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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 5/6.8.2002 presentata da
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IS 1, -, |
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contro |
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il decreto di non luogo a procedere 18.7.2002 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia 10/15.7.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di truffa; |
richiamate le osservazioni 7/8.8.2002 del magistrato inquirente e 7/9.8.2002 di __________ PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 10/15.7.2002 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia penale nei confronti di __________ PI 1 per titolo di truffa in relazione al contratto di data 2.3.2000 inerente la cessione a suo favore della quota di partecipazione di 19/20 della ora sciolta __________, __________, per fr. 900'000.-- ed al fatto che il denunciato - che si sarebbe impegnato, fin dal 1997, nei suoi confronti "(…) con la promessa di lavorare alla realizzazione del progetto di creare una banca e per questo riceveva uno stipendio di fr. 10'000.-- mensili" (petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 6, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1) - gli avrebbe fatto credere, contrariamente al vero, che detta società avesse attivi per fr. 1'500'000.-- (doc. F e G, petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 5, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1).
b. Con decisione 18.7.2002 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, ritenuto sostanzialmente che - "(…) a prescindere dal fatto che dalla denuncia non si evince dove siano avvenuti i fatti oggetto del contendere (e pertanto non risulta possibile appurare la competenza territoriale di questo Ministero pubblico), (…)" (decreto di non luogo a procedere 18.7.2002, p. 1) - appare "(…) evidente che, nel caso di specie, non sono dati gli estremi per giustificare l'apertura di un procedimento penale a carico di __________ PI 1 per titolo di truffa, in quanto non vi sono elementi per poter ritenere che il denunciato abbia indotto il denunciante ad acquistare la quota parte del pacchetto azionario della società __________ con inganno astuto ed al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, così come previsto invece dall'art. 146 CPS"; ha inoltre rilevato che "(…) sebbene la natura civile di una causa non escluda la tutela penale, l'oggetto del diritto penale è ben diverso da quello del diritto civile" e che "la tutela della giustizia penale può infatti essere chiesta unicamente allorquando sussistono seri indizi di reato" (decreto di non luogo a procedere 18.7.2002, p. 2).
c. Con istanza 5/6.8.2002 __________ IS 1 chiede di promuovere l'accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di truffa, sostenendo che a carico di quest'ultimo "(…) esistevano, al momento della conclusione del contratto di compera e vendita del 2 marzo 2000, 32 attestati di carenza beni per un valore complessivo di oltre fr. 600'000.--", che "perciò la partecipazione venduta da lui per fr. 900'000.-- era evidentemente considerata priva di qualsiasi valore, sia dall'Ufficio esecuzione che dai creditori", che "al denunciante il denunciato aveva fatto credere che la partecipazione aveva allora all'incirca un valore di fr. 1'500'000.--" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.8.2002, p. 3) e che "sin dall'inizio egli aveva chiaramente l'intenzione di ingannare il denunciante" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.8.2002, p. 4).
d. Delle osservazioni del magistrato inquirente e di __________ PI 1 si dirà, se necessario, in diritto.
in diritto
1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.
Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.
In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.
Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.
2. 2.1.
Il reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone, tra l'altro, un inganno astuto: questo è il caso se l'autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare, considerato nondimeno che l'astuzia è esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (decisione TF 6S.209/2004 del 28.7.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 50 ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP).
2.2.
L'istante ritiene che il denunciato l'abbia astutamente ingannato in relazione al valore di __________; il fatto che "sin dall'inizio egli aveva chiaramente l'intenzione di ingannare il denunciante" (istanza di promozione dell'accusa 5/6.8.2002, p. 4) sarebbe dimostrato dagli attestati di carenza beni a suo carico.
Come detto, l'astuzia è esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza: ora, l'importanza economica dell'operazione di cui al contratto 2.3.2000 imponeva all'istante - che peraltro si professa "imprenditore indipendente" (petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 5, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1) - di approfondire la situazione patrimoniale della citata società, perlomeno pretendendo - quale elementare misura di cautela - il bilancio (e verificandolo) ed eventualmente ordinando l'allestimento di una perizia o domandando informazioni presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti. Ciò gli avrebbe infatti permesso di valutare la portata del contratto ed in particolare la serietà di controparte al proposito (cfr., con riferimento all'inganno messo in atto dichiarando, contrariamente al vero, volontà e capacità di adempiere un determinato contratto, decisione TF 6P.28/2004 del 26.4.2004). Un accertamento inteso a verificare la bontà delle affermazioni del denunciato con riferimento al valore degli attivi della predetta società - che avrebbe svelato l'asserito inganno - non appariva infatti impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile. __________ IS 1 non sostiene del resto che il denunciato abbia messo in atto particolari manovre fraudolente per impedire un tale controllo, che abbiano ordito un tessuto di menzogne o agito con manovre fraudolente o artifici. Neppure si può ritenere che tra le parti ci fosse un rapporto di fiducia tale da poter prevedere, per il denunciato, che avrebbe tralasciato qualsiasi indagine: al contrario, l'istante afferma che "d'altronde a poco a poco all'attore (__________IS 1) cominciarono a sorgere i primi dubbi sull'efficienza del signor PI 1. A partire dalla primavera del 1998 (ossia ben prima della conclusione del contratto 2.3.2000) egli ad esempio aveva tentato a più riprese di essere presente agli incontri con esponenti della __________ o della __________. Più tardi gli divenne chiaro che questo veniva sistematicamente impedito dal convenuto (__________PI 1) con degli espedienti, che ad una considerazione ex post dovevano rilevarsi non pertinenti" (petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 9, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1). Considerato inoltre che a fine 1999 ha revocato la "procura generale" a favore del denunciato (doc. S, petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 5, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1), è sorprendente che nel 2000 firmi il contratto senza la minima verifica. Il fatto che "il convenuto aveva un modo di lavorare molto puntiglioso e nelle piccole cose, soprattutto in quelle facilmente verificabili si mostrava molto corretto, per esempio una volta restituì la metà del prezzo per il biglietto del treno __________, che l'attore gli aveva rimborsato, dicendo che possedeva l'abbonamento a mezza tariffa", che "(…) si mostrava molto attento anche nei confronti della famiglia dell'attore, per esempio componendo una poesia per la nascita del figlio" e che "egli lavorò anche con molta efficienza ad alcuni punti secondari necessari alla realizzazione del progetto nel suo insieme" (petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 7 s., allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1) non appaiono quindi circostanze atte a fondare un particolare rapporto di fiducia tra le parti. L'istante ha peraltro conosciuto il denunciato tramite un'inserzione su un giornale ("Ad un'inserzione fatta sulla __________ per l'acquisto di una società, si annunciò il signor __________ PI 1", petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 6, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1), per cui - prima di intraprendere una qualsiasi collaborazione e soprattutto di stipulare il contratto di data 2.3.2000 - avrebbe dovuto e potuto, come in seguito ha fatto senza particolari difficoltà, chiedere informazioni sulla sua persona (doc. U, petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 5, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1).
Ciò posto, si deve concludere per l'assenza di seri indizi di colpevolezza a' sensi dell'art. 146 CP (ciò che di conseguenza rende superfluo l'esame degli altri presupposti della citata disposizione): il comportamento superficiale dell'istante in merito alla sottoscrizione del contratto esclude infatti - anche nell'ipotesi in cui il valore di __________ effettivamente non corrispondesse all'importo che il denunciato gli avrebbe esposto - un inganno astuto al proposito, come dimostra del resto l'affermazione secondo cui "anche senza consultare la contabilità, l'attore si accorse subito che questa società non aveva praticamente alcun patrimonio" (petizione di dichiarazione di inesistenza di debito 23.4.2002, p. 11, allegata alla denuncia penale 10/15.7.2002, AI 1).
3. Il gravame è respinto; può quindi restare irrisolta la questione inerente la sua tempestività e la sua ricevibilità, l'istante limitandosi sostanzialmente a contestare il decreto di non luogo a procedere, senza confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato e senza indicare nuove prove da assumere, rispettivamente prove già assunte da approfondire, come imposto dalla giurisprudenza di questa Camera.
Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________ - __________.
3. Rimedio di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.
4. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria