|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici |
|
cancelliera |
Sabrina Piemontesi - Gianola |
|
parti |
|
|
|
|
contro |
|
|
|
RS 1
|
|
oggetto |
ricorso del 23 dicembre 2024 contro la decisione del 27 novembre 2024 in materia di IFD 2014. |
|
Fatti |
|
A. RI 1 (__________) e __________ (__________), coniugati, il 31.10.2014 indicavano di essersi trasferiti dal Comune di __________ a quello di __________.
B. Per il 2014, i contribuenti presentavano la dichiarazione fiscale in Ticino, ad inizio del mese di maggio del 2015, rilevando di essere imponibili unicamente per appartenenza economica in quanto proprietari di immobili. Precisavano di essere illimitatamente imponibili nel Canton Svitto ed allegavano la dichiarazione fiscale presentata al fisco svittese. Dichiaravano un reddito imponibile pari a fr. 1'163'235.- ed una sostanza di fr. 3'572'690.-.
C. Il 27.4.2017, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) emanava una decisione relativa all’IC 2014, nella quale stabiliva il reddito imponibile in fr. 51'300.- (reddito determinante per l’aliquota in fr. 1'310'800.-) e la sostanza in fr. 1'075'000.- (l’importo determinante per l’aliquota in fr. 13'317'000.-).
D. Con reclamo 30.4/4.5.2017, __________ insorgeva contro la decisione di tassazione IC 2014. In particolare, il contribuente, dopo aver censurato vari malfunzionamenti all’interno dell’amministrazione anche in relazione al suo trasferimento di domicilio, lamentava il fatto che, nella notifica di tassazione, per quanto concerneva i dati “dichiarati”, gli stessi venivano tutti indicati con lo “0”, mentre sosteneva di aver presentato la dichiarazione fiscale perfettamente compilata. Esigeva la notifica di una nuova decisione fiscale, comprensiva dei dati da lui dichiarati.
E. Il 14.8.2018 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) trasmetteva ai coniugi __________ (all’indirizzo “__________”) in accordo con la competente autorità del Comune di __________, la decisione di assoggettamento illimitato alle imposte cantonale e federale con effetto a partire dal 1°.1.2014, con domicilio nel Comune di __________.
La decisione si basava sui seguenti fatti:
· (…) __________ lavora presso la __________ di __________, si tratta di una società a conduzione famigliare costituita nel 1950 e dove è amministratore unico;
· è amministratore unico della __________ di __________, società holding che detiene una quota parte della società __________ e un portafoglio titoli la cui gestione viene fatta da __________;
· inoltre è anche amministratore unico delle società __________ e __________ tutte e due con sede __________;
· è proprietario della particella __________ PPP __________ di __________ in via __________, si tratta di un appartamento di 220 m2 di 5.5. locali dove abita con la moglie __________ e dove figura la sede della società __________;
· da verifiche effettuate sul consumo di energia elettrica e acqua potabile per il periodo dal 2015 ad oggi si può costatare che vi sono dei consumi regolari e che gli stessi fanno presumere un utilizzo costante dell’appartamento;
· è proprietario della particella __________ di __________, si tratta di una casa con 3 appartamenti (…) affittati a terze persone e lei risulta l’unico amministratore;
· è proprietario della particella __________, si tratta di un rustico/grotto in zona Cantine di __________ dove si reca regolarmente con il suo natante ormeggiato al porto di __________;
· il 19 luglio 2017 ha immatricolato una vettura __________, targata TI __________ e il 4 luglio 2014 ha immatricolato un natante __________ 645 targato TI __________;
· da verifiche effettuate dall’ufficio controllo abitanti della città di __________ tramite la Polizia per il servizio esterno, il contribuente viene visto regolarmente recarsi al lavoro a bordo della sua vettura marca __________, targata SZ __________ o __________ targata __________ presso la __________.
Dopo aver ricordato le disposizioni applicabili in materia in ambito di domicilio fiscale, il fisco cantonale indicava di non riconoscere la partenza per __________, annunciata il 31.10.2014. In particolare, l’UT era dell’avviso che il domicilio primario dei contribuenti si trovava nel Canton Ticino, luogo in cui erano stabilite le relazioni più intense e dove si trova il loro centro degli interessi ideali e materiali/economici legati alle diverse società a conduzione famigliare con sede a __________. Per contro nel Canton Svitto non sembravano esserci rapporti professionali e nemmeno rapporti personali.
F. La Divisione delle contribuzioni, con scritto 15.10.2019, inviato per posta APlus ai coniugi __________, comunicava che la decisione di assoggettamento illimitato del 14.8.2018 era cresciuta in giudicato.
G. Il 6.11.2019, il __________ trasmetteva a __________ __________, all’indirizzo “__________” le decisioni fiscali 2014 – 2019 “Veranlagungsverfügung Kantonale Steuern/Direkte Bundessteuer, definitiv” 2014-2019, con le quali riteneva, nonostante la presentazione delle dichiarazioni fiscali in tale Cantone, non esistesse alcun fattore imponibile.
H. Con scritto 25.11.2019, l’Ufficio di tassazione di __________ trasmetteva ai coniugi __________ una richiesta di documentazione. In particolare veniva domandato l’invio della copia integrale della dichiarazione fiscale presentata al Canton __________, comprensiva di tutti gli allegati secondo gli art. 199 LT, rispettivamente 125 LIFD. Veniva inoltre indicato che, facendo seguito alla “decisione di assoggettamento emessa il 14 agosto 2018 e cresciuta in giudicato, a partire dal periodo fiscale 2014 sarete imposti in maniera illimitata in Canton Ticino”. Ai contribuenti veniva inoltre chiesto di voler presentare le proprie osservazioni in relazione ai calcoli del valore delle azioni della __________, __________ e __________.
I. a.
Con scritto 27/29.11.2019, __________ si rivolgeva all’autorità fiscale ticinese segnalando che il contribuente aveva ricevuto un rimborso d’imposta da parte dell’ufficio contribuzioni di Svitto con l’informazione che egli sarebbe stato assoggettato illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino (Comune di __________) e non nel __________. Dopo un colloquio telefonico con le autorità fiscali svittesi, si apprendeva che il rimborso era avvenuto in base ad una comunicazione ricevuta per posta elettronica da parte del fisco ticinese.
__________ aveva comunicato a __________ “(…) di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte del vostro ufficio in relazione ad una presunta pretesa di assoggettamento illimitato e nemmeno siano state ricevute delle notifiche di tassazione da parte ticinese. Egli precisa che il suo indirizzo a Svitto è sempre stato il medesimo e mai si è modificato”. Veniva richiesto l’accesso agli atti e veniva chiesto di considerare la missiva – a titolo cautelativo – quale reclamo rispettivamente istanza di revisione.
b.
Con ulteriore scritto 16/17.12.2019, __________, si rivolgeva nuovamente all’UT di __________, rilevando che al precedente scritto non era ancora stata data risposta. Ad ogni modo si precisava che __________ non era, nel frattempo, rimasto inattivo ed aveva cominciato a “raccogliere i primi chiarimenti anche presso il Municipio di __________”. Dalla corrispondenza con il Comune di __________ era in particolare emerso che, l’UT, il 14.8.2018 avrebbe indirizzato uno scritto cointestato al contribuente ed alla sua (ora ex) moglie a Lugano. Si indicava che la decisione non era mai stata ricevuta da parte del contribuente, ritenuto come la stessa era stata trasmessa al recapito di via __________ e non all’indirizzo di __________. Tale errore procedurale avrebbe pertanto “precluso al nostro cliente la possibilità di conoscere per tempo, e di potersi esprimere in concreto, sugli elementi e sulle motivazioni da voi indicate in tale scritto”.
Da ultimo, preso atto di tale (evidente) e ripetuto errore procedurale, si chiedeva che i termini venissero nuovamente assegnati per permettere a __________ la presentazione delle proprie osservazioni.
L. Con missiva del 20.10.2020, inviata a __________ per posta APlus, l’UT di __________ faceva il punto della situazione in relazione alla procedura di tassazione inerente i coniugi __________. Comunicava preliminarmente che, contro la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2014, era stato presentato reclamo il 30.4.2017. In seguito, e meglio sulla base degli accertamenti esperiti dal Comune di Lugano, ai contribuenti era stata inviata una lettera datata 14.8.2018 per il tramite della quale l’UT confermava il loro assoggettamento illimitato alle imposte in Ticino per l’anno 2014. Tale concetto veniva ribadito anche dalla Divisione delle contribuzioni con lettera datata 15.10.2019.
__________ divenuta rappresentante fiscale dei contribuenti, con scritto datato 29.11.2019, faceva rilevare che i contribuenti non avevano ricevuto alcuna pretesa di assoggettamento illimitato da parte del Canton Ticino.
L’autorità fiscale indicava che, se da un lato vi era la possibilità che lo scritto del 14.8.2018 non fosse mai stato recapitato al contribuente, d’altro canto, “(…) non essendo formalmente mai cessato l’assoggettamento illimitato dei contribuenti in Canton Ticino (il Canton Svitto non ha infatti mai proceduto ad una tassazione per appartenenza personale), una decisione pregiudiziale di assoggettamento non si rende a questo punto necessaria”. Motivo per il quale veniva rinnovato l’invito a dar seguito alla richiesta di documentazione inviata ai contribuenti il 25.11.2019, entro il 20.11.2020. I contribuenti venivano inoltre avvisati che nel caso in cui non fosse stato dato seguito alla richiesta di documentazione del 25.11.2019, il reclamo sarebbe stato evaso in base agli atti già a disposizione dell’autorità fiscale.
M. Il 16.12.2020 si è svolta un’udienza presso __________. A sostegno del domicilio nel Canton Svitto, __________ aveva prodotto – in visione – alcuni documenti relativi a movimentazioni bancarie (conto CH __________), a rifornimenti di carburante mediante carta (indirizzata alla società __________), la tassa sul cane emessa dal Comune di Svitto per l’anno 2015 e 2016, l’abbonamento di sci per la località di __________ per la stagione 2015/2016, l’abbonamento al giornale locale “__________” per il periodo 01.03-31.08.2016, la fattura emessa dallo studio veterinario __________ per l’intervento del 21.12.2015 e consumi di energia a partire dal 31.10.2014 (__________ AG). L’autorità fiscale chiedeva di produrre, entro il 31.12.2020, il contratto di affitto per l’immobile ubicato in __________
N. Con decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2014 del 15.12.2021 l’Ufficio di tassazione di Lugano, accertava per l’IC un reddito imponibile pari a fr. 867'200.- (medesimo importo determinante per l’aliquota) ed una sostanza di fr. 16'800'000.- (stesso importo determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 871'600.- (stesso importo determinante per l’aliquota).
In merito alla questione dell’assoggettamento illimitato all’imposta, l’UT riepilogava i fatti alla base dei quali ritenere che nel 2014 non fosse mai avvenuta la partenza dal Canton Ticino al Canton Svitto. L’unico legame con il Canton Svitto risultava essere l’appartamento, ad una pigione di fr. 2'000.- mensili (esclusi parcheggio e spese). Inoltre, nella dichiarazione fiscale presentata al Canton Svitto, il contribuente dichiarava di essere un “Wochenaufenthalter” con pernottamento settimanale nell’appartamento di proprietà. Secondo il fisco, nulla sembrava essere mutato – rispetto all’anno precedente – se non il fatto che il contribuente asseriva di aver trascorso il fine settimana nel Canton Svitto.
La coniuge non sembrava aver interessi particolari nel Canton Svitto: secondo il fisco, sulla base degli atti a disposizione sembrava inoltre che la coniuge non fosse mai partita per Svitto (partenza da Lugano al 31.10.2014 e arrivo a Lugano l’1.11.2014).
Oltre a ciò, il fisco indicava che, il Canton Svitto aveva rinunciato ad imporre i contribuenti.
Nel merito degli elementi imponibili, l’UT accertava in fr. 24'930.- il reddito percepito dalla __________ e in fr. 119'112.- da __________. Inoltre, il valore delle partecipazioni veniva stabilito in fr. 4'011'500.- per la __________ (fr. 35'000.- per azione), mentre quello della __________ in fr. 10'210'000.- (fr. 102'000.- per azione). Le spese per l’amministrazione dei titoli venivano inoltre rettificate in fr. 155.- (secondo gli importi effettivi) e, per quanto concerneva la deduzione per le spese professionali la stessa non veniva ammessa non essendo la situazione mutata rispetto al 2013.
O. Il 12/13.1.2022 i coniugi __________ presentavano ricorso, rappresentati da __________, contro la decisione di tassazione IC/IFD 2014 (inc. CDT 80.2022.7/8).
I ricorrenti rilevavano di aver trasferito il proprio domicilio, dal Ticino al Canton __________, per motivi personali nel 2014. Ancora nel 2022, __________, nel frattempo separatosi dalla moglie, risiedeva nella “medesima unità abitativa”.
Per quanto concerneva l’IFD 2014, i ricorrenti rilevavano che mal si comprendeva come l’UT avesse potuto – almeno per l’IFD 2014 – emettere una decisione su reclamo, quando non aveva ancora adottato una decisione di tassazione iniziale.
Inoltre, il modo di procedere dell’UT di Lugano, che, il 14.8.2018 aveva trasmesso – posteriormente alla decisione IC 2014 (per appartenenza economica) - una decisione pregiudiziale di assoggettamento per il 2014, confermerebbe che il reclamo del 30.4.2017 contro la decisione IC 2014 emessa per appartenenza economica non era stato considerato tale. Secondo i ricorrenti con la rivendicazione del 14.8.2018, l’UT tenterebbe di “rientrare su una precedente decisione già presa e cresciuta in giudicato”.
Per quanto concerneva l’IFD 2014, il diritto di tassare era, secondo gli insorgenti, prescritto. Per il resto i contribuenti contestavano che, il loro domicilio fiscale fosse, nel 2014 nel Canton Ticino.
P. Con decisione dell’11.11.2024 (inc. CDT 80.2022.7/8), la Camera di diritto tributario, per quanto concerneva l’IC 2014, respingeva il ricorso presentato dai coniugi R1, rilevando come il loro domicilio fiscale fosse in Ticino. Per quanto concerneva l’IFD 2014, dopo aver rilevato che il diritto di tassare non era prescritto, stabiliva che l’impugnata tassazione IFD 2014 su reclamo, avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di “prima tassazione dell’IFD”. Il ricorso era, pertanto, irricevibile e doveva essere trasmesso, come reclamo all’UT.
Q. Con decisione di tassazione dopo reclamo IFD 2014 del 27.11.2024, l’autorità fiscale accertava un reddito imponibile di fr. 871'600.-.
A motivazione della decisione si indicava quanto segue:
“Contro la decisione di tassazione 2014 i contribuenti inoltravano tempestivo reclamo in data 30 aprile 2017, in data 14 agosto 2018 è stato comunicato allo stesso che i contribuenti rimanevano illimitatamente imponibili nel Canton Ticino anche a far stato dall’1.1.2014. Durante la procedura di reclamo è stato sentito più volte il rappresentante il quale ha fornito documenti a comprova della presenza dei contribuenti nel Canton Svitto, durante le audizioni è stato comunicato che la partenza non era ritenuta valida o effettiva, tra gli altri in base ai seguenti indizi:
- Il contribuente è proprietario e dirigente della __________ con sede a __________;
- A __________ possiede un immobile di pregio che è sempre rimasto a disposizione del contribuente stesso, non essendo stato venduto o affittato a terzi (l’affitto alla propria Holding non è sufficiente a impedirne l’utilizzo);
- L’unico legame con il __________ risulta essere l’appartamento con un canone d’affitto di Fr. 2000 al mese (escluso parcheggio e spese), appartamento che sembra modesto rispetto a quello posseduto a Lugano;
- Nella dichiarazione del Canton Svitto il contribuente dichiara di essere Wochenaufenthalter con pernottamento settimanale nell’appartamento di proprietà ove era domiciliato, nulla sembra quindi essere cambiato rispetto all’anno 2013 se non che il contribuente abbia passato il fine settimana nel Canton Svitto;
- La coniuge non sembra avere interessi particolari nel Canton Svitto, addirittura non sembrerebbe mai essere partita (…);
- Il Canton Svitto ha rinunciato a tassare il contribuente;
- Con effetto all’1.11.2021 il contribuente ha comunicato al Comune di Lugano la partenza per il Canton Svitto, presso lo stesso appartamento nel quale dichiarava risiedere dal 2014;
(…).
Con sentenza CDT 80.2022.8 dell’11 novembre 2024 il ricorso contro la decisione IFD 2014 è stato dichiarato irricevibile non essendo emessa una decisione dopo reclamo. Reclamo che viene evaso con le stesse motivazioni della decisione di tassazione IC contestata in sede di ricorso e oggetto di sentenza CDT 80.2022.7 dell’11.11.2024 (…). Si richiama inoltre quanto esposto nella citata sentenza CDT”.
R. Con ricorso 23/24.12.2024, __________, insorgono contro la decisione IFD 2014 su reclamo. I contribuenti rilevano come, l’autorità fiscale ha emanato la decisione impugnata, senza neppure attendere la scadenza del termine di ricorso contro la precedente sentenza della Camera di diritto tributario (inc. CDT 80.2022.7/8 dell’11.11.2024). I ricorrenti precisano di aver impugnato, il 12.12.2024, la sentenza della Camera di diritto tributario dinanzi al Tribunale federale (inc. 9C_706/2024), patrocinati dall’avv. __________. Nell’ambito del ricorso al Tribunale federale, per quanto concerne l’IFD, viene richiesto di confermare l’intervenuta prescrizione per il prelievo dell’IFD 2014.
I contribuenti indicano di aver pertanto presentato il ricorso alla Camera di diritto tributario “a salvaguardia” dei loro diritti processuali e chiedono che, l’esame del gravame “(…) intervenga unicamente dopo l’emissione della decisione del Tribunale federale (se favorevole ai contribuenti), oppure, in caso di soccombenza da parte dei medesimi, si provvederà al ritiro”.
S. L’autorità fiscale, con osservazioni del 13/15.1.2025, spiega di aver proceduto all’emissione della sentenza IFD 2014, in base alle indicazioni contenute nella sentenza CDT 80.2022.7/8 dell’11.11.2014. In merito alle censure esposte in sede ricorsuale, per quanto concerne la prescrizione del diritto di tassare si rimanda a quanto indicato dalla Camera di diritto tributario.
In merito alla scelta di emanare la decisione su reclamo IFD 2014, la stessa è giustificata da motivi di “economia processuale”: “L’autorità fiscale ha infatti optato per un’emanazione tempestiva della decisione, al fine di evitare un’eventuale duplicazione delle procedure. Ciò risponde al principio di celerità e ragionevole durata del procedimento e per permettere che la posizione dei contribuenti possa essere esaminata dal Tribunale federale tanto per l’imposta cantonale che per l’imposta federale diretta 2014”.
Tale scelta non arreca inoltre alcun pregiudizio ai ricorrenti, i quali possono, senz’altro, esercitare pienamente i propri diritti di difesa, sia dinanzi alla CDT che dinanzi al Tribunale federale. Nessuna garanzia procedurale è stata lesa.
T. __________, con replica del 1°/3.2.2025, ribadiscono le censure di natura formale relative all’emissione della decisione di tassazione su reclamo IFD 2014, indicando come, sulla questione della prescrizione sia ancora pendente al Tribunale federale. L’agire dell’autorità fiscale, che ha emesso la decisione di tassazione su reclamo IFD 2014, senza attendere l’esito della vertenza al TF, comporterebbe ingenti costi processuali che, con ragionevolezza, potevano essere evitati.
I ricorrenti informano inoltre che, nel frattempo, il Canton Svitto ha emesso tutte le notifiche cantonali, comunali e federali dal 2014 al 2022 “(…) rendendo di fatto nulla la decisione del Canton Ticino qui contestata”.
|
Diritto |
|
1. Contestata, nel caso sub judice, è la decisione di tassazione dopo reclamo IFD 2014, del 27.11.2014. I contribuenti censurano, dapprima la legittimità dell’autorità fiscale nell’emettere la decisione su reclamo per l’IFD, in pendenza della procedura dinanzi al TF. Ribadiscono la contestazione relativa alla prescrizione del diritto di tassare e, in sede di replica, sostengono che la decisione su reclamo IFD 2014 sia nulla, visto visto che, nel frattempo il Canton Svitto ha emesso le decisioni fiscali dal 2014 al 2022.
2. 2.1.
La Camera di diritto tributario, con sentenza 11.11.2024 (inc. CDT 80.2022.7/8) per quanto concerne l’IFD 2014, ha ritenuto il ricorso irricevibile.
Il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile, nel caso in cui non viene rispettato un requisito procedurale (ad esempio la competenza del Tribunale, la legittimazione del ricorrente, l’ammissibilità dell’oggetto della contestazione, il rispetto dei termini, la presentazione per iscritto del ricorso corredato da una motivazione) (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4a. ed., Zurigo 2023, n. 3 ad art. 143 LIFD, n. 4 ad art. 140 LIFD).
Ora, oggetto del ricorso dev’essere una decisione su reclamo ai sensi dell’art. 135 LIFD, con la quale viene conclusa la procedura di reclamo (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., n. 13 ad art. 140 LIFD): ciò che non era il caso per quanto concerne l’IFD 2014, nella quale difettava l’esistenza, per quanto concerne la definizione degli elementi imponibili, di un doppio grado di giudizio.
2.2.
Per quanto concerne l’IFD 2014, la sentenza 80.2022.7/8 non era una decisione finale: il ricorso è stato ritenuto un reclamo e gli atti sono stati retrocessi all’istanza inferiore proprio per permettere ai ricorrenti di poter esercitare i loro diritti procedurali in maniera integrale, senza essere privati di un grado di giudizio, rispettivamente del loro diritto di essere sentiti giusta l’art. 29 Cost.
Del resto lo scopo del reclamo è sostanzialmente quello di dare la possibilità al contribuente di esprimersi, consentendo all’autorità di tassazione di riesaminare la prima decisione sulla base di nuovi elementi (cfr. Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Basilea 2015, n. 29 ad Einführung zu Art. 109 ff., p. 156).
2.3.
Motivo per il quale l’autorità fiscale, sulla base della sentenza di rinvio, ha trattato il ricorso quale reclamo, ed ha poi emesso, il 27.11.2024 la decisione su reclamo. Tale modo di procedere, diversamente da quanto asserito dai contribuenti, serve a garantire la celerità del procedimento, diritto tutelato altresì dall’art. 29 Cost. e permette di non tardare oltremodo, nell’ottenere un unico giudizio al Tribunale federale, su tutti gli aspetti.
Ciò anche alla luce del fatto che il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile contro decisioni che mettono fine all'intero procedimento (art. 90 LTF, decisioni finali), oppure - a determinate condizioni - a una parte di esso (art. 91 LTF, decisioni parziali), rispettivamente contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF).
Contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente è invece possibile solo quando queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). L'impugnazione autonoma di simili decisioni è infatti un'eccezione al principio secondo cui il Tribunale federale deve potersi esprimere su una fattispecie una volta soltanto ed è permessa unicamente in presenza di requisiti precisi (DTF 144 III 475 consid. 1.2; 144 III 253 consid. 1.3; sentenza 9C_629/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 1.2.1; 9C_36/2023 del 24.10.2023, consid. 1.1.).
2.4.
Ciò posto, non sussiste alcuna violazione procedurale, da parte dell’UT, nell’aver emanato, già il 27.11.2024 la decisione su reclamo IFD 2014, comprensiva degli elementi imponibili.
3. Nel merito del ricorso, i ricorrenti lamentano la prescrizione del diritto di essere tassato inerente l’IFD 2014. Tale aspetto, che dev’essere esaminato d’ufficio (cfr. Masmejean-Fey/Vianin, Commentaire romand [a cura di Noël/Aubry], 2a. ed., Basilea 2017, n. 22 ad art. 120 LIFD) è già stato oggetto della decisione di cui all’inc. CDT 80.2022.7/8, alla quale si rinvia integralmente (in particolare ai considerandi 2-4).
4. 4.1.
Da ultimo occorre esaminare, la competenza al prelievo dell’IFD 2014 da parte del Canton Ticino. I ricorrenti sostengono – in replica – che avendo il Canton Svitto, nel frattempo emanato le decisioni di tassazione IC-IFD 2014 – 2022, la decisione IFD 2014 sarebbe “nulla”.
4.2.
In ambito di imposta federale diretta, il principio dell'unità del luogo della tassazione e della percezione delle imposte esige che una persona fisica sia tassata in un solo luogo, nel Cantone in cui ha il domicilio fiscale (art. 105 cpv. 1 LIFD; sentenza TF 9C_447/2024 del 15.1.2025, consid. 5; DTF 137 I 273 consid. 3.3.1; sentenza 2C_806/2019 dell'8 giugno 2020 consid. 5.4). Tenuto conto della necessità di un'armonizzazione verticale delle imposte (art. 128 e 129 Cost.), il concetto di domicilio fiscale previsto per il diritto cantonale (art. 3 cpv. 2 LAID) e per il diritto federale (art. 3 cpv. 2 LIFD) vanno inoltre definiti in base a criteri analoghi.
Di conseguenza, la conferma dell'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino, in virtù del domicilio fiscale in questo Cantone, ha di regola un effetto pregiudiziale anche per il luogo della tassazione per l'imposta federale diretta (sentenze 753/2020 del 23 dicembre 2021 consid. 1.2.1; 2C_806/2019, citata, consid. 5.4).
4.3.
Ora, è vero che se il luogo della tassazione è controverso o incerto ed entrano in linea di conto più Cantoni, questo luogo dev'essere deciso dall'AFC e non da un'istanza cantonale, e che ancora di recente il Tribunale federale ha rilevato nel mancato coinvolgimento dell'AFC un motivo di nullità (art. 108 cpv. 1 LIFD; DTF 150 II 244 consid. 4; sentenze 9C_323/2023 del 7 agosto 2024 consid. 3.3 segg., destinata a pubblicazione; 2C_806/2019, citata, consid. 5).
Va però considerato che il Tribunale federale è giunto a tale conclusione esprimendosi su decisioni che avevano definito il domicilio in modo errato. In relazione al mantenimento di queste decisioni non vi era di conseguenza nemmeno un particolare interesse giuridico, da contrapporre all'interesse ad un'applicazione corretta dell'art. 108 cpv. 1 LIFD (DTF 148 II 564 consid. 7.2; 139 II 243 consid. 11.2).
4.4.
La stessa situazione non è tuttavia riscontrabile nel caso che ci occupa, perché la soluzione prospettata in materia di imposta federale diretta corrisponde a quella presentata in materia di imposte cantonali (e l'interesse giuridico a confermare questa soluzione anche in materia di imposta federale diretta - evitando un'ulteriore incertezza dovuta al fatto di rimetterla in discussione insieme alla tassazione già eseguita - è quindi dato) (in merito sentenza TF 9C_447/2024 del 15.1.2025, consid. 5.3.).
Inoltre, un eventuale riconoscimento della nullità in relazione alla mancata applicazione dell'art. 108 cpv. 1 LIFD non permetterebbe neppure di tenere conto delle ragioni di economia processuale che nei casi di nullità menzionati hanno permesso al Tribunale federale di rinunciare a un rinvio dell'incarto all'AFC (DTF 150 II 244 consid. 4.5, sentenza 2C_806/2019, citata, consid. 5.4)
4.5.
Ora, per quanto noto i contribuenti non hanno chiesto l’accertamento del luogo della tassazione all’AFC, come previsto dall’art. 108 cpv. 2 LIFD.
Motivo per il quale, visto quanto deciso in merito al domicilio fiscale dei contribuenti nell’ambito dell’inc. CDT 80.2022.7/8 del 27.11.2024 (al quale si rinvia), il Ticino aveva la competenza per emanare parimenti la decisione concernente l’IFD 2014 (cfr. anche sentenza 9C_447/2024 del 15.1.2025, consid. 5).
5. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il prese
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Vice Presidente: La cancelliera: