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Incarti n. 80.2024.175 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 6 agosto 2024 contro la decisione del 31 luglio 2024 in materia di IC e IFD 2022. |
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Fatti |
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A. I coniugi RI 1 e __________ hanno presentato, l’11 settembre 2023, la dichiarazione d’imposta delle persone fisiche per il periodo fiscale 2022.
I contribuenti hanno indicato redditi dell’attività lucrativa dipendente del marito pari a fr. 23'219.– e due rendite AVS e AI dell’ammontare, rispettivamente, di fr. 22'236.– e fr. 20'664.–. A titolo di deduzioni di spese professionali del dipendente hanno fatto valere costi per fr. 5'000.– con la dicitura “vedi verbale anni pre-Covid (forfait ridotto)” senza, tuttavia, allegare né il Modulo 4 né alcun altro giustificativo.
B. Con decisione del 25 ottobre 2023, l’RS 1 (di seguito: UT) ha notificato ai contribuenti la tassazione IC e IFD 2022, commisurando il reddito imponibile in fr. 75'300.– per l’IC (reddito determinante per l’aliquota fr. 76'400.–) e in fr. 79'600.– per l’IFD (per l’aliquota fr. 80'800.–). Per quanto concerne le spese professionali, le ha riconosciute limitatamente all’importo (forfetario) di fr. 2'500.– per l’IC e di fr. 2'000.– per l’IFD. La voce “deduzioni – dati accertati” riportava quale totale delle spese professionali del contribuente, per l’imposta cantonale, fr. 2'500.– mentre per l’imposta federale diretta fr. 2'000.–.
C. a.
Con reclamo dell’8 novembre 2023, RI 1 ha lamentato “una grande dimenticanza” in relazione alle spese professionali, aggiungendo che “dopo due anni di covid nel 2022 [aveva] ricominciato a fare le varie esposizioni e [s]i d[oveva] spostare in macchina nelle varie città dove hanno luogo le fiere e naturalmente [aveva] le spese: doppia economia domestica, km auto ecc.ecc.”. Chiedeva di essere convocato per illustrare la questione.
b.
Con scritto del 17 giugno 2024, notificato per Posta A Plus, l’UT ha convocato il reclamante, come da sua esplicita richiesta, per il 10 luglio 2024 alle ore 10:30. La convocazione risulta essere stata recapitata in data 18 giugno 2024 alle ore 09.37 presso il domicilio del destinatario, il quale, tuttavia, non si è presentato alla convocazione.
c.
Con decisione del 31 luglio 2024, l’UT ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:
Il contribuente è stato convocato in audizione per il 10 luglio 2024, con lettera A PLUS, regolarmente recapitata, il 17 giugno 2024.
Non essendosi il contribuente presentato all’audizione e non avendo egli lasciato altra modalità per essere contattato** il reclamo viene respinto e la decisione di prima sede confermata.
**abbondanzialmente si segnala come la scrivente autorità abbia individuato il nr di telefono 091 646 34 44 che è risultato pero non funzionante.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2022, sostenendo di non essersi presentato alla convocazione poiché, in quel periodo, era all’estero per le vacanze, e di non aver potuto neppure prendere visione della citazione. Il contribuente si sarebbe recato allo sportello dell’Ufficio non appena rientrato, subito dopo aver preso visione dello scritto relativo alla convocazione. Gli sarebbe tuttavia stata notificata la decisione, con cui veniva respinto il reclamo. Nel merito, l’insorgente chiede la deduzione delle spese sostenute per la partecipazione a cinque fiere enologiche.
E. Nelle sue osservazioni del 22 agosto 2024, l’UT si è così espresso sul ricorso:
Per poter procedere all’evasione del reclamo 2022 l’Autorità Fiscale ha convocato i contribuenti, come da loro richiesto nella lettera del 8.11.2023, con lettera del 17.06.2024 (regolarmente recapitata il 18.06.2024 alle ore 9.37) per il giorno 10.07.2024 alle ore 10.30.
Non essendosi presentati all’audizione senza giustificazione alcuna la scrivente autorità ha proceduto all’evasione dello stesso respingendo il reclamo. (…) Prima dell’evasione della decisione su reclamo ci siamo anche attivati nella ricerca di un contatto per poter conferire con i contribuenti ma il numero di telefono che è stato trovato risultava non funzionante.
Al momento della ricezione della decisione su reclamo il contribuente ha preso contatto con i nostri uffici (il giorno 6.8.2024) dove ha spiegato che nel periodo compreso tra la metà di giugno e la fine di luglio 2024 si trovava all’estero, peraltro come confermato nella lettera di ricorso (…).
Si fa presente come, in caso di assenza prolungata dal cantone, come nel caso in esame di 1 mese e oltre i contribuenti avrebbero dovuto incaricare una terza persona per il disbrigo della corrispondenza. In questo modo si sarebbe evitata la mancata presenza all’audizione del 10.07.2024 la quale avrebbe senz’altro potuto essere posticipata.
Il ricorrente ha replicato con scritto del 29 agosto 2024, ribadendo quanto già affermato nel ricorso e chiedendo il “riconoscimento di Fr. 5000.-.”.
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Diritto |
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1. 1.1.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (articoli 132 cpv. 1 LIFD e 206 cpv. 1 LT).
L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 135 cpv. 1 LIFD e 208 cpv. 1 LT).
La decisione dev’essere motivata e notificata al contribuente (art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD e 208 cpv. 2 prima frase LT).
1.2.
Per giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è rispettato quando una parte è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa. In quest'ottica, non è necessario che l'autorità discuta tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che esponga, almeno in breve, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (sentenza 9C_642/2022 del 18 settembre 2023 consid. 4.1 e giurisprudenza citata).
2. 2.1.
Nel caso in esame, con il suo reclamo il contribuente aveva lamentato “una grande dimenticanza” in relazione alle spese professionali ed aveva spiegato di aver partecipato a diverse fiere enologiche. Aveva conseguentemente dovuto assumersi spese di trasferta, di doppia economia domestica ecc. In questo contesto, chiedeva di essere convocato “per illustrare la questione”.
Il 17 giugno 2024 l’UT gli ha inviato una convocazione per il 10 luglio 2024, ma il contribuente non si è presentato.
L’UT ha allora respinto il reclamo, argomentando che il reclamante non si era presentato all’audizione e non aveva lasciato altra modalità per essere contattato.
2.2.
2.2.1.
Va ricordato anzitutto che né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata).
Come ha ricordato il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2).
Il contribuente non aveva pertanto alcun diritto di essere convocato dall’autorità di tassazione, prima che fosse adottata la relativa decisione.
2.2.2.
Proprio perché la procedura di reclamo non prevede che il contribuente sia sentito personalmente, prima della decisione, è chiaro che la presenza del reclamante all’audizione indetta dall’autorità non rappresenta un presupposto di ricevibilità del reclamo. In altre parole, il fatto che il contribuente, convocato per discutere il suo reclamo, non si presenti, non consente all’autorità di dichiarare irricevibile il reclamo (v. anche le sentenze CDT n. 80.2011.10 del 26 gennaio 2011 e n. 80.2012.27 del 20 marzo 2012).
Anche se il reclamante non si presenta, l’UT è comunque tenuto ad entrare nel merito del reclamo, fondandosi sui risultati dell’inchiesta e adottando una decisione motivata, come previsto dalla legge.
2.3.
Nel caso concreto, dal reclamo era comprensibile quale fosse la censura del reclamante, che chiedeva la deduzione di spese professionali. L’autorità fiscale non si è tuttavia confrontata con le censure del reclamante, ma ha respinto il reclamo, limitandosi ad indicare che il contribuente non si era presentato all’audizione a cui era stato convenuto. Anche nelle osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale riconduce l’esito del reclamo alla mancata partecipazione del contribuente all’audizione (“Non essendosi presentati all’audizione senza giustificazione alcuna la scrivente autorità ha proceduto all’evasione dello stesso respingendo il reclamo”). In tal modo, non è entrata nel merito del gravame, ma lo ha respinto per ragioni procedurali, sebbene l’audizione, come già ricordato, non costituisce un presupposto processuale. Se anche avesse ritenuto, per esempio, non sufficientemente provate le spese chieste in deduzione, avrebbe potuto e dovuto motivare la propria decisione in tal senso.
Ne consegue che la decisione su reclamo impugnata non soddisfa le esigenze di motivazione richieste dal diritto costituzionale.
2.4.
Il diritto di essere sentito ha una natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (sentenza TF 5A_846/2024 del 27 gennaio 2025 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione per nuova decisione.
Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tasse di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione dopo reclamo del 31 luglio 2024 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: