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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello |
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giudice Andrea Pedroli |
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cancelliera |
Cristiana Balestra Gamboni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 5 marzo 2025 contro la decisione del 17 febbraio 2025 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura. |
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Fatti |
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- RI 1 presentato la dichiarazione d’imposta IC/IFD 2023 entro il termine prorogato al 31 dicembre 2024, con decisione del 15 gennaio 2025 l’RS 1 (di seguito: UT) l’ha diffidata ad adempiere i suoi obblighi procedurali, accordandole un termine di 20 giorni dalla ricezione dell’invio;
- contro la diffida e la relativa tassa di fr. 50.‑, la contribuente ha interposto reclamo il 7 febbraio 2025, invocando motivi di salute che le avrebbero impedito “di finire di compilare/calcolare” la dichiarazione d’imposta 2023 e allegando due certificati medici, rilasciati rispettivamente il 9 gennaio 2025 e il 3 febbraio 2025 dal Dr. med. __________;
- con decisione del 17 febbraio 2025, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
Il certificato medico allegato al reclamo non permette l’annullamento della diffida poiché per costante giurisprudenza la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale a intraprenderlo. La malattia si considera di grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione così da impedire di agire o di dare disposizione di agire;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la diffida sia annullata e che le sia concesso un termine per la consegna della dichiarazione d’imposta 2023 fino alla fine del mese di aprile 2025, sostenendo di essere “impossibilitata a svolgere il completamento della dichiarazione imposte 2023 per motivi di salute e malattia e non volontariamente”, come attestato da un nuovo certificato medico datato 4 marzo 2025;
- la ricorrente argomenta che la “dichiarazione include il bilancio semplice per la […] società individuale, iscritta nella camera di commercio dal 2009 […]” e che, “per fare eseguire da terzi il bilancio e dichiarazione fiscale, occorre l’istruzione da parte mia, quale attualmente purtroppo non sono in grado di darla, con tutta la volontà che ho”.
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Diritto |
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- conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- l’autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta;
- anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d’imposta (198 cpv. 1 LT; art. 124 cpv. 1 LIFD, nelle versioni in vigore dal 1.1.2024);
- rispetto alla versione in vigore fino alla fine del 2023, le disposizioni citate non parlano più di modulo (cartaceo) per la compilazione della dichiarazione fiscale, perché la dichiarazione può ora essere svolta anche completamente in elettronico;
- inoltre, vista la possibilità di presentare la dichiarazione d’imposta per via elettronica, la legge prevede ora che l’invito a presentare la dichiarazione d’imposta possa essere formulato, oltre che mediante notificazione pubblica o invio del modulo, anche con una comunicazione personale in formato cartaceo o elettronico;
- di norma, con la comunicazione personale viene trasmesso anche il codice di accesso (password) per la presentazione in forma elettronica. (Messaggio del Consiglio di Stato n. 8329 del 20 settembre 2023, cap. III.a.2, p. 12);
- il contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito (art. 198 cpv. 2 LT; art. 124 cpv. 2 LIFD);
- il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione d’imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT; art. 124 cpv. 3 LIFD);
- per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2201);
- la legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
- l’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta viene percepita una tassa di fr. 50.‑.
- ne consegue che il ricorso è ricevibile solo nella misura in cui concerne la diffida in materia di imposta cantonale e non anche per l’imposta federale diretta;
- nel caso in disamina, la ricorrente non ha presentato la dichiarazione d’imposta IC/IFD 2023 né entro il termine generale del 30 aprile 2024, ricevendo il richiamo (13.05.2024), né entro il termine prorogato al 31 dicembre 2024, ragione per cui, il 15 gennaio 2025, l’UT le ha notificato la diffida;
- per il fatto che il termine, pur prorogato, non è stato rispettato, la diffida si rivela legittima;
- la ricorrente adduce tuttavia motivi di salute, che giustificherebbero l’inosservanza del termine;
- secondo l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;
- se una malattia viene invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo;
- in tal caso, secondo la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera colpa;
- l’onere della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere l’atto processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento incolpevole (sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020 consid. 4.3.2 e giurisprudenza citata).
- ora, i certificati medici allegati al reclamo dalla contribuente non giustificano l’inosservanza del termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta già per il fatto che sono entrambi posteriori rispetto al momento in cui il termine decorreva (cioè fino al 31 dicembre 2024): il primo è datato 9 gennaio 2025 e attesta una incapacità a presentare la dichiarazione da tale momento (“la paziente non potrà…”) fino al 1° febbraio 2025, mentre il secondo è datato 3 febbraio 2025 e copre il periodo fino al 28 febbraio 2025;
- indipendentemente da questo aspetto, dai certificati medici non si ricava alcuna indicazione in merito alla natura della patologia e ai suoi sintomi;
- a tale riguardo, sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, un certificato medico che attesta la totale inabilità lavorativa per un determinato periodo di tempo senza indicarne i motivi non è ritenuto sufficiente per giustificare la restituzione dei termini (sentenza 2C_823/2011 e 2C_824/2011 del 28 giugno 2012 consid. 4.2 e giurisprudenza citata);
- l’insorgente non ha in tal modo provato di essere stata colpita da una malattia tanto grave da impedirle di presentare la dichiarazione o perlomeno di incaricare un terzo di procedervi;
- tale conclusione è avvalorata anche dal fatto che, con il ricorso, la contribuente ha prodotto un ulteriore certificato medico, sempre dello stesso professionista, che il 4 marzo 2025 attesta l’incapacità a “riempire la dichiarazione d’imposta” fino al 30 aprile 2025, “perché la paziente è ipovedente, sono previsti due interventi oculari” e perché “soffre di ipoacusia e i due deficit creano uno stato di confusione mentale”;
- dalla successiva lettera del 15 marzo si apprende che la ricorrente doveva sottoporsi a intervento di cataratta a entrambi gli occhi, nei mesi di aprile e maggio 2025;
- quanto precede conferma il fatto che gli impedimenti invocati si riferiscono a eventi successivi alla scadenza del termine per l’inoltro della dichiarazione, che la malattia invocata non era tale da impedire l’adempimento degli obblighi procedurali e che il medico si è manifestamente prestato ad assecondare le richieste della contribuente, visto che invece di attestare l’esistenza di malattie ha certificato l’incapacità di adempiere gli obblighi fiscali;
- il ricorso è conseguentemente respinto;
- tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera: