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Incarti n. 80.2025.11 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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cancelliera |
Sabrina Piemontesi - Gianola |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 14 gennaio 2025 contro la decisione dell’11 dicembre 2024 in materia di IC/IFD 2018. |
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Fatti |
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A. __________
(__________), cittadino __________ è giunto in Ticino dal __________ nel 2018. Nel 2018 era a beneficio di un permesso di dimora.
b.
Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2018 ha dichiarato un reddito imponibile di fr. 71'345.- e una sostanza imponibile di fr. 6'095'621.-.
B. Con richiesta di documentazione del 16 agosto 2023 (rinnovata il 25 ottobre 2023) l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) domandava al contribuente di voler produrre, in particolare per il 2018, il bilancio e il conto economico con la nota integrativa della società “__________” nonché delle due società detenute in __________, le visure camerali e/o i certificati azionari a comprova della quota di percentuale di partecipazione di possesso delle stesse. Nel secondo scritto del 25 ottobre 2023, __________ veniva avvertito che lo scritto valeva quale diffida, ritenuta la mancata presa di posizione alla precedente richiesta. Il contribuente veniva avvisato che in caso di inosservanza si sarebbe proceduto con l’applicazione delle penalità previste agli art. 257 LT e 174 LIFD e con la tassazione d’ufficio giusta gli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.
C. Con decisione di tassazione IC/IFD 2018 (ordinaria complementare) del 19 dicembre 2023 (periodo di assoggettamento dal 13 marzo 2018 al 31 dicembre 2018), l’autorità fiscale accertava per l’IC un reddito imponibile di fr. 134'000.- (determinante per l’aliquota di fr. 195'200.-) nonché una sostanza imponibile di fr. 8'868'000.- (determinante per l’aliquota di fr. 9'254'000.-). Per l’IFD, il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 134'000.- (in fr. 195'200.- l’importo determinante per l’aliquota). In particolare, rispetto ai dati dichiarati dal contribuente, l’UT aumentava il reddito da titoli e capitali da fr. 51'997.- a fr. 139'233.- con la motivazione: “Valori rettificati in base agli importi effettivi, risultanti dalla documentazione in possesso dell’ufficio di tassazione”.
Veniva inoltre modificato il valore locativo dell’abitazione secondaria/di vacanza da fr. 3'000.- a fr. 16'800.- con l’indicazione “Valore locativo estero esposto al netto delle spese di manutenzione”.
Nella sostanza, i titoli e capitali, venivano accertati d’ufficio in fr. 8'851'598.- con l’indicazione: “Valutazione d’ufficio delle partecipazioni estere a CHF 3'000'000.- (nessuna risposta fornita alle richieste di documenti del 16.8.23 e 25.10.23)”.
D. Con reclamo del 16 gennaio 2024, il contribuente, patrocinato dalla __________, contestava l’aumento dei redditi da titoli e capitali e sosteneva che, sulla base della documentazione presentata, e in particolare quella della Banca “__________”, il reddito effettivamente percepito fosse di fr. 51'997.-, somma corrispondente a quanto da lui dichiarato. Il contribuente censurava inoltre il valore locativo degli immobili ubicati in __________, essendo lo stesso “manifestamente sproporzionato rispetto ai valori catastali”, nonché il mancato riconoscimento delle spese professionali del contribuente nonché degli oneri assicurativi.
E. Con decisione di tassazione dell’11 dicembre 2024, il reclamo del contribuente veniva parzialmente accolto, limitatamente al reddito determinante per l’aliquota, che veniva stabilito, per l’IC in fr. 180'500.- mentre per l’IFD in fr. 185'300.-. La decisione era così motivata:
Contro la tassazione 2018 è stato inoltrato reclamo nei termini di legge.
Sulla base della documentazione presentata e quanto ritenuto opportuno inviare in riscontro alla richiesta del 9.10.2024 viene evaso il reclamo come segue:
Reddito titoli capitali rettificato come dal seguente conteggio: __________ Relazione __________ fr. 51'996.95 (dal 12.10 al 31.12.2018) Cedole e redditi Sicav scaduti nel periodo 13.3.2018/11.10.2018 fr. 87’236.-, valorizzazione sulla base della documentazione in nostro possesso e da listino corsi AFC in assenza della documentazione bancaria richiesta con nostra lettera del 9.10.24.
Deduzione spese professionali e oneri assicurativi dedotti al punto 888
i valori di reddito e sostanza immobiliare estera definiti sulla base delle vigenti disposizioni, vengono riconfermati in assenza di comprove divergenti (cfr. sent__________ CDT)
Titoli e capitali, in assenza della documentazione contabile richiesta con lettera del 9.10.2024 i valori delle partecipazioni estere vengono riconfermati.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, sempre rappresentato dalla __________, contesta l’aumento del reddito da titoli e capitali da fr. 51'997.- a fr. 139'233.-. In particolare, nell’attestato bancario rilasciato dalla __________ sarebbe indicato l’ammontare del reddito prodotto dai titoli, corrispondente all’ammontare esposto nella dichiarazione fiscale. Secondo il ricorrente “l’istituto bancario non ha correttamente precisato sull’attestato che il signor __________ ha aperto la relazione bancaria nell’autunno del 2018, alcuni mesi dopo il suo arrivo in Svizzera e pertanto non ha conseguito i redditi su base annua come da motivazione indicata nella decisione su reclamo”. L’istituto bancario __________ si sarebbe rifiutato di fornire l’attestazione dalla quale risulta che la relazione bancaria è stata aperta unicamente nel corso del 2018.
G. Con osservazioni del 20 gennaio 2025, l’autorità fiscale conferma la correttezza degli elementi imponibili accertati, precisando che i redditi mobiliari sono stati corretti in base ai documenti e alle risultanze del listino corsi AFC (redditi SICAV e cedole scadute dopo la data di arrivo). Malgrado le richieste non sarebbe stata prodotta la documentazione bancaria necessaria né sarebbero stati prodotti i bilanci delle società estere, necessari per calcolare il valore di quest’ultime.
H. Con replica del 6 febbraio 2025, il ricorrente contesta la presa di posizione del fisco e trasmette il nuovo estratto fiscale per il 2018 della banca __________, dal quale risulterebbe che egli ha unicamente conseguito un reddito da titoli di fr. 51'989.-.
Secondo l’insorgente, del tutto fuori luogo sarebbe la censura dell’UT in merito alla mancata produzione dei bilanci societari relativi alle strutture detenute all’estero dal contribuente. La maggior parte di essi sono stati trasmessi, fatto salvo per alcuni non reperibili “per la natura del soggetto giuridico e del Paese di residenza”.
L’UT, al quale sono stati inviati gli allegati e lo scritto del ricorrente, non ha presentato alcuna duplica.
I. Il 29 aprile 2025 la Camera di diritto tributario si è rivolta alla __________. Rilevato che dal nuovo attestato fiscale 2018, elaborato dalla __________ e allegato allo scritto del 6 febbraio 2025, era emersa l’apertura di conti nel corso del 2018 e di molteplici operazioni descritte quali “Trasferimento titoli (Entrata)” recanti la data 12 ottobre 2018, le ha attribuito un termine fino al 2 giugno 2025 per fornire l’attestato di completezza relativo alle relazioni bancarie intrattenute con __________ e per fornire i dettagli dei trasferimenti titoli avvenuti nel 2018, spiegando presso quale istituto di credito erano in deposito sino al 12 ottobre 2018.
Con risposta del 22 maggio 2025, la rappresentante del contribuente ha trasmesso la documentazione bancaria della __________, compresa l’attestazione di completezza.
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Diritto |
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1. Oggetto del gravame è la commisurazione del reddito da titoli e capitali, stabilito dall’autorità fiscale in fr. 139'233.- rispetto ai fr. 51'997.- dichiarati dal contribuente.
A supporto della propria tesi, il ricorrente, in sede ricorsuale, ha prodotto la documentazione bancaria completa rilasciata dalla __________, che confermerebbe gli elementi di reddito così come da lui indicati.
2. 2.1.
Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD; v. anche art. 196 LT). Deve in particolare compilare il modulo in modo completo e veritiero (art. 124 cpv. 2 LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e fornire i documenti necessari (art. 125 LIFD; art. 199 LT). Fra i documenti che una persona fisica deve allegare alla dichiarazione d’imposta figurano in particolare gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (art. 125 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 199 cpv. 1 lett. c LT). Deve inoltre fornire, a domanda dell’autorità di tassazione informazioni orali e scritte, specialmente quando, vista la dichiarazione d’imposta, sorgono delle questioni in relazione ai redditi, alle spese di acquisizione, dell’evoluzione del patrimonio (art. 126 cpv. 2 LIFD; art. 200 cpv. 2 LT). Al contribuente incombe quindi la responsabilità dell’esattezza della sua dichiarazione (sentenze TF 2C_980/2017 del 28.6.2018 consid. 5.3., 2C_710/2016 del 25.8.2016 consid. 6.2. e riferimenti ivi citati).
2.2.
Nell'adempiere l’obbligo d’informare, il contribuente non può invocare il segreto bancario. Egli deve procurarsi e fornire le attestazioni bancarie richieste, tra le quali le attestazioni di completezza (Althaus-Houriet, in: Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 20 ad art. 126 LIFD; Circolare 19 dell’AFC del 7.3.1995: Obbligo d'informare, di rilasciare attestazioni e di comunicare nella LIFD, pag. 4 e riferimenti ivi citati).
I terzi che hanno o hanno avuto relazioni contrattuali con il contribuente devono rilasciare un'attestazione sull'insieme delle loro relazioni contrattuali e sulle reciproche pretese e prestazioni (art. 43 cpv. 1 LAID; art. 127 cpv. 1 lett. e LIFD; art. 201 cpv. 1 lett. e LT).
La prassi delle banche svizzere di rilasciare delle attestazioni relative alla situazione patrimoniale al 31 dicembre ha lo scopo di fornire ai clienti documenti idonei a essere allegati alla dichiarazione d’imposta, in particolar modo ai fini dell’imposizione della sostanza, poiché la sostanza imponibile si determina in base al suo stato alla fine del periodo fiscale (art. 17 cpv. 1 LAID). Su questi documenti bancari si può leggere l’intestazione “attestazione fiscale” e l’indicazione a piè di pagina “da conservare per la dichiarazione d’imposta” (cfr. la sentenza del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3).
Fra le attestazioni scritte previste dagli art. 127 cpv. 1 lett. e LIFD e 201 cpv. 1 lett. e LT figurano anche le cosiddette attestazioni di completezza, che hanno lo scopo di stabilire con chiarezza e certezza l’insieme delle pretese e prestazioni reciproche di un contribuente con l’istituto bancario di cui è cliente (cfr. a tale riguardo DTF 121 II 257 consid. 3b/b p. 261).
3. 3.1.
Nell’elenco titoli, il contribuente ha in particolare dichiarato, per quanto concerne, l’istituto di credito __________, la relazione “…__________ DT __________, sostanza fr. 0.-, reddito fr. 0.-; … __________ DT __________ CHF, sostanza fr. 5'700'401.-, reddito fr. 51'997.-“ (cfr. anche allegato F al ricorso). A giustificazione della sostanza e dei redditi dichiarati, relativi alla relazione bancaria in essere con la __________, il contribuente ha allegato alla dichiarazione fiscale 2018 l’estratto fiscale relativo al conto __________ (conto corrente e deposito titoli).
3.2.
3.2.1.
Dalla disamina dell’attestazione di completezza, rilasciata dalla __________ (__________), rispetto ai dati forniti in precedenza emerge che il contribuente è titolare non solo della relazione bancaria __________ ma pure di un’altra, la __________, e meglio un conto corrente, che, contrariamente a quanto sostenuto in precedenza, è stato aperto già il 25 febbraio 2015 (e chiuso, come l’altra relazione bancaria, nel corso del 2019). In particolare, per entrambe le relazioni sono state prodotte le movimentazioni, ma per la __________ non è stata inviata l’attestazione valida ai fini fiscali. Dal vaglio della documentazione emergono delle importanti transazioni: ad esempio, il 7 febbraio 2018 l’addebito di fr. 200'000.- per la costituzione della __________, il 16 maggio 2018 un versamento a contanti di fr. 6'000.-, transazioni (accrediti) di fr. 4'000.-, di Euro 83'000.-, di fr. 180'000.-, di fr. 23'000.- con indicata la causale “girata da uno dei nostri clienti”.
3.2.2.
Appare evidente che il contribuente non ha dichiarato, nel 2018, la totalità dei suoi elementi imponibili. L’esame della nuova documentazione prodotta impone infatti – con ogni evidenza – un approfondimento circa la situazione reddituale del contribuente, il quale deve infatti dettagliare le fonti di tali entrate. Spetterà poi all’UT determinarsi, nel rispetto del doppio grado di giudizio, in merito alla qualifica delle stesse. Tenuto conto che, in assenza di adeguate spiegazioni da parte del contribuente, le entrate registrate sulla relazione __________ __________ potranno anche essere ritenute quali redditi imponibili del contribuente.
3.3.
Inoltre, rispetto alla richiesta d’informazioni formulata dalla CDT il 29 aprile 2025, il ricorrente non ha prodotto alcun atto relativo ai “dettagli dei trasferimenti titoli avvenuti nel 2018”, circostanza che dovrà a sua volta essere presa in considerazione dall’autorità fiscale con la nuova decisione.
4. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la decisione di tassazione IC/IFD 2018 dell’11 dicembre 2024 dev’essere annullata e gli atti ritornati all’UT per l’adozione di una nuova decisione, in base ai nuovi atti prodotti dal ricorrente in sede ricorsuale. Non si prelevano tassa di giustizia e spese di procedura.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la decisione di tassazione IC/IFD 2018 dell’11 dicembre 2024 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT per nuova decisione, in base ai nuovi atti prodotti dal ricorrente in sede ricorsuale.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera: