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Incarti n. 80.2025.34 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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cancelliere |
Francesco Sciuchetti |
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parti |
RI 1 __________ RI 2 __________
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 17 febbraio 2025 contro la decisione del 24 gennaio 2025 in materia di IC e IFD 2022. |
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Fatti |
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A. Nella dichiarazione d’imposta 2022, RI 2 e RI 1 hanno indicato un reddito imponibile di fr. 54'455.-.
B. Notificandogli la tassazione IC e IFD 2022, con decisione del 6 settembre 2023 RS 1 (in seguito: UT) ha commisurato il reddito imponibile dei contribuenti in fr. 57'600.- per l’IC (fr. 54'600.- determinante per l’aliquota) e in fr. 61'100.- per l’IFD (fr. 58'100.- determinante per l’aliquota). Rispetto alla dichiarazione presentata, per quanto riguarda il calcolo del reddito imponibile, quantificato in fr. 54'600.-, l’UT riduceva il reddito da titoli e capitali da fr. 203.- a fr. 103.-, e la deduzione per “Spese professionale forfait coniuge” da fr. 1'500.- a fr. 1'250.-.
C. Con reclamo del 22 gennaio 2025 i contribuenti sostenevano che per una svista dell’UT non fossero stati dedotti “gli oneri assicurativi obbligatori” chiedendo di voler riformare la decisione di tassazione riconoscendo una deduzione di fr. 10'500.- a tale titolo.
D. Con decisione del 24 gennaio 2024, l’UT dichiarava il reclamo irricevibile poiché tardivo.
E. Con ricorso alla Camera di diritto tributario del 17 febbraio 2025, i contribuenti, ammettendo la tardività del reclamo, invocano l’istituto della rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura dell‘art. 235 cpv. 1 LT, ribadendo la postulata modifica della decisione. Evidenziano di aver indicato nella dichiarazione d’imposte, al modulo 6, la deduzione richiesta omettendo, per una svista, di riportarla nel modulo 1.
F. Con osservazioni del 21 febbraio 2025, l’UT rimanda alla motivazione della propria decisione su reclamo.
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Diritto |
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1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2. 2.1.
L’autorità resistente ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da RI 2 e RI 1 ritenuto come, nonostante la decisione di tassazione 2022 fosse datata 6 settembre 2023, ed i relativi conguagli fossero stati pagati il 17 ottobre 2023, il ricorso fosse stato presentato solo il 22 gennaio 2025, senza addurre alcun valido motivo di restituzione del termine.
2.2.
L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.
2.3.
Ora, nel caso di specie è assodato che la decisione di tassazione IC e IFD 2022 del 6 settembre 2023 sia stata ricevuta dai contribuenti, i quali il 17 ottobre 2023 hanno pagato il relativo conguaglio. Gli stessi ricorrenti hanno pure ammesso che il reclamo presentato all’autorità fiscale non era tempestivo ma che “purtroppo il controllo della decisione è avvenuto in maniera tardiva, il 22 gennaio 2024”.
2.4.
Posto come il reclamo sia manifestamente tardivo e che i ricorrenti non hanno addotto alcun impedimento tale da giustificare la restituzione dei termini ai sensi degli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, la decisione impugnata si rivela conforme al diritto applicabile.
3. 3.1.
Nel ricorso, tuttavia, i contribuenti invocano per la prima volta l’istituto della rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura.
3.2.
Secondo l’art. 235 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD, gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.
Per errore va intesa unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi imponibili. Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali disposizioni si riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che sorgono nella fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che decide (lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale, cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1577; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 1 ad art. 150 LIFD, p. 1802 s). Sono in particolare escluse dal campo di applicazione degli art. 235 cpv. 1 LT e 150 cpv. 1 LIFD, le correzioni che interessano il merito della decisione, che si riferiscono cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie in esame (STF 2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007).
3.3.
La competenza per la rettificazione è attribuita dalla legge alla “autorità a cui sono sfuggiti” gli errori da rettificare. La competenza per territorio, per materia e funzionale è cioè della stessa autorità che ha adottato la decisione viziata dall’errore di calcolo o di scrittura (Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 11 ad art. 150 LIFD, p. 2509 e dottrina citata).
Nel caso in esame, l’errore di calcolo o di scrittura lamentato dagli insorgenti sarebbe contenuto nella decisione di tassazione, notificata loro dall’RS 1. Ne consegue che anche la competenza per un’eventuale rettifica di tale decisione è dello stesso ufficio. La Camera di diritto tributario potrebbe pronunciarsi tutt’al più su ricorso contro un’eventuale decisione negativa dell’autorità di tassazione. Gli articoli 150 cpv. 2 LIFD e 235 cpv. 2 LT prevedono infatti che la rettificazione di errori o la sua reiezione possano essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza.
3.4.
Nella misura in cui i ricorrenti chiedono la rettifica della decisione di tassazione, il ricorso è pertanto trasmesso all’RS 1, in base agli articoli 133 cpv. 2 LIFD e 192 cpv. 4 LT.
4. Il ricorso è conseguentemente respinto, nella misura in cui è ricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
§ Il ricorso è trasmesso all’Ufficio di tassazione quale istanza di rettifica della decisione di tassazione del 6 settembre 2023.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il cancelliere: