Incarto n.
80.2024.34

Lugano

12 giugno 2025     

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera

Cristiana Balestra Gamboni

 

 

parti

 RI 1 

 RI 2 

 RI 3 

tutti rappr. da  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

 

oggetto

istanza di revisione del 22 gennaio 2024 della sentenza della Camera di diritto tributario n. 80.2021.282 del 16 marzo 2023 in materia di imposte di successione e donazione.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   Con sentenza n. 80.2021.282 del 16 marzo 2023, la Camera di diritto tributario ha respinto il ricorso presentato da RI 1 contro la decisione dell’RS 1 (di seguito: RS 1).

                                         La ricorrente aveva contestato la quota di donazione accertata dall’RS 1 pari a fr. 211'185.‑. In particolare, RI 1 si era aggravata contro il valore dei gioielli donati.

                                  B.   Con sentenza del 5 gennaio 2024, il Pretore di Locarno-Campagna ha condannato RI 1 e i figli RI 2 e RI 3 a pagare a __________, rispettivamente, fr. 39'953.‑ la madre e fr. 34'693.50 ciascuno i figli. Il giudice ha infatti ritenuto che le donazioni fatte in vita da __________ ai convenuti fossero incompatibili con il contratto successorio sottoscritto nel 1995 dalla stessa __________ e dal marito __________.

                                         Il 22 gennaio 2024, l’avv. RA 1, in nome e per conto di RI 1, RI 2 e RI 3, ha presentato all’RS 1 una “domanda di revisione della decisione di tassazione su reclamo del 16 dicembre 2021”.

 

 

                                  C.   Il 31 gennaio 2024, l’RS 1 ha trasmesso l’istanza di revisione alla Camera di diritto tributario per competenza.

 

 

Diritto

 

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 234 cpv. 1 LT, la revisione compete all’autorità che ha emanato la decisione o la sentenza.

                                        Se esiste un motivo di revisione, l’autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e decide di nuovo (art. 234 cpv. 2 LT).

                                         Nel caso in esame, il rappresentante degli istanti ha indirizzato l’istanza di revisione all’RS 1. Correttamente, l’autorità di tassazione ha trasmesso l’istanza alla Camera di diritto tributario quale autorità che si è espressa per ultima emanando la sentenza litigiosa (v. art. 192 cpv. 4 LT). Spetta quindi alla Camera di diritto tributario decidere la fattispecie.

 

                                         1.2.

                                         Nella misura in cui è presentata da RI 2 e da RI 3 l’istanza di revisione è irricevibile.

                                         La decisione dell’UISD del 16 dicembre 2021 e, di conseguenza, la sentenza del 16 marzo 2023 della Camera di diritto tributario, concernono infatti solo RI 1.

                                         I figli minorenni di quest’ultima non hanno mai partecipato alla procedura di tassazione e l’RS 1 non ha mai notificato loro una decisione di tassazione, ma ha imposto l’intera quota donata nella tassazione della madre.

 

                                         1.3.

                                         Per l’art. 233 LT la domanda di revisione deve essere presentata entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione nei casi previsti dalle lettere a, b e c del capoverso 1 dell’articolo 232 e entro trenta giorni per il caso della lettera d del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni dalla notifica della decisione o della sentenza.

                                         Nella fattispecie, il termine di 90 giorni dalla scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi è rispettato. La sentenza del Pretore della Giurisdizione di __________ è datata 5 gennaio 2024 mentre l’istanza è stata presentata il 22 gennaio 2024, meno di 90 giorni dopo.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 232 cpv. 1 LT una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio:

                                         a)  se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)  se l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;

                                         c)   se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;

                                         d)  se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.

 

                                         2.2.

                                         La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art 232 cpv. 2 LT).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Secondo l’istante, la sentenza del Pretore di Locarno Campagna del 5 gennaio 2024 costituisce “un fatto nuovo, che legittima la revisione”.

 

                                         3.2.

                                         In linea di principio, si considerano fatti rilevanti che giustificano una revisione solo quelli che vengono scoperti dopo ma non anche quelli che si verificano dopo. In dottrina si parla, a tale riguardo, di fatti “nuovi vecchi” (Looser, in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht – Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 38, n. 12, p. 504).

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se fatti nuovi importanti sono posteriori alla decisione di cui si chiede la revisione, essa è ammessa unicamente nella misura in cui retroagiscono al giorno della decisione e fanno apparire errata la valutazione dei fatti allora intrapresa (sentenza TF del 14.10.1998, in: RF 1999 p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233).

 

                                         3.3.

                                         In casu, la Camera di diritto tributario aveva esaminato la fattispecie, partendo dalla decisione su reclamo del 16 dicembre 2021, che accertava una quota di donazione complessiva pari a fr. 211’185.‑. In particolare, l’autorità giudicante si era chinata sul valore dei gioielli donati a RI 1. Infatti, l’attivo netto delle liberalità imponibili era composto da “contanti, gioielli e beni mobili”.

                                         In questa sede è litigioso l’ammontare dei contanti donati dalla defunta __________ a RI 1.

                                         L’importo in contanti accertato dall’RS 1 ammontava a fr. 136'850.‑, comprensivo di una prima donazione pari a fr. 50'000.‑ fatta dalla de cujus direttamente a RI 1 (v. donazione n. 2446-20, valuta 31.12.2019) e di una seconda liberalità di fr. 86’850.‑, donati ai due figli minorenni della signora RI 1, __________ e __________ (v. sentenza __________ del 5.01.2024, n. D).

                                         Dalla sentenza del 5 gennaio 2024 del Pretore di __________ (consid. 1.4) si evince che

                                         le donazioni in contanti di fr. 50'000.‑ a RI 1 e di fr. 43'425.‑ ciascuno a __________ e __________ sono inconciliabili […] con il contratto successorio, nella misura in cui oltrepassano fr. 27'510.‑, visto che […] __________ era libera di disporre di tale valore. Le donazioni in questione devono pertanto essere ridotte di fr. 109'340.‑ (fr. 136'850.‑ / fr. 27'510.‑). Tale riduzione deve essere sopportata dai convenuti in proporzione alle donazioni ricevute, così che RI 1 è tenuta a restituire fr. 39'953.‑ (pari al 36.54%) e __________ e __________ fr. 34'693.50 a testa (pari al 31,73% a testa)

 

                                         3.4.

                                         Ora, l__________ di parte dell’importo dei contanti donati, ordinata dal Pretore, configura un fatto nuovo, perché scoperto solo successivamente alla sentenza della Camera di diritto tributario, facendone apparire errata la valutazione dei fatti allora intrapresa.

                                         Pertanto, l’istanza di revisione deve essere accolta ed il valore dei contanti donati aRI 1 dalla de cujus __________ deve essere diminuito a fr. 27'510.‑.

 

 

                                   4.   Di conseguenza, l’istanza di revisione, nella misura in cui è presentata da RI 1, è accolta.

                                         La sentenza __________ della Camera di diritto tributario intimata il 16 marzo 2023 deve essere modificata nel senso che la quota di donazione complessiva, comprensiva di “contanti, gioielli e beni mobili”, deve essere ridotta a fr. 101'845.‑.

                                         Visto l’esito, non sono prelevate né la tassa di giustizia né le spese di procedura.

 

 


 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Nella misura in cui ricevibile, l’istanza di revisione è accolta.

                                         §    Di conseguenza, la sentenza __________ della Camera di diritto tributario intimata il 16 marzo 2023 è modificata nel senso che la quota di donazione complessivamente accertata, comprensiva di “contanti, gioielli e beni mobili”, è ridotta a fr. 101'845.‑.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorn

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La cancelliera: