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Incarti n. 80.2024.250 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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cancelliere |
Francesco Sciuchetti |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 6 dicembre 2024 contro la decisione del 7 novembre 2024 concernente l’assoggettamento illimitato alle imposte cantonali e federali a far tempo dal 1° gennaio 2019. |
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Fatti |
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RI 1 A. Il 28 dicembre 2017 RI 1 e RI 2 hanno trasferito il proprio domicilio da __________ a __________ (__________). Il 1° ottobre 2020 hanno annunciato alle autorità obvaldesi la par-tenza per __________ (Grigioni) attuale comune di domicilio.
I contribuenti sono rimasti assoggettati alle imposte cantonali solo per appartenenza economica.
La figlia __________ (1994) è per contro rimasta domiciliata a __________ sino al 30 marzo 2021 e da allora è domiciliata a __________. L’altro figlio, __________ (1998) ha avuto il proprio domicilio a __________ fino al 22 gennaio 2019 data in cui è partito per l’__________.
B. a.
Il 23 agosto 2022 la Procuratrice pubblica __________ ha trasmesso all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni un rapporto di polizia datato 3 agosto 2022, redatto nell’ambito di un procedimento penale a carico di RI 1 per truffa, amministrazione infedele ed esercizio abusivo della professione di fiduciario, indicando come dallo stesso emergesse che l’imputato e la moglie avessero mantenuto il proprio domicilio in via __________ a __________ almeno dal 2018 in avanti.
b.
Il 20 marzo 2023 l’Ispettorato fiscale redigeva un rapporto, nel quale descriveva la situazione personale del contribuente e della sua famiglia, con riferimento ai legami personali e professionali con il Ticino. Rilevava in particolare la presenza nel Cantone dei figli non ancora maggiorenni e della sede di quattro società riconducibili a RI 1, di cui una costituiva il datore di lavoro sia del contribuente sia della moglie.
Indicava di aver già proceduto a una verifica contabile ordinaria di tali società, su mandato dell’UTPG, e che già da tale verifica erano emersi forti dubbi circa il fatto che i coniugi si fossero realmente trasferiti a __________.
Il rapporto analizzava inoltre le risultanze degli atti penali, in particolare la segnalazione del Ministero pubblico e il rapporto di polizia ad essa allegato, nonché il rapporto di esecuzione della Polizia cantonale relativo all’ordine di perquisizione e sequestro presso l’abitazione dei contribuenti a __________ del 30 luglio 2021, unitamente alla documentazione fotografica riferita a tale perquisizione e a quelle effettuate il 29 luglio 2021 a __________ e a __________, ed i relativi verbali di interrogatorio dei contribuenti.
Il rapporto si concludeva esprimendo “forti dubbi” sull’effettiva partenza dal Ticino dei coniugi, ritenendo che gli elementi raccolti conducessero a una rivendicazione retroattiva, a partire dal 2017, per assoggettamento illimitato nel Cantone.
C. Con decisione di assoggettamento del 28 aprile 2023 l’RS 1 (di seguito, UT) ha rivendicato l’imposizione illimitata per le imposte comunali cantonali e federali dei coniugi __________ nel Canton Ticino. Malgrado la partenza per __________, sarebbe stato mantenuto il contratto di locazione dell’appartamento di via __________ 1B a __________, disdetto solo il 31 marzo 2021. RI 1 e RI 2 erano poi rimasti assoggettati alle imposte in Ticino limitatamente alla proprietà dei fondi part. n. __________ PPP __________ e __________ RFD __________, e part. n. __________ RFD __________ riconducibili, il primo ad un appartamento di 4.5 locali ed il secondo ad un terreno di mq 1090. Il 5 aprile 2018 entrambi gli immobili erano stati donati ai figli __________ e __________ in ragione di metà ciascuno.
RI 1 era inoltre organo di quattro società, tutte con sede a __________, in via __________ 3, rispettivamente in via __________ sino al 30 settembre 2021 e poi a __________, in via __________ 30, dal 1° ottobre 202[0]; presso una di tali società, la __________ SA con sede a __________, della quale era l’unico azionista, egli rivestiva la carica di amministratore unico. Entrambi i coniugi erano dipendenti di detta società.
Dal rapporto della Polizia cantonale del Canton __________, redatto nell’ambito dell’esecuzione di un sequestro avvenuto il 2 aprile 2019 presso l’allora domicilio di __________, emergeva che in tale data i coniugi non erano presenti e che l’appartamento appariva come una “finta residenza”.
Un ulteriore rapporto della Polizia cantonale ticinese, relativo all’esecuzione di una perquisizione e sequestro presso l’abitazione di proprietà a __________ (attuale domicilio) il 30 luglio 2021, riferiva che al momento dell’intervento erano presenti la moglie, il fratello e la figlia __________. La polizia osservava come numerosi indizi facessero ritenere che si trattasse di un’abitazione secondaria.
Un terzo rapporto della Polizia cantonale ticinese, concernente la perquisizione e il sequestro avvenuti il 29 luglio 2021 presso l’abitazione di proprietà a __________, riscontrava invece che entrambi i coniugi erano presenti e che l’immobile fungeva da residenza principale e da ufficio per l’attività del marito in seno alle quattro società da lui amministrate.
Nel corso dei rispettivi verbali d’interrogatorio redatti lo stesso giorno, il marito dichiarava di trovarsi a __________ perché quella mattina era andato a correre e di essersi ritagliato uno spazio per lavorare nella camera del figlio; ammetteva poi di trovarsi spesso in Ticino negli ultimi due mesi a causa dei problemi di salute del padre. In precedenza, affermava, si recava a __________ dal venerdì alla domenica, mentre durante la settimana soggiornava a __________ con la moglie.
Quest’ultima, nel proprio verbale d’interrogatorio, dichiarava che, a seguito del trasferimento del domicilio a __________, la sua residenza quotidiana era rimasta in Ticino, dapprima a __________ e successivamente a __________, dove si era trasferita nell’aprile 2021.
Sulla base di tali elementi, l’Ufficio di tassazione concludeva che il domicilio fiscale dei coniugi si fosse sempre trovato in Ticino.
D. Con reclamo del 25 maggio RI 1 e RI 2, rappresentati da RA 1 contestavano l’assoggettamento alle imposte in Ticino. La partenza per il Canton __________ sarebbe stata correttamente annunciata e il contratto di affitto dell’abitazione di __________ non sarebbe stato disdetto per la volontà espressa dai figli di rimanere in Ticino. Questi ultimi si sarebbero poi assunti l’onere locativo grazie agli introiti derivanti dall’appartamento di __________, ricevuto in donazione.
Le dimensioni e i costi dell’appartamento situato nel Canton __________ avrebbero escluso che si trattasse di un trasferimento simulato; esso rispondeva invece all’esigenza di vicinanza all’aeroporto di __________, poiché il marito viaggiava frequentemente per lavoro.
Il successivo trasferimento a __________, avvenuto il 1° ottobre 2020, sarebbe stato giustificato dall’azzeramento degli spostamenti aerei causato dalla pandemia e dalla necessità di trovarsi vicino al padre di RI 1 e alla madre di RI 2, entrambi con problemi di salute. Tale circostanza avrebbe spiegato la presenza dei coniugi in Ticino in quel periodo.
I contribuenti lamentavano inoltre di non aver potuto prendere visione dei rapporti e dei verbali di polizia menzionati, chiedendo di poterne disporre. Contestavano alcune indicazioni contenute nei predetti rapporti, allegando a sostegno i giustificativi di spesa nell’area grigionese, nonché le dichiarazioni dei vicini e del gerente della Denner di __________.
Tre delle quattro società ticinesi amministrate dal marito sarebbero poi state in fase di liquidazione, mentre la quarta si sarebbe occupata di consulenza internazionale, circostanza che avrebbe giustificato i frequenti viaggi all’estero del contribuente. Le dichiarazioni rese a verbale sarebbero state decontestualizzate e citate solo parzialmente e in modo strumentale.
Concludevano sostenendo la perenzione del diritto di tassare e la violazione del divieto di doppia imposizione intercantonale.
E. Con decisione del 7 novembre 2024, l’UT respingeva il reclamo. Riteneva, in particolare, che le spiegazioni fornite riguardo alla situazione dei figli, rimasti domiciliati a __________, non fossero sufficienti a comprovare la domiciliazione fuori dal Ticino. Dal carnet di viaggio della __________ SA relativa ai rimborsi spese di viaggio di RI 1 risultava che a fine giornata facesse rientro all’abitazione di __________. In merito alla documentazione fornita, in particolare ai giustificativi di spesa a __________, l’autorità fiscale non dubitava che i contribuenti disponessero di un’abitazione secondaria e trascorressero del tempo fuori cantone, ma riteneva che il loro luogo di domicilio si trovasse nel Canton Ticino.
Buona parte delle fatture prodotte a comprova del presunto domicilio fuori cantone avrebbe riportato unicamente l’indirizzo di fatturazione, ma non quello di consegna.
L’autorità evidenziava inoltre che i contribuenti avevano preso visione dell’incarto fiscale e avevano avuto la possibilità di farne fotocopie. Il 12 settembre 2024 sarebbe stata sottoposta documentazione aggiuntiva, con la concessione di un termine di 30 giorni per presentare osservazioni, scaduto senza esito.
Confermava infine, sulla base dei dati a disposizione ritenuti chiari, che il centro degli interessi dei contribuenti si trovava in Ticino.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1 e RI 2, sempre rappresentati dalla RA 1, contestano la predetta decisione. Rimproverano all’autorità fiscale di essersi fondata su rapporti di polizia le cui considerazioni sarebbero da contestualizzare e redatte in modo soggettivo, senza contraddittorio.
Malgrado la richiesta formulata con il reclamo, non sarebbero stati forniti loro tutti i documenti e verbali citati nella decisione di assoggettamento. Solo nell’agosto 2024 sarebbe stato concesso l’accesso agli atti, limitato alla consegna della nota interna sull’assoggettamento fiscale di RI 1 del 20 marzo 2023, redatta dall’Ispettorato fiscale.
Nonostante le successive richieste di messa a disposizione dell’incarto completo, l’Ufficio di tassazione si sarebbe limitato a fornire un carnet di viaggio e un “working plan”, recuperati dall’incarto della __________ SA.
La decisione del 7 novembre 2024 sarebbe stata emessa senza che fosse stato messo a disposizione l’incarto completo, senza affrontare gli argomenti difensivi e senza fornire adeguate prove, in violazione della legge e della giurisprudenza in materia di onere della prova e di accertamento del domicilio.
I rientri a __________ indicati nel carnet di viaggio per gli anni 2019 e 2020 sarebbero dovuti al fatto che la società aveva lì la propria sede fino al 28 settembre 2021, in un immobile situato di fronte all’appartamento di via __________.
Rimproverano inoltre all’autorità fiscale ticinese di essersi limitata a raggruppare rapporti di polizia e fatti già noti, senza portare ulteriori indizi a sostegno della propria tesi. I rilievi fotografici contenuti nei rapporti di polizia mostrerebbero, secondo i ricorrenti, l’assenza di indumenti dei contribuenti negli appartamenti di __________ e __________, nonché riscontri di un’abitazione vissuta quotidianamente a __________. Anche i consumi di elettricità in tale località corroborerebbero questa tesi.
A sostegno delle proprie argomentazioni, richiamano inoltre la fattura della ditta di traslochi __________ del 22 maggio 2018, con destinazione a __________ (__________, __________), e la fattura di __________ SA per il trasloco da __________ a __________ dell’importo di fr. 6'000.–, per smentire la tesi secondo cui l’appartamento __________ sarebbe stato una “montatura”.
Sostengono infine che la decisione di assoggettamento ticinese in ambito di imposta federale diretta sia nulla, poiché non spetterebbe al Canton Ticino stabilire quale Cantone debba prelevare tale imposta. L’Ufficio avrebbe dovuto previamente richiedere la decisione all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e solo successivamente emettere una propria decisione.
G. Con le proprie osservazioni, l’Ufficio di tassazione spiega che la procedura di assoggettamento è stata avviata a seguito di una segnalazione del Ministero pubblico, il quale aveva trasmesso diversa documentazione.
La documentazione rilevante sotto il profilo dell’assoggettamento sarebbe stata raccolta in un fascicolo dall’autorità fiscale e prontamente messa a disposizione dei contribuenti.
La verifica dell’Ispettorato fiscale “in merito alla procedura di tassazione” risulterebbe ancora in corso e potrà eventualmente essere esaminata una volta concluso l’accertamento dei fatti.
I contribuenti, secondo l’Ufficio di tassazione, si sarebbero limitati a lamentare il comportamento dell’autorità fiscale, senza tuttavia comprovare, nemmeno con il ricorso, la fondatezza delle proprie critiche né l’esistenza di un effettivo domicilio fuori cantone.
H. Con scritto di replica, i contribuenti contestano che il cosiddetto “fascicolo” sia stato effettivamente messo a loro disposizione.
Prendendo atto che la “verifica dell’assoggettamento” risulta ancora in corso, ritengono incomprensibile l’emanazione di una decisione in questa fase della procedura.
Evidenziano inoltre, a titolo abbondanziale, che la denuncia presentata al Ministero pubblico per truffa, amministrazione infedele e appropriazione indebita si è conclusa con un non luogo a procedere, decisione impugnata e attualmente pendente dinanzi alla Camera dei ricorsi penali.
Sostengono infine che l’onere della prova incombe sull’autorità fiscale e affermano di aver pienamente collaborato, fornendo elementi idonei a comprovare la propria residenza fuori cantone.
I. a.
Il 15 ottobre 2025 si è tenuta un’udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario, nel corso della quale i ricorrenti hanno presentato una memoria scritta corredata da documentazione. Essi hanno inoltre lamentato che non fosse stata loro concessa la possibilità di visionare integralmente tutti i documenti del procedimento penale acquisiti dall’autorità fiscale.
L’autorità di tassazione ha consegnato ai contribuenti la versione completa di due documenti precedentemente mancanti della seconda pagina, precisando che l’Ispettorato fiscale si era occupato, da un lato, della questione del domicilio fiscale e, dall’altro, dei vantaggi concessi dalle società del contribuente al medesimo. Tutti i documenti concernenti l’assoggettamento fiscale erano stati messi a disposizione dei contribuenti.
b.
Nella propria memoria scritta, RI 1 evidenzia che la procedura penale si è conclusa con un decreto di abbandono. Rimprovera all’UT di non aver messo a disposizione “l’intero fascicolo” e all’Ispettorato di non aver ancora rilasciato, a distanza di quattro anni dalla verifica fiscale, un verbale di accertamento. I ricorrenti sostengono di aver dimostrato la propria posizione in modo diverso da quanto ritenuto dall’autorità fiscale, ribadendo le argomentazioni ricorsuali e sottolineando in particolare l’“inequivocabile” consumo di energia.
Essi evidenziano inoltre che a __________ sarebbero conservati oggetti mobili e cimeli di elevato valore affettivo appartenenti ai genitori, tra cui l’urna cineraria della madre diRI 1, circostanza che dimostrerebbe come il centro degli interessi vitali si trovi in tale località.
L. Con le proprie osservazioni, l’UT rileva che dalle dichiarazioni d’imposta dei coniugi __________ e dei figli emergerebbe che nel 2019 i genitori abbiano beneficiato della deduzione per figli a carico. La figlia __________ risultava studente negli anni dal 2018 al 2022 e non disponeva di redditi o sostanza sufficienti a coprire il proprio fabbisogno. Solo a partire dal 2021 sarebbero stati dichiarati redditi immobiliari sotto forma di valore locativo.
Anche il figlio __________ risultava studente negli anni dal 2018 al 2022; nel 2019 sarebbe partito per l’__________ senza conseguire redditi. Al 31 dicembre 2019, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i figli risultavano pertanto ancora agli studi e a carico dei genitori, non disponendo né di redditi né di sostanza.
M. Con un ulteriore scritto del 25 novembre 2025, il contribuente ribadisce la propria posizione, rimproverando all’autorità fiscale un accertamento dei fatti non attendibile. La lettura dell’atto di donazione dell’immobile di __________ ai figli dimostrerebbe, a suo dire, in modo inequivocabile le disponibilità finanziarie dei figli per l’anno di riferimento.
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Diritto |
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1. 1.1.
I ricorrenti fanno valere una violazione del loro diritto di essere sentiti, sostenendo che l’UT non si sarebbe chinato sugli argomenti difensivi e che non tutta la documentazione trasmessa dal Ministero pubblico all’Ispettorato fiscale sarebbe stata messa a loro disposizione per consultazione. Essi affermano in particolare che, sebbene l’Ispettorato fiscale abbia ricevuto dal Ministero pubblico una documentazione definita “copiosa”, agli atti non se ne rinverrebbe traccia.
Viene inoltre lamentata l’assenza, nell’incarto, della seconda pagina del rapporto di polizia del 30 luglio 2021.
1.2.
Il diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, comprende il diritto dell’interessato di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia emanata una decisione che riguardi la sua situazione giuridica, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che venga dato seguito alle offerte di prova pertinenti, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali oppure di presentare osservazioni sul risultato delle stesse, nel caso in cui ciò influisca sulla decisione da emanare (sentenza TF 2C_669/2008 dell’8.12.2008 consid. 5.1.; sentenza TF 2C_105/2011 del 4.4.2011 consid. 4; DTF 132 II 485).
1.3.
Gli articoli 114 LIFD e 187 LT disciplinano l’esame degli atti nella procedura di tassazione.
Secondo gli articoli 114 cpv. 1 LIFD e 187 cpv. 1 LT, i contribuenti hanno facoltà di esaminare gli atti da loro prodotti o firmati. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti. Il capoverso 2 prevede che egli può esaminare gli atti dopo l’accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga. L’atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie. Il capoverso 4 precisa che a domanda del contribuente, l’autorità che nega il diritto d’esame gli conferma il diniego mediante decisione impugnabile con ricorso.
1.4.
Ora, se la violazione dei diritti delle parti è particolarmente grave, la facoltà di sanare la violazione procedurale dovrebbe rimanere un’eccezione (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3).
Di conseguenza, la facoltà di sanare una violazione del diritto di essere sentito è ammissibile nella procedura di reclamo, che ha la funzione di un riesame, ma anche nella procedura di ricorso cantonale. La facoltà di sanare tale vizio procedurale vale anche per quanto attiene alla procedura ricorsuale, poiché le autorità di ricorso hanno le medesime attribuzioni dell’autorità fiscale nella procedura di tassazione. Ad esempio, la mancata consultazione dell’incarto può essere concessa nel contesto della procedura dinanzi al Tribunale di appello, così come può essere recuperata l’omessa assunzione di prove o l’omessa audizione (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 10 ad art. 114 LIFD, p.2011).
1.5.
La censura relativa all’incompletezza del rapporto di polizia del 30 luglio 2021 è superata dagli eventi, avendo l’UT prodotto la parte mancante nel corso dell’udienza svoltasi presso la Camera di diritto tributario, avendo così sanato l’eventuale lacuna.
Quanto al rimprovero di non aver avuto accesso a tutti gli atti penali consultati dall’Ispettorato fiscale, va rilevato che quest’ultimo ha svolto, da un lato, accertamenti sul domicilio fiscale dei contribuenti e, dall’altro, verifiche sui vantaggi ricevuti da RI 1 dalle proprie società, tuttora in corso. Tutta la documentazione raccolta in relazione alla questione del domicilio fiscale, sulla quale l’autorità di tassazione ha fondato la decisione di assoggettamento, figura nel fascicolo dell’UT ed è stata messa a disposizione dei contribuenti (cfr. anche doc. L, allegato al ricorso).
Dalla motivazione della decisione impugnata non emerge alcun riferimento a elementi contenuti in documenti non accessibili ai ricorrenti.
Appare del resto difficilmente sostenibile che tra la documentazione esaminata dall’Ispettorato fiscale vi fossero atti favorevoli ai ricorrenti deliberatamente occultati dall’autorità di tassazione. Al riguardo è sufficiente rilevare che i procedimenti penali a carico del contribuente, secondo quanto riferito da quest’ultimo, si sono nel frattempo conclusi con una decisione della Corte dei reclami penali, che ha confermato il decreto di abbandono; ne consegue che il contenuto del fascicolo penale, al quale RI 1 aveva accesso in qualità di imputato, doveva necessariamente essergli noto.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dai contribuenti, la decisione impugnata si esprime sui principali argomenti ricorsuali, indicando, seppur sinteticamente, le ragioni per cui ritiene che i ricorrenti non abbiano dimostrato di aver costituito un valido domicilio fuori dal Cantone.
2. 2.1.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta federale diretta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Per l’assoggettamento alle imposte cantonali e comunali si applicano gli stessi principi. L’art. 3 cpv. 1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) dispone infatti che le persone fisiche siano assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio fiscale nel Cantone oppure quando, senza interruzioni apprezzabili, soggiornano nel Cantone almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa o almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa. Per l’art. 3 cpv. 2 LAID una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
La Legge tributaria ticinese (LT), all’art. 2 cpv. 1 prevede che le persone fisiche siano assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone. Per l’art. 2 cpv. 2 LT, una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Sebbene né l’art. 3 cpv. 1 e 2 LIFD né l’art. 3 cpv. 1 e 2 LAID né l’art. 2 cpv. 1 e 2 LT facciano riferimento al domicilio civile per definire il domicilio fiscale, la nozione di domicilio fiscale si basa su quella di domicilio del Codice civile (sentenza 9C_496/2023 del 29 febbraio 2024 consid. 5.1 e giurisprudenza citata).
2.2.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell’intenzione di stabilirsi durevolmente di cui all’art. 23 cpv. 1 CC, all’art. 3 cpv. 2 LIFD e all’art. 3 cpv. 2 LAID non deve essere inteso come dipendente dalla volontà interiore del contribuente. Il domicilio viene invece determinato esclusivamente in base all’insieme di fatti oggettivi, riconoscibili da terzi, nei quali si manifesta l’intenzione della persona interessata di stabilirsi durevolmente in un luogo. Di conseguenza, il domicilio è il luogo in cui, alla luce di questi fatti, si trova oggettivamente il centro degli interessi vitali – il centro della vita – della persona interessata. Stabilire se i fatti esterni rilevanti si siano verificati è una questione di fatto; la determinazione del centro della vita e quindi del domicilio sulla base dei fatti accertati, invece, è una questione di diritto (sentenza 9C_496/2023 del 29 febbraio 2024 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).
2.3.
Se una persona mantiene contatti con più luoghi, per determinare il domicilio fiscale si deve basarsi sul luogo con il quale mantiene i legami più forti. Il punto di partenza è il luogo di dimora abituale della persona interessata. Tuttavia, gli interessi personali, familiari, professionali e sociali di una persona possono legarla così strettamente a un altro luogo da farlo apparire come il centro della sua vita, anche se la persona interessata vi trascorre meno tempo. In questo contesto sono rilevanti, ad esempio, il luogo di dimora abituale dei membri della famiglia (coniuge, figli, genitori e fratelli), le relazioni sociali extra familiari (ad esempio la partecipazione alla vita di associazioni), la posizione professionale del contribuente e le condizioni abitative nei vari luoghi. Questi criteri devono essere presi in considerazione anche nel caso in cui una persona trascorra lo stesso tempo o circa lo stesso tempo in più luoghi. I vari criteri devono essere ponderati a seconda della situazione personale dell’interessato (ad esempio, l’età) e soppesati l’uno con l’altro nell’ambito della considerazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza al fine di determinare il domicilio fiscale. Sebbene le circostanze di fatto esistenti in un momento precedente o successivo non siano direttamente rilevanti, possono essere prese in considerazione come indizi (sentenza 9C_496/2023 del 29 febbraio 2024 consid. 5.3 e giurisprudenza citata).
2.4.
I contribuenti coniugati, i contribuenti in unione domestica registrata e i concubini sono generalmente domiciliati nel luogo in cui è situata l’abitazione familiare comune. Anche se tali persone esercitano un’attività lucrativa dipendente in un altro luogo durante la settimana, il rapporto basato sui legami personali e familiari è generalmente considerato più forte di quello con il luogo di lavoro, purché tornino regolarmente in famiglia ogni giorno (pendolari) o nei fine settimana e nei giorni liberi (residenti settimanali) (DTF 148 II 285 consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata).
Tuttavia, anche nel caso di contribuenti coniugati e di contribuenti in unione domestica registrata – nonostante l’imposizione congiunta (cfr. art. 3 cpv. 3 e 4 LAID) – il domicilio deve essere determinato separatamente per ciascun coniuge o partner. In via eccezionale, i coniugi e i partner registrati possono quindi avere il domicilio in luoghi diversi nonostante un matrimonio o un’unione intatti. Ad esempio, nel caso di contribuenti dipendenti che ricoprono una posizione dirigenziale e che tornano al luogo di dimora del coniuge o del partner solo nei fine settimana e nei giorni di riposo, il rapporto con il luogo di lavoro può prevalere su quello con il luogo dove sorge l’abitazione familiare. In questo caso, il loro luogo di domicilio non è il luogo di residenza della famiglia, ma il luogo di lavoro. Secondo la giurisprudenza, si può ritenere che un contribuente ricopra una posizione dirigenziale solo se le sue attività professionali gli impongono un onere talmente gravoso da far passare in secondo piano le relazioni familiari e sociali. Ciò si verifica solo se il contribuente
a) ricopre una posizione manageriale in un’impresa economicamente rilevante, il che implica che
b) ha una responsabilità particolare e
c) è a capo di un gran numero di collaboratori.
Si deve inoltre ritenere che coniugi o partner abbiano domicili separati se uno dei due vive durevolmente e non solo temporaneamente separato dalla famiglia e non vi ritorna regolarmente nemmeno nei fine settimana (DTF 148 II 285 consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata).
3. 3.1.
La procedura di tassazione è retta dal principio inquisitorio (art. 46 cpv. 1 LAID; art. 204 cpv. 1 LT). Le autorità fiscali devono procedere a tutte le indagini necessarie per chiarire la fattispecie, compresi i fatti che favoriscono il contribuente. Per tutti i fatti rilevanti l’onere della prova è pertanto a carico dell’autorità di tassazione. All’obbligo di indagare dell’autorità si contrappongono tuttavia gli obblighi di collaborazione del contribuente (art. 198 ss. LT). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il contribuente è tenuto ad una certa collaborazione anche quando è controversa la stessa sovranità fiscale del Cantone e pertanto l’autorità adotta dapprima una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento. In questo caso, il contribuente è tenuto a fornire informazioni solo in merito ai fatti e agli indizi che sono determinanti per stabilire l’assoggettamento, mentre in questa fase procedurale non deve ancora presentare una dichiarazione d’imposta completa o comunque documentare compiutamente i suoi fattori imponibili (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.1.1 e giurisprudenza citata)
3.2.
È consentito e spesso necessario che le autorità si basino anche su indizi, nella loro valutazione delle prove, e che ne traggano conclusioni sull’esistenza dei fatti rilevanti (le cosiddette presunzioni di fatto). Se l'autorità fiscale non è in grado di accertare direttamente un fatto rilevante con uno sforzo proporzionato, ma uno o più indizi fanno presumere con sufficiente certezza che si sia verificato, il contribuente può sovvertire questa presunzione confutando l’indizio o gli indizi (base della presunzione), il fatto in questione (conseguenza della presunzione) o eventualmente la stessa regola empirica che collega fra loro la base della presunzione e la conseguenza della presunzione (prova contraria). Se il contribuente viola i suoi obblighi di collaborazione, il suo comportamento può costituire un indizio a favore o contro l’esistenza di un fatto fiscalmente rilevante (sentenza TF 2C_398/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.1.2 e giurisprudenza e dottrina citate).
3.3.
Solo se un fatto rilevante non può essere provato nonostante tutti i ragionevoli sforzi investigativi da parte dell'autorità fiscale, si pone la questione dell'onere oggettivo della prova. In questo contesto, il principio secondo il quale l'onere della prova di un fatto è a carico di colui ne vuole dedurre dei diritti (art. 8 CC per analogia) si applica anche al diritto pubblico. Nel diritto tributario, la giurisprudenza ha concretizzato questo principio nel senso che i fatti che fondano o aumentano l'onere fiscale devono essere provati dall'autorità fiscale, mentre i fatti che lo escludono e quelli che lo riducono devono essere provati dal contribuente (sentenza del TF 2C_398/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 3.1.3 e giurisprudenza citata).
3.4.
Per quanto concerne il grado della prova, il Tribunale federale ha recentemente modificato la propria giurisprudenza.
In precedenza, nella procedura tributaria si applicava in generale il grado standard della prova piena, cioè la prova si considerava apportata se l’autorità decidente (autorità fiscale o tribunale) era convinta dell’esattezza dei fatti asseriti da un punto di vista oggettivo, anche se non era richiesta la certezza assoluta, ma era sufficiente che l'autorità non nutrisse più seri dubbi sull'esistenza del fatto asserito o che gli eventuali dubbi rimanenti sembrassero di lieve entità.
Nella sua giurisprudenza più recente, tuttavia, la Suprema Corte ha affermato, in un caso in cui l’onere della prova era a carico dell’autorità fiscale, che nel diritto tributario non è richiesta la prova piena, ma è sufficiente lo standard probatorio della verosimiglianza preponderante. Un’attenuazione del grado di prova è possibile in ogni caso, se l’onere della prova è a carico delle autorità fiscali, in relazione a fatti per i quali la prova piena non è possibile o non è ragionevole, in considerazione della natura stessa della questione e non solo delle peculiarità del singolo caso (DTF 150 II 321 consid. 3.6.4, con riferimento al luogo dell’amministrazione effettiva di una persona giuridica; sentenza 9C_434/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 6.2, con riferimento al domicilio fiscale di una persona fisica).
4. 4.1
La decisione qui impugnata conferma una decisione pregiudiziale di assoggettamento.
4.2.
L’autorità fiscale di un Cantone deve pronunciarsi in merito alla sovranità fiscale del Cantone mediante una decisione di accertamento (cosiddetta decisione sul domicilio fiscale [“Steuerdomizilentscheid”] o sulla sovranità fiscale [“Steuerhoheitsentscheid”]), se la persona che intende sottoporre a tassazione sostiene di non essere soggetta alla sovranità di quel Cantone bensì di un altro. Ciò è previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale, che si basa sull’art. 127 cpv. 3 Cost. e sui principi relativi alla doppia imposizione che ne derivano. Insieme alle disposizioni del diritto tributario cantonale (armonizzato) che concerne l’assoggettamento soggettivo alle imposte (art. 3 ss. e art. 20 ss. LAID), tali principi delimitano il campo di applicazione territoriale del diritto tributario dei Cantoni fra loro anche nell’ambito del diritto procedurale. Essi vietano pertanto ai Cantoni non solo di assoggettare alle imposte persone che non sottostanno alla loro sovranità fiscale bensì a quella di un altro Cantone, ma anche di coinvolgere queste persone in una procedura di tassazione, nella quale sono obbligati a fornire informazioni in merito ai loro elementi imponibili. Il diritto procedurale ad una decisione sul domicilio fiscale sussiste indipendentemente dal fatto che il diritto cantonale preveda un procedimento in materia di domicilio fiscale. Il diritto ad una decisione pregiudiziale è per contro negato, con la conseguenza che il Cantone può procedere direttamente alla tassazione, se il Tribunale federale ha già riconosciuto l’assoggettamento del Cantone in un procedimento precedente e la situazione fattuale non è mutata. I contribuenti non hanno diritto ad una decisione sul domicilio fiscale neppure se non contestano l’assoggettamento fiscale in quanto tale ma unicamente la sua estensione, in quanto, anche se sono assoggettati alle imposte solo limitatamente, sono comunque sottoposti alla procedura di tassazione e in questo ambito sono tenuti a prestare una collaborazione completa (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 2.1, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
4.3.
4.3.1.
Con la decisione sul domicilio fiscale l’autorità fiscale si pronuncia sulla sovranità fiscale del Cantone e in tal modo anche sulla propria competenza a procedere alla tassazione. La competenza a decidere sul domicilio fiscale nell’ambito delle imposte cantonali è della stessa autorità che è competente per la tassazione. Una decisione sul domicilio fiscale è sempre finalizzata ad un procedimento di tassazione per uno o più periodi fiscali. Se l’autorità fiscale non ha l’intenzione di sottoporre a tassazione il contribuente, non ha motivo di pronunciarsi sulla sovranità fiscale del Cantone e sulla propria competenza a tassare. Il fatto che un Cantone abbia adottato una decisione sul domicilio fiscale non impedisce alle autorità fiscali di altri Cantoni di rivendicare a loro volta la sovranità fiscale. La decisione sul domicilio fiscale conclude la procedura solo se l’autorità fiscale nega la sovranità fiscale del Cantone (decisione negativa). Se invece riconosce la sovranità fiscale (decisione positiva), la procedura di tassazione continua. La decisione sul domicilio fiscale positiva ha dunque natura accessoria rispetto alla successiva procedura di tassazione (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 2.4 e giurisprudenza citata).
4.3.2.
Una decisione pregiudiziale o incidentale non ha forza di cosa giudicata materiale. Tuttavia, se non viene impugnata, il contribuente non può più contestare la competenza dell’autorità nel procedimento principale, nel rispetto del principio della buona fede, che deve essere rispettato anche dai privati nei confronti delle autorità (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 2.6 e giurisprudenza citata).
Anche una decisione sul domicilio fiscale ha pertanto effetti vincolanti, dal profilo del diritto procedurale, nell’ambito della procedura di tassazione pendente. Se una decisione sul domicilio fiscale è formalmente passata in giudicato, il contribuente non può più contestare, nella procedura di tassazione, la sovranità fiscale del Cantone e la sua competenza a sottoporlo a tassazione. Deve dunque sottostare alla procedura di tassazione e prestare, nel suo ambito, una collaborazione completa, in particolar modo fornendo informazioni sui suoi elementi imponibili (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 2.7 e giurisprudenza citata).
4.3.3.
Secondo il Tribunale federale, una decisione sul domicilio fiscale, adottata dall’autorità fiscale cantonale e già passata in giudicato, non vincola tuttavia il Tribunale federale stesso. La tutela giuridica del contribuente sarebbe eccessivamente sacrificata, se la Suprema Corte fosse legata anche sul piano giuridico sostanziale dalla decisione sul domicilio fiscale del Cantone che ha tassato per secondo il contribuente (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 3.2 e giurisprudenza citata). L’Alta Corte ha pertanto riconosciuto che fosse legittima la decisione dell’autorità fiscale cantonale impugnata, nella misura in cui si era rifiutata di entrare nel merito del reclamo, interposto dal contribuente contro la decisione di tassazione, chiedendo di verificare la competenza per tassare. Per il fatto che il contribuente aveva già ottenuto in precedenza una decisione sul domicilio fiscale, non aveva più un interesse legittimo ad un simile accertamento (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 4.1). Ha per contro ritenuto che il fisco cantonale avesse violato il diritto federale, laddove aveva dichiarato irricevibile il reclamo anche in relazione alla censura con cui il contribuente sosteneva di essere assoggettato alle imposte in un altro Cantone. Esso avrebbe infatti dovuto confrontarsi perlomeno con la censura di violazione delle disposizioni di diritto cantonale sull’assoggettamento soggettivo e dei principi della doppia imposizione intercantonale. Mentre l’autorità di tassazione si sarebbe dovuta limitare a rinviare a quanto già sostenuto nella decisione sull’assoggettamento fiscale, l’autorità di ricorso cantonale si sarebbe invece dovuta confrontare con il merito delle censure di diritto sostanziale sollevate dal contribuente (sentenza del TF 9C_607/2022 del 1° aprile 2025 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).
4.4.
Come già anticipato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione sul domicilio fiscale è sempre finalizzata ad un procedimento di tassazione per uno o più periodi fiscali. In particolare, la decisione può esplicare i suoi effetti anche retroattivamente e fino alla fine del periodo fiscale in corso al momento della decisione stessa e può includere anche circostanze future già prevedibili (sentenze del Tribunale federale DTF 123 I 289 consid. 1c e 2P.240/1998 del 4 maggio 1999 consid. 1b, in RF 55/2000 p. 177; inoltre sentenza del Tribunale amministrativo del Canton San Gallo B 2020/131 dell’8 ottobre 2020 consid. 3.3.1; anche: Arnold, Der steuerrechtliche Wohnsitz natürlicher Personen im interkantonalen Verhältnis nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, ASA 68 p. 449, p. 486 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 3 ad art. 147-153a LIFD, p. 2453).
In tempi più recenti, la Suprema Corte ha peraltro affermato che oggetto della decisione sul domicilio fiscale è l’accertamento dell’assoggettamento fiscale soggettivo e della competenza cantonale per la tassazione, con riferimento a uno o più periodi fiscali, comunque determinati. Per il futuro è escluso che una simile decisione possa esplicare i suoi effetti, poiché i fatti determinanti per stabilire l’assoggettamento soggettivo non si sono ancora verificati. Per questa ragione, dall’autorità fiscale ci si attende che adotti decisioni di assoggettamento che riguardano periodi fiscali precisi e che non faccia uso di formulazioni aperte (“dal periodo fiscale X in avanti”; sentenza 9C_504/2024 del 19 marzo 2025 consid. 7.4 e giurisprudenza citata, in particolare sentenza 9C_133/2023 del 22 giugno 2023 consid. 4.3)
5. 5.1.
In concreto, il 28 dicembre 2017,RI 1 e RI 2 hanno notificato al comune di __________ la partenza per __________ (__________).
Il contratto di locazione dell’appartamento di __________ a __________ è stato disdetto solo il 31 marzo 2021.
A __________, i contribuenti hanno inizialmente stipulato un contratto di locazione a tempo indeterminato per un appartamento di 4.5 locali situato nella frazione di __________, con una pigione mensile di fr. 2’280.–, spese accessorie comprese. Dal 1° aprile 2018 essi hanno poi concluso un nuovo contratto di locazione, di durata determinata pari a un anno, per un appartamento sito a __________, altra frazione del medesimo comune, in __________ 7, per una pigione mensile di fr. 2’450.–, comprensiva del posto auto e dei costi accessori.
Il 1° ottobre 2021 i contribuenti hanno annunciato la partenza da __________ per __________ (__________, __________), presso un appartamento di proprietà di RI 2 sito in via __________, attuale luogo di domicilio.
La figlia __________ (1994) è stata domiciliata a __________ fino al 30 marzo 2021 in __________ e da allora è domicilia a __________ in __________, mentre il figlio __________ (1998) ha lasciato l’abitazione di __________ il 22 gennaio 2019 per trasferirsi in __________ dove risiede tutt’ora.
5.2.
5.2.1.
In Ticino, RI 2 era proprietaria degli immobili fondo part. n. __________ RFD __________, PPP n. __________ e __________, corrispondenti a un appartamento di 4.5 locali, nonché del fondo part. n. __________ RFD __________, costituito da un fondo non edificato di 1'090 m2. Tali immobili erano precedentemente detenuti in comproprietà con il marito fino al 2009, anno in cui quest’ultimo le ha donato la propria quota di comproprietà di ½.
Il 5 aprile 2018, entrambi gli immobili sono stati donati dalla moglie ai figli __________ e __________, in ragione di un mezzo ciascuno.
5.2.2.
Quanto alla situazione dei figli, dalla documentazione agli atti si evince come nel 2019 i coniugi abbiano chiesto e ottenuto la deduzione per figli a carico.
Con scritto di complemento al ricorso, l’autorità fiscale ha inoltre evidenziato che dalle dichiarazioni fiscali di __________ emerge come la stessa, dal 2018 al 2022, fosse studentessa e non disponesse di redditi o sostanza sufficienti a sovvenire al proprio fabbisogno. Negli anni 2019 e 2020 non dichiarava redditi immobiliari, mentre a partire dal 2021 dichiarava un valore locativo.
Dalle dichiarazioni fiscali presentate da __________ risultava parimenti che lo stesso fosse studente dal 2018 al 2022. Nel 2019 egli risultava inoltre partito per l’__________ senza percepire redditi.
L’autorità fiscale ha concluso rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, i figli, al 31 dicembre 2019 e almeno fino alla fine del 2022, risultavano ancora agli studi e a carico dei genitori, senza conseguire redditi né disporre di sostanza tale da consentire loro di provvedere autonomamente al proprio fabbisogno e di finanziare i propri studi.
5.3.
5.3.1.
RI 1 risulta iscritto a registro di commercio quale organo di quattro società, tutte con sede a __________ fino al 30 settembre 2021 e successivamente a __________ a partire dal 1° ottobre 2021:
· __________ SA in liquidazione: società attiva nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di soluzioni tecnologiche per la tracciabilità elettronica, nonché di applicazioni software e hardware per l’identificazione e la gestione di oggetti, animali e persone. Il contribuente ne riveste la carica di amministratore unico sin dalla sua iscrizione avvenuta nel 2013, cui si è in seguito aggiunta quella di liquidatore. Il fallimento è stato dichiarato con effetto dall’11 ottobre 2024; la procedura fallimentare è stata sospesa il 18 ottobre 2024;
· __________ SA in liquidazione: società attiva nella produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti e impianti industriali e agro-alimentari, nonché nella fornitura di servizi di consulenza, marketing e gestione del personale. RI 1 ne riveste la carica di amministratore unico sin dalla sua iscrizione avvenuta nel 2009. La società è stata sciolta a seguito di fallimento con effetto dal 15 dicembre 2022; la procedura fallimentare è stata successivamente sospesa per mancanza di attivo con decisione del 7 marzo 2024;
· __________ SA in liquidazione: società attiva nella produzione, nel commercio e nella distribuzione di pezzi, materiali e componenti meccanici, elettrici ed elettronici, presso la quale il ricorrente è iscritto quale amministratore unico sin dalla sua iscrizione avvenuta nel 2014. La società è stata sciolta a seguito di fallimento con effetto dal 19 aprile 2023;
· __________ SA: società attiva nelle gestioni e ristrutturazioni aziendali, nelle consulenze e intermediazioni per la compravendita di aziende, nelle valutazioni e analisi aziendali, nonché nell’intermediazione di risorse umane e nello sviluppo e nella gestione di piani sociali. Essa si occupa inoltre dell’acquisto, della vendita, dell’amministrazione e della gestione di immobili, nonché della costituzione, detenzione e partecipazione in società attive nei settori commerciale e industriale. La società può svolgere ogni operazione connessa al raggiungimento dello scopo sociale. RI 1 ne riveste la carica di amministratore unico sin dalla costituzione, avvenuta nel 2014.
La sede a __________ di __________ SA in liquidazione e di __________ SA era situata in via __________, mentre quella delle altre due società si trovava in via __________. La nuova sede a __________, comune a tutte le società, era ubicata in via __________.
5.3.2.
RI 1 oltreché amministratore unico è anche l’unico azionista della __________ SA. Gli unici due dipendenti di tale società sono RI 1 e RI 2 i quali fra il 2018 ed il 2020 hanno percepito uno stipendio medio annuo di 148'000.– il marito e di fr. 84'000.– la moglie.
L’autorità fiscale ha inoltre evidenziato come dal carnet di viaggi diRI 1, ossia il registro degli spostamenti giornalieri tenuto ai fini della successiva richiesta di rimborso chilometrico alla __________ SA e acquisito dall’Ispettorato fiscale nel corso della verifica contabile, emerga che, per tutto il 2020, il luogo di partenza e di rientro giornaliero era quasi sempre __________ o __________.
6. 6.1.
Il 23 agosto 2022, il Procuratore pubblico __________ trasmetteva all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni un rapporto di Polizia del 3 agosto 2022, evidenziando come dallo stesso emergeva che i coniugi __________ avessero mantenuto il loro domicilio presso via __________ a __________ almeno dal 2018 in poi.
Nel rapporto del 3 agosto 2022 della Polizia giudiziaria — alla quale il Procuratore pubblico aveva chiesto di verificare l’effettivo domicilio dei coniugi __________ — redatto nell’ambito di un procedimento penale a carico di RI 1 per i reati di truffa, amministrazione infedele ed esercizio abusivo della professione di fiduciario, vengono esposti i risultati delle perquisizioni domiciliari effettuate tra il 29 e il 30 luglio 2021 presso l’abitazione di __________, quella di __________ nonché presso gli immobili di __________, in via __________ e in __________.
6.2.
6.2.1.
Nel rapporto è anzitutto indicato che, secondo le dichiarazioni rese dal contribuente in data 29 luglio 2021, entrambi i figli risultavano ancora a carico dei genitori in quanto ancora agli studi.
Nello stesso rapporto sono infine riportati i punti salienti dei verbali d’interrogatorio di RI 2 e di RI 1 svolti dal Procuratore pubblico il 29 luglio 2021, giorno in cui è stata eseguita la perquisizione dell’abitazione di __________.
6.2.2.
In particolare RI 2 dichiarava quanto segue:
lo e la mia famiglia abbiamo vissuto a __________ sino a 4 anni fa, quando ci siamo trasferiti per circa tre anni nel Canton __________, siccome mio marito viaggiava moltissimo per lavoro partendo dall'aeroporto di Zurigo e gli era più comodo. Mio marito passava a casa circa una settimana al mese complessivamente.
Verso la fine del 2019/inizio 2020, a causa del Covid-19, mio marito ha smesso di viaggiare in __________, per cui ci siamo trasferiti al __________, dove ho un appartamento di mia proprietà.
ADR che quando eravamo domiciliati nel Canton __________, io in realtà ho sempre mantenuto la mia quotidiana residenza in Ticino, prima presso l'abitazione di __________ e poi presso l'appartamento di __________. A __________ mi recavo anche per quanto riguardava cosa di ufficio e ritiro della posta. Mi sono trasferita a __________ ad aprile di quest’anno, dopo aver dato disdetta por l’appartamento di __________ dove abbiamo vissuto per 24 anni. Preciso che nel weekend vado sempre al __________.
[…]
Il PP mi chiede nuovamente per quale motivo io abbia formalmente indicato il mio domicilio al __________ se il centro dei miei interessi e la gran parte della settimana, di fatto, la trascorro in Ticino
È stato mio marito ad occuparsene. Non sono in grado di indicare per quale motivo abbia deciso in questo modo. A me non è sembrato strano, dal momento che al __________ ho un appartamento di mia proprietà e ci vado settimanalmente. Ribadisco che dell’aspetto amministrativo dei cambi di domicilio che abbiamo fatto negli anni si è sempre occupato mio marito, notificandosi presso le competenti autorità e decidendo anche dove notificarsi e in che veste.
6.2.3.
RI 1 rilasciava le seguenti dichiarazioni:
Il PP mi chiede per quale motivo ho intestato praticamente tutti i miei beni a mia moglie.
Dico che è una cosa che faccio ogni mese di gennaio circa, di proposito, perché desidero che nel caso in cui mi dovesse capitare qualcosa, mia moglie non abbia ad affrontare procedure successorie lunghe e complesse che potrebbero complicarle la vita. Io viaggio molto, in auto e aereo, e ritengo che potrebbe capitarmi qualcosa in qualunque momento. Ritengo inoltre che intestare i miei beni a mia moglie dia sufficienti garanzie anche ai miei figli.
ADR che la donazione dei fondi di __________ e __________ ai nostri figli l’abbiamo decisa di concerto io e mia moglie, benché i fondi erano esclusivamente di mia moglie, per esigenze/praticità fiscali. Nel 2018, infatti, io e mia moglie ci siamo trasferiti a vivere a __________, dove abbiamo domicilio. Per non avere beni da notificare in altri Cantoni fiscalmente, abbiamo preferito intestare i fondi ticinesi ai nostri figli in ragione del 50% cadauno, così da poter avere, io e mia moglie, una tassazione unica in un solo Cantone.
ADR che stamattina ci trovavamo a __________ perché stamattina sono andato a correre. Domenica sera siamo venuti a __________, dove mi sono ritagliato uno spazio per lavorare nella camera di mio figlio
L’ispettore __________ mi contesta che da indagini di polizia risulta che io a __________ ci sto assai poco, come pure mia moglie, e mi invita a raccontare la verità.
È vero che negli ultimi due mesi, in particolare da giugno, sono spesso qui in Ticino perché mio padre ha problemi di salute. Prima di questa situazione, andavo a __________ durante i giorni liberi.
ADR che per giorni liberi intendo venerdì-domenica. La settimana solitamente sto a __________ presso l’appartamento intestato ai miei figli, unitamente a mia moglie.
6.3.
Dal rapporto risulta quindi che la Polizia del Cantone __________ aveva effettuato una perquisizione domiciliare presso l’immobile di __________ a __________ (__________, __________), residenza dei coniugi __________, a seguito di una richiesta di assistenza rogatoriale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di __________.
La perquisizione aveva avuto luogo il 2 aprile 2019, in assenza dei coniugi __________. In tale occasione, la polizia __________ aveva riscontrato che nell’appartamento non vi erano praticamente effetti personali, rilevando che, sebbene arredato, lo stesso appariva come una residenza fittizia. In particolare veniva segnalato che l’acqua nella toilette era prosciugata (“Wasser in der Toilette war ausgetrocknet”).
Veniva altresì evidenziato che il 30 luglio 2021, unitamente ai colleghi della Kapo GR, in presenza di RI 2, del fratello __________ e della figlia __________, era stata effettuata una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di via __________ a __________. Nel relativo rapporto di esecuzione del 30 luglio 2021 (pure agli atti del fascicolo fiscale) gli agenti rimarcavano come l’insieme delle circostanze facesse presumere che si trattasse di un’abitazione secondaria: i cassetti contenevano unicamente alcuni indumenti invernali, il frigorifero e il congelatore, di piccole dimensioni, risultavano vuoti, e lo spioncino della porta era coperto da un foglietto fissato con nastro adesivo, che impediva di vedere se la casa fosse occupata. Nella piccola cantina erano inoltre presenti soltanto attrezzatura invernale e legna da ardere.
In occasione della perquisizione domiciliare del 29 luglio 2021 presso l’abitazione di __________, veniva invece constatato, come emerge dalla documentazione fotografica agli atti, che l’immobile fungeva sia da residenza primaria sia da ufficio per le attività di RI 1.
7. 7.1.
In conclusione, da quanto precede emerge che, sebbene i coniugi __________ abbiano formalmente trasferito il proprio domicilio dapprima a __________) e successivamente a __________, il centro dei loro interessi familiari e professionali è sempre rimasto nel Cantone Ticino. In tale Cantone risiedevano entrambi i figli, economicamente dipendenti dai genitori, e vi avevano sede quattro società amministrate da RI 1. Una di queste, la __________ SA, risultava inoltre essere la datrice di lavoro di entrambi i coniugi __________, unici dipendenti della società.
Le tre perquisizioni di polizia effettuate hanno permesso di accertare che né l’appartamento di __________ (__________) né quello di __________ fungevano da residenza primaria; al contrario, esse hanno fatto emergere chiari indizi del mantenimento del domicilio nel Cantone Ticino.
Tali circostanze sono state peraltro ammesse dagli stessi coniugi nel corso degli interrogatori.
In particolare, la moglie ha ammesso al Procuratore pubblico di aver sempre continuato a vivere in Ticino e di andare a __________ durante i fine settimana.
Analogamente, dopo aver inizialmente giustificato la propria presenza in Ticino al momento della perquisizione con presunti problemi di salute dei genitori, ha successivamente riconosciuto di risiedere stabilmente a __________ durante la settimana, soggiornando a __________ unicamente nei fine settimana.
7.2.
7.2.1.
A fronte di chiari elementi, confermati dalle ammissioni dei contribuenti, che collocano il centro degli interessi vitali dei ricorrenti nel Canton Ticino, questi ultimi si sono limitati a fare riferimento a:
- fatture relative all’acquisto di mobilio nel 2018 presso __________ a Como e __________ a Lissone, nonché alle corrispondenti fatture di sdoganamento intestate all’indirizzo __________ dei contribuenti;
- una fattura per il trasloco da __________ a __________, datata 16 novembre 2020;
- la dichiarazione scritta del 22 maggio 2023 di __________ e __________, “confinanti di condominio”, i quali confermano che i coniugi __________ vivevano regolarmente nell’appartamento di __________ “compatibilmente con i loro impegni di lavoro”;
- un’attestazione con cui __________, gerente della Denner di __________ confermava che i coniugi __________ si recavano presso il suo negozio a fare la spesa sia durante la settimana che nei giorni festivi, durante tutti i mesi dell’anno.
Con il ricorso sono state inoltre prodotte le fatture di conguaglio e di acconto per il pagamento delle tasse di consumo di energia elettrica a __________ dal 2019 al 2024. Durante l’udienza presso la Camera di diritto tributario è stata presentata anche documentazione fotografica dell’abitazione di __________, dalla quale i ricorrenti intendono far emergere la presenza di mobili e cimeli di valore affettivo significativo, come indicatore del fatto che tale luogo costituisca il loro focolaio domestico.
7.2.2.
Quanto alle fatture prodotte relative al mobilio e allo sdoganamento dei mobili, esse risultano intestate presso l’indirizzo di __________ dei ricorrenti; tuttavia non vi è alcun riscontro che tali arredi siano stati effettivamente consegnati a tale indirizzo.
Al contrario, dalla documentazione fotografica agli atti emerge la presenza, nell’abitazione di __________, di un divano bianco che parrebbe corrispondere a quello acquistato nel 2018 da __________. Appare inoltre significativo che tali acquisti siano stati effettuati a __________, decisamente più prossimo al Ticino che alla svizzera centrale
Ad ogni modo, in occasione della perquisizione del 2 aprile 2019, gli agenti della polizia __________ hanno riferito che l’appartamento di __________ risultava effettivamente ammobiliato. Tuttavia, appariva come una residenza fittizia: l’acqua nella toilette era prosciugata e mancavano quasi del tutto effetti personali dei contribuenti. Circostanze di un’abitazione non utilizzata quotidianamente. In tale contesto, non risulta pertanto decisiva neppure la fattura relativa al trasloco avvenuto da __________ a __________.
In merito ai consumi energetici presso l’abitazione di __________, si osserva che gli acconti pagati nel 2020 (pari al 90% della fattura dell’anno precedente) risultano superiori a quelli pagati nel 2021. Ciò indica che la tassa per il consumo di energia era più elevata nel 2019 rispetto al 2020, anno in cui i coniugi __________ avrebbero eventualmente preso domicilio nei mesi più freddi (dal 1° ottobre). In generale, né i consumi né gli importi delle tasse hanno subito un incremento significativo rispetto al 2019, tale da far presumere un utilizzo quotidiano dell’abitazione dal 2020 in avanti.
Ad ogni modo, le spese per l’energia la presenza di oggetti di elevato valore affettivo, così come le dichiarazioni dei condomini dei contribuenti e di un impiegato della Denner di __________, non sono idonee a smentire le chiare dichiarazioni rese dagli stessi contribuenti circa un utilizzo meramente saltuario dell’abitazione grigionese nei giorni festivi, né gli univoci accertamenti di polizia.
8. L’UT ha rivendicato l’assoggettamento dei contribuenti “a partire dal 1° gennaio 2019”. Tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale federale (v. supra, consid. 4.4), si giustifica la limitazione degli effetti della decisione di assoggettamento ai periodi dal 2019 al 2023, la decisione pregiudiziale di assoggettamento essendo notificata il 28 aprile 2023. Gli effetti fiscali della decisione impugnata devono quindi essere limitati a questi cinque periodi fiscali.
9. I ricorrenti contestano ancora la competenza del Cantone Ticino a prelevare l’imposta federale diretta.
Ora, la conferma dell'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino, in virtù del domicilio fiscale in questo Cantone, ha di regola un effetto pregiudiziale anche per il luogo della tassazione per l'imposta federale diretta (sentenze 753/2020 del 23 dicembre 2021 consid. 1.2.1; 2C_806/2019, citata, consid. 5.4).
I contribuenti non hanno chiesto l’accertamento del luogo della tassazione all’AFC, come previsto dall’art. 108 cpv. 2 LIFD.
Motivo per il quale, visto quanto deciso in merito al domicilio fiscale ai fini dell’imposta cantonale, il Ticino aveva la competenza per emanare parimenti la decisione concernente l’IFD 2019-2023 (cfr. anche sentenza 9C_447/2024 del 15 gennaio 2025 consid. 5).
10. Di conseguenza il ricorso è respinto.
Visto l’esito, la
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 5’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 5’200.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il cancelliere: