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Incarti n. 80.2024.33 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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cancelliera |
Sabrina Piemontesi – Gianola |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 26 gennaio 2024 contro la decisione del 29 dicembre 2023 in materia di IC/IFD 2021. |
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Fatti |
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A. a.
__________, celibe, svolge la professione di agente di sicurezza. Nel 2021 svolgeva un’attività dipendente, presso la __________, ed era titolare di una ditta individuale, la __________, attiva sempre nello stesso ambito (www.zefix.ch, sito consultato il 17.3.2025).
b.
Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2021, il contribuente faceva valere un reddito imponibile complessivo di fr. 31'064.- ed una sostanza imponibile complessiva pari a fr. 0.-. Per quanto concerne l’attività indipendente, dichiarava una perdita di fr. 13'158.-, attivi per fr. 50'096.- e debiti per fr. 193'042.-. A titolo di spese professionali per l’attività dipendente, chiedeva in deduzione anche le spese per il pasto fuori casa (fr. 3'200.-).
B. Con decisione di tassazione del 14 aprile 2023, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio (di seguito UT) notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 76'500.- per l’IC ed in fr. 78'500.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.-. In particolare, rispetto ai dati dichiarati, il reddito da attività indipendente era stato stabilito in fr. 30'000.-, con la seguente motivazione:
Valori rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente e dei coefficienti d’utile medio validi per aziende locali del ramo.
Veniva inoltre negata la deduzione relativa alle “spese per pasto principale fuori casa” con l’indicazione “l’esigua distanza dal luogo di lavoro permette di consumare un pasto principale a domicilio”.
C. Con reclamo del 15 maggio 2023, __________ rappresentato dalla __________, impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2021, lamentando l’accertamento operato dal fisco in merito all’utile generato dall’attività indipendente. La ripresa veniva, in particolar modo, ritenuta “eccessiva e ingiustificata”. Secondo il reclamante, non sussistevano costi di natura privata, all’infuori di parte della pigione, motivo per il quale chiedeva di voler accertare l’utile aziendale in fr. 7'542.-. Veniva inoltre postulata la concessione della deduzione delle spese per pasto fuori casa, in quanto avrebbe svolto la professione nei cantieri (veniva allegato, a comprova, un estratto dell’appalto di un cantiere ad __________).
D. Con scritto del 17 novembre 2023, trasmesso mediante posta APlus, l’autorità fiscale attribuiva al reclamante un termine fino al 7 dicembre 2023 per produrre la seguente documentazione:
- Copia contratti d’affitto completi a comprova del costo indicato per l’anno 2021 pari a fr. 39'800.-;
- Distinta dei salari presentati all’ufficio dei contributi AVS/AI per l’anno 2021 indicati in fr. 293'079.-;
- Copia dei contratti di collaborazione sottoscritti con le seguenti società:
o __________ (vedi prestazioni da terzi ca. 95'600.-);
o __________ (vedi ricavi ca. fr. 92'150.-).
E. Con decisione del 29 dicembre 2023 l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
Il rappresentante del contribuente ha presentato reclamo contro la decisione di tassazione emessa in sede di prima istanza intimata in data 14 aprile 2023.
L’autorità di tassazione con lettera APlus datata 17 novembre 2023 e recapitata dalla posta al contribuente in data 21 novembre 2023 alle ore 07:55 richiedeva la documentazione necessaria all’esame del reclamo interposto con l’avvertenza che nel caso di inosservanza dell’invito, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione già a disposizione dell’autorità fiscale e che la decisione emessa in sede di prima istanza sarebbe stata confermata.
Ritenuto che non è stato dato seguito alla richiesta sopra citata, l’autorità fiscale non può che confermare la decisione emessa in sede di prima istanza, il reclamo è pertanto non ammesso.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, sempre rappresentato dalla __________, contesta, preliminarmente, di non aver inviato la documentazione richiesta dall’autorità fiscale, che avrebbe trasmesso per posta “A”, e chiede pertanto che gli atti inviati vengano considerati. Dagli stessi emergerebbe la natura “assolutamente spropositata ed eccessiva” della ripresa sul reddito dell’attività indipendente. In particolare, l’aggiunta di fr. 43'158.- sull’utile aziendale, decisa in considerazione di “elementi noti e coefficienti d’utile medio valide per aziende locali del ramo”, non sarebbe giustificata, in quanto tali coefficienti non sarebbero “né applicabili e tantomeno paragonabili”.
Inoltre, neppure sarebbe stata riconosciuta la “deduzione per spese per pasto principale fuori casa”, siccome la sede della società era stata ritenuta quale posto di lavoro. Il ricorrente, quale agente di sicurezza, sarebbe assegnato a diversi cantieri di lunga durata “i quali formano una sede secondaria di lavoro e non permettono un rientro al domicilio per consumare il pasto”.
Il ricorrente chiede pertanto di accertare l’utile aziendale in fr. 7'542.- e di ammettere in deduzione fr. 3'200.- a titolo di spese per pasti principali fuori casa.
G. L’UT, presa visione
del ricorso, non ha presentato osservazioni, ed ha trasmesso l’incarto del
contribuente.
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Diritto |
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1. Contestati, nel caso di specie, sono sia l’accertamento dell’utile aziendale sia la mancata deduzione dei pasti fuori casa.
Nella decisione di tassazione del 14 aprile 2023, l’UT aveva in particolare ridefinito l’utile aziendale, a fronte di una perdita dichiarata di fr. 13'158.-, in fr. 30'000.-, basandosi su “elementi noti all’autorità fiscale”, “indicazioni fornite dal contribuente”, “coefficienti d’utile medio validi per aziende locali del ramo”. Non aveva inoltre riconosciuto la deduzione per pasto fuori casa, data “l’esigua distanza dal luogo di lavoro”. L’autorità fiscale, nella decisione dopo reclamo, preso atto che il ricorrente non aveva dato seguito alla richiesta di documentazione, si è limitata a confermare gli elementi imponibili precedentemente accertati, senza entrare nel merito delle censure esposte con il reclamo.
2. 2.1.
Dato che il diritto di essere sentiti ha natura formale, che una sua lesione può solo eccezionalmente essere sanata e che comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dall'eventuale fondatezza delle critiche sollevate, tale censura va esaminata preliminarmente (DTF 135 I 187 consid. 2.2). Si tratta anzitutto di verificare se vi è stata una violazione del diritto di essere sentito di __________.
2.2.
Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3°; sentenza TF 2P.185/2006 del 27.11.2006, consid. 4.1.).
3. 3.1.
Ora, il contribuente, per la propria attività indipendente, ha presentato un bilancio, comprensivo di conto economico, dal quale emergeva una perdita.
L’UT, basandosi su parametri allo stesso noti, ha rivalutato d’ufficio, senza interpellare il contribuente, il reddito aziendale in fr. 30'000.-, operando pertanto una ripresa di fr. 43'158.-.
3.2.
L’autorità fiscale non è però ricorsa alla tassazione d’ufficio vera e propria, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo del contribuente (obbligo di motivazione accresciuto ex art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD). Con decisione del 14 aprile 2023, l’autorità di tassazione ha infatti notificato a __________ una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno.
Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006, consid. 3). Come visto, la valutazione deve essere coscienziosa e l’autorità di tassazione può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente (art. 204 cpv. 2 LT; art. 130 cpv. 2 LIFD; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.; inc. CDT 80.2019.203 del 17.12.2020 consid. 5.1.).
3.3.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (articoli 132 cpv. 1 LIFD e 206 cpv. 1 LT).
L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 135 cpv. 1 LIFD e 208 cpv. 1 LT).
La decisione dev’essere motivata e notificata al contribuente (art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD e 208 cpv. 2 prima frase LT).
Per giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è rispettato quando una parte è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa. In quest'ottica, non è necessario che l'autorità discuta tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che esponga, almeno in breve, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (sentenza 9C_642/2022 del 18 settembre 2023 consid. 4.1 e giurisprudenza citata).
3.4.
Ora, il fatto stesso che la decisione impugnata si limiti a giustificare il rigetto del reclamo, argomentando che “non è stato dato seguito alla richiesta” di documentazione, inoltrata al contribuente il 21 novembre 2023, è sufficiente a comportarne l’annullamento. Infatti, invocando la mancata presentazione della documentazione richiesta, l’autorità di tassazione si è praticamente rifiutata di entrare nel merito del reclamo. Non ha infatti riesaminato la propria decisione, ma si è limitata sostenere che il fatto che la documentazione richiesta non fosse stata prodotta giustificava la conferma della decisione impugnata. In tal modo, è tuttavia venuta meno all’obbligo di motivare la decisione con cui ha respinto il reclamo.
3.5.
D’altra parte, già la decisione di tassazione in sé, che aveva sensibilmente aumentato il reddito dell’attività lucrativa indipendente dichiarato dal contribuente, era motivata in modo estremamente succinto.
Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) impone all’autorità fiscale di sottoporre al contribuente i coefficienti sperimentali (determinanti per la decisione), insieme ai dati su cui si fondano, cioè deve rendere noti i criteri secondo cui i dati e le cifre sono stati raccolti e valutati, come pure le basi statistiche che sono state utilizzate, in modo tale che i coefficienti sperimentali possano essere verificati. Dev’essere possibile verificare quando, dove ed in quale misura sono stati raccolti dati sui risultati di attività che hanno una struttura ed un’ampiezza paragonabile. Bisogna, in particolar modo, poter verificare se le attività prese in considerazione, sono simili a quella del contribuente (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 48c ad art. 130 LIFD, p. 2206).
Dalla disamina degli atti della procedura di tassazione non emerge che il contribuente sia stato informato in merito ai dati comparativi presi come riferimento da parte dell’autorità fiscale né che egli abbia potuto prendere posizione. Anche per tale ragione la decisione dev’essere annullata. Del resto, neppure per quest’autorità giudicante, chiamata ad esprimersi sulla correttezza dell’agire dell’autorità fiscale, è comprensibile come quest’ultima sia addivenuta alla ripresa sopra indicata.
3.6.
La stessa conclusione s’impone, a maggior ragione, per quanto concerne la mancata deduzione per le spese del pasto fuori casa. L’UT, nella propria decisione su reclamo, non è del tutto entrata nel merito della censura, in violazione del diritto del contribuente ad ottenere una decisione su reclamo motivata.
4. Di conseguenza la decisione su reclamo del 29 dicembre 2023 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT affinché proceda nei propri incombenti ai sensi dei considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al contribuente, patrocinato, vengono assegnate congrue ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2021 del 29 dicembre 2023 è annullata e gli atti sono ritornati all’UT affinché proceda nei propri incombenti.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Al contribuente, patrocinato, è riconosciuta un’indennità di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
4. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera: