                         7.4.3.

                                         Relativamente alla ripresa per “vini tolti”, nel rapporto dell’ispettorato si evidenzia che la «(…) contribuente nel 2013 e nel 2014 ha registrato “costo a magazzino” per ben CHF 181'531.- e rispettivamente CHF 724'807.- quale bottiglie “not found” e “bottiglie brutte”». Inoltre, per ben due anni di fila (2013 e 2014), nella contabilità è stato eseguito un inventario che ha per l’appunto rilevato l’assenza di un importante numero di bottiglie. Non è stata presentata nessuna denuncia e/o segnalazione alla compagnia assicurativa. Una spiegazione di quanto è verosimilmente accaduto è stata fornita dall’Ispettorato fiscale, che l’ha correlato al finanziamento della __________.

                                         Analogamente a quanto stabilito per il padre del contribuente, bisogna concludere che anche RI 1 (il quale deteneva peraltro il 35% delle quote della __________), visto il ruolo rivestito in società non poteva non accorgersi, visualizzando la contabilità, dell’ammanco così importante di bottiglie, ciò che avrebbe imposto un’azione immediata, come una denuncia penale oppure una segnalazione alla compagnia assicurativa.

                                         Anche la ripresa per “vini tolti” è stata comunque accettata durante il verbale sottoscritto con l’autorità fiscale. Anche in questo caso, il contribuente non poteva non sapere dell’esistenza di una prestazione valutabile in denaro a favore suo e degli altri azionisti e della conseguente imposizione quali redditi.

 

                                         7.5.

                                         Lo stesso discorso può essere riproposto anche per la ripresa dei “vantaggi auto” i quali sono riconducibili all’imputazione di una quota per l’utilizzo del veicolo privato secondo la “prassi IVA” (consistente nella ripresa dello 0.8% mensile del costo di acquisto) per i sei veicoli societari ripartiti fra gli azionisti in funzione delle rispettive quote di partecipazione.

 

                                         7.6.

                                         Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che l’omessa dichiarazione di prestazioni valutabili in denaro da __________ SA per i periodi fiscali 2014 e 2015 non sia ascrivibile a mera negligenza del contribuente, ma costituisca al contrario un comportamento intenzionale, configurabile almeno come dolo eventuale. RI 1 non ha pertanto diritto al rimborso dell’imposta preventiva relativa ai periodi fiscali in questione.

 

 

                                   8.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli articoli 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare d’imposta USA (del 18 ottobre 1994) e 231 LT          

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 7’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    500.–

                                         per un totale di                                                      fr. 7’500.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere: