Incarti n.
80.2025.46

80.2025.47

Lugano

4 giugno 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

 

 

parti

 RI 1 

rappr. da:  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 10 marzo 2025 contro la decisione del 23 gennaio 2025 in materia di IC e IFD 2023.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   __________ (__________) è vedovo e pensionato. Con la dichiarazione d’imposta 2023, inoltrata dalla fiduciaria __________ SA, dichiarava un reddito imponibile di fr. 0.-

 

 

                                  B.   Con decisione del 25 settembre 2024, inviata alla __________, l’Ufficio di tassazione di Locarno (di seguito UT) notificava al contribuente la tassazione IC e IFD 2023, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 15'600.- per l’IC e in fr. 25'000.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.-.

 

 

                                  C.   Con scritto del 15 gennaio 2025, __________, figlio del contribuente, chiedeva all’UT di “correggere” la decisione di tassazione. Dopo aver riconosciuto di non aver “rispettato il termine di opposizione, in quanto i documenti della signora __________ [gli] sono arrivati per posta quando già er[a] all’estero per lavoro e [è] rientrato a Zurigo solo il 1° novembre 2024”, chiedeva di riconoscere le spese mediche sostenute dal padre e non coperte dalla cassa malati (fatture __________), per un totale di fr. 14'170.60.

 

 

                                  D.   Con missiva trasmessa per posta APlus il 23 gennaio 2025, il fisco si rivolgeva a __________, rilevando che il reclamo presentato non soddisfaceva i requisiti formali richiesti poiché non era corredato della procura del rappresentante e inoltre era tardivo.

                                         L’UT invitava l’insorgente a voler trasmettere una valida procura, nonché a determinarsi in relazione ai motivi del ritardo del gravame, entro il 2 febbraio 2025. Scaduto infruttuoso tale termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.                    

 

 

                                  E.   Con decisione del 10 febbraio 2025, il reclamo veniva dichiarato irricevibile, sia poiché non corredato dalla necessaria procura sia perché tardivo.

                                         In particolare, l’autorità fiscale indicava che il vizio di forma era stato segnalato al contribuente, al quale era stato assegnato un termine, scadente il 2 febbraio 2025, per prendere posizione. Quest’ultimo era giunto a scadenza infruttuoso.

 

 

                                  F.   Con scritto del 20/24 febbraio 2025, __________, riferendosi alla missiva del 23 gennaio 2025, trasmetteva la procura mancante e indicava che, già con la lettera del 15 gennaio 2025, era stato presentato formalmente reclamo, motivato e con la documentazione allegata.

                                         Con missiva del 24 febbraio 2025, inviata per posta APlus, l’UT spiegava al rappresentante del contribuente, che con scritto del 23 gennaio 2025 gli era stato assegnato un termine scadente il 2 febbraio 2025 per fornire la procura e determinarsi in relazione alla tardività del reclamo. Ritenuto che il termine era decorso senza la ricezione di alcuna presa di posizione, era stata decretata l’irricevibilità del gravame.

 

 

                                  G.   Con ricorso del 10 marzo 2025, __________ rappresentato dal figlio, __________, chiede di voler “correggere” la decisione IC e IFD 2023. Il contribuente ha 97 anni e non si potrebbe occupare da solo delle questioni amministrative. Motivo per il quale è il figlio ad aiutarlo. Quest’ultimo avrebbe tuttavia mancato il termine di ricorso, poiché assente all’estero. In particolare, i documenti trasmessi dalla fiduciaria __________ gli sarebbero stati inviati quando non era in Svizzera e avrebbe potuto prenderne visione unicamente al suo rientro, ossia il 1° novembre 2024.

 

 

                                  H.   Con osservazioni del 17 marzo 2025, l’UT di Locarno chiede la conferma della decisione impugnata.

 

 

Diritto

 

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                                         Nel caso che qui ci occupa, l’UT ha dichiarato irricevibile il gravame del ricorrente poiché tardivo e privo della procura. La Camera si limiterà pertanto a verificare tali aspetti formali, mentre le è in ogni caso precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD; art. 206 cpv. 1 LT).

                                         Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 133 cpv. 1 LIFD; art. 192 cpv. 2 e 3 LT).

 

                                         2.2.

                                         Secondo gli articoli 117 cpv. 1 LIFD e 190 cpv. 1 LT il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della rispettiva legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.

                                         Se il contribuente ha conferito procura ad un rappresentante, è all’indirizzo di quest’ultimi che l’autorità deve notificare le sue decisioni. Se non lo fa, la notificazione è irregolare e il contribuente non deve subire alcuno svantaggio per tale ragione (sentenza del TF 9C_304/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 5.2.2 e giurisprudenza citata). 

 

                                         2.3.

                                         Nel caso in esame, la decisione di tassazione IC/IFD 2023 è stata notificata alla __________ il 25 settembre 2024, in base ad una procura rilasciata dal contribuente. Dai documenti prodotti da __________, risulta che la fiduciaria ha ricevuto la decisione il 26 settembre 2024 (cfr. timbro apposto sul documento) e l’ha trasmessa al figlio del contribuente, con scritto del 30 settembre 2024.

                                         Ne consegue che la notificazione è stata correttamente effettuata al rappresentante contrattuale del contribuente, il quale ha ricevuto la decisione di tassazione il 26 settembre 2024. Il reclamo, interposto dal figlio del contribuente solo il 15 gennaio 2025, è pertanto chiaramente intempestivo.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         __________ sostiene di aver potuto prendere visione della decisione unicamente il 1° novembre 2024. Con successivo scritto del 15 gennaio 2025, rivolgendosi all’autorità fiscale, dopo aver preliminarmente ammesso che la sua “opposizione”, presentata per conto del padre, era tardiva poiché era assente all’estero, ha chiesto di “correggerla”. Invitato a giustificare e documentare i motivi del ritardo e a presentare la procura, ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine assegnato. Unicamente con successivo scritto ha precisato che il mancato rispetto dei termini era già stato motivato e spiegato nel gravame del 15 gennaio 2025 ed ha trasmesso la procura sottoscritta dal genitore.

 

                                         3.2.

                                         Ora, è possibile entrare nel merito di un reclamo tardivo, unicamente se la persona che lo chiede prova, da una parte, che lei stessa o il suo rappresentante, sono stati impediti senza alcuna colpa di presentare il gravame in tempo utile, poiché viene comprovato che l’impedimento è da ascrivere, al servizio militare, al servizio civile, a malattia, all’assenza dal Paese o altri motivi rilevanti e, d’altra parte, che il ricorso è stato trasmesso entro 30 giorni dopo la cessazione dei suddetti motivi d’impedimento (sentenza TF 2C_566/2020 del 10 luglio 2020, consid. 4.3.1.)

 

                                         3.3.

                                         Nel caso di specie, la decisione di tassazione è stata notificata alla fiduciaria che rappresentava il contribuente, la quale a sua volta ha inviato i documenti al figlio di quest’ultimo. __________, argomentando di essere il “nuovo” rappresentante del padre, ha sostenuto di aver potuto visionare gli atti unicamente il 1° novembre 2024, poiché in precedenza era assente all’estero.

                                         Ora, in primo luogo, un eventuale impedimento che concerne il figlio del contribuente non può giustificare la restituzione dei termini. Infatti, nei confronti dell’autorità di tassazione egli non era rappresentante contrattuale del padre.  

                                         In secondo luogo, la generica assenza all’estero non costituirebbe comunque un impedimento tale da giustificare la restituzione dei termini.

                                         In terzo luogo, anche volendo ammettere che il figlio fosse il rappresentante del contribuente già nella procedura di tassazione, quest’ultimo non ha, ad ogni modo, inoltrato il reclamo entro 30 giorni dal momento in cui ha preso conoscenza della decisione di tassazione. Egli stesso riconosce infatti che ciò sia avvenuto già il 1° novembre 2024.

                                         Già solo per tale ragione la decisione impugnata merita conferma.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         A ciò si aggiunge il fatto che l’UT ha rimarcato – dopo la ricezione del reclamo 15 gennaio 2025 – che lo stesso era sprovvisto della necessaria procura.

 

                                         4.2.

                                         In applicazione delle regole generali, la prova dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza e della sua comunicazione corretta alle autorità fiscali spetta al contribuente (sentenza TF 2C_577/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 6). L’autorità può esigere dal mandatario che giustifichi i suoi poteri di rappresentanza tramite la presentazione di una procura scritta, la cui assenza, nell’ambito di una procedura contenziosa, non può costituire un motivo d’irricevibilità (a causa di un formalismo eccessivo). Un termine di grazia dev’essere fissato dall’autorità affinché la procura possa essere prodotta. Nel caso in cui il vizio non viene sanato entro tale termine, può essere pronunciata l’irricevibilità del gravame.

 

                                         4.3.

                                         Ora, la procura in questione non è stata presentata unitamente al reclamo del 15 gennaio 2025, bensì dopo la scadenza del termine di grazia concesso dall’UT di Locarno.

                                         In queste circostanze, anche per tale ragione, la decisione dell’UT dev’essere confermata.

 

 

                                   5.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    400.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La cancelliera: