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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
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IS 1 ,
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in relazione |
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al decreto di non luogo a procedere 19.4.2002 emanato dal procuratore pubblico Claudia Solcà nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 2.4.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, __________ PI 2, __________, e PI 3, __________, per titolo di appropriazione semplice, appropriazione indebita, sottrazione di una cosa mobile e ricettazione; |
richiamate le osservazioni 17.5.2002 del procuratore pubblico e 15/17.5.2002 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
ritenuto che in data 7.3.2001 la PI 3 è stata radiata d’ufficio dal registro di commercio di __________ e che la stessa non ha lasciato alcun recapito presso la Posta di __________ (cfr. buste di intimazione agli atti), questa Camera non ha pertanto potuto intimarle l’istanza 3/6.5.2002, rispettivamente le osservazioni formulate dalle altre parti;
rilevato che __________ PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data 20.11.2000 la IS 1, società con sede a __________, ha concluso un contratto leasing con l’allora PI 3, __________, rappresentata da __________ PI 2, “(…) che firmava anche a titolo di debitore solidale, con oggetto il finanziamento per l’acquisto di una vettura __________ (di seconda mano) ad un prezzo di CHF 35'000.--, automobile fornita direttamente alla __________. dal garage __________ __________ di __________ __________” (decreto di non luogo a procedere 19.4.2002, p. 1);
che il 2.4.2002 la IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha sporto denuncia penale nei confronti __________ PI 1 per titolo di appropriazione indebita, rispettivamente appropriazione semplice, eventualmente sottrazione di una cosa mobile o altro reato, asserendo che “ben presto il beneficiario del leasing si rivela un inadempiente cronico e di conseguenza numerosi saranno i solleciti di pagamento uniti a distinte delle rate scadute (…) e a diffide di disdetta contrattuale con minaccia di restituzione della vettura”, che successivamente ha chiesto “(…) di ritirare la vettura dietro pagamento del saldo residuo” e che “la fattura però non fu mai pagata e nel frattempo la PI 3 è caduta in fallimento (...) e le persone responsabili si sono rese irreperibili” (denuncia penale 2.4.2002, p. 2; doc. C, doc. D, doc. E, doc. F e doc. G ivi allegati); ha inoltre esposto che “in seguito ad alcune telefonate è stato accertato che l’auto non si trovava più in possesso della società fallita e nemmeno in possesso di eventuali soci o amministratori, ma che era stata portata senza autorizzazione al Signor __________ (recte: PI 1) presso il garage __________ __________ di __________ ad __________”, sostenendo parimenti che il suo legale ha intimato a quest’ultimo “(…) l’ordine di consegna dell’auto, risp. (…)” gli ha concesso “(…) la possibilità dell’acquisto ad un prezzo fissato a Fr. 30'500.-- (…)“, senza tuttavia ottenere alcunché (denuncia penale 2.4.2002, p. 2; doc. K, doc. L, doc. M, doc. N, doc. O e doc P ivi allegati); ha infine asseverato che __________ PI 1 non sarebbe intenzionato né a restituire l’autovettura di proprietà della IS 1, né ad acquistarla e che quest’ultimo “(…) nemmeno giustifica in qualche modo il possesso illegale dell’autovettura in questione!”, chiedendone contestualmente il sequestro e costituendosi parte civile (denuncia penale 2.4.2002, p. 3);
che con decisione 19.4.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo che “nel caso concreto già i presupposti oggettivi del reato di appropriazione indebita ipotizzato in denuncia non risultano realizzati: non solo la denunciante non ha affidato alcunché, e men che meno il veicolo in questione, al denunciato ma non lo ha fatto neppure nei confronti della __________ o di suoi rappresentanti”, che “il contratto di leasing 20.11.2000 prevedeva delle rate mensili di CHF 771.60, per 48 rate tra il 01.12.2000 e il 30.11.2004, ed un prezzo di riscatto finale di CHF 8'000.-- e, già a prima vista, dimostra di essere o un contratto di vendita a rate o di finanziamento puro e semplice ma non può essere confuso con un contratto di noleggio; non risulta inoltre che vi siano annotazioni di riserve di proprietà iscritte al competente Ufficio esecuzioni (cfr. art. 715 CC);”, che “di conseguenza si può tranquillamente affermare che, con la consegna del veicolo alla __________, si è assistito al trapasso di proprietà dell’oggetto tra il garage venditore e la __________ come parte acquirente”, che “a questo punto (…) appare superfluo esaminare la sussistenza degli altri reati menzionati in denuncia non potendo la denunciante vantare la proprietà dell’oggetto” e che inoltre “la vertenza riveste quindi carattere puramente civile e di conseguenza deve essere evasa nella competente sede giudiziaria” (decreto di non luogo a procedere 19.4.2002, p. 2);
che con il presente gravame la IS 1 chiede - nel petitum - che l’istanza venga accolta e che pertanto sia “(…) fatto ordine ad altro procuratore pubblico di assumere le occorrenti indagini e di ordinare il sequestro del veicolo” (istanza di promozione dell’accusa 3/6.5.2002, p. 5);
che l’istante, dopo aver ribadito i fatti esposti in sede di denuncia, assevera che “(…) il veicolo è senza ombra di dubbio rimasto in proprietà esclusiva della ditta leasing”, evincibile, a suo giudizio, dal contenuto del contratto, segnatamente alla cifra 2.1, e che pertanto la PI 3 non ha né acquistato l’autovettura in questione e tantomeno ne è divenuta proprietaria (istanza di promozione dell’accusa 3/6.5.2002, p. 4); sostiene inoltre che il magistrato inquirente, basandosi “(…) su questa errata premessa” non è più entrato “(…) nel merito dell’esame di eventuali estremi penali nei confronti delle parti menzionate nella sua stessa decisione”, che “l’istanza deve pertanto essere accolta per errata applicazione del diritto circa il contenuto del contratto leasing (erronea supposizione che la proprietà sia trapassata alla beneficiaria del leasing)” e che “se ne deduce che per questi motivi appaiono date le premesse per entrate nel merito dell’esame dei presupposti per la promozione dell’accusa (…)”, per i reati invocati dal procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere (istanza di promozione dell’accusa 3/6.5.2002, p. 5);
che con scritto 23/24.5.2002 il patrocinatore dell’istante ha informato questa Camera che “(…) il Signor PI 2 ha provveduto finalmente in data odierna a riconsegnare l’autoveicolo in questione alla mia mandante, dopo averlo dovuto a sua volta riprenderlo dal renitente Signor PI 1 presso il Garage __________ __________ __________, __________”, a seguito della notifica di un precetto esecutivo civile ai sensi degli art. 489 e ss. CPP, ritenendo quindi “pacifica (…) la questione sulla proprietà” (scritto 23/24.5.2002);
che con scritto 17.8.2004 questa Camera, considerato il contenuto della suindicata lettera, ha chiesto al patrocinatore dell’istante se la sua assistita fosse ancora intenzionata a mantenere l’istanza in esame;
che con lettera 23/24.8.2004 il patrocinatore dell’istante ha informato questa Camera che la sua assistita era ancora interessata al mantenimento di questo procedimento penale, rilevando contestualmente che siccome __________ PI 2 ha “(…) parzialmente estinto il debito nei confronti della società IS 1, potrebbe almeno per quest’ultimo, speriamo a breve termine, cadere l’interesse della mia patrocinata” e che “per il sig. PI 1 ed i responsabili della PI 3 rimane invece intatto l’interesse” (scritto 23/24.8.2004);
che in presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato;
che il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti;
che in questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio;
che seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito;
che giusta l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari;
che la completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998 n. 110);
che un’istanza di promozione dell’accusa comporta, tra l’altro, la precisa indicazione dei reati per i quali è postulata e la puntuale descrizione dei seri indizi di colpevolezza in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati (cfr. art. 188 lit. b CPP);
che l’istante, nel petitum, non chiede di promuovere l’accusa nei confronti dei denunciati e non indica nemmeno per quali ipotesi di reato si dovrebbe, se del caso, promuovere l’accusa;
che dalla lettura del gravame risulta che l’istante chiede inoltre, in base alla disposizione di cui all’art. 186 cpv. 4 CPP, “(…) di ordinare ad altro procuratore pubblico di procedere alle occorrenti indagini” (istanza 3/6.5.2002, p. 5);
che secondo prassi di questa Camera la completazione delle informazioni preliminari viene di principio ordinata d’ufficio soltanto nell’ambito di un’istanza di promozione dell’accusa e quando occorrono altre prove per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa (cfr. decisione 16.2.2004, inc. 60.2003.181);
che l’istante, dopo aver esposto i fatti, si limita a contestare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, asserendo che questi si sarebbe basato su un’errata premessa - ossia il fatto che la PI 3 fosse divenuta proprietaria dell’autovettura -, senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria in merito ai reati ipotizzati e senza neppure confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi di questi reati;
che pertanto l’istanza deve essere dichiarata irricevibile, siccome non rispetta i requisiti posti ad un’istanza di promozione dell’accusa;
che, del resto a prescindere dall'irricevibilità del gravame, il decreto impugnato andrebbe confermato anche nel merito; infatti, dalla documentazione prodotta agli atti non emerge alcun comportamento penalmente rilevante da parte dei denunciati; giova inoltre rilevare che le questioni sollevate dall’istante sono di natura prettamente civilistica e vanno risolte, se del caso, in altra sede;
che tassa di giustizia e spese sono poste a carico di IS 1, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 186 CPP, 137, 138, 141 e 160 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria