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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001 presentata da
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al decreto di non luogo a procedere 1.10.2001 emanato dall’allora procuratore pubblico __________ __________ nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 24.7.2001 nei confronti di ignoti, per titolo di violazione del segreto d’ufficio; |
richiamate le osservazioni 18/19.10.2001 dell’allora magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 24.7.2001 il ____________________ __________ IS 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di ignoti per titolo di violazione del segreto d’ufficio in relazione ad un articolo apparso nel corso del mese di luglio dell’anno 2001 su un quotidiano ticinese.
Il denunciante ha dapprima sostenuto che detto articolo ingloba “(…) dettagli coperti dal segreto d’ufficio”, che “(…) porta la firma del Signor __________ __________, per anni __________ __________ __________ __________ __________ __________ (ndr: ora denominato __________), recentemente assunto dal citato quotidiano” e che “le informazioni pubblicate non possono che essere state rivelate dagli uffici più alti del __________, giacché lo scambio di corrispondenza del quale si riferisce era indirizzato solo alla __________ __________ __________ (…)” (denuncia penale 24.7.2001, p. 2). Ha poi asserito che “nell’articolo si dimostra conoscenza dettagliata di scambio di corrispondenza riservata”, che “ci si esprime su dettagli neppure noti all’interessato: ad esempio della circostanza per cui un terzo __________ si sarebbe occupato di rivolgersi autonomamente al __________ __________ __________ __________ chiedendogli di controfirmare la misura” e che “chiunque ha rivelato questi segreti, lo ha fatto dopo che questi gli erano stati “confidati nella sua qualità di membro di un’autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione” (art. 320 CPS)” (denuncia penale 24.7.2001, p. 2). Ha infine chiesto al Ministero pubblico “(…) di procedere all’acquisizione della documentazione della __________ __________ __________ per riferimento alla corrispondenza qui allegata, ivi inclusi i rapporti interni stesi dai più stretti collaboratori della __________”, di provvedere all’interrogatorio di quattro persone delle quali ha indicato le generalità, costituendosi contestualmente parte civile (denuncia penale 24.7.2001, p. 2 e 3).
Con scritto 3.9.2001, a seguito della richiesta formulata dall’allora magistrato inquirente di indicare con precisione quali sarebbero i passaggi dell’articolo tutelati dal segreto d’ufficio (cfr. AI 4), il patrocinatore dell’istante ha esposto che trattasi dello scambio epistolare intercorso tra lui e la __________ __________ __________, della decisione di astensione di quest’ultima, del fatto che l’incarto fosse passato nelle mani di un altro __________ __________ __________ in sostituzione della __________ __________ __________ e che detto __________ “(…) avesse insistito facendo firmare la decisione ad altro __________ (…)”, e meglio i passaggi evidenziati sulla copia dell’articolo ivi allegato (AI 6, scritto 3.9.2001, p. 1 e 2 e copia dell’articolo pubblicato sul quotidiano ticinese).
b. Esperite le informazioni preliminari, in data 1.10.2001 l’allora magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo in particolare che “la questione è delicata; innanzitutto v’è da chiedersi se non sussiste un interesse a che il pubblico sia ragguagliato circa lo stadio di una procedura di sospensione di cui è oggetto un __________ il cui comportamento è stato oggetto di procedimento penale. Il fatto - noto - che sia in corso una procedura di ricusa costituisce in effetti un’informazione incompleta; è giusto che la trasparenza si estenda anche allo stadio di questa procedura e che venga messa a disposizione del pubblico pure quella serie di informazioni circa i motivi per i quali essa non ha ancora trovato soluzione”, che “ciò premesso, ci si può chiedere per quale motivo le traversie interne di una procedura del genere debbano essere tutelate dall’art. 320 CPS” e che “la ricusa della __________ __________ __________ e la sua sostituzione da parte di un altro membro del __________ __________ non possono essere considerate informazioni per le quali vi è un legittimo interesse a che restino confidenziali, in quanto riguardano l’iter della procedura di sospensione e non l’esistenza della procedura medesima” (decreto di non luogo a procedere 1.10.2001, p. 2).
Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.
c. Con la presente tempestiva istanza il ____________________ __________ IS 1 chiede, siccome “è impraticabile (…) la promozione d’accusa contro ignoti”, che il gravame venga accolto e che venga ordinato al magistrato inquirente la completazione delle informazioni preliminari (istanza di promozione dell’accusa 10/11.10.2001, p. 10 e 12).
L’istante dopo aver esposto i fatti contesta le conclusioni cui è giunto l’allora procuratore pubblico dapprima in relazione alla circostanza che quest’ultimo abbia ritenuto che “il fatto - noto - che sia in corso una procedura di ricusa costituisce in effetti un’informazione incompleta”, evidenziando che “(…) il fatto non è - non era - noto, ma è stato reso noto tramite le confidenze fatte illegalmente da __________ __________ __________ al giornalista” (istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 6 e 7). Sostiene poi che “(…) proprio perché il fatto della ricusa sarebbe stato noto, ciò che non è scontato, stando al PP, allora “è giusto che la trasparenza si estenda anche allo stadio di questa procedura”; è errata la premessa, arbitraria la conseguenza che se ne vuole trarre” e si chiede “come sarebbe potuta essere nota la vicenda della ricusa se il __________ non ha autorizzato alcuna presa di posizione ufficiale, quando lo scambio di corrispondenza avviene tra la __________ __________ __________ e il sottoscritto, neppure informato delle conseguenze?” (istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 7). Rileva inoltre che “(…); a parte il fatto che non è solo l’indiscrezione circa la ricusa ad essere stata oggetto di denuncia penale, ma anche e soprattutto l’informazione per cui il __________, avrebbe deciso autonomamente di predisporre la revoca con effetto immediato dell’autorizzazione al libero esercizio del qui istante, circostanza ignota a tutti e di vitale importanza per il __________, per il suo futuro economico, per i __________, per il personale” e che “a ciò si aggiunga che l’affermazione per cui per le indiscrezioni pubblicate non vi sarebbe “legittimo interesse a che restino confidenziali” è astratta, arbitraria, priva di supporto logico e giurisprudenziale, oltre che ingiusta, iniqua e palesemente lesiva degli interessi privati del qui istante” (istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 7). Asserisce pure che “in data 7 ottobre il PP ha completato la motivazione del proprio decreto (ndr: cfr., al proposito, AI 13), non senza un certo imbarazzo, per non aver compreso la differenza tra procedimento cautelare urgente al cospetto della __________ __________ __________, recentissimo e oggetto di scambio di corrispondenza riservato, e la procedura ordinaria, pendente da 6 anni presso altra autorità, la __________ __________ __________ __________, la quale non sarebbe stata legittimata a decretare misure urgenti, come la chiusura immediata dello __________ __________” e che “al contrario di quanto asserito dal PP dall’articolo si comprende molto bene che in discussione sarebbe stata la sospensione immediata dell’esercizio dell’attività __________, procedura sino ad allora mai adottata da chicchessia” (istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 9). A suo giudizio il magistrato inquirente “(…) si erge in modo incomprensibile a difensore d’ufficio degli ignoti” che “si sono permessi di divulgare alla stampa, nella loro veste di __________, circostanze fondamentali per la vita privata ed economica del qui istante, peraltro coperte dal segreto d’ufficio, cosa neppure contestata dal magistrato” (istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 9). Ritiene che “questa Camera può (…) invitare il magistrato inquirente ad identificare le persone che hanno leso il segreto d’ufficio, procedendo alle assunzioni dei testi proposte con denuncia penale” (istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 10). Asserisce infine che “il punto è che il PP afferma arbitrariamente che la procedura di ricusa della __________ __________ __________ fosse cosa nota, così come non era nota l’autonoma nuova procedura della __________ __________ __________, ignorata nel decreto: da questo presupposto egli deduce la necessità di completare l’informazione, legittimando le indiscrezioni non permesse neppure dalla __________ __________ __________, quando da completare non c’era assolutamente nulla perché nulla era noto” (istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 11).
Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni dell’allora magistrato inquirente si dirà, laddove necessario, in seguito.
1. 1.1.
In presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni, un’istanza motivata di promozione dell’accusa nei confronti del denunciato o querelato.
L’art. 186 CPP ha inoltre introdotto al suo cpv. 4 la facoltà per la Camera dei ricorsi penali di ordinare la completazione delle informazioni preliminari, quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove. La giurisprudenza di questa Camera prevede tale facoltà in quattro casi.
Anzitutto si può riaprire la fase delle informazioni preliminari quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza di presupposti processuali o di punibilità (p. es. intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile, ecc.). Avendo risolto negativamente simile questione pregiudiziale, il procuratore pubblico avrà logicamente anche rinunciato a svolgere indagini preliminari, nella convinzione della loro inutilità.
Al loro svolgimento occorre dunque procedere qualora il presupposto sul quale si é fondato il procuratore pubblico si riveli errato. Una promozione d’accusa sarebbe invece prematura in assenza di accertamenti di fatto sufficienti (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991, p. 149-150; in tal senso vedi anche un’anticipazione giurisprudenziale in REP. 1986, p. 160-161).
Analoga situazione si verifica anche quando la convinzione pregiudiziale del procuratore pubblico non porta su una questione d'ordine, ma di merito: si pensi in particolare al caso in cui ritenga erroneamente che il comportamento oggetto di denuncia, quand’anche venisse accertato, non costituirebbe comunque reato.
Anche in questo caso, l’errata sussunzione dei fatti al diritto deve avere quale logica conseguenza il rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per lo svolgimento o la completazione delle informazioni preliminari, nella misura in cui queste non sono state svolte per errata conclusione pregiudiziale.
Inversamente, se il procuratore pubblico ha già raccolto le necessarie informazioni preliminari ma, per un’errata applicazione del diritto, ha decretato il non luogo a procedere, la Camera dei ricorsi penali accoglierà l’istanza di promozione d’accusa senza richiedere all’istante nuove prove, quale condizione cumulativa all’esistenza di seri indizi di colpevolezza.
Ulteriore caso d’applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP è dato quando il procuratore pubblico ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto, che se accertata correttamente, potrebbe fondare l’esistenza di indizi di colpevolezza sufficientemente seri da richiedere l’apertura dell'istruzione formale. Le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento, se il procuratore pubblico è chiamato a completare le informazioni preliminari, accertando ed apprezzando correttamente le circostanze di fatto.
Infine, si applica l’art. 186 cpv. 4 quando le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento dei fatti, ciò che non permette alla Camera dei ricorsi penali di determinarsi sull’alternativa tra promozione d'accusa o conferma del non luogo a procedere.
1.2
Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, quando l’autore è ignoto, non potendosi proporre l’accusa contro una persona determinata, la parte civile può chiedere unicamente una completazione delle informazioni preliminari (decisioni 16.2.2004, inc. 60.2003.181; 8.8.2003, inc. 60.2002.89 e 15.2.1999, inc. 60.1998.250 e riferimenti).
1.3.
L’istanza in oggetto non è un’istanza di promozione dell’accusa ai sensi dell’art. 186 cpv. 1 CPP, bensì un’istanza di completazione delle informazioni preliminari in virtù dell’art. 186 cpv. 4 CPP. L’istante ritiene correttamente di non poter presentare un’istanza di promozione dell’accusa contro ignoti (cfr. istanza di promozione dell’accusa 11/12.1.2001, p. 10), poiché la promozione dell’accusa può essere effettivamente ordinata solo nei confronti di una determinata persona (cfr., al proposito, art. 188 lit. a CPP) e nel caso in esame le informazioni preliminari assunte non hanno potuto identificare il oppure i possibili autori. L’istanza di completazione è perciò ricevibile.
2. 2.1.
Prima di appurare se nel caso in esame siano adempiuti i presupposti per ordinare un’eventuale completazione delle informazioni preliminari occorre stabilire se i passaggi (indicati dall’istante) dell’articolo apparso sul quotidiano ticinese divulghi fatti coperti dal segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 320 CP.
2.2.
Giusta l'art. 320 cfr. 1 CP è punito per violazione del segreto d'ufficio chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di un’autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione.
Il reato può essere commesso unicamente da un membro di un'autorità, cioè da una persona fisica che esercita uno dei poteri dello Stato (B. CORBOZ, Les principales infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 6 e 7 ad art. 320 CP), o da un funzionario (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 2 ad art. 320 CP; BSK StGB II - N. OBERHOLZER, Basilea 2003, n. 5 ad art. 320 CP). Queste persone devono aver appreso il segreto in virtù della loro funzione ufficiale (BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 8 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 320 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 320 CP).
Per segreto si intende un fatto noto solo ad una cerchia ristretta di persone, che si vuole mantenere confidenziale in virtù di un interesse legittimo (segreto in senso materiale; DTF 127 IV 122, 116 IV 56 e 114 IV 44; BSK II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 7 ad art. 320 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 468 e 469; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 320 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Berna 2000, § 59 n. 5; B. CORBOZ, op. cit., n. 11, 13 e 14 ad art. 320 CP).
È inoltre necessario che colui che ha un interesse al mantenimento del segreto manifesti, espressamente o tacitamente, la volontà di farlo rispettare; il più delle volte questa volontà risulta dalle circostanze (B. CORBOZ, op. cit., n. 15 ad art. 320 CP).
Il comportamento punito giusta l'art. 320 CP consiste nel violare intenzionalmente il dovere di mantenere il segreto, comunicandolo o rendendolo accessibile ad una persona che non ne ha accesso (DTF 116 IV 56; BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 9 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8 ad art. 320 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 422; G. STRATENWERTH, op. cit., § 59 n. 7; B. CORBOZ, op. cit., n. 31 e 32 ad art. 320 CP).
Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente
(DTF 127 IV 122 consid. 1; DTF 116 IV 56; BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 10 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 10 ad art. 320 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 35 ad art. 320 CP).
2.3.
I passaggi dell’articolo contestati riguardano una procedura di sospensione cautelare dell’istante dalla sua funzione di medico, con riferimento all’art. __________. Questa norma sancisce, al suo cpv. __________, che il __________ rifiuta l’autorizzazione all’esercizio indipendente o dipendente delle professioni previste dall’art. __________, tra cui il __________, qualora non siano soddisfatti i presupposti previsti dagli articoli precedenti; in particolare al suo cpv. __________ contempla la facoltà del __________, ove le circostanze lo esigono, di sospendere immediatamente, a titolo cautelativo, quest’autorizzazione.
Una procedura di sospensione cautelare ex art. __________ è certamente delicata, in quanto relativa alla sussistenza o meno delle condizioni per mantenere o revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’atti-vità di __________, ed in particolare relativa alle attitudini personali e professionali indispensabili per l’esercizio di quest’attività sanitaria. Si tratta inoltre di una procedura che tocca la reputazione professionale del __________ in questione, con anche eventuali importanti ripercussioni professionali ed economiche.
Per questa ragione, una simile procedura è per sua natura confidenziale e non pubblica, almeno fino alla sua conclusione: è quindi coperta dal segreto d’ufficio. E ciò a meno che l’autorità competente decida, per ragioni d’interesse pubblico preponderanti, di divulgare la notizia a terzi (R.A. RHINOW / B. KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel / Frankfurt am Main 1990, n. 149, p. 477; VPB 1978, Nr. 112), con una comunicazione ufficiale. Ciò che nel caso concreto non è avvenuto, come risulta dalla risposta del __________ al Ministero pubblico di data 10.9.2001 (cfr. AI 9).
Ora, se è vero che è stato dato ampio risalto alla decisione di condanna __________ della __________ __________ __________ __________ __________ __________ sui quotidiani ticinesi e dai mass media, è altrettanto vero che ciò non giustifica (e neppure il __________ ha deciso in tal senso) la divulgazione di informazioni concernenti l’inizio e lo stadio della procedura quale quella aperta dal __________ contro l’istante.
In conclusione, eventuali decisioni emanate nel corso di una procedura non pubblica - come la procedura di sospensione di un medico, almeno fino alla sua conclusione - sono, secondo la loro natura, coperte dal segreto d’ufficio (R.A. RHINOW / B. KRÄHENMANN, op. cit., n. 149, p. 477), e pertanto pure il loro iter procedurale soggiace all’obbligo di mantenimento del segreto.
3. Detto in generale della procedura e della sua natura, esaminiamo di seguito quelle che sono le informazioni che sono state divulgate.
3.1
Nell’articolo contestato si riferisce anzitutto che: “Il __________ __________ __________ __________, appena ricevuta la motivazione della sentenza pronunciata dalla __________ __________ __________ __________, ha avviato autonomamente una procedura di sospensione cautelativa del __________ __________ __________ dalle sue funzioni di __________” (cfr. AI 1, quotidiano ticinese allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 9).
Al proposito l’istante asserisce sostanzialmente che nessuno era a conoscenza di questa circostanza, nemmeno il suo legale (cfr. istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 7 e 8).
Quest’ultima affermazione non è corretta. Dagli atti risulta che prima della pubblicazione dell’articolo, con scritto 22.5.2001 il __________ ha notificato al patrocinatore dell’istante - dopo aver preso atto del dispositivo, rispettivamente del contenuto della decisione di condanna emanata dalla __________ __________ __________ __________ __________ __________ a seguito dell’autorizzazione ottenuta da parte di questa Camera (cfr. decisione 4.5.2001, inc. 60.2001.112) - che era intenzionato ad “(…) emanare con urgenza una decisione provvisionale secondo l’articolo __________ di sospensione immediata dell’autorizzazione all’esercizio della professione __________, di cui beneficia il __________ __________”, rilevando pure che “tale provvedimento è conforme alla giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo (…)” e che “(…) rimane riservata la procedura disciplinare prevista dall’articolo __________, che presuppongono un’istruttoria e l’avviso formale della __________”, invitandolo a presentare delle osservazioni in merito entro 7 giorni, rilevando contestualmente che “decorso infruttuosamente tale termine emaneremo una formale decisione provvisionale nel senso indicato” (AI 1, scritto 22.5.2001 allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 2).
Di conseguenza sia l’istante, sia il suo patrocinatore, contrariamente a quanto asseriscono, erano a conoscenza del fatto che il __________ aveva avviato una procedura in tal senso.
La circostanza che l’istante, rispettivamente il suo patrocinatore fossero o meno al corrente dell’avvio di questa procedura è nel caso in esame comunque ininfluente dal punto di vista di un’eventuale divulgazione di informazioni riservate, essendo __________ IS 1 parte e non terzo nel procedimento e non avendo quest’ultimo manifestamente un interesse alla divulgazione delle informazioni apparse sul quotidiano.
Il rendere pubblico la notizia dell’apertura del procedimento in sé tocca già fatti coperti dal segreto d’ufficio: a maggior ragione questo vale per quanto esposto ai punti successivi.
3.2.
L’articolo contestato riferisce inoltre: “Immediata la reazione del __________ che, tramite i suoi legali (gli avvocati __________ __________ e __________ RA 1) ha ricusato la __________ __________ __________ __________ __________ (per essersi occupata del caso quando era __________ __________ __________ __________ __________ __________) ed il __________ __________ __________ __________ __________ __________ (per quale motivo non si sa). In pratica le due persone che avevano firmato la comunicazione __________ all’interessato chiedendogli una presa di posizione. Il __________ non ha però gettato la spugna ed ha proposto comunque di avviare la procedura di sospensione facendola firmare ad un altro __________ e chiedendo al __________ __________ __________ __________ (____________________) di controfirmarla (AI 1, quotidiano ticinese allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 9).
Dalla documentazione prodotta agli atti emerge che a seguito della “notifica di sospensione cautelativa dell’autorizzazione al libero esercizio della professione medica, secondo l’articolo 59 cpv. 4 Legge sanitaria” da parte del __________ (AI 1, scritto 22.5.2001 allegato alla denuncia penale 24.7.2001; ndr: lo stesso è stato firmato dal __________ __________ __________ __________ __________ e dal __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________), vi è stato uno scambio epistolare tra il patrocinatore dell’istante e detta autorità (cfr., al proposito, AI 1 della denuncia penale 24.7.2001). Dallo scritto 23.5.2001 risulta inoltre - come del resto esposto nell’articolo incriminato - che il patrocinatore dell’istante ha chiesto, tra l’altro, la ricusa del __________ __________ __________ __________ __________ e del __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ (cfr. AI 1, scritto 23.5.2001 allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 2).
Il contenuto di questo scambio epistolare, in particolare la richiesta di ricusa della __________ __________ __________ e del __________ __________ __________ __________ __________ __________ formulata con scritto 23.5.2001, non appare di primo acchito un fatto notorio. Si evidenzia inoltre che la procedura e le informazioni di cui riferisce l’articolo non sono state rese note nel corso di un pubblico dibattimento, ciò che permetterebbe semmai di escludere che si tratti di fatti noti solo ad un cerchio ristretto di persone e di una procedura a carattere di segretezza; trattasi di una procedura disciplinare-amministrativa successivamente avviata e che non è evidentemente aperta al pubblico. Di conseguenza, occorre riconoscere all’istante un legittimo interesse affinché le informazioni riportate nell’articolo di giornale rimanessero riservate: le stesse erano quindi coperte dal segreto d’ufficio.
3.3.
L’articolo contestato riferisce pure: “Ebbene, da oltre due mesi questa pratica giace nei cassetti di __________ fermando di fatto, per l’ennesima volta, quell’atto che in tanti si aspettano: la sospensione dell’attività per un __________ condannato da un tribunale ticinese __________” (AI 1, quotidiano ticinese allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 9).
Anche questa circostanza non era di pubblico dominio. Non solo: la divulgazione dell’informazione ha concorso a creare una pressione mediatica e pubblica sul Consigliere di Stato nel frattempo incaricato dell’incarto, contravvenendo a uno degli scopi perseguiti dalla norma sul segreto d’ufficio, ovvero porre le premesse perché le autorità possano esercitare senza ostacoli le loro funzioni, come ricordato dal decreto di non luogo a procedere.
4. Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto di non luogo a procedere va annullato.
Il Ministero pubblico procederà pertanto alla completazione delle informazioni preliminari, con atti d’inchiesta tesi all’accertamento di chi all’epoca ha rivelato le informazioni contenute nell’articolo di giornale, sentendo le persone del __________ coinvolte nella suindicata procedura, e con l’acquisizione dell’eventuale documentazione concernente la presente fattispecie che non è agli atti. In esito a tali accertamenti il procuratore pubblico si pronuncerà nuovamente sulla denuncia.
L’istanza è accolta e l’incarto ritornato al Ministero pubblico per approfondire la fattispecie.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’istante congrue ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 320 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
§ Di conseguenza:
1.1. Il decreto di non luogo a procedere 1.10.2001 è annullato.
1.2. Il procuratore pubblico incaricato dal Ministero pubblico completerà le informazioni preliminari ai sensi dei considerandi ed in seguito si pronuncerà nuovamente sul seguito dell’azione penale in merito a questa fattispecie.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a __________ IS 1, __________, fr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria