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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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cancelliere |
Francesco Sciuchetti |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 22 novembre 2024 contro la decisione del 24 ottobre 2024 in materia di imposta sugli utili immobiliari. |
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Fatti |
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A. Con decisione del 24 ottobre 2024 l’RS 1 (in seguito: UT) ha accolto parzialmente un reclamo di RI 1 contro la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alla vendita della part. n. __________ RFD di __________. In particolare, rispetto alla decisione di tassazione sugli utili immobiliari, l’autorità fiscale ammetteva in deduzione l’importo di fr. 353'228.- a titolo di costi di costruzione e di miglioria.
B. Con ricorso alla Camera di diritto tributario datato 18 novembre 2024 il contribuente, rappresentato dalla RA 1 interpone ricorso contro la decisione suddetta, postulando un’ulteriore deduzione in ragione del “trapasso di fr. 39'310.50 IVA inclusa, del fabbricato e investimenti da parte della ditta [L’Arte Edilizia Sagl di cui il ricorrente era unico socio e gerente, ndr] alla persona fisica [RI 1]”, a torto non riconosciuta dall’UT nonostante fosse stata documentata tramite fattura.
C. Con scritto del 29 novembre 2024, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine di dieci giorni per prendere posizione sulla questione della tempestività del ricorso, ed eventualmente ritirarlo, in considerazione del fatto che la decisione impugnata gli era stata recapitata il 22 ottobre 2024 e che il termine di ricorso era conseguentemente scaduto il 21 novembre 2024 scritto del 29 novembre 2024.
D. Con lettera del 9 dicembre 2024 la rappresentante del contribuente evidenziava di aver inviato, il 18 novembre 2024 una copia del ricorso all’UT via e-mail. Ad ogni modo, essendo la decisione datata 24 ottobre 2024, la stessa non potrebbe essere stata recapitata prima del 25 ottobre 2024, sicché il termine sarebbe giunto a scadenza al più presto domenica 24 novembre 2024. Per essere “oltremodo certi” di rispettare il termine, la RA 1 avrebbe inoltre contattato il funzionario incaricato dell’UT, il quale avrebbe confermato che, cadendo l’ultimo giorno in domenica, la scadenza del termine sarebbe stata riportata al lunedì seguente, ovvero il 25 novembre 2024. Vista la “comunicazione errata delle scadenze che ci ha portato ad agire di conseguenza”, si giustificherebbe a suo avviso che la Camera entri nel merito del ricorso. In via subordinata ha affermato di ritirare il ricorso.
E. Con scritto del 17 dicembre 2024, il funzionario dell’UT in questione, interpellato dalla Camera di diritto tributario, ha affermato di essersi limitato a confermare che, se l’ultimo giorno del termine cade in domenica, “nel caso della presentazione di un reclamo” il termine viene riportato il giorno lavorativo seguente. Non avrebbe invece confermato la concreta scadenza del termine.
F. Il 15 gennaio 2025, il presidente della Camera di diritto tributario ha reso attenta la RA 1 che il ritiro del ricorso non può essere subordinato a condizioni o riserve, assegnandole un ulteriore termine di dieci giorni per confermare la volontà di ritirare il ricorso.
G. Con scritto del 23 gennaio 2025 la RA 1 ha sostenuto che “dal vostro scritto del 15 u.s. non emerge chiaramente se per concludere, il ricorso è considerato definitivamente tardivo ma se così fosse ne confermiamo il ritiro”.
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Diritto |
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1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.
1.2.
Nel caso che qui ci occupa, rilevata la tardività del ricorso, questa Camera in due circostanze ha attribuito al contribuente un termine per valutarne il ritiro. Malgrado ciò, il ricorrente non ha mai espresso in maniera incondizionata la volontà di ritirare il gravame, sicché occorre preliminarmente procedere alla verifica della sua tempestività.
2. 2.1.
L’art. 227 cpv. 1 LT (applicabile in materia di TUI per il rimando posto all’art. 216 LT) stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT).
Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT).
Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192 cpv. 3 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che la restituzione in intero del termine è data quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
2.2.
Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
2.3.
Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, consid. 3.3. e 3.4.).
2.4.
Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione per Posta A Plus, indicando tra l'altro che: (a) la notificazione, determinante per la decorrenza del termine di impugnazione, è il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta un sabato; (b) il fatto che la persona interessata o un suo rappresentante abbiano ritirato la corrispondenza il lunedì successivo non è rilevante (sentenza 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
2.5.
Ora, sebbene entrambe le pagine di cui la decisione di tassazione su reclamo si compone rechino quale data di spedizione quella del 24 ottobre 2024, la stessa è tuttavia stata inviata per posta APlus, come si evince dal codice a barre e dal numero dell’invio postale sulla prima pagina della decisione in alto a destra. Dal tracciamento dell’invio (Track & Trace) risulta che la decisione dell’UT è stata spedita il 21 ottobre 2024 ed è stata recapitata all’indirizzo privato di RI 1 il 22 ottobre 2024.
In queste circostanze il termine di ricorso è giunto a scadenza il 21 novembre 2024. Il ricorso, consegnato alla Posta il 22 novembre 2024, si rivela conseguentemente tardivo.
3. 3.1.
Nemmeno il fatto che la decisione su tassazione fosse postdatata di tre giorni, rispetto alla data dell’effettivo invio, consente di ritenere tempestivo il ricorso.
3.2.
3.2.1.
In un caso trattato dalla Prima Corte di diritto sociale del Tribunale federale (sentenza 8C_50/2007 del 4.9.2007), concernente una decisione dopo opposizione, inviata per raccomandata il 10.7.2006 dall’Ufficio cantonale ginevrino delle persone anziane, che era tuttavia stata postdatata all’11.7.2006, i Giudici hanno ritenuto che il ricorso, presentato il 13.9.2006 al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ginevrino, fosse comunque tempestivo.
In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno ricordato che, secondo la giurisprudenza, la regola secondo cui colui che, senza sua colpa, è stato impedito di presentare un ricorso nel termine fissato, può richiedere la restituzione di tale termine, costituisce un principio generale del diritto. Tale regola discende dal principio di proporzionalità e dal divieto di formalismo eccessivo. Per impedimento non colpevole di compiere un atto di procedura si intende non solamente l’impossibilità oggettiva oppure la forza maggiore, ma pure l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali oppure un errore scusabile. Un errore è scusabile, in particolare, quando discende da un’informazione errata sulla quale l’amministrato avrebbe potuto fondarsi in considerazione delle circostanze, conformemente al diritto alla tutela della buona fede. L’interessato non può prevalersi dell’errore scusabile, nel caso in cui avrebbe dovuto riconoscere il carattere erroneo dell’informazione data dall’amministrazione prestando l’attenzione ragionevolmente esigibile. Tali principi valgono ugualmente quando l’informazione erronea non concerne ad esempio i rimedi giuridici in quanto tali (autorità di ricorso, mezzo d’impugnazione, termine di ricorso), bensì le circostanze pertinenti per l’utilizzo di tali vie di ricorso. La giurisprudenza ha ammesso che, per calcolare il termine di ricorso, il destinatario di una decisione possa, in linea di principio, fondarsi sulla data alla quale quest’ultima è stata adottata e considerare, in buona fede, che la stessa non abbia potuto essergli spedita prima di questa data. Se, tenendo conto del termine di spedizione dell’invio tramite la Posta svizzera, il termine di ricorso è stato mancato di un giorno perché la decisione è stata postdatata di un giorno, l’errore è scusabile.
Nella fattispecie esaminata, secondo il TF, nel caso concreto la ricorrente aveva considerato, a ragione, che una decisione spedita per raccomandata l’11.7.2006, e che era stata oggetto di un invito a ritirare l’invio all’ufficio postale competente, non potesse essere stata ritirata prima del 13.7.2006.
3.2.2.
In una sentenza più recente, i Giudici di Mon Repos hanno invece stabilito che il ricorso fosse tardivo, nonostante la presenza di una decisione antidatata (sentenza TF 2C_392/2017 dell’11.1.2018, in StR 73/2018 p. 360).
Nel caso giudicato, si trattava di una decisione di tassazione su reclamo trasmessa tramite invio raccomandato al rappresentante (un fiduciario diplomato) di una coppia coniugata, il 24.11.2014. Le decisioni portavano tuttavia impressa la data del 10.12.2014. Veniva inoltre riportata la data del termine per presentare ricorso, scadente il 9.1.2015. Sempre rappresentati dal fiduciario, il 6.1.2015, i coniugi presentavano ricorso alla Commissione di ricorso bernese. Il tribunale bernese ha dichiarato irricevibile il ricorso, siccome tardivo. L’Alta Corte svizzera, adita dai ricorrenti, ha riconosciuto che l’indicazione errata del termine di ricorso costituisse un vizio procedurale, motivo per il quale si doveva applicare per analogia la giurisprudenza dello stesso Tribunale federale in ambito di indicazioni errate in materia di vie di ricorso, secondo la quale la parte interessata non deve subire alcuno svantaggio in applicazione delle norme sulla buona fede.
La sentenza in questione sottolinea tuttavia che questa giurisprudenza è subordinata alla condizione che la parte interessata non abbia notato l'errore e che non avrebbe dovuto notarlo se avesse prestato la dovuta attenzione. Solo una grave negligenza procedurale di una parte può far far venir meno la tutela della buona fede. Inoltre, la protezione del legittimo affidamento viene meno solo se il difetto nell’indicazione del diritto di ricorso sarebbe stato evidente per l’interessato o il suo rappresentante semplicemente consultando la disposizione procedurale pertinente (sentenza TF 2C_392/2017 dell’11.1.2018 consid. 2.3).
Nel caso in questione, l’insieme degli elementi, tra i quali l’incoerenza tra il momento dell’invio raccomandato, la data apposta sulla decisione e l’indicazione del termine di ricorso, erano tali per cui il rappresentante non poteva più invocare la tutela del principio della buona fede. Tutti questi aspetti facevano apparire il comportamento del rappresentante, in relazione all’inoltro tardivo del ricorso, come negligente. La semplice consultazione della legge sarebbe stata sufficiente per stabilire che, per l’inizio della decorrenza del termine, era determinante la data di notifica della decisione e non la data stampata sulla stessa. Da un avvocato ci si può attendere che noti l’errore e che reagisca di conseguenza.
La Suprema Corte ha ammesso che non si potesse escludere che per l’allora rappresentante dei contribuenti, che era un contabile diplomato (e come tale probabilmente meno esperto di un avvocato sulla procedura), la differenza tra la data stampata sulla decisione e la data in cui era stata notificata non fosse altrettanto evidente. Il rappresentante avrebbe comunque dovuto porsi delle domande, vista la notevole discrepanza tra la notifica della decisione su reclamo e la durata del termine di ricorso secondo l’indicazione contenuta nella decisione (30 giorni) e la data finale del termine di ricorso stampata sulla decisione (46 giorni). Non era del tutto inimmaginabile che a causa di un motivo di sospensione del termine, il termine potesse essere più lungo. Tuttavia, l'esistenza di un motivo di sospensione del termine e il fatto che il termine di ricorso fosse quindi più lungo non poteva essere presunto alla leggera. Anche se l'esistenza di un motivo di sospensione del termine è presunto, uno dei doveri elementari di ogni rappresentante di una parte - e quindi anche del rappresentante processualmente inesperto – consiste nel raggiungere la certezza dell'esistenza del presunto motivo di sospensione del termine. Nel caso giudicato dal TF, l’allora rappresentante aveva fatto semplicemente affidamento sul termine stampato per la presentazione del ricorso, anche se implicava un termine effettivo significativamente più lungo del termine legale, senza procedere agli accertamenti necessari. Il fatto che il rappresentante avesse omesso di chiarire perché un termine significativamente più lungo di quello stabilito dalla legge avrebbe dovuto essere applicato, è stato la causa diretta dell’inoltro tardivo del ricorso (sentenza TF 2C_392/2017 dell’11.1.2018 consid. 2.4.3). Motivo per il quale il TF ha considerato che la grave negligenza del rappresentante dei contribuenti non potesse permettere di appellarsi alla tutela del principio della buona fede. Il TF ha così confermato la decisione dei giudici bernesi che avevano ritenuto il ricorso tardivo.
3.2.3.
Anche in una sentenza in materia di assicurazione contro gli infortuni del 14 ottobre 2014, la Prima Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha considerato tardiva l’opposizione interposta il 6 dicembre dal rappresentante dell’assicurato contro una decisione della SUVA datata 5 novembre 2012 (sentenze del TF 8C_84/2014). L’Alta Corte ha evidenziato come in realtà la decisione avversata fosse stata consegnata all’ufficio postale già il 2 novembre 2012, risultando quindi postdatata di tre giorni. La medesima era quindi stata notificata al precedente rappresentante del ricorrente il 5 novembre 2012. A seguito del pensionamento di quest'ultimo, l’8 novembre 2012 l’assicurato aveva conferito il mandato ad un altro legale, il quale aveva supposto che la notificazione della decisione fosse avvenuta solo il giorno successivo alla sua emissione, ossia il 6 novembre 2012.
In queste circostanze, il Tribunale federale ha sottolineato che il nuovo rappresentante non avrebbe dovuto ricorrere a supposizioni per determinare la scadenza del termine per l’opposizione, giacché la data della notifica della decisione poteva facilmente essere stabilita informandosi presso il precedente legale del ricorrente, destinatario dell’invio. In assenza di ulteriori chiarimenti, il nuovo rappresentante non poteva limitarsi a presumere che la decisione fosse stata notificata solo il 6 novembre 2012. Tutt’al più, avrebbe anche potuto informarsi presso la SUVA.
Non avendo il nuovo rappresentante del ricorrente compiuto alcuna verifica ed avendo presentato l’opposizione solo in quello che, basandosi su mere supposizioni, riteneva essere l’ultimo giorno utile, il TF ha considerato che il mancato rispetto del termine non era in alcun modo scusabile. La Suprema Corte ha quindi tutelato la decisione con cui il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna aveva confermato la decisione di irricevibilità emessa dalla SUVA.
3.3.
Come visto, nel caso di specie la decisione dopo reclamo, datata 24 ottobre 2024, è stata notificata, il 22 ottobre 2024, direttamente al contribuente, il quale, secondo le spiegazioni dalla RA 1, aveva presentato personalmente il reclamo.
Il ricorso è stato consegnato alla posta il 22 novembre 2024.
Non è stato precisato quando la decisione sia giunta in possesso della rappresentante del ricorrente, tuttavia la medesima fiduciaria sostiene di aver contattato l’UT il 14 novembre 2024 proprio per ottenere chiarimenti in merito alla scadenza del termine di ricorso, circostanza confermata dall’autorità di tassazione. Si può quindi dedurre che, al più tardi il 14 novembre 2024, ossia una settimana prima della scadenza del termine di ricorso, la fiduciaria fosse in possesso della decisione e, di conseguenza, avesse sia il tempo sia le informazioni necessarie per poterla impugnare tempestivamente.
Tuttavia, la rappresentante del contribuente ha interposto ricorso solo il 22 novembre 2024, calcolando il termine di 30 giorni sulla base della data riportata sulla decisione.
Sapendo che il termine di ricorso decorre a partire dalla notifica della decisione ed essendo la decisione stata recapitata tramite invio APlus, la rappresentante della ricorrente avrebbe dovuto verificare la data della notifica, immettendo semplicemente il numero dell’invio, indicato sulla decisione stessa, nel sistema di tracciamento (Track & Trace) sul sito internet della Posta (sentenza 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 7.2.2. e 7.2.3.). Una tale verifica era ancora più necessaria, visto che la decisione è stata ricevuta personalmente daRI 1. La RA 1 non avrebbe dovuto limitarsi a supporre che il termine di ricorso iniziasse il giorno successivo a quello indicato nella decisione.
A tale proposito, la rappresentante del ricorrente sostiene che il 14 novembre 2024, in occasione del già citato colloquio telefonico, un funzionario del fisco le avrebbe confermato quale data di scadenza del termine di ricorso lunedì 25 novembre 2024. Per contro, il funzionario dell’UT ha negato di aver confermato la data di scadenza del ricorso ed ha affermato di essersi limitato a confermare che, nel caso di reclamo, se l’ultimo giorno del termine cade in un giorno festivo, il termine viene posticipato al giorno lavorativo seguente.
Ora, anche accettando la versione fornita dalla rappresentante del ricorrente e ammettendo che l’indicazione della "data di spedizione" fosse errata, un professionista avrebbe facilmente potuto individuare l'errore e determinare che la data effettiva di notifica della decisione fosse il 22 ottobre 2024 (a tal riguardo cfr. sentenza del TF 2C_392/2017 dell’11 gennaio 2018 consid. 2.3. e giurisprudenza citata).
3.4.
Del resto, la stessa RA 1 ha affermato che, a seguito delle informazioni ricevute dal funzionario del fisco, non avrebbe ritenuto necessario procedere ad ulteriori verifiche ma, "per scrupolo", dopo aver inviato copia del ricorso per e-mail all’UT il 18 novembre 2024, avrebbe comunque inviato il ricorso il 22 novembre 2024.
Tale comportamento denota degli evidenti dubbi sull’effettiva scadenza del termine e ciò anche a seguito del colloquio con il funzionario del fisco. Un’ulteriore verifica, tramite il numero APlus stampato sulla prima pagina della decisione impugnata, sarebbe quindi stata un passaggio naturale e necessario per dissipare le sue incertezze.
4. In ragione di quanto sopra esposto, il mancato rispetto del termine di ricorso non può essere considerato un errore scusabile della rappresentante del ricorrente, con la conseguenza che il ricorso è irricevibile siccome intempestivo. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il cancelliere: