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Incarti n. 80.2024.29 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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cancelliere |
Francesco Sciuchetti |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 17 gennaio 2024 contro la decisione del 19 dicembre 2023 in materia di IC e IFD 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. |
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Fatti |
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A. RI 1, cittadino italiano, è sposato con __________, anch’essa italiana, da cui ha avuto due figli, __________ e __________, nati rispettivamente il 2 agosto 2015 ed il 9 gennaio 2020. Nel 2007 è stato assunto dalla società __________, ottenendo contestualmente un permesso di dimora (B). All’inizio del 2012 è stato nominato rappresentante legale della succursale della società datrice di lavoro in __________. Dal 9 gennaio 2018 ha un permesso di domicilio (C).
B. a.
Con scritto del 9 dicembre 2018, il contribuente, per il tramite del precedente rappresentante __________, indicando quale luogo di domicilio “Casa __________” a __________, chiedeva all’RS 1 (in seguito: UT) di essere iscritto al ruolo di contribuente a partire dall’anno 2014 e di inviargli i moduli della dichiarazione d’imposta per i periodi fiscali dal 2014 al 2018, “al fine di dichiarare correttamente tutti gli elementi della sua sostanza”. Lo scopo era di essere sottoposto a tassazione secondo la procedura ordinaria ulteriore al fine di dichiarare le azioni della __________ da lui detenute ed i relativi redditi.
b.
Il 31 gennaio 2020, il contribuente trasmetteva all’UT le dichiarazioni d’imposta relative ai periodi fiscali dal 2014 al 2018. Il 24 giugno 2020, forniva informazioni complementari in merito agli immobili siti in Italia, di proprietà della moglie, e al debito nei confronti della società __________.
c.
Con decisioni del 20 ottobre 2021, l’UT notificava al contribuente le tassazioni IC e IFD per i periodi fiscali dal 2014 al 2018, nelle quali veniva imposto illimitatamente nel Canton Ticino. Per gli anni dal 2011 al 2013 veniva avviata una procedura di ricupero d’imposta, demandata all’__________.
C. a.
Il 15 novembre 2021 RI 1, sempre rappresentato dalla __________, presentava reclamo contro le suddette decisioni, lamentando la “mancata considerazione delle spese sostenute all’estero per tutti i periodi oggetto di gravame”, in relazione all’impiego di rappresentanza della succursale della società __________ in __________.
b.
Nell’ambito di uno scambio di corrispondenza con l’UT, per e-mail datato 8 marzo 2022, il rappresentante del reclamante trasmetteva “voluminosa documentazione” a comprova “della presenza estera del RI 1” nei periodi fiscali in questione e meglio:
Attestazione da parte del datore di lavoro della presenza fisica del RI 1 in quel del Perù;
Attestazione della camera di commercio svizzera in Perù in cui il RI 1 dal 2016 è attivo. Dal 2018 ne è diventato pure presidente;
Alcuni link di conferenze tenute sul luogo e file di presentazioni;
Un file dedicato al figlio __________, nato a __________. Troverai l'iscrizione all'asilo nido e varie corrispondenze come pure una relazione pedagogica delle maestre. Tra l'altro il figlio ha pure la cittadinanza __________;
File della richiesta della patente estera sia per il RI 1 che per la moglie;
Contratti di locazione;
Allego anche una parte delle spese della carta di credito per gli anni in questione in cui si evince, appunto, la presenza estera.
Ci sono state anche altre spese pagate a contanti, come supermercati, parrucchiere, spese mediche, farmacie, ecc. Inoltre i coniugi hanno sempre avuto una donna delle pulizie e a partire dal 2015 (nascita del figlio) una bambinaia. Eventualmente posso procurarmi delle attestazioni in questo senso. In tuo possesso hai già le dichiarazioni d'imposta italiane dove è chiaramente menzionato che lei è cittadina italiana all'estero.
Alla luce della documentazione esibita, ritenuta attestare esaurientemente la presenza all’estero del contribuente nel periodo dal 2014 al 2018, veniva chiesto “il 100% dello sgravio”.
c.
Con decisioni del 19 dicembre 2023, l’UT respingeva il reclamo del contribuente con la seguente motivazione:
Nel corso del 2019 il rappresentante (__________) ha richiesto l'iscrizione a registro fiscale del contribuente per la corretta imposizione della sostanza e il relativo reddito posseduto.
In particolare venivano dichiarate le azioni della __________ ed i relativi redditi (con trattenuta dell'imposta preventiva) possedute. Indicativamente ca. 700'000/800'00 CHF di capitali e ca. 20'000/30'000 CHF di reddito annuo.
L'autorità fiscale ha proceduto all'imposizione ordinaria dall'anno 2014 sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate, mentre per gli anni dal 2011 al 2013 la competenza è stata demandata all'ufficio procedure speciali.
Le decisioni (2014-2018) intimate in data 20 ottobre 2021 sono state contestate chiedendo di considerare le spese sostenute all'estero dal contribuente.
Su richiesta di comprovare queste spese il rappresentante ha invece invocato lo sgravio totale del contribuente in quanto residente all'estero.
L'autorità fiscale in base ai dati in suo possesso ritiene fiscalmente imponibile in Ticino (rispettivamente in Svizzera) il contribuente, come da richiesta iniziale della fiduciaria.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA 1, postula l’annullamento delle decisioni dopo reclamo IC e IFD per gli anni 2014-2018, sostenendo di non essere imponibile illimitatamente in Svizzera. In subordine, chiede la retrocessione degli atti all’UT per una nuova decisione.
Dopo essere stato nominato, il 9 gennaio 2012, rappresentante della succursale della __________ in Perù si sarebbe trasferito a __________ con la famiglia, dove nel 2015 è nato il suo primo figlio. Spiega che l’incarico avrebbe richiesto una presenza costante in loco per sviluppare relazioni a livello istituzionale, con il supporto dell’Ambasciata svizzera a __________. Anche grazie a tale collaborazione, sarebbe stato nominato membro del Consiglio direttivo della Camera di Commercio svizzera in __________. A sostegno della sua posizione, produce documentazione che attesterebbe la frequente partecipazione, anche come relatore, a conferenze specialistiche in __________.
Il figlio avrebbe frequentato l’asilo nido in __________ e gli estratti delle carte di credito dimostrerebbero la regolare presenza sua e della famiglia a __________, dove negli anni avrebbero locato diversi appartamenti. D’altra parte, né la moglie né il figlio avrebbero mai richiesto permessi di soggiorno in Ticino durante gli anni in questione.
Ammettendo di aver mantenuto un piccolo appartamento a __________ come soluzione di emergenza nel caso in cui il trasferimento a __________ non fosse stato gradito dalla famiglia, ribadisce come ciò non implichi, né dal punto di vista del diritto interno né di quello convenzionale, che egli risiedesse in Svizzera.
Infine, il contribuente lamenta l’insufficiente motivazione delle decisioni su reclamo dell’UT, le quali non chiarirebbero adeguatamente le valutazioni svolte dall’autorità fiscale. Assevera ancora che, anche in presenza di un permesso B, non si possa presumere automaticamente lo status di soggetto fiscalmente residente in Ticino/Svizzera. Sottolinea poi che, alla luce della documentazione prodotta dal precedente rappresentante, l’UT avrebbe dovuto almeno considerare le ingenti spese sostenute per il soggiorno a __________. A supporto della propria posizione sostiene quindi, con riferimento a una dichiarazione del consulente fiscale __________, che egli non fosse obbligato, secondo il diritto locale, a presentare una dichiarazione fiscale in __________.
E. Nelle proprie osservazioni del 5 marzo 2024, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha sottolineato che, durante gli anni litigiosi, il contribuente era titolare di un permesso B. In base alla normativa, avrebbe dovuto notificare la sua assenza, qualora fosse stato all’estero per più di sei mesi. In tale eventualità, il permesso B sarebbe stato revocato e il contribuente cancellato dal registro dei contribuenti. L’autorità fiscale rileva inoltre che, con il rinnovo del permesso di dimora ottenuto nel 2013, si presumeva una residenza stabile in Svizzera, confermando così il domicilio fiscale. Durante i periodi fiscali in questione, poi, il contribuente avrebbe continuato a pagare l’assicurazione malattia svizzera e non avrebbe mai comunicato formalmente una partenza all’estero.
L’autorità fiscale sottolinea che il contribuente, proprio grazie al domicilio svizzero, avrebbe potuto rappresentare la Confederazione in eventi in __________ e promuovere l’attività del proprio datore di lavoro tramite la nomina di membro del Consiglio direttivo della Camera di commercio svizzera in __________. Ulteriore indizio del mantenimento del domicilio in Svizzera sarebbe il fatto che, su LinkedIn, il contribuente ha continuato a indicare __________ come luogo di residenza.
L’autorità fiscale sostiene inoltre che sarebbe contrario al principio della buona fede chiedere l’iscrizione al registro dei contribuenti per il periodo 2014-2018, per poi negare il proprio assoggettamento fiscale in Svizzera. In conclusione, vi sarebbero solo due possibilità: o il contribuente ha dichiarato una residenza fittizia per ottenere il permesso di dimora e successivamente il permesso di domicilio, chiedendo l’iscrizione al registro dei contribuenti mentre era in corso la procedura per l’ottenimento del permesso, salvo poi negare la propria residenza fiscale una volta constatato di dover compensare le imposte, risultando insufficienti i riversamenti dell’imposta alla fonte; oppure egli era effettivamente domiciliato a __________.
Inoltre, in base alla documentazione prodotta dal ricorrente, non sarebbe stato soggetto a imposizione fiscale neppure in __________. Di conseguenza, anche le autorità __________, al pari di quelle svizzere, avrebbero ritenuto valido il domicilio civile svizzero dichiarato dal contribuente come effettivo domicilio fiscale.
In merito alle deduzioni richieste dal contribuente, che avrebbero dovuto essere riconosciute qualora l’autorità fiscale avesse confermato il suo domicilio fiscale in Svizzera, l’autorità resistente osserva che tali spese non sono state adeguatamente documentate.
F. Con “duplica” del 25 aprile 2024, RI 1 ribadisce la propria posizione sostenendo che il centro dei suoi interessi familiari negli anni litigiosi era esclusivamente in __________. Il fatto che egli abbia continuato a pagare la Cassa malati svizzera sarebbe poi una scelta assolutamente legittima ed egli avrebbe usufruito della polizza in un'unica occasione. Le allusioni dell’autorità fiscale in merito all’asserita necessità di mantenere un legame con la Svizzera (domicilio) per poter rappresentare il datore di lavoro in particolare quale membro del Consiglio direttivo della Camera di Commercio svizzera in __________, sarebbero fuori luogo, essendo unicamente determinante il fatto che vi sedesse in qualità di rappresentante di un’entità elvetica (la __________). “Inquietante” sarebbe poi l’osservazione dell’autorità fiscale circa il profilo Linkedin il quale non verrebbe aggiornato ben dal 2011. Inoltre, la compilazione delle dichiarazioni fiscali e la seguente negazione dell’assoggettamento non lederebbe “il principio del venir contra factum proprium”. Semmai si sarebbe trattato di un iniziale errore del precedente rappresentante e, anche, dell’UT di __________. Nega infine di essersi annunciato in __________ come residente in Svizzera.
G. Nel corso dell’udienza del 16 gennaio 2025, il rappresentante del ricorrente ha ribadito che il fatto di avere un permesso B non farebbe sorgere automaticamente l’assoggettamento illimitato in Svizzera, evidenziando come RI 1 risiedesse in __________ e si limitasse a tornare periodicamente in Svizzera per brevi periodi. L’autorità fiscale ha rilevato di essersi basata sulle indicazioni fornite dal contribuente, il quale dopo aver chiesto la deduzione delle spese professionali, ha contestato l’assoggettamento solo nel 2022. Sottolinea quindi come il contribuente abbia pagato i premi della cassa malati in Svizzera, comprese le complementari, mentre non ha pagato alcuna imposta sul reddito in __________.
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Diritto |
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1. 1.1.RI 1 sostiene anzitutto che la motivazione della decisione impugnata sarebbe insufficiente e non permetterebbe di comprendere le valutazioni effettuate dall’autorità fiscale sicché, già per questo motivo, il ricorso andrebbe accolto e gli atti rinviati per una nuova valutazione.
1.2.
Va ricordato che, adita dal contribuente con reclamo, l’autorità fiscale deve prendere la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).
L’art. 29 Cost. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).
La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (p. es. sentenza della CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
1.3.
In concreto l’autorità fiscale, dopo aver ripercorso gli avvenimenti che hanno condotto all’adozione delle decisioni di tassazione per i periodi fiscali dal 2014 al 2018, ha evidenziato la contraddittorietà del comportamento del contribuente il quale, dopo aver chiesto di essere iscritto al ruolo di contribuente ed aver reclamato, chiedendo la deduzione delle spese professionali sostenute all’estero, aveva poi contestato il proprio assoggettamento illimitato, sostenendo di aver riseduto in __________ negli anni in questione. Per tale ragione ha ritenuto determinante ai fini dell’assoggettamento del contribuente la “richiesta iniziale della fiduciaria” volta ad ottenere l’iscrizione ai ruoli di contribuente di RI 1.
Seppur succinta, la decisione impugnata si esprime sui punti rilevanti per il giudizio e risulta essere stata compresa dal ricorrente, il quale l’ha contestata in questa sede con cognizione di causa, proponendo ulteriori argomentazioni a suffragio della propria posizione. La stessa appare quindi conforme all’obbligo di motivazione sgorgante dall’art. 29 cpv. 2 Cost.
2. 2.1.
Nel merito, il ricorrente ritiene di non essere stato assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera nei periodi fiscali sub judice. Si sarebbe trasferito a __________ con la famiglia, dopo essere stato nominato rappresentante della succursale della società datrice di lavoro in __________ all’inizio del 2012, e vi avrebbe risieduto nei periodi fiscali in questione.
2.2.
La giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto occasione di riconoscere che l’appartenenza personale, e di conseguenza l’assoggettamento illimitato, possano essere ammessi, in base al principio della buona fede, se una persona ha garantito alle autorità svizzere, nella procedura per il rilascio di un permesso di dimora, di costituire un domicilio o una dimora (fiscale) in Svizzera, ma in seguito sostiene il contrario. In casi simili, l’imposizione può fondarsi anche su un domicilio fittizio, che dipende dal fatto che le successive contestazioni dell’assoggettamento o della tassazione non possono essere prese in considerazione, in quanto contrastano con il principio della buona fede e con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire contra factum proprium”), che discende al primo (cfr. Arnold/Meier/Spinnler, Steuerpflicht bei Auslandsbezug, in ASA 70/2001, n. 22, p. 10; inoltre, Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 48 ad art. 4, p. 337).
2.3.
Dagli accertamenti riguardanti i permessi svizzeri relativi a RI 1, risulta che, dopo aver ottenuto un permesso di lavoro per frontalieri, contestualmente alla sua assunzione presso la __________ nel 2007, il 26 febbraio 2008 egli abbia ottenuto un permesso di dimora indicando quale domicilio __________. Il 25 febbraio 2013, ha quindi rinnovato per altri 5 anni il permesso di dimora confermando il luogo di domicilio per poi ottenere, il 9 gennaio 2018, il permesso di domicilio.
Quanto alle notifiche di arrivo e partenza presso i comuni di domicilio, egli risulta essersi annunciato il 15 marzo 2007 al Comune di __________ quale residente, per poi lasciarlo il 31 maggio 2021 alla volta di __________, attuale comune di residenza.
La moglie, cittadina italiana, anch’essa domiciliata a __________, risulta aver ottenuto un permesso B di dimora il 1° giugno 2021. Nella medesima data, i figli __________ e __________ hanno ricevuto un permesso C di domicilio.
2.4.
In quest’ottica va anche segnalato che, per ammissione dello stesso contribuente, durante il periodo in cui sostiene di aver vissuto con la famiglia in __________, egli ha sempre mantenuto l’appartamento che deteneva in locazione a __________. L’insorgente motiva tale scelta con la possibilità di dover tornare i Svizzera nel caso in cui il trasferimento a __________ non fosse risultato gradito alla famiglia. A ben vedere tale necessità avrebbe potuto ragionevolmente giustificare il pagamento di una doppia pigione (quella __________ e appunto quella dell’appartamento di __________) per qualche mese, ciò che gli avrebbe permesso di valutare il gradimento o meno della famiglia per il nuovo paese, e non certo per gli oltre sette anni (se si prende come data del preteso trasferimento quella indicata nell’attestato del datore di lavoro prodotto dal ricorrente) che il contribuente asserisce di aver trascorso in __________.
2.5.
2.5.1.
Oltre a ciò va anche considerato che RI 1 abbia continuato a versare, almeno per gli anni 2017 e 2018, i premi della cassa malati base e dell’assicurazione complementare, indicando quale indirizzo l’abitazione di __________ (__________, riferimento __________).
2.5.2.
Ora, il pagamento del premio assicurativo è dovuto in maniera obbligatoria da ogni persona domiciliata in Svizzera per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera (art. 3 cpv. 1 della Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10]). L’obbligo d’assicurazione può essere esteso a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che: a) esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale; b) lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (art. 3 cpv. 3 LAMal).
L’art 4 cpv. 1 dell’Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) dispone che rimangono soggetti all’assicurazione obbligatoria in Svizzera i lavoratori distaccati all’estero, come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che l’accompagnano se: a) erano assicurati d’obbligo in Svizzera immediatamente prima di essere distaccati all’estero e b) lavorano per conto di un datore di lavoro che ha il domicilio o la sede in Svizzera. Per i familiari, l’obbligo d’assicurazione decade se esercitano all’estero un’attività lucrativa che implica l’assoggettamento a un’assicurazione malattie obbligatoria (cpv. 2). L’assicurazione obbligatoria si protrae per due anni. A domanda, l’assicuratore la protrae per sei anni in tutto (cpv. 3).
2.5.3.
Se avesse trasferito il domicilio all’estero al momento dell’inizio dell’attività in Perù, il contribuente avrebbe potuto mantenere l’assicurazione obbligatoria in Svizzera per due o tutt’al più sei anni. Confrontato con l’osservazione dell’autorità fiscale relativa al pagamento dei premi della cassa malati per gli anni 2017 e 2018 l’insorgente non ha nemmeno sostenuto di essere (ancora) soggetto all’assicurazione obbligatoria ai sensi dei menzionati disposti di legge. Egli ha piuttosto sostenuto che si sarebbe trattato di una sua legittima scelta, come confermato d’altronde dal fatto che, accanto ai premi della casa malati obbligatoria, il contribuente abbia continuato a versare anche quelli per le assicurazioni complementari.
In questa prospettiva, l’aver pagato i premi della cassa malati, benché legittimo, costituisce un altro elemento importante, oltre al permesso di dimora, per stabilire l’assoggettamento illimitato in Svizzera (cfr. sentenza TF n. 2C_614/2011 del 4 maggio 2012, consid. 3.6.4).
2.6.
Sempre nei periodi fiscali litigiosi, risulta che il datore di lavoro svizzero abbia trattenuto l’imposta alla fonte sui salari versati al ricorrente (cfr. certificati di salario 2017 e 2018, tutti recanti l’indirizzo a __________ del contribuente). Ora, per gli articoli 83 cpv. 1 LIFD e 104 cpv. 1 LT i lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettati a un’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Se ne conclude che sia per il datore di lavoro, tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, sia per il lavoratore, il quale non risulta essersi mai opposto a tale trattenuta, era pacifico che il domicilio fiscale del ricorrente fosse nel Canton Ticino.
2.7.
Il ricorrente ha cambiato la sua versione dei fatti solo nel corso della procedura di reclamo contro le decisioni di tassazione. Infatti, come esposto in narrativa, dopo aver inizialmente chiesto all’autorità fiscale di essere iscritto al ruolo di contribuente per gli anni dal 2014 al 2018, l’insorgente contestava le decisioni di tassazione chiedendo, in un primo momento, che gli venissero dedotte le “spese sostenute all’estero per tutti i periodi oggetto di gravame”. Solo in un secondo momento, confrontato con l’onere di comprovare l’esistenza di spese non coperte dal datore di lavoro per il suo soggiorno in __________, RI 1 sosteneva quindi di non essere illimitatamente imponibile in Svizzera. Tale posizione è in evidente contrasto con la posizione assunta in precedenza nei confronti dell’autorità fiscale sicché, già solo per questo motivo, il ricorso deve essere respinto, considerato come il contribuente sia manifestamente caduto in un comportamento contraddittorio, contrario al principio della buona fede (“venire contra factum proprium”).
3. 3.1.
A ogni modo, quand’anche si volesse fare astrazione del comportamento contraddittorio del contribuente, si deve constatare che egli non ha portato elementi di prova determinanti a comprova della tesi dell’esistenza di un domicilio all’estero, prevalente su quello esistente nel Canton Ticino, nei periodi fiscali sub judice.
3.2.
Le convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione contengono unicamente delle regole che hanno quale scopo quello di limitare i poteri d’imposizione degli Stati, ma non fondano l’imposizione in sé. Di conseguenza, si deve dapprima accertare l’esistenza di un diritto (interno) d’imposizione e poi, se del caso, verificare che tale diritto d’imporre non sia limitato da una disposizione convenzionale che ha come scopo quello di restringere oppure eliminare un’eventuale doppia imposizione internazionale (sentenza TF 2C_335/2014 del 19 gennaio 2015 consid. 4).
3.3.
3.3.1.
Le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, per l’imposta federale diretta (art. 3 cpv. 1 LIFD) e nel Canton Ticino, per l’imposta cantonale (art. 2 cpv. 1 LT). Una persona ha domicilio fiscale in Svizzera e nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 3 cpv. 2 LIFD; art. 2 cpv. 2 LT).
L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta federale diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale (art. 5 cpv. 1 LT).
3.3.2.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell’intenzione di stabilirsi durevolmente di cui all’art. 23 cpv. 1 CC, all’art. 3 cpv. 2 LIFD e all’art. 3 cpv. 2 LAID non deve essere inteso come dipendente dalla volontà interiore del contribuente. Il domicilio viene invece determinato esclusivamente in base all’insieme di fatti oggettivi, riconoscibili da terzi, nei quali si manifesta l’intenzione della persona interessata di stabilirsi durevolmente in un luogo. Di conseguenza, il domicilio è il luogo in cui, alla luce di questi fatti, si trova oggettivamente il centro degli interessi vitali – il centro della vita – della persona interessata. Stabilire se i fatti esterni rilevanti si siano verificati è una questione di fatto; la determinazione del centro della vita e quindi del domicilio sulla base dei fatti accertati, invece, è una questione di diritto (DTF 150 II 244 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).
3.3.3.
Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;
b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
Se non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
3.4.
L'esistenza del domicilio fiscale principale, quale elemento che fonda o aumenta il carico impositivo, è un aspetto che compete alle autorità fiscali di accertare (art. 123 cpv. 1 LIFD). Nel loro giudizio, esse non sono vincolate da decisioni prese in altri ambiti (in materia di diritti politici, di controllo degli abitanti, ecc.), che hanno valore di indizio. Da parte sua, il contribuente ha però un dovere di collaborazione, e deve fornire indicazioni circostanziate riguardo a tutti gli elementi propri a fondare l'assoggettamento (art. 124 segg. LIFD); in questo contesto, deve in particolare rendere verosimile anche l'esistenza di relazioni strette con lo Stato nel quale si dice domiciliato (sentenza del TF 2C_1066/2017 del 19 settembre 2019 consid. 4.3 e giurisprudenza citata).
3.5.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo il principio della “rémanence du domicile”, il contribuente mantiene il domicilio stabilito nel Cantone fintantoché non ne ha costituito uno nuovo all’estero, nel luogo in cui si è stabilito. Perché venga meno l’assoggettamento illimitato alle imposte non basta infatti annunciare la propria partenza, interrompere le relazioni con il domicilio nel Cantone o averlo abbandonato, ma occorre anche che, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, sia stato costituito un nuovo domicilio all’estero. Un’altra soluzione presenterebbe un pericolo di abuso troppo elevato (DTF 138 II 300 consid. 3.3). Per dimostrare la costituzione di un nuovo domicilio in un luogo concreto all’estero, il Tribunale federale considera per esempio il fatto che il contribuente sia assoggettato all’imposta all’estero oppure che dimostri di esservi esentato (DTF 138 II 300 consid. 3.6.3).
4. 4.1.
In concreto, è stato lo stesso ricorrente a confermare l’adempimento dei presupposti per l’assoggettamento illimitato in Svizzera e nel Canton Ticino. Dopo aver chiesto e ottenuto il rilascio di un permesso di dimora in Svizzera, ha infatti pacificamente lasciato che venisse prelevata l’imposta alla fonte sui salari dei periodi fiscali sub judice ed ha chiesto all’autorità fiscale cantonale, il 9 dicembre 2018, di essere iscritto nel registro dei contribuenti, indicando quale domicilio __________. Il 31 gennaio 2020 ha quindi trasmesso le dichiarazioni allegandovi i certificati di lavoro i quali (perlomeno quelli agli atti del 2017 e del 2018) fanno anch’essi riferimento al domicilio a __________.
Quanto al permesso di dimora, lo stesso è stato rinnovato proprio il 25 febbraio 2013, quando cioè, secondo l’attestato del datore di lavoro, aveva già cominciato a svolgere il compito di responsabile della succursale in __________ (dal 2012). Durante l’asserito soggiorno all’estero egli ha inoltre mantenuto l’appartamento preso in locazione a __________, così come ha continuato a pagare i premi della cassa malati e delle assicurazioni complementari in Svizzera.
4.2.
Unicamente in sede di reclamo, confrontato con l’onere di documentare le spese professionali asseritamente sostenute in __________ e non coperte dal datore di lavoro, ha indicato di non essere stato illimitatamente imponibile in Svizzera nel periodo litigioso, sostenendo di essersi trasferito a __________ a seguito della sua nomina a rappresentante legale della succursale della __________ in __________ nel 2012. A conferma del proprio preteso trasferimento all’estero, ha riproposto in questa sede una serie di documenti già prodotti con il reclamo e, meglio, un’attestazione del proprio datore di lavoro, che conferma l’incarico di rappresentante legale della succursale della società in __________, svolto dal 2012; i verbali del Consiglio direttivo della Camera di commercio svizzera in __________ cui ha partecipato; alcuni attestati di partecipazione a seminari specialistici cui ha partecipato in Sud America (anche quale relatore); l’e-mail con cui l’asilo nido “__________” informa la moglie sulle proposte organizzative ed educative della struttura; il passaporto e la carta di identità __________ del figlio __________; il permesso di soggiorno __________ della moglie; una “Certificaciòn legal” del proprio consulente fiscale __________, cui ne ha fatto seguito un’altra prodotta con la replica; alcuni contratti di affitto di abitazioni in __________ e la licenza di guida __________ a suo nome.
4.3.
La documentazione prodotta nel corso della procedura di reclamo e con il ricorso non basta tuttavia, in applicazione della giurisprudenza ricordata ai paragrafi precedenti, a ritenere l’esistenza di un domicilio all’estero.
In primo luogo, l’insorgente non ha dimostrato di pagare le imposte in __________ o di esservi esentato. Né ha del resto documentato il benché minimo contatto con le autorità fiscali __________. Anzi egli stesso ammette di non aver pagato alcun’imposta in quel paese. Ciò che del resto si spiega facilmente con il fatto che, nei periodi fiscali sub judice, il datore di lavoro tratteneva l’imposta alla fonte in Svizzera.
In quest’ottica a nulla giova l’ambigua “Certificatión legal” del 15 gennaio 2024 e quella successiva del 9 aprile 2024 del legale __________ prodotte dall’insorgente. In particolare, nelle menzionate certificazioni viene indicato che, sebbene il ricorrente fosse soggetto in __________ all’imposta sul reddito “de quinta categoria”, secondo il diritto interno egli non era tenuto, negli anni in questione, a presentare una “Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta de Persona Natural”.
Ora, a tal riguardo va chiarito che effettivamente, secondo il diritto peruviano, le persone assoggettate all’imposta sul reddito “de quinta categoria” (categoria nella quale rientrano i lavoratori dipendenti) non sono tenute a presentare una “Declaración Jurada del Impuesto a la Renta”, in quanto l’imposta viene trattenuta direttamente dal datore di lavoro al momento del pagamento del salario. Sennonché, nel caso di specie, tale configurazione non ha alcuna pertinenza, dal momento che, come visto, il datore di lavoro di RI 1 tratteneva dal salario l’imposta alla fonte secondo il diritto svizzero mentre nulla è stato pagato in __________.
Di tutta evidenza, perciò, il fatto che RI 1 non fosse tenuto a presentare una dichiarazione fiscale in __________ era dovuta al fatto che egli era considerato anche in quel Paese una persona con domicilio fiscale in Svizzera, come tale imposto alla fonte dal datore di lavoro secondo il diritto svizzero.
A nulla valgono anche le ulteriori argomentazioni contenute nella menzionata “Certificatión legal”, in relazione alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del __________ per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.964.11). A questo proposito, è appena il caso di ricordare, come già accennato, che le Convenzioni di doppia imposizione, per definizione, si limitano a prevenire una doppia imposizione dovuta alla collisione di norme di diritto interno, senza sancire positivamente il diritto di imporre, che deve rimanere fondato sul diritto interno (Oberson, Précis de droit fiscal International, 4a ediz., Berna 2014, n. 139, p. 49). La presente fattispecie, seppur a carattere internazionale, va pertanto giudicata, in primo luogo, alla luce del diritto fiscale interno. Solo se il ricorrente fosse stato assoggettato alle imposte anche in __________, sarebbero state applicabili le regole contenute nella menzionata convenzione contro la doppia imposizione.
4.4.
Ne consegue che a ragione l’autorità fiscale ha ritenuto che il ricorrente fosse imponibile illimitatamente in svizzera nei periodi fiscali dal 2014 al 2018.
5. Il ricorso è respinto e le decisioni di tassazione IC e IFD dal 2014 al 2018 sono confermate. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il cancelliere: