Incarto n.
80.2025.79

Lugano

7 maggio 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 3 aprile 2025 contro la decisione del 6 marzo 2025 in materia di imposte di successione e donazione.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                     -   con lettera del 3 aprile 2025, RI 1 si è rivolta alla Camera di diritto tributario, dicendo di voler ricorrere contro una decisione dell’Ufficio imposte di successione e donazione (UISD), “in quanto rit[iene] che la rinuncia alla successione da parte del Signor __________ sia stata evidente (art. 566 CC e seguenti)”, e chiedendo di voler “verificare la documentazione (vedi copia inventario allegato) compilata secondo [lei] in maniera non completa da parte del Signor __________”, per concludere con la richiesta di “sapere se la decisione di tassazione del 10.01.2025 è corretta”;

 

                                     -   il 4 aprile 2025 la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ri-corrente un termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato conformemente ai requisiti legali, avvertendola che altrimenti lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

 

                                     -   la ricorrente non ha dato seguito all’invito in questione.

 

 

Diritto

 

 

 

                                     -   la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

 

                                     -   secondo l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;

 

                                     -   per l’art. 227 cpv. 2 LT il ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente e, se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’irricevibilità;

 

                                     -   secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del 21 novembre 2006 consid. 4.2);

 

                                     -   il Tribunale federale ha anche deciso che non ha diritto all’attribuzione di un termine di grazia il contribuente che si limita a presentare un atto incompleto, nell’intento di provocare una proroga del termine di ricorso, confidando in un termine supplementare (sentenza 9C_589/2023 del 4 gennaio 2024 consid. 5.1 e giurisprudenza citata);

 

                                     -   come visto, il ricorso presentato dalla contribuente esprime dei dubbi in merito alla legittimità della decisione contestata, sostenendo che vi sarebbe stata una rinuncia alla successione, e chiede di “verificare la documentazione” allegata;

 

                                     -   la documentazione allegata consiste unicamente nel certificato ereditario a nome della defunta __________, nell’inventario degli eredi di quest’ultima, in alcuni estratti bancari e in una lettera dello stesso __________ all’UISD;

 

                                     -   ora, il ricorso è inadeguato rispetto ai requisiti previsti dall’art. 227 LT, non solo perché non contiene una precisa motivazione, ma soprattutto perché non propone delle chiare conclusioni e addirittura è formulato come una mera richiesta di spiegazioni;

 

                                     -   la Camera di diritto tributario ha pertanto attribuito alla ricorrente un termine di grazia per presentare un ricorso motivato;

 

                                     -   come ricordato, l’insorgente non ha dato seguito all’invito in questione;

 

                                     -   in queste circostanze, il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile;

 

                                     -   in ogni caso, se lo scopo del ricorso fosse quello di contestare di aver beneficiato di una donazione da parte di __________, marito della defunta madre della ricorrente, va detto che la documentazione allegata al ricorso non permette certamente di giungere ad una conclusione diversa da quella su cui si basa la decisione dell’UISD;

 

                                     -   in effetti, gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta (art. 566 cpv. 1 CC) nel termine di tre mesi (art. 567 CC);

 

                                     -   a norma dell’art. 570 cpv. 1 e 2 CC, la rinuncia è fatta dall’erede, a voce o per iscritto, all’autorità competente e deve essere senza condizioni né riserve, mentre, se l’erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l’eredità (art. 571 cpv. 1 CC);

 

                                     -   nel Canton Ticino, l’autorità competente a ricevere le dichiarazioni di rinuncia è il Pretore (art. 86a cpv. 1 lett. d Legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero [LAC; RL 211.100]);

 

                                     -   solo in tal caso, ai fini dell’imposta di successione, viene assoggettato il trasferimento patrimoniale dal de cuius al coerede che beneficia della rinuncia, mentre non viene considerato il rapporto fra l’erede che rinuncia e quello che beneficia della rinuncia (Fischer/Ramp/Trutmann, in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 10, n. 62, p. 84 s.);

 

                                     -   se il coerede non rinuncia ufficialmente alla successione, ma lascia volontariamente la sua quota ad uno o più eredi, fiscalmente si ritiene che vi sia una donazione, con la conseguenza che:

·         l’imposta di successione è dovuta dall’erede che ha rinunciato, sulla quota che avrebbe ereditato, in base al grado di parentela;

·         è poi dovuta anche l’imposta di donazione, a dipendenza del grado di parentela fra l’erede che ha rinunciato e quello che ne ha beneficiato, con la conseguenza che la rinuncia può comportare anche il pagamento di due imposte.

                                         (Tarolli/Heuberger, in: Abt/Weibel [a cura di], Praxiskommentar Erbrecht, 5a ed., Basilea 2023, Anhang Steuern, n. 114, p. 2361);

 

                                     -   ora, fra i documenti allegati al ricorso non figura la rinuncia alla successione da parte di __________ a favore delle figlie della defunta, ma al contrario è reperibile un Ordine di chiusura della relazione cliente della UBS, sul quale si legge un’annotazione manoscritta, secondo cui è stata eseguita una “suddivisione fra i 3 eredi, in questo modo: __________ liquidato con prelievo del 30.1.23 di CHF 11'645.10; __________ 50% saldo restante a favore relazione UBS […]; RI 150% saldo restante a favore relazione UBS […]”;

 

                                     -   secondo tale atto, il vedovo della de cuius avrebbe pertanto prelevato un importo di fr. 11'645,10 dal conto bancario della defunta e avrebbe poi donato alle figlie di quest’ultima il saldo residuo;

 

                                     -   l’insorgente non ha prodotto alcun documento che attesti invece una formale rinuncia alla successione da parte di __________.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    280.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorn

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: