Incarto n.
80.2024.59

Lugano

24 aprile 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

 

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 Milano

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 21 marzo 2024 contro la decisione del 22 febbraio 2024 in materia di imposta di successione.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                     -   con decisione del 22 febbraio 2024, l’RS 1 ha accolto parzialmente il reclamo, interposto da RI 1 contro la decisione del 24 novembre 2022 in materia di imposta di successione,

 

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di essere debitore dell’imposta di successione;

 

                                     -   con scritto del 22 marzo 2024, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine fino al 19 aprile 2024 per versare un anticipo di fr. 3’000.– a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese processuali, avvertendolo che in caso di mancato o ritardato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

 

                                     -   la raccomandata del 22 marzo 2024 non è stata ritirata dal destinatario ed è ritornata al mittente il 4 aprile 2024;

 

                                     -   la Camera di diritto tributario ha inviato la lettera al ricorrente per posta semplice lo stesso giorno;

 

                                     -   l’insorgente non ha provveduto al pagamento dell’anticipo richiesto.

 

 

Diritto

 

 

 

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

 

                                     -   per l’art. 231 cpv. 1 LT la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso;

 

                                     -   tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. I);

 

                                     -   il ricorrente risiede all’estero, ragione per cui la Camera di diritto tributario, il 22 marzo 2024, gli ha attribuito un termine fino al 19 aprile 2024 per il versamento di fr. 3'000.– a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura;

                                     -   la raccomandata, inviata all’indirizzo indicato dal ricorrente, è ritornata al mittente non ritirata il 4 aprile 2024;

 

                                     -   lo stesso giorno la lettera è stata inviata all’insorgente per posta semplice;

 

                                     -   secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a);

 

                                     -   l’invio raccomandato è stato depositato presso l’ufficio postale di destinazione fino al 29 marzo 2024, giorno in cui si considera avvenuta la notificazione, senza tuttavia che, nel termine attribuitogli, il ricorrente abbia provveduto al versamento dell’anticipo richiesto;

 

                                     -   il ricorso si rivela pertanto irricevibile.

 

 


 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorn

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          La segretaria: