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Incarti n. 80.2024.191 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 18 settembre 2024 contro la decisione del 6 agosto 2024 in materia di IC e IFD 2013 e 2014. |
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Fatti |
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A. Con decisioni del 6 agosto 2024, trasmesse per posta APlus, l’RS 1 (di seguito UTPG) ha respinto i reclami, interposti dalla RI 1 contro le tassazioni IC/IFD 2013 e 2014.
B. Con ricorso del 18/19 settembre 2024, la contribuente impugna le decisioni su reclamo, indicando preliminarmente di averle ritirate il 21 agosto 2024. Nel merito, contesta le prestazioni valutabili in denaro che secondo l’autorità di tassazione avrebbe concesso all’azionista.
C. Con scritto del 20 settembre 2024, la Camera di diritto tributario ha attribuito all’insorgente un termine di 10 giorni per prendere posizione sulla tempestività del ricorso, rilevando che la decisione impugnata era stata inviata mediante invio APlus ed era stata depositata nella casella del destinatario il 7 agosto 2024, con la conseguenza che il termine per interporre ricorso era scaduto il 6 settembre 2024.
D. Con scritto del 1° ottobre 2024, la ricorrente ha affermato che il suo rappresentante legale, __________, sarebbe stato all’estero sino al 20 agosto 2024 (come da documentazione allegata), motivo per il quale la decisione sarebbe stata validamente notificata solo il 21 agosto 2024.
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Diritto |
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1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.
1.2.
Nel caso in esame, le decisioni impugnate recano la data del 6 agosto 2024 e sono state spedite dall’UT per Posta A Plus lo stesso giorno. Dal tracciamento postale degli invii si evince che sono state recapitate al destinatario il giorno successivo, cioè il 7 agosto 2024. Deve pertanto essere preliminarmente esaminata la questione della tempestività del ricorso, ritenuto che lo stesso è stato presentato solo il 18 settembre 2024, ossia oltre il termine di 30 giorni dalla data di notifica.
2. 2.1.
Per quanto concerne l’imposta cantonale, l’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT).
Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT).
Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192 cpv. 3 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che la restituzione in intero del termine è data quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
2.2.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, secondo l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.
L’art. 133 cpv. 1 LIFD (applicabile per analogia nella procedura di ricorso in base all’art. 140 cpv. 4 LIFD) prevede che il termine decorra dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Per l’art. 133 cpv. 3 LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.
2.3.
Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
2.4.
Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, consid. 3.3. e 3.4.).
2.5.
Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione per Posta A Plus, indicando tra l'altro che: (a) la notificazione, determinante per la decorrenza del termine di impugnazione, è il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta un sabato; (b) il fatto che la persona interessata o un suo rappresentante abbiano ritirato la corrispondenza il lunedì successivo non è rilevante (sentenza 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
2.6.
Nel caso in esame, le decisioni impugnate sono state notificate tramite invio postale A Plus. Dal tracciamento degli invii (Track & Trace) risulta che sono state recapitate nella casella postale della destinataria 7 agosto 2024.
Il termine è pertanto giunto a scadenza venerdì 6 settembre 2024.
Ne consegue che il ricorso, consegnato alla Posta solo il 18 settembre 2024 (data del timbro postale sulla busta d’invio), è irrimediabilmente tardivo. Per le ragioni già esposte, è del tutto irrilevante la circostanza, addotta dall’insorgente, di aver ritirato le decisioni solo il 21 agosto 2024.
3. 3.1.
La ricorrente sostiene che il suo rappresentante legale, __________, sarebbe stato assente per ferie all’estero fino al 20 agosto 2024 e che di conseguenza, secondo l’art. 133 cpv. 3 LIFD, il ricorso sarebbe tempestivo.
3.2.
La restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
Per l’imposta federale diretta, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD).
3.3.
Per impedimento non colpevole si intende non solo l’impossibilità oggettiva, come la forza maggiore, ma anche l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o a un errore scusabile. L'impedimento non deve essere prevedibile e deve essere di natura tale che il rispetto del termine avrebbe richiesto l'adozione di misure che non si possono ragionevolmente pretendere da parte di un uomo d’affari prudente. L'assenza temporanea dal domicilio può costituire un impedimento di questo tipo, a condizione che il ricorrente abbia agito con diligenza per garantire che gli atti procedurali necessari fossero intrapresi in tempo utile, se necessario da un terzo (sentenza TF 9C_304/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 6.2.1 e giurisprudenza citata).
3.4.
Nella fattispecie, il rappresentante legale della ricorrente sapeva in anticipo che sarebbe andato in vacanza nel mese di agosto. Tuttavia, non ha incaricato un terzo o un rappresentante professionale di occuparsi della sua corrispondenza. Tale negligenza, che non costituisce un caso di impossibilità oggettiva o soggettiva dovuta a circostanze personali scusabili secondo la giurisprudenza, è imputabile alla ricorrente e di conseguenza precludeva la restituzione del termine per la presentazione del ricorso (v. anche la sentenza TF 9C_304/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 6.3).
Va sottolineato ancora che, essendo il suo rappresentante legale rientrato dalle vacanze il 20 agosto 2024, rimaneva comunque tempo sufficiente per redigere e inoltrare il ricorso alla Camera di diritto tributario, in quanto il termine sarebbe scaduto solo il 6 settembre 2024.
4. Il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: