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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello |
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giudice Andrea Pedroli |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 18 marzo 2024 contro la decisione del 12 febbraio 2024 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura. |
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Fatti |
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- con decisione del 12 febbraio 2024, l’RS 1 ha respinto il reclamo, interposto da RI 1 contro la diffida, notificatagli il 16 gennaio 2024 per non aver presentato la dichiarazione d’imposta 2022;
- con ricorso, redatto in tedesco, inviato per posta A e pervenuto alla Camera di diritto tributario il 18 marzo 2024, il contribuente contesta la “multa” (“Busse”) di fr. 50.– messa a suo carico, in quanto ha inoltrato la dichiarazione d’imposta il 1° febbraio 2024;
- con scritto del 3 aprile 2024, la Camera di diritto tributario ha attribuito all’insorgente un termine di dieci giorni per tradurre in italiano il suo ricorso e per prendere posizione in merito alla questione della tempestività del ricorso, ritenuto che era stato inviato per posta semplice ed era pervenuto solo il 18 marzo 2024;
- il ricorrente non ha dato seguito all’invito in questione.
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Diritto |
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- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- si precisa dapprima che la decisione impugnata non concerne una multa (“Busse”) ma unicamente una diffida, inviata secondo l’art. 198 cpv. 3 LT al contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto;
- per ogni diffida, infatti, è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT);
- la Camera di diritto tributario non può tuttavia entrare nel merito del ricorso del contribuente;
- in primo luogo, il ricorso è irricevibile perché redatto in lingua tedesca;
- nei rapporti con le autorità, infatti, la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli artt. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
- in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
- l’art. 8 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 stabilisce che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano;
- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata un’esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- ne consegue che ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone o non corredati da una traduzione in questa lingua possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (DTF 83 III 57 s.), anche se l'atto è scritto in un'altra lingua ufficiale della Confederazione (cfr. anche sentenza CDT 80.2022.38 del 25.4.2022);
- sebbene la Camera di diritto tributario abbia segnalato al ricorrente il vizio di forma del suo ricorso e gli abbia attribuito un termine per rimediarvi, lo stesso non vi ha provveduto;
- in secondo luogo, è perlomeno dubbio che il ricorso sia stato interposto nel rispetto del termine previsto dalla legge;
- secondo l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, infatti, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;
- la prova dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2);
- tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2);
- tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine legale: l’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1);
- nel caso in esame, il ricorrente ha consegnato alla posta la busta contenente il suo ricorso, con l’affrancatura di CHF 1.20, corrispondente al costo dell’invio per posta A;
- poiché dal timbro sulla busta non è leggibile alcuna data, la Camera di diritto tributario si è rivolta al ricorrente, attribuendogli un termine per provare la tempestività dell’invio;
- anche in questo caso, tuttavia, l’insorgente non ha dato seguito all’invito ricevuto;
- il ricorso si rivela pertanto irricevibile.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: