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Incarti n. 80.2024.177 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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cancelliera |
Sabrina Piemontesi - Gianola |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso dell’8 agosto 2024 contro la decisione del 17 luglio 2024 in materia di IC e IFD 2015. |
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Fatti |
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A. a.
__________ (__________ celibe, nel periodo fiscale 2015,__________ e della __________.
b.
Nella dichiarazione d’imposta 2015, firmata l’11 novembre 2016, il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 108'553.- ed una sostanza imponibile complessiva pari a fr. 0.-.
c.
Con scritto del 22 dicembre 2016, __________ notificava all’Ufficio imposte di successione e donazione di aver ricevuto la somma di fr. 232'888.45 in donazione dal padre __________, “mediante versamenti a contanti”.
B. a.
Con scritto del 3 febbraio 2017, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) attribuiva al contribuente un termine fino al 27 febbraio 2017 per produrre i seguenti documenti:
· Contratto d’acquisto integrale delle azioni __________ con il metodo di finanziamento;
· Contratto di prestito stipulato con la __________ con il piano di rimborso e garanzie fornite;
· Contratto d’acquisto del natante;
· Vostre osservazioni in merito all’allegato calcolo entrate/uscite dell’anno 2015 considerando che importi dall’estero non documentati non potranno essere presi in considerazione; ogni rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata.
b.
Con risposta del 24/27 febbraio 2017, il contribuente, per il tramite della __________, trasmetteva il contratto di donazione mobiliare delle quote azionarie della società __________ del 22 maggio 2015 tra il padre del contribuente e quest’ultimo, come pure il contratto di mutuo tra __________ e __________, datato 22 maggio 2015, la fattura concernente l’acquisto del natante nonché i “giustificativi bancari relativi ai versamenti a contanti del papà __________ pari a Frs. 232'888.00”. Per quando concerneva il calcolo del dispendio sottopostogli dall’UT, rilevava che le voci “azioni __________” e “debito vs. __________” non avrebbero dovuto essere prese in considerazione ai fini del dispendio del contribuente. Invece, i versamenti a contanti, avrebbero dovuto essere considerati.
C. a.
Con ulteriore richiesta del 27 febbraio 2017, l’UT chiedeva al contribuente di fornire ulteriori informazioni e documentazione:
· Scheda contabile 01.01.-31.12.2015 della __________ con il saldo del debito a fine anno e gli interessi pagati durante lo stesso;
· Attestato fiscale al 31.12.2015 del conto no. __________ presso la __________ con il saldo di fine anno e gli interessi maturati durante lo stesso;
· Documentazione dalla quale si evinca il trasferimento dei capitali dall’estero in relazione alla donazione dichiarata; con evidenza del conto di addebito intestato al donante (nel caso la relazione bancaria fosse intestata ad una società di capitali il formulario attestante il beneficiario economico) rispettivamente tutti i bonifici d’accredito sul conto del donatario;
· Vostre osservazioni in merito all’allegato calcolo entrate/uscite dell’anno 2015 dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata.
Il contribuente veniva avvertito che tale scritto valeva quale diffida e che, in caso di inosservanza, si sarebbe proceduto all’applicazione delle penalità previste dagli artt. 257 LT e 174 LIFD e alla tassazione d’ufficio.
b.
Con e-mail del 2 marzo 2017, __________, trasmetteva la valutazione fiscale al 31.12.2015 del conto bancario della __________ e la scheda contabile della società __________.
Riguardo al trasferimento dei capitali dall’estero, e più in particolare alla donazione dichiarata, sosteneva che “__________, è stato proprietario di diverse aziende tra le quali __________, __________, __________, __________” e che “l’Avv. __________, ormai 90enne, considerata l’età ha deciso di elargire ai suoi 4 figli delle somme di denaro che custodiva in cassetta di sicurezza”.
D. Con decisione del 23 agosto 2023 l’autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione IC e IFD 2015, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 327'000.- per l’IC e in fr. 330'800.-per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.-.
Rispetto ai dati dichiarati dal contribuente, l’autorità fiscale aveva aggiunto l’importo di fr. 215'000.- a titolo di “altri redditi”, con la seguente motivazione:
Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria.
E. Con reclamo del 21 settembre 2023, il contribuente, patrocinato da __________, contestava l’imposizione di fr. 215'000.- a titolo di “altri redditi” e ribadiva che, durante il 2015, aveva ricevuto dal padre diversi versamenti a contanti per un totale di fr. 232'888.45. Tale donazione avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione ai fini del calcolo del dispendio. Argomentava che, a distanza di 8 anni “i conti del papà, Sig. __________, sono stati chiusi e pertanto risulta impossibile risalire ai prelevamenti fatti dal conto e consegnati al Sig. __________”.
F. Con decisione del 17.7.2024, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
La donazione ricevuta a contanti dal padre residente all’estero non è stata comprovata da documentazione (bonifici, dichiarazioni doganali, ecc.). L’operazione risulta essere esente ai fini dell’imposta di donazione e senza necessità di accertamento. Il solo fatto che la donazione sia stata notificata all’Ufficio successioni e donazioni non è ritenuto prova sufficiente a comprovare la somma ricevuta.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato dall’avv. __________, contesta nuovamente l’aggiunta di “altri redditi” per un importo di fr. 215'000.-. Dando seguito a una richiesta dell’UT, per il tramite della precedente rappresentante, aveva inviato i “giustificativi bancari relativi ai versamenti a contanti effettuati in suo favore dal papà, avv. __________”. Inoltre, aveva spiegato che suo padre, già proprietario di diverse aziende in __________, aveva deciso di elargire ai suoi 4 figli delle somme in denaro, che custodiva nella cassetta di sicurezza.
Ragione per cui, non considerando né la documentazione né le spiegazioni addotte dal ricorrente, l’autorità fiscale non avrebbe valutato correttamente i fatti ed avrebbe inoltre violato il suo diritto di essere sentito, nella motivazione della decisione, per non essersi espressa in merito alle prove prodotte.
H. Con osservazioni del 14/19 agosto 2024 l’autorità fiscale chiede la conferma della decisione impugnata. Secondo costante giurisprudenza, in caso di donazioni provenienti dall’estero, vi sarebbe un’esigenza probatoria accresciuta. I documenti prodotti dal ricorrente non chiarirebbero “in alcun modo la provenienza dei fondi versati”, con la conseguenza che “non potendo verificare la provenienza degli stessi, è stato quindi ritenuto inevitabile esporre la carenza rilevata dal calcolo entrate – uscite come reddito d’altra fonte”.
I. Con replica spontanea del 7/9 settembre 2024, il ricorrente ritiene che la giurisprudenza a cui si appella l’autorità fiscale non possa entrare in linea di conto per la vertenza sub judice.
In particolare, diversamente da altri casi già trattati dalla Camera di diritto tributario, la documentazione a comprova della donazione non solo non sarebbe limitata alla sola dichiarazione del donante, ma neppure sarebbe stata prodotta ad arte ed ex post a seguito delle richieste dell’ufficio, bensì trasmessa all’Ufficio delle imposte di successione e di donazione, nelle forme e nei termini prescritti.
Inoltre, in merito al valore probatorio delle dichiarazioni del padre del ricorrente, avvocato ed imprenditore di enorme successo in __________, si dovrebbe considerare che, nella concreta fattispecie, trattandosi di averi in contanti, depositati presso una cassetta di sicurezza, assumerebbe i crismi di una “probatio diabolica” la prova dell’effettivo prelevamento e consegna dei fondi. Il contribuente si chiede in quale modo lui stesso e/o il di lui padre avrebbero potuto comprovare l’effettiva donazione.
Inoltre, la recente scomparsa del padre (avvenuta il 27 agosto 2024) renderebbe impossibile ottenere qualsiasi ulteriore informazione in merito.
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Diritto |
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1. 1.1.
Il contribuente lamenta, preliminarmente, la violazione del diritto di essere sentito, per il fatto che l’autorità fiscale, nella motivazione della decisione, non si sarebbe confrontata con le prove prodotte a sostegno della donazione ricevuta dal padre.
1.2.
Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a; sentenza TF 2P.185/2006 del 27.11.2006, consid. 4.1).
1.3.
Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3).
La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n. 19t).
1.4.
Ora, benché succinta, la motivazione della decisione su reclamo appare perfettamente comprensibile e ha consentito al contribuente di comprendere che le prove da lui prodotte, a sostegno della pretesa donazione in contanti da parte del padre residente all’estero, non sono state ritenute sufficienti, vista la provenienza dall’estero dei capitali. Su quest’aspetto il ricorso non può pertanto essere accolto.
2. 2.1.
Secondo gli articoli 16 LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Le eccezioni, in un sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020 consid. 3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale (art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a LT).
2.2.
Le donazioni sono quindi esenti dall'imposta diretta sul reddito al fine di evitare la doppia imposizione con l’imposta di donazione, che viene riscossa praticamente da tutti i Cantoni e che è di loro esclusiva competenza. Nel diritto civile, si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO). La nozione fiscale di donazione non si sovrappone necessariamente del tutto a quella di diritto civile; può infatti comportare delle particolarità dovute allo scopo della legge o a motivi pratici. Tuttavia, i criteri dell’atto di attribuzione tra vivi, della gratuità e dell’animus donandi sono comuni (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020 consid. 3.3).
2.3.
Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito. È pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, il contribuente aveva addotto di avere contratto un debito nei confronti di una persona residente all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).
2.4.
Se in esito alle misure istruttorie rimangono delle incertezze, le regole generali sull’onere della prova (art. 8 CC), volte a stabilire chi deve sopportare le conseguenze del fallimento della prova o dell’assenza della prova di un fatto, fanno sì che i fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno allegati e provati dal fisco, mentre quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e comprovati dal contribuente. Se le prove raccolte dal fisco forniscono sufficienti indizi che rivelano l'esistenza di elementi imponibili, spetta allora al contribuente dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni e sopportare l’onere della prova del fatto che giustifica l’esenzione (sentenza del TF n. 2C_579/2019 del 29 marzo 2022 consid. 4.2 e riferimenti).
Un contribuente, che sostiene di aver ricevuto un pagamento che non costituisce reddito imponibile bensì donazione esente dall’imposta sul reddito, deve pertanto sopportare le conseguenze della mancata prova (cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
3. 3.1.
Nella fattispecie, come visto, l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata dal ricorrente ed ha rivalutato il suo reddito, ritenendo che quello da lui dichiarato non fosse sufficiente per poter coprire il suo fabbisogno per il periodo fiscale 2015.
Pur ritenendo che la dichiarazione presentata dal contribuente non fosse corretta, l’autorità ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Con decisione del 23 agosto 2013, ha infatti notificato una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3).
3.2.
3.2.1.
Nel calcolo delle entrate e delle uscite, sottoposto a __________, l’autorità fiscale ha accertato le seguenti “uscite” per il 2015:
· Aumento dell’elenco titoli: fr. 202'369.-
· __________: fr. 1'050'000.-
· Donazione dal padre (debito della società) fr. 6'600'559.-
· Acquisto natante fr. 13'400.-
· Debito fr. 24'000.-
· Debito fr. 5'600.-
· Debito fr. 14'293.-
· Auto aziendale fr. 12'993.-
· Spese professionali fr. 5'700.-
· Pilastro 3A fr. 6'768.-
· Oneri assicurativi fr. 6'922.-
· Spese manutenzione fr. 4'744.-
· Spese amministrazione fr. 107.-
· Interessi passivi fr. 77'683.-
· Spese malattia fr. 1'055.-
· Liberalità fr. 510.-
· Imposte: fr. 48'423.-
Totale uscite: fr. 8'075'126.-
Per quanto concerne le entrate, l’UT ha considerato le seguenti:
· Finanziamento stabile __________: fr. 17'325.-
· Prestito __________: fr. 986.-
· Donazione dal padre fr. 1'050'000.-
· Prelevamento 2° pilastro fr. 24'162.-
· Debito fr. 13'363.-
· Vs __________ fr. 6'600’559.-
· Salario fr. 72'181.-
· Cda fr. 40'000.-
· Reddito da capitali al netto IP fr. 176.-
· Affitti fr. 66'175.-
Totale entrate fr. 7'884'927.-
Secondo l’autorità fiscale, dal confronto fra entrate e uscite risultava un ammanco di disponibilità finanziaria pari a fr. 190'199.-.
3.2.2.
Il calcolo delle entrate e delle uscite è stato sottoposto al contribuente, il quale ha chiesto di prendere in considerazione anche i versamenti a contanti (relativi alla donazione del padre): così facendo non vi sarebbe stato alcun ammanco.
A comprova dell’esistenza della donazione, ha prodotto degli estratti del proprio conto corrente aperto presso la __________ a __________, dai quali emergono numerosi accrediti a contanti.
L’autorità fiscale aveva espressamente richiesto, il 27 febbraio 2017, di produrre la documentazione dalla quale si evincesse il trasferimento dei capitali dall’estero in relazione alla donazione dichiarata, con evidenza del conto di addebito intestato al donante. La documentazione bancaria richiesta non è stata prodotta, ma il contribuente ha sostenuto che il denaro proveniva da una cassetta di sicurezza.
3.2.3.
Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).
La giurisprudenza esige una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici internazionali. Le relazioni del beneficiario estero della prestazione sono infatti sottratte al controllo delle autorità fiscali interne, ragione per cui un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da questa relazione internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo di collaborazione accresciuti (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015, in RF 70/2015 p. 811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
3.2.4.
Ora, sostanzialmente le parti concordano sul fatto che il ricorrente abbia beneficiato di un reddito ulteriore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione d’imposta. Mentre tuttavia il contribuente sostiene di aver beneficiato di una donazione, come tale esente dall’imposta sul reddito ed anche dall’imposta di donazione, in considerazione del fatto che donatario era il padre, il fisco ritiene per contro che si tratti di un reddito imponibile, in virtù della clausola generale.
Non si può non convenire con l’autorità di tassazione, che ha ritenuto insufficiente a provare l’avvenuta donazione la sola dichiarazione ai fini dell’imposta di donazione, priva di effetti fiscali. Né può essere sufficiente a comprovare l’esistenza di una donazione proveniente dal padre il semplice versamento di importi di denaro sul conto bancario da parte dello stesso insorgente.
In queste circostanze, il fatto che l’autorità fiscale abbia chiesto la produzione degli estratti relativi ai conti bancari di pertinenza del donante, dai quali i soldi sarebbero stati prelevati per poi essere dati al contribuente, appare più che giustificato, trattandosi di una fattispecie internazionale (in merito anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 33 ad Einführung zu Art. 122 ff).
Motivo per il quale, non essendo comprovata la donazione, l’UT ha correttamente imposto la somma quale altro reddito, peraltro tenendo in considerazione unicamente l’importo di fr. 215'000.- anziché l’integrale ammontare dichiarato, pari a fr. 232'888.45.-.
4. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’600.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera: