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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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cancelliera |
Cristiana Balestra Gamboni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 29 febbraio 2024 contro la decisione del 7 febbraio 2024 in materia di rimborso imposta preventiva 2018. |
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Fatti |
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A. a.
RI 1, pensionata, è stata membro con firma individuale della __________ dal 18 giugno 1997 al 15 dicembre 2011.
Il 14 luglio 2017, la società è stata messa in liquidazione e il 16 settembre 2021 è stata radiata (v. estratto Ufficio del Registro di commercio del Cantone Ticino; ultima consultazione: 30.09.2024).
b.
Il 19 luglio 2021, la __________ ha inoltrato all’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) il Modulo 102, nel quale ha dichiarato di aver versato un dividendo straordinario pari a fr. 74'998.10 in relazione all’esercizio 2018 e che la prestazione imponibile era scaduta il 31 dicembre 2018. L’imposta preventiva trattenuta con l’aliquota del 35% ammontava a fr. 26'249.35 ed è stata versata all’AFC con valuta 30 luglio 2021.
c.
Il 21 novembre 2022, RI 1 presentava la Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche 2021.
Nel Modulo 8.1 (partecipazioni qualificate nella sostanza aziendale) dichiarava di possedere una quota di partecipazione del 55.00% nell’__________.
Per quanto qui d’interesse, la contribuente formulava una pretesa di rimborso dell’imposta preventiva pari a fr. 32'093.60, così composta:
· fr. 17'656.80 per il periodo fiscale 2021: la contribuente dichiarava di aver beneficiato di un dividendo pari a fr. 50’448.‑, notificato all’AFC tramite il Modello 102, compilato il 28.02.2021; e
· fr. 14'436.80 perché dal medesimo Modulo emergeva che la società aveva distribuito un dividendo di fr. 74'998.‑ riferito all’esercizio 2018, di cui la contribuente aveva beneficiato in ragione di fr. 41'248.‑ (notificato all’AFC tramite il Mod. 102 compilato il 19.07.2021).
B. Con decisione del 23 agosto 2023, l’RS 1 (di seguito: UT) notificava alla contribuente le decisioni di tassazione IC/IFD 2021.
In particolare, l’autorità di tassazione aggiungeva “reddito da titoli e capitali” in ragione di fr. 28'090.‑ poiché – per l’IC ‑ “i redditi lordi da partecipazioni qualificate (che raggiungono almeno il 10% del capitale azionario o sociale di una persona giuridica) appartenente alla sostanza privata sono imponibili in ragione del 70%”. Per l’IFD, invece, tale aggiunta non era stata motivata.
L’UT aggiungeva altresì “altri redditi” in ragione di fr. 31’100.‑ per l’IC e di fr. 11’600.‑ per l’IFD quali “recupero dei dividendi dell’__________ con scadenza 31.12.2018 (su questi dividendi il diritto di rimborso dell’IP è estinto per decorrenza del termine secondo l’art. 32 cpv. 1 LIP)”.
Circa il rimborso dell’imposta preventiva richiesto (fr. 32'093.60), l’UT ammetteva unicamente fr. 14'045.15, argomentando che la “istanza [è] presentabile al più presto dopo la fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile e al più tardi entro 3 anni dalla fine dell’anno civile in cui è scaduta la prestazione imponibile. [L’]istanza di rimborso [è] respinta in tutto o in parte”.
C. Il 14 settembre 2023, per il tramite della sua rappresentante, la RA 1, la contribuente presentava reclamo, contestando il mancato rimborso dell’imposta preventiva complessiva richiesta.
La patrocinatrice sottolineava altresì che “la prestazione [era] maturata in modo definitivo nell’ambito della liquidazione dell’__________ e conseguente scioglimento della Comunione Ereditaria __________ (mod. 102 inoltrato il 19.07.2021, pagamento avvenuto il 30.07.2021)”.
D. Con decisione del 7 febbraio 2024, l’UT respingeva la “domanda di rimborso dell’imposta preventiva sul dividendo/distribuzione straordinaria 2018, con scadenza 31.12.2018, […] in quanto i termini per il rimborso [erano] scaduti”. Secondo l’autorità di tassazione, infatti, “la richiesta per il rimborso dell’imposta preventiva doveva essere presentata nei 3 anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 LIP), cioè entro il 31.12.2021”. Invece, i contribuenti avevano “presentato l’istanza di rimborso unicamente con la dichiarazione 2021 il 23 novembre 2022, fuori termini”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dalla RA 1, lamenta il mancato rimborso dell’imposta preventiva trattenuta dal dividendo straordinario distribuito dall’__________ nel 2018.
L’insorgente ribadisce che il Modulo 102 è stato inoltrato il 19 luglio 2021 quale conseguenza della distribuzione di utile. L’imposta preventiva è stata pagata all’AFC il 30 luglio 2021 e la richiesta di rimborso è stata presentata con la Dichiarazione d’imposta 2021, quindi nei termini di legge.
La ricorrente sottolinea altresì che “la richiesta di rimborso non [avrebbe potuto] essere fatta prima della decisione e della distribuzione”.
F. Nelle osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione conferma la decisione impugnata e rimanda alla già esaustiva motivazione allegata.
Anche l’AFC ha presentato le proprie considerazioni, proponendo la reiezione del ricorso, poiché il diritto al rimborso dell’imposta preventiva sarebbe definitivamente estinto e la richiesta sarebbe stata interposta senza rispettare i termini di legge.
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Diritto |
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1. 1.1.
Secondo l’art. 1 cpv. 1 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), la Confederazione riscuote un’imposta preventiva, fra l’altro, sui redditi di capitali mobili.
Per l’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP l’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto, in particolare, i redditi da azioni emesse da una persona domiciliata in Svizzera.
Per i redditi di capitali mobili, l’art. 12 cpv. 1 LIP dispone che il credito fiscale sorga alla scadenza della prestazione imponibile.
L’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili scade, secondo l’art. 16 cpv. 1 lett. c LIP, 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12 LIP).
1.2.
L’art. 21 cpv. 1 lett. a LIP riconosce che l’avente diritto può chiedere il rimborso dell’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, ritenuta a suo carico dal debitore, se al momento della scadenza della prestazione imponibile aveva il diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile.
Per l’art. 29 cpv. 1 LIP, il diritto al rimborso dell’imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all’autorità competente.
L’art. 32 cpv. 1 LIP prevede che il diritto al rimborso dell’imposta preventiva si estingua se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. Il termine previsto dall’art. 32 cpv. 1 LIP è perentorio: non può essere né sospeso, né interrotto né prolungato. La scadenza della prestazione imponibile e la conseguente nascita del credito fiscale (art. 12 cpv. 1 LIP) fanno partire il termine dal 1° gennaio dell’anno successivo (anno n+1) a quello della scadenza (anno n) e concludere al 31 dicembre di tre anni dopo (anno n+4). Per il decorso di questo termine non è dunque fondamentale sapere quando precisamente la prestazione imponibile è scaduta (Beusch/Seiler, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, VStG, 3a ed., Basilea 2024, n. 6 ad art. 32 LIP, p. 1092).
Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIP, se l’imposta preventiva è pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall’AFC e se il termine stabilito dal capoverso 1 è trascorso, o se non rimangono almeno 60 giorni da quello del pagamento sino alla decorrenza del termine, un nuovo termine di 60 giorni per presentare l’istanza decorre dal pagamento dell’imposta.
L’estinzione del diritto al rimborso a causa del tempo trascorso, secondo l’art. 32 LIP, presuppone necessariamente che un simile diritto sia nato e che non si sia già estinto per altri motivi, in particolar modo perché non sono adempiute le condizioni previste dall’art. 23 LIP (Beusch/Seiler, loc. cit., n. 2 ad art. 32 LIP, p. 1090).
2. 2.1.
Venendo al caso in disamina, la __________ è stata messa in liquidazione il 14 luglio 2017.
Per quanto concerne il reddito litigioso, la __________ ha inoltrato all’AFC il Modulo 102 il 19 luglio 2021, dichiarando l’avvenuto versamento del dividendo straordinario di fr. 74'998.10 relativo al periodo fiscale 2018, con scadenza 31 dicembre 2018. Il verbale dell’Assemblea generale che ha deliberato il versamento del dividendo non è agli atti e non è nota in particolare la data in cui l’assemblea si è tenuta.
Ora, i ricorrenti chiedono che siano loro rimborsati fr. 14'437.15 (corrispondenti al 55% di fr. 26'249.35).
Si tratta quindi di stabilire se il diritto al rimborso dell’imposta preventiva fosse già estinto, come sostenuto sia dall’UT nella decisione impugnata sia dall’AFC nelle sue osservazioni al ricorso, oppure non lo fosse ancora, come vorrebbe la ricorrente.
2.2.
2.2.1.
L’art. 21 cpv. 1 dell’Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211) dispone che ogni società anonima o società a garanzia limitata svizzera (art. 9 cpv. 1 LIP) sia tenuta a consegnare spontaneamente all’AFC, nei 30 giorni successivi all’approvazione del conto annuale, il rapporto di gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto dei profitti e delle perdite), come pure una distinta su modulo ufficiale che indichi il capitale esistente alla fine dell’esercizio, la data dell’assemblea generale, l’ammontare e la scadenza della ripartizione dell’utile, e a pagare l’imposta sui redditi maturati in seguito all’approvazione del conto annuale, in particolar modo, se dalla decisione di ripartizione dell'utile deriva una prestazione imponibile (lett. b) o se dall'esercizio commerciale risulta una prestazione imponibile (lett. c).
Se non è stabilita la data di scadenza del reddito, l’art. 21 cpv. 3 OIPrev stabilisce che il termine di 30 giorni decorra dal giorno in cui viene deliberata la distribuzione o, non dandosi una deliberazione, dal giorno della distribuzione del reddito.
2.2.2.
Queste regole formano un sistema privo di lacune, che consente di determinare in ogni caso il momento in cui sorge il credito dell’imposta preventiva sui dividendi. Nel primo caso, l’assemblea generale degli azionisti stabilisce la data di scadenza del dividendo con la delibera sul pagamento del dividendo; in questa eventualità, il credito fiscale sorge e il termine di 30 giorni (art. 16 cpv. 1 lett. c LIP) inizia a decorrere quando il dividendo diventa esigibile. In alternativa, l'assemblea generale delibera il versamento del dividendo senza fissare espressamente una data di scadenza. In questo caso, il dividendo diventa esigibile immediatamente con la delibera dell'assemblea generale e il termine di 30 giorni inizia a decorrere immediatamente (sentenza TF 2C_730/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 2.4).
2.3.
2.3.1.
Con l’inizio della liquidazione, per l’art. 739 cpv. 2 CO, i poteri degli organi sociali sono limitati agli atti che sono necessari alla liquidazione medesima e che per la loro natura non possono essere eseguiti dai liquidatori.
Secondo l’art. 743 cpv. 1 CO, i liquidatori devono ultimare gli affari in corso, esigere il pagamento delle somme che fossero ancora dovute sulle azioni, realizzare in contanti l’attivo ed adempiere gli obblighi della società in quanto dal bilancio e dalla diffida ai creditori non risulti che l’attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società.
L’art. 743 cpv. 5 CO dispone che, se la liquidazione si protrae, i liquidatori debbano allestire annualmente un conto intermedio.
In linea di principio, l'assemblea generale non può più decidere la distribuzione dei dividendi dopo l’apertura della liquidazione. Solo in circostanze eccezionali, quando la società dispone di ingenti liquidità, l'assemblea degli azionisti, su proposta dei liquidatori, può deliberare il versamento di un dividendo straordinario nell’ambito della procedura di liquidazione (Rayroux, in: Commentaire romand CO, vol. II, 3a ed., Basilea 2024, n. 15 ad art. 739 CO, p. 1973).
2.3.2.
Se una società anonima viene sciolta, per l’art. 22 cpv. 1 OIPrev essa è tenuta a informarne senza indugio l’AFC.
La società disciolta è tenuta ad inviare all’AFC una copia firmata del bilancio compilato dai liquidatori e ad informarla regolarmente, secondo le istruzioni da essa impartite, quanto allo stato della liquidazione e, segnatamente, quanto all’impiego dell’attivo; terminata la liquidazione, una copia firmata del conto di liquidazione, corredata di una distinta concernente la ripartizione dell’eccedenza che ne risulta, deve essere inviata all’AFC.
La società è tenuta a pagare spontaneamente l’imposta in base a un rendiconto speciale, nei 30 giorni successivi ad ogni distribuzione di una parte dell’eccedenza di liquidazione (art. 22 cpv. 1-3 OIPrev).
2.4.
Come visto, nel caso in esame non è disponibile il verbale dell’assemblea che ha deliberato il versamento del dividendo litigioso. La prestazione è stata qualificata dividendo straordinario, essendo stata versata nel corso della procedura di liquidazione della società.
Ciò che è determinante in ogni caso è che la scadenza della prestazione è stata fissata al 31.12.2018, come risulta non solo dal Modulo 102, inoltrato dal liquidatore all’AFC, ma anche dalla contabilità della __________, che nel bilancio al 31.12.2018 allibrava una distribuzione di utile “a eredi fu __________” pari a fr. 74'998.10 (v. all. AFC no. 2 e 3).
D’altra parte, l’AFC ha messo a carico della società gli interessi di mora, proprio in considerazione del fatto che l’imposta preventiva era stata pagata solo il 30 luglio 2021, e, come rileva l’autorità fiscale federale nelle sue osservazioni al ricorso, la debitrice li ha pagati senza eccepire.
Si impone dunque la conclusione che il credito fiscale è sorto il 31 dicembre 2018, alla scadenza della prestazione imponibile (art. 12 cpv. 1 LIP) e che l’imposta preventiva sul dividendo è scaduta 30 giorni dopo, cioè il 31 gennaio 2019 (art. 16 cpv. 1 lett. c LIP).
Il diritto al rimborso dell’imposta preventiva si è pertanto estinto secondo l’art. 32 cpv. 1 LIP, in quanto l’istanza non è stata presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile, cioè entro il 31 dicembre 2021.
Dagli atti si evince che la ricorrente ha presentato la domanda di rimborso dell’imposta preventiva dedotta dal dividendo straordinario relativo all’esercizio 2018 con la Dichiarazione d’imposta 2021 (Modulo 8.1), firmata il 21 novembre 2022, inoltrata dopo che il diritto al rimborso si era ormai estinto.
2.5.
Non è necessario esaminare se l’art. 32 cpv. 2 LIP sia applicabile alla fattispecie, in quanto non si tratta di un’imposta pagata e trasferita soltanto in forza di una contestazione fatta dall’AFC.
In ogni caso, come rilevato dall’AFC nelle sue osservazioni al ricorso, l’art. 32 cpv. 2 LIP fa decorrere il nuovo termine di 60 giorni per presentare l’istanza a partire dal pagamento dell’imposta. Ora, nel caso in discussione, l’imposta è stata pagata il 31 luglio 2021 e l’istanza è stata presentata solo il 21 novembre 2022.
3. Di conseguenza, il ricorso è respinto.
Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi, visti per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo d’imposte alla fonte e la trattenuta supplementare d’imposta USA (del 18 ottobre 1994) e l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.-
per un totale di fr. 880.-
sono a carico della ricorrente.
3. Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera: